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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 26680/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

AGLIARIsez. distaccata di SASSARINel procedimento a carico diCOPPOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 11/12/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse diCoppola [OSCURATO:PERSONA] che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari applicava aCoppola [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena finaledi mesi 10 giorni 20 di reclusione in ordine ai reati di naufragio colposo, di omicidiocolposo e di omissione di assistenza di cui all’art. 1158 cod.nav..2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica deducendo violazione di legge per illegalità della pena base, indicata insentenza in anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto l'art. 449 secondo commacod. pen. prevede il raddoppio della pena di un anno prevista dal primo comma delmedesimo articolo, qualora si tratti di naufragio; ne consegue secondo il ricorrente chenon poteva essere determinata quale base del trattamento sanzionatorio una penainferiore a due anni di reclusione.3.

Con memoria trasmessa il 18 Aprile 2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore eprocuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nell'ambito di questo procedimento,ha allegato la richiesta trasmessa ex art. 90 codice di rito al Procuratore generale diproporre ricorso e ha chiesto l'autorizzazione a visionare gli atti del fascicolo.4.

Con memoria trasmessa il 20 maggio gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DellaPietra nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dell’impugnazione , in quanto sifonda su un presupposto erroneo e cioè che il reato più grave su cui è stata determinatala pena base fosse quello previsto dal comma 2 dell'art. 449 cod. pen. mentre lacontestazione indica chiaramente il comma 1 dell'articolo 449 cod. pen., sicché la penaapplicata è perfettamente legale.

Questo fraintendimento inficia tutto il ragionamentodel ricorrente il quale sovrappone la pena per il naufragio colposo a quella per ilnaufragio colposo di una nave adibita al trasporto di persone, previsto dal secondocomma dell'articolo 449 cod. pen., che integra una fattispecie autonoma di reato e nonricorre nel caso in esame .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile poiché il motivo è manifestamente infondato.In tema di delitti colposi di danno, la disposizione di cui all'art. 449, commasecondo, cod. pen., relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede untitolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista al primocomma dello stesso articolo. (Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Beqiri, Rv. 283491 –01; Sez. 4, n. 27225 del 30/05/2019, Manuguerra, Rv. 276092 - 01)Questa Corte, inoltre, ha avuto modo più volte di precisare che il raddoppio dellapena prevista dall'articolo 449, comma 2 c.p. per le navi adibite al trasporto di persone(che, come più volte parimenti ribadito è fattispecie autonoma di reato e non circostanzaaggravante), non si applica al naufragio di un peschereccio, in quanto quest'ultimo èdestinato esclusivamente all'equipaggio per l'esercizio dell'attività professionale (sicitano sul punto le seguenti sentenze di questa sezione: Cass. Pen., Sez.

IV, n.2553/2016; Cass. Pen., Sez.

IV, n.27225/2019).Nel caso in esame non si è trattato del naufragio di una nave adibita al trasportodi persone ma del naufragio di un peschereccio, pertanto nessun raddoppio deltrattamento sanzionatorio doveva essere operato.Ma, soprattutto, nell’imputazione veniva contestato, correttamente, soltanto ilcomma 1 e non il comma 2 dell'art. 449 cod. pen..Ne consegue che la pena base per il reato più grave non può ritenersi illegale inquanto non è stata fissata in misura inferiore rispetto al minimo edittale previsto dallalegge per la fattispecie, come contestata.2.

Per le ragioni sin qui esposte il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGLIARIsez. distaccata di SASSARINel procedimento a carico diCOPPOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza resa il 11/12/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse diCoppola [OSCURATO:PERSONA] che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari applicava aCoppola [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena finaledi mesi 10 giorni 20 di reclusione in ordine ai reati di naufragio colposo, di omicidiocolposo e di omissione di assistenza di cui all’art. 1158 cod.nav..2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica deducendo violazione di legge per illegalità della pena base, indicata insentenza in anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto l'art. 449 secondo commacod. pen. prevede il raddoppio della pena di un anno prevista dal primo comma delmedesimo articolo, qualora si tratti di naufragio; ne consegue secondo il ricorrente chenon poteva essere determinata quale base del trattamento sanzionatorio una penainferiore a due anni di reclusione.3. Con memoria trasmessa il 18 Aprile 2026 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore eprocuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nell'ambito di questo procedimento,ha allegato la richiesta trasmessa ex art. 90 codice di rito al Procuratore generale diproporre ricorso e ha chiesto l'autorizzazione a visionare gli atti del fascicolo.4. Con memoria trasmessa il 20 maggio gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DellaPietra nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dell’impugnazione , in quanto sifonda su un presupposto erroneo e cioè che il reato più grave su cui è stata determinatala pena base fosse quello previsto dal comma 2 dell'art. 449 cod. pen. mentre lacontestazione indica chiaramente il comma 1 dell'articolo 449 cod. pen., sicché la penaapplicata è perfettamente legale. Questo fraintendimento inficia tutto il ragionamentodel ricorrente il quale sovrappone la pena per il naufragio colposo a quella per ilnaufragio colposo di una nave adibita al trasporto di persone, previsto dal secondocomma dell'articolo 449 cod. pen., che integra una fattispecie autonoma di reato e nonricorre nel caso in esame .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile poiché il motivo è manifestamente infondato.In tema di delitti colposi di danno, la disposizione di cui all'art. 449, commasecondo, cod. pen., relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede untitolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista al primocomma dello stesso articolo. (Sez. 4, n. 34595 del 13/07/2022, Beqiri, Rv. 283491 –01; Sez. 4, n. 27225 del 30/05/2019, Manuguerra, Rv. 276092 - 01)Questa Corte, inoltre, ha avuto modo più volte di precisare che il raddoppio dellapena prevista dall'articolo 449, comma 2 c.p. per le navi adibite al trasporto di persone(che, come più volte parimenti ribadito è fattispecie autonoma di reato e non circostanzaaggravante), non si applica al naufragio di un peschereccio, in quanto quest'ultimo èdestinato esclusivamente all'equipaggio per l'esercizio dell'attività professionale (sicitano sul punto le seguenti sentenze di questa sezione: Cass. Pen., Sez. IV, n.2553/2016; Cass. Pen., Sez. IV, n.27225/2019).Nel caso in esame non si è trattato del naufragio di una nave adibita al trasportodi persone ma del naufragio di un peschereccio, pertanto nessun raddoppio deltrattamento sanzionatorio doveva essere operato.Ma, soprattutto, nell’imputazione veniva contestato, correttamente, soltanto ilcomma 1 e non il comma 2 dell'art. 449 cod. pen..Ne consegue che la pena base per il reato più grave non può ritenersi illegale inquanto non è stata fissata in misura inferiore rispetto al minimo edittale previsto dallalegge per la fattispecie, come contestata.2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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