CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07648/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta emergenti dal provvedimento impugnato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tese a una rilettura del materiale probatorio e peraltro meramente riproduttive di censure che la Corte di merito ha rigettato con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo ribadito la falsità delle fatture indicate nella dichiarazione sulla base della natura fittizia dei fornitori, della genericità e dell'identità delle fatture, dell'irreperibilità dei soggetti (cfr. p. 7-9 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.