CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 luglio 2021, il Tribunale di Ragusa ha respinto l'appello ex 322 bis cod. proc. pen. proposto dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale in composizione monocratica, procedente a dibattimento, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di una tettoia con struttura metallica e di un pavimento in battuto di cemento armato, sequestro successivamente esteso ad un piano in muratura, a due muri in cemento armato e ad altre due strutture in cemento armato fuori terra. Con riguardo a detti manufatti - realizzati all'interno di un complesso edilizio turistico residenziale - era stato ravvisato il fumus di reati paesaggistici ed edilizi ed il sequestro era stato disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze di detti reati, ascritti all'odierno ricorrente quale proprietario dell'immobile ubicato nel citato complesso turistico residenziale cui dette opere ineriscono. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 25, secondo comma, Cost e 14 delle Preleggi, in combinato disposto con gli artt. 181 e 142 del d.lgs. 42 del 2004, per aver il giudice d'appello effettuato un'interpretazione analogica in malam partem della richiamata disposizione penale. In particolare, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, pur osservando che le opere di cui si tratta ricadessero nell'area di protezione esterna della riserva naturale orientata Pino d'Aleppo (cd. area B) e pur ammettendo che il legislatore avesse omesso di elencare le zone di protezione esterna delle riserve naturali tra i beni paesaggistici di cui all'art. 142, lett f), d.lgs. 42 del 2004, ha applicato analogicamente in malam partem la disciplina penale di cui all'ad 181 dello stesso decreto, facendo rientrare i sopradetti beni nella categoria dei "beni di interesse paesaggistico". 3. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 25, secondo comma, Cost. e 14 delle Preleggi in relazione agli artt. 142 d.lgs. n. 42 del 2004 e 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, non sussistendo il vincolo di riserva, non poteva più affermarsi la sussistenza del fumus del reato di cui al capo a), dovendosiiconseguentemente, verificare se l'attività edilizia oggetto di contestazione fosse o meno consentita nella zona di pre-riserva in base all'art. 5 del Regolamento istitutivo della Riserva, di cui alla D.A. Regione Sicilia n. 536 dell'8 giugno del 1990, a norma del quale non è necessario il nulla-osta dell'ente gestore della Riserva qualora gli interventi non comportino una modificazione dell'aspetto esterno degli edifici (come nel caso di cui si tratta) mentre solo le "trasformazioni di tipo diverso che possono modificare il paesaggio agrario della zona, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore" (nel caso di specie ottenute dal Comune di Ragusa e dalla Soprintendenza). [OSCURATO:PERSONA] 1. Dall'ordinanza impugnata - sul punto non contestata - risulta che il sequestro dei manufatti è stato disposto in relazione al fumus dei reati di cui art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 (capo a della rubrica) e 181 d.lgs. 42 del 2004 (capo c). Per ragioni di ordine logico, conviene dunque esaminare il secondo motivo di ricorso che, essendo infondato, per quanto si dirà determina l'inammissibilità del primo motivo. 2. L'ordinanza impugnata attesta che l'art. 5 del Regolamento della riserva naturale [OSCURATO:PERSONA]Aleppo (allegato al ricorso) prevede che nelle aree di protezione della riserva è consentito unicamente l'esercizio di attività agricole o zootecniche, mentre "eventuali trasformazione di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'Ente gestore". Il ricorrente, dal canto suo, evoca anche la successiva previsione del medesimo articolo, giusta la quale, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente art. 4 - situazione che secondo il ricorrente evidentemente nella specie ricorre - nelle zone di preriserva è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e che "soltanto quando gli interventi comportano modificazione dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'ente gestore". Dall'ordinanza impugnata - sul punto non contestata - risulta che, dopo la commissione dell'abuso, nel luglio 2019 il Comune ha sostanzialmente assentito una parte delle opere (soltanto la tettoia, peraltro a seguito delle parziali demolizioni successivamente effettuate, e uno dei muri di cemento armato), a condizione che venga però rilasciato il nulla-osta dell'Ente gestore della riserva che, pacificamente, non è intervenuto, sicché, quantomeno sotto il profilo urbanistico, non è in questa sede censurabile la conclusione del Tribunale circa la permanenza del fumus del contestato reato di cui all'art. 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 già ritenuto nella primigenia valutazione cautelare (e ciò, si badi, a prescindere dal fatto che l'abuso sia o meno avvenuto in area paesaggisticamente vincolata, posto che, com'è noto, tale circostanza rende configurabile il più grave reato previsto dalla lett. c della citata norma incriminatrice, piuttosto che quello previsto dalla lett. b della stessa, come pure il ricorrente espressamente riconosce). In disparte il fatto che il provvedimento postumo di "assenso" non si riferisce a tutte le opere oggetto di contestazione, evocando la citata previsione regolamentare l'ordinanza ha comunque ritenuto necessario il rilascio del nulla- osta dell'Ente gestore e il richiamato provvedimento di assenso condizionato del Comune mostra come anche l'amministrazione abbia condiviso quell'interpretazione, sicché, allo stato, nessuno dei manufatti sottoposti a sequestro può dirsi sanato. Il ricorso - sul punto generico - non si confronta con tale ratio decidendi, e si limita a sostenere che il nulla-osta non sarebbe necessario perché i manufatti oggetto di contestazione non modificherebbero l'aspetto esterno degli edifici e perché la tettoia sarebbe stata realizzata in sostituzione di una precedente. Trattasi, tuttavia, di allegazioni in fatto non risultanti dal provvedimento impugnato ed in questa sede pertanto non deducibili, mentre - tenendo anche conto della natura e consistenza delle numerose opere abusive descritte - la conclusione del giudice del merito cautelare rende evidente l'iter logico-giuridico seguito nell'affermare la permanenza del fumus del reato urbanistico di esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, già oggetto del precedente accertamento cautelare e in questa sede non in contestazione. 3. Del resto, com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). La motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile P l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Ciò che, per quanto detto, nella specie non è. 4. Posto che la sussistenza del fumus del reato urbanistico è sufficiente a giustificare il mantenimento del vincolo, diventa irrilevante affrontare il primo motivo di ricorso, trattandosi della critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione ed essendo entrambe autonome ed autosufficienti (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e ricorrendo conseguentemente sul punto un difetto di concreto interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506). 5. Il ricorso, nel complesso infondato, dev'essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe