CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 03314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trento vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha dichiarato «non luogo a provvedere» sulla impugnazione in tema di permesso premio, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza del 26 aprile 2025. In motivazione si rappresenta che: a) il diniego del permesso era derivato dalla constatazione, dimostratasi errata, della esistenza di un rapporto disciplinare del 25 marzo 2025; b) avvedutosi dell’errore, il MdS ha accolto una domanda immediatamente successiva, concedendo il permesso in precedenza negato, con decisione del 22 maggio 2025 (da eseguirsi il 16 giugno). Ciò posto, il Tribunale evidenzia che non può accogliersi la impugnazione, essendo intervenuto – nelle more – un provvedimento favorevole e non potendosi duplicare la concessione del beneficio (che va ricollegata alla positiva osservazione delle condotte inframurarie). 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice. Secondo la difesa il beneficio andava concesso, in ragione dell’errore del primo giudice, essendo comunque possibile godere dei permessi premio con il solo limite dei 45 giorni per anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Pur con formula decisoria non del tutto calzante, il Tribunale ha – in sostanza - rilevato che l’avvenuta emissione di un provvedimento favorevole a distanza di circa trenta giorni (concessione del permesso premio da fruirsi nel mese di giugno) ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la impugnazione avverso il primo diniego. Ciò perché il secondo provvedimento, oltre a determinare in concreto l’accesso al beneficio, ha anche emendato – sostanzialmente in autotutela – l’errore percettivo che aveva determinato il primo diniego.Non vi era, pertanto, alcun interesse tutelabile con la decisione del giudice della impugnazione, risultando evidente che il periodo di osservazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente il medesimo, dato il decorso di 28 giorni tra le due deliberazioni. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.