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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16235/2026

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aco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 327/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,depositata il 29/12/2021 R.G.N. 42/2020;Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso notificato in data 20/04/18 l’ing. [OSCURATO:PERSONA] hapromosso ricorso innanzi al TAR delle Marche chiedendo l’annullamento,previa sospensiva, della delibera di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n. 634 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto l’approvazione del nuovo sistemametodologico di pesatura delle posizioni dirigenziali dell’Ente e la relativagraduazione dei punteggi delle fasce, nonché la successiva delibera dellaGiunta n. 648 del 24/11/2017 di approvazione dello sviluppo di dettosistema.

È stata altresì impugnata la determinazione del Dirigente n. 407del 23/02/2018 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con laquale sono stati approvati i conteggi relativi al conguaglio dellaretribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per gli anni 2014-2015-2016-2017.2.

La vicenda che aveva interessato il lavoratore si era sviluppata neiseguenti termini.Con decreto del Sindaco n. 166 del 20.10.11 erano state attribuiteall’ing. [OSCURATO:PERSONA] le funzioni di Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] edi Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio, Tecnologico, Staff allaDirezione di Area.Con Decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 45 del 17.04.13 eranostate confermate sia le posizioni già affidate con decreto n. 166/2011 chela classe di retribuzione della V fascia.L’Amministrazione insediatasi nel 2013 aveva attuato una nuovaorganizzazione (delibere di Giunta n. 125 del 03.09.13, n. 380 del18.12.13 e n. 145 del 01.04.14), che aveva previsto: l’abolizione delleAree e dei rispettivi Direttori; la rinominazione dei Settori in Direzioni eloro riduzione da 22 Settori a 13 Direzioni.Con decreto del Sindaco n. 54 del 07.04.14, in esecuzione alla deliberadi Giunta n. 145 del 01.04.14: era stata affidata all’ing.

Lucchetti laNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Direzione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Edilizia StoricoMonumentale, Manutenzioni e Viabilità; era stato precisato che laretribuzione di posizione sarebbe stata quantificata successivamentesecondo le disposizioni della delibera di Giunta n. 145/2014.In pari data 07.04.14 l’istante aveva sottoscritto il contratto di lavoroove, in ordine alla retribuzione di posizione, si era precisato, all’art. 3, che“sarà quantificata in fase successiva secondo quanto disposto dalladeliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 145 del 01.01.14”.Sempre nell’aprile 2014, con l’avvio del periodo sperimentale dellanuova macrostruttura, i dirigenti erano stati messi a conoscenza, almomento dell’attribuzione degli incarichi sulle “nuove direzioni” del fattoche: - le retribuzioni di posizione e di risultato sarebbero rimaste invariateesclusivamente in via provvisoria e le somme corrisposte sarebbero state“ridefinite e conguagliate” a seguito del procedimento di ripesatura egraduazione di tutte le posizioni dirigenziali dell’Ente; - sarebbe statosuccessivamente avviato, con approvazione di un nuovo sistema digraduazione delle posizioni dirigenziali dell’Ente e delle relativeretribuzioni.

Tanto era poi avvenuto con le delibere impugnate.Secondo la prospettazione attorea, il dirigente, dal 2014 al 2017,aveva lavorato nella piena convinzione che, sulla base della situazionecreatasi a seguito delle ristrutturazioni, con il conseguente aumento deicarichi di lavoro e di responsabilità, la rideterminazione della retribuzionenon potesse che essere in aumento.Il ricorrente aveva, infatti, assorbito le funzioni di altre due Direzioni edi metà di una terza della precedente organizzazione, assumendo anchel’interim della Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Cimiteri nellemore delle varie modificazioni.In nessun atto di riorganizzazione si era ipotizzata la retroattività indiminuzione della retribuzione di posizione.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Solamente con le delibere di Giunta n. 634 del 14.11.17 e n. 648 del24.11.17 il ricorrente era venuto a conoscenza di detta diminuzione,quando non era più in servizio (cessato l’1.10.17).3.

Il TAR Marche ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.4.

Il ricorso è stato, quindi, riassunto dal lavoratore dinanzi alTribunale di Ancona che lo ha rigettato.5.

Decidendo sull’impugnazione del lavoratore, la Corte d’appello diAncona ha confermato la decisione di prime cure.Ha preliminarmente circoscritto le doglianze dell’appellanteessenzialmente alla questione relativa all’asserita efficacia retroattiva deiprovvedimenti amministrativi, adottati dall’Amministrazione convenuta perrideterminare la pesatura delle [OSCURATO:PERSONA] e l’ammontare dellac.d.

“parte variabile” delle retribuzioni per esse spettanti ai Dirigenti conriferimento agli anni 2013-2017.Ha ricostruito la normativa contrattuale rilevante.Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui sia laretribuzione di posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire vociautomatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, aspecifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concretodei relativi presupposti determinazioni da effettuare, nel caso dellaretribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimentiannuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno,oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità dispesa dell’Amministrazione interessata.Quanto alla retribuzione di posizione, ha ritenuto che la parte variabiledella stessa, ossia quella parte eccedente il minimo garantito, posto che laquantificazione di essa è imprescindibilmente correlata alla graduazionedelle funzioni, rimessa ad ogni singola amministrazione e da effettuarsi,nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una pluralità dicriteri «connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione dellaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026posizione nell’organizzazione dell’amministrazione, alla complessitàorganizzativa, alle responsabilità implicate dalla posizione.Ha ritenuto che la liquidazione della parte variabile della retribuzionedi posizione integra gli estremi di una fattispecie a formazione complessa,rispetto alla quale il dirigente vanta una mera aspettativa sino al tempo incui la stessa non si sia perfezionata, ossia sino al momento di definitivaadozione del provvedimento di graduazione delle funzioni o di pesaturadelle [OSCURATO:PERSONA], così che anche il meccanismo dei conguaglinon contrasta con il principio di intangibilità dei trattamenti retributivi, talidovendosi intendere in via esclusiva quelli già entrati definitivamente a farparte del patrimonio giuridico del dipendente.Ha sul punto richiamato la previsione di cui all’art. 7, quinto comma,d.lgs. n. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche non possonoerogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alleprestazioni effettivamente rese.Ha ritenuto che con tale previsione il legislatore ha consacrato ungenerale principio di ripetibilità dei trattamenti accessori non dovuti.Inoltre, il meccanismo dei conguagli - come strumento utile aripristinare l’equilibrio delle reciproche posizioni di dare-avere tra le parti,temporaneamente alterato da dinamiche di erogazione in via provvisoriadi compensi, la cui effettiva spettanza possa essere verificata solo in unmomento successivo - è stato considerato dallo stesso legislatore del tuttoammissibile in materia di retribuzioni dei dipendenti pubblici, posto che dal1° gennaio 2014 è in vigore l’art. 47-bis d.lgs. n. 165/2001 che consentedi ricorrere al sistema del conguaglio per consentire alle Amministrazionidi recuperare quelle erogazioni effettuate provvisoriamente a titolo diincrementi stipendiali.Ha ritenuto legittima la scelta del Comune consistita nelridimensionare i propri uffici, nel ridurre il numero delle Direzioni mediantesoppressione e accorpamento delle stesse, nell’abolire alcune Aree, nelrinominare i Settori, insomma nell’incidere sulla fisionomia eNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026sull’organizzazione complessiva dell’Ente anche attraverso unarideterminazione della dotazione organica finalizzata al risparmio di spesa,in ossequio ai doverosi criteri di economicità nella distribuzione dellerisorse finanziarie esistenti.Ha ritenuto che non potesse considerarsi illecito il contegno datorialesotto il profilo della tutela della buona fede contrattuale del singolodirigente destinatario della riduzione del trattamento accessorio,escludendo, altresì, la titolarità in capo al predetto di poteri dipartecipazione o di intervento rispetto al procedimento amministrativodestinato a sfociare nell’adozione, da parte degli Organi di Governo, degliDelibere di [OSCURATO:PERSONA].Analoghe considerazioni ha svolto con riguardo alla retribuzione dirisultato escludendo che tale retribuzione possa spettare per il solo fattodello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione èsubordinata alla valutazione positiva dell’Amministrazione circa ilraggiungimento di obiettivi gestionali programmati.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.7.

Il Comune di Ancona ha resistito con controricorso.8.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità per violazionee falsa applicazione degli artt. 7 e 6 bis L. 7.8.90 n. 241, 6 e 7 DPR16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento delComune (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).Censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondoil quale il dirigente non è titolare di poteri di partecipazione o di interventorispetto al procedimento amministrativo destinato a sfociare nell’adozione,da parte degli Organi di Governo, di atti di macroorganizzazionepreordinati, ex art. 4, primo comma, lett. c) d.lgs. n. 165/2001 allaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie dadestinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livellodirigenziale generale.Denuncia l’illegittimità delle delibere di Giunta n. 634 del 14.11.17 e n.648 del 24.11.17, per aver partecipato alla seduta la dott.ssa GiuseppinaCruso, Segretario Generale/[OSCURATO:PERSONA], inposizione di incompatibilità per conflitto di interesse e dovere diastensione, e della determinazione n. 407 del 23.2.18, di attuazione dellemedesime, assunta dalla stessa nella veste di Dirigente della DirezioneAffari Istituzionali.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Si premette che la delibera 634 del 2017 ha ad oggetto“approvazione del nuovo sistema metodologico di pesatura delle posizionidirigenziali dell’ente e relativa graduazione delle fasce” mentre la delibera648 del 2017 ha ad oggetto “Approvazione dello sviluppo del nuovosistema metodologico di pesatura delle posizioni dirigenziali”.Orbene, non trovano applicazione le regole del procedimentoamministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990 e le relative modalità dipartecipazione, a seguito della comunicazione di avvio di procedimento.L’individuazione degli uffici e settori e la graduazione delle funzioni sonodi lavoro, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsionidell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, seppur mediati, oltre chedall’intervento della contrattazione collettiva per lo più integrativa, anchedalla procedura di concertazione che, nell’ambito della medesimagraduazione, ha competenza in materia di fissazione delle fascedi pesatura e degli importi retributivi attribuiti.Non è il singolo lavoratore ad avere diritto a partecipare alla procedurache ha comunque ad oggetto atti adottati con i poteri e le capacità deldatore di lavoro privato in relazione ai quali non trovano applicazione leNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026norme sul procedimento amministrativo (v.

Cass. 2 settembre 2021, n.23827; Cass. 7 febbraio 2024, n. 3513).Ogni forma partecipativa è infatti assorbita dalle previsioni (taloralegislative, ma, per lo più contrattuali) che regolano le relazioni sindacali.La relativa attività, peraltro, rientra nelle funzioni organizzativedell’ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali,deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che,altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenireall’affermazione di un indiscriminato obbligo d’istituire posizioniorganizzative (cfr. Cass. 25 ottobre 2019, n. 27384; Cass. 29 maggio2015, n. 11198).2.2.

È del pari destituita di fondamento la censura di cui al presentemotivo (che si ricollega a quella del secondo motivo di ricorso) relativa allapartecipazione alle sedute che hanno portato all’adozione delle delibere incontestazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Segretariogenerale/[OSCURATO:PERSONA], in asserita posizione diincompatibilità per conflitto di interesse e dovere di astensione.Si rileva innanzi tutto che la questione non è stata trattata nellasentenza impugnata.Va, al riguardo, ribadito il principio, da tempo consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa” (v.

Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenzaivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026In particolare, non risulta che la questione sia stata dal lavoratoreespressamente riproposta in sede di appello come specifico motivo diimpugnazione (almeno tanto non si evince dalla sentenza impugnata che,come detto, ha chiaramente circoscritto le questioni devolute con l’atto diappello, e il ricorrente non chiarisce in che termini la stessa fosse stataposta al giudice di secondo grado).In ogni caso, anche a voler ritenere che la Corte territoriale non abbiaesaminato la questione dell’astensione del Segretario generale ritualmenteposta (e sul punto va rilevato che lo stesso controricorrente ammette che,in sede di appello, controparte aveva fatto un pur rapido cenno allaasserita situazione di incompatibilità e conflitto di interessi in cui sarebbeincorso il Segretario generale), il motivo va egualmente disatteso.Dall’esame delle delibere n. 634 e n. 648 del 2027 emerge che quantoapprovato dalla Giunta (composta dagli assessori e Sindaco) era riferibileal Direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] - sentito il Nucleo divalutazione - che aveva fatto dichiarazione di assenza di incompatibilità.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a parteciparealla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e qualeverbalizzante (tanto si evince dalle firme in calce alle delibere delSegretario e del Presidente della seduta, Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], dopo“il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto”).Trattasi, all’evidenza, di una partecipazione ai sensi dell’art. 97 deld.lgs. n. 267/2000, norma applicabile anche al Segretario generale(denominazione organizzativa utilizzata nei comuni di maggiori dimensioniper il Segretario titolare della sede), che assegna al Segretario il ruolo digarante della legalità dell’azione amministrativa, figura di cerniera traorgani politici e struttura amministrativa, soggetto con compiti dicollaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso gli organidell’ente.Si è, dunque, in presenza di una partecipazione funzionale che non hanatura deliberante in quanto il segretario non è componente della giunta,Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026non partecipa al voto, esercita una funzione tecnico-giuridica e nonpolitica.Ed allora non si versa in una situazione di obbligo di astensione delSegretario Comunale che solo si ricollega alla possibilità di incidere sulcontenuto di una decisione che potrebbe avere riflessi anche sulla suasituazione personale.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione allaviolazione degli artt. 6 e 7 d.P.R. 16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7del Codice di Comportamento del Comune (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.).Assume che la Corte territoriale, dopo aver negato il diritto dell’istantea partecipare al procedimento, a sensi degli artt. 7 e 6 bis L. n. 241/90,ha omesso di delibare l’eccezione di violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 7 d.P.R. 16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7 del Codice diComportamento del Comune, in punto all’incompatibilità e conflittod’interesse del Segretario generale – [OSCURATO:PERSONA] dovere di astensione (che ha deciso – tra l’altro – sul riparto del fondodestinato alla parte variabile della retribuzione dei dirigenti, e quindi anchedella sua).Si sarebbe, dunque, di fronte ad un’indubbia violazione dell’art. 112cod. proc. civ.4.

Il motivo va disatteso.Anche a volere ritenere, per quanto evidenziato al punto sub punto2.2. che precede, che la Corte territoriale non abbia esaminato laquestione dell’astensione del Segretario Generale ritualmente posta, ilmotivo va egualmente disatteso.Occorre, al riguardo, ricordare l’indirizzo ormai costante di questaCorte, secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, unaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenzaassoluta di motivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando laquestione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modoche la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo dellasentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa infase di merito, (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass. 1° febbraio2010, n. 2313; Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 28 ottobre 2015,n. 21968; Cass. 16 giugno 2023, n. 17416; quanto al vizio di omessamotivazione in diritto, Cass., Sez.

U, 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27dicembre 2013, n. 28663; Cass. 1° marzo 2019, n. 6145).

Nella specie,tanto l’eccezione non esaminata quanto la dedotta carenza di motivazionele ragioni evidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso.5.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illegittimità per violazionee falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 24 del d.lgs. 30.3.01 n. 165, 26 ess.

CCNL 23.12.99, nonché dei principi di affidamento e di irretroattivitàdella determinazione in pejus del trattamento economico-giuridico deldipendente in rapporto alle funzioni additategli (artt. 2103 e ss. cod. civ.)(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che,fermo il diritto a percepire la parte fissa della retribuzione di posizione,non esiste in capo al dirigente di un Ente Pubblico un diritto soggettivoperfetto a percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.Assume che tale affermazione collide con le norme richiamate inepigrafe, perché, se è vero che il quantum della retribuzione accessoria èrimesso alla valutazione dell’Amministrazione, ma – si badi - in base acriteri predeterminati e non ad libitum, non può negarsi che la retribuzioneaccessoria non sia ex se un diritto.

Richiama la sentenza del Tribunale diAncona – Sezione Lavoro 16.9.20 n. 212.6.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte di legittimità.Come già precisato da questa S.C., in materia di dirigenza pubblica, ilprovvedimento di graduazione delle funzioni integra un elementocostitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con ilrisultato che, in sua mancanza, detta componente non può esseredeterminata né con riferimento soltanto all’importanza e complessitàdell’incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alladisponibilità dell’apposito fondo (Cass. 28 settembre 2020, n. 20480;Cass. 7 febbraio 2024, n. 3513; /2024 Sez.

L, n. 20480 del 28 settembre2020).Anche la previsione di cui all’art. 47 bis del d.lgs. n. 165/2001 (che,peraltro, riguarda esclusivamente gli incrementi stipendiali derivanti dairinnovi dei contratti collettivi nazionali ed è uno strumento meramenteprovvisorio e anticipatorio, parametrato alle risorse disponibili) nondella retribuzione di posizione prima della definizione della pesatura maanzi conferma la natura costitutiva di quest’ultima.

La norma suddetta èstata, invero, richiamata dalla Corte territoriale ma, a ben guardare, senzala pesatura e cioè senza il parametro per quantificare l’emolumento, non èpossibile neppure una anticipazione provvisoria.7.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia illegittimità perviolazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di proposizionedella domanda giudiziale (artt. 99 e 101 cod. proc. civ.) e delle relativemodalità (artt. 163 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.) (art. 360, n. 3, cod. proc.civ.).Lamenta che la sentenza di appello abbia confermato la pronuncia diprimo grado anche nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità delladomanda risarcitoria in punto di mancata assegnazione degli obiettivi perla retribuzione di risultato, asseritamente tardiva, in quanto formulata soloin sede di discussione.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Assume che, seppure nell’atto introduttivo del giudizio la domanda siponga, quanto al petitum, come afferente alla retribuzione di posizione edi risultato, la causa petendi si fonda sull’illecito dell’Amministrazione nelladeterminazione o omissione di questa, nonostante i molteplici compitirichiesti al ricorrente, puntualmente eseguiti.8.

Il motivo è inammissibile.8.1.

Il ricorrente, infatti, non ha riprodotto la domanda introduttiva ela statuizione del Tribunale quantomeno nelle parti necessarie a reggere lecensure.Non è neppure chiaro, poi, se il risarcimento sia stato chiesto conriguardo al solo differenziale e sulla base di una asserita violazione dellabuona fede.Certo è che è tra le due posizioni dirigenziali affidate al lavoratore viera stata una cesura atteso che nel 2014 il ricorrente aveva stipulato unnuovo contratto di lavoro che era stato rapportato alla nuovaorganizzazione degli uffici e servizi compiuta all’interno del Comune diAncona e che costituiva il fondamento del neointrodotto sistema dipesatura della posizione dirigenziale per cui è causa.Né d’altra pare l’Amministrazione (che si era riservata in sede distipula individuale, di rivedere la graduazione delle funzioni in ragioneappunto della nuova organizzazione), avrebbe poi potuto disattendereprovvedimenti di graduazione formalmente adottati e così mantenere infavore del Lucchetti la pregressa retribuzione di posizione, corrispondentead un diverso atteggiarsi dell’ufficio e servizio cui lo stesso era statopreposto.8.2.

Per le stesse ragioni illustrate con riguardo al terzo motivo diricorso vanno disattesi i rilievi (che non è neppure chiaro se riferiti alladomanda risarcitoria che si assume ricompresa in quella avente adoggetto le retribuzioni oppure se riferiti a queste ultime) relativi al fattoche la Corte territoriale non avrebbe considerato che negli anni 2014 e2015 la retribuzione di risultato del lavoratore era stata “palesementeNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026inferiore allo standard medio degli anni precedenti e successivi”, dalmomento che non esiste affatto uno standard preciso uguale per tutti glianni.Come evidenziato nella sentenza impugnata la conversione dellavalutazione in trattamento economico accessorio avviene seguendo ilmetodo descritto nel CCNL di Comparto (art. 29 del CCNL 23 dicembre1999) che subordina la stessa alla preventiva determinazione degliobiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 1, deld.lgs. n. 29/93 (poi confluito nell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) edalla positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti incoerenza con tali obiettivi.La valutazione, dunque, non segue certo la logica della comparazionerispetto agli anni precedenti e non è possibile alcun ‘appiattimento’.8.3.

Quanto, poi, all’anno 2017 il ricorrente eccepisce che la suavalutazione sarebbe stata ‘sottostimata’.Trattasi di eccezione del tutto generica, in quanto non deduceesattamente quale punteggio assegnato ai vari fattori di valutazione risultierroneo, ovvero ‘sottostimato’ e per quale motivo.9.

In definitiva il ricorso va respinto.10.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spesegenerali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 327/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,depositata il 29/12/2021 R.G.N. 42/2020;Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato in data 20/04/18 l’ing. [OSCURATO:PERSONA] hapromosso ricorso innanzi al TAR delle Marche chiedendo l’annullamento,previa sospensiva, della delibera di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n. 634 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto l’approvazione del nuovo sistemametodologico di pesatura delle posizioni dirigenziali dell’Ente e la relativagraduazione dei punteggi delle fasce, nonché la successiva delibera dellaGiunta n. 648 del 24/11/2017 di approvazione dello sviluppo di dettosistema. È stata altresì impugnata la determinazione del Dirigente n. 407del 23/02/2018 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con laquale sono stati approvati i conteggi relativi al conguaglio dellaretribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per gli anni 2014-2015-2016-2017.2. La vicenda che aveva interessato il lavoratore si era sviluppata neiseguenti termini.Con decreto del Sindaco n. 166 del 20.10.11 erano state attribuiteall’ing. [OSCURATO:PERSONA] le funzioni di Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] edi Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio, Tecnologico, Staff allaDirezione di Area.Con Decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 45 del 17.04.13 eranostate confermate sia le posizioni già affidate con decreto n. 166/2011 chela classe di retribuzione della V fascia.L’Amministrazione insediatasi nel 2013 aveva attuato una nuovaorganizzazione (delibere di Giunta n. 125 del 03.09.13, n. 380 del18.12.13 e n. 145 del 01.04.14), che aveva previsto: l’abolizione delleAree e dei rispettivi Direttori; la rinominazione dei Settori in Direzioni eloro riduzione da 22 Settori a 13 Direzioni.Con decreto del Sindaco n. 54 del 07.04.14, in esecuzione alla deliberadi Giunta n. 145 del 01.04.14: era stata affidata all’ing. Lucchetti laNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Direzione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Edilizia StoricoMonumentale, Manutenzioni e Viabilità; era stato precisato che laretribuzione di posizione sarebbe stata quantificata successivamentesecondo le disposizioni della delibera di Giunta n. 145/2014.In pari data 07.04.14 l’istante aveva sottoscritto il contratto di lavoroove, in ordine alla retribuzione di posizione, si era precisato, all’art. 3, che“sarà quantificata in fase successiva secondo quanto disposto dalladeliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 145 del 01.01.14”.Sempre nell’aprile 2014, con l’avvio del periodo sperimentale dellanuova macrostruttura, i dirigenti erano stati messi a conoscenza, almomento dell’attribuzione degli incarichi sulle “nuove direzioni” del fattoche: - le retribuzioni di posizione e di risultato sarebbero rimaste invariateesclusivamente in via provvisoria e le somme corrisposte sarebbero state“ridefinite e conguagliate” a seguito del procedimento di ripesatura egraduazione di tutte le posizioni dirigenziali dell’Ente; - sarebbe statosuccessivamente avviato, con approvazione di un nuovo sistema digraduazione delle posizioni dirigenziali dell’Ente e delle relativeretribuzioni. Tanto era poi avvenuto con le delibere impugnate.Secondo la prospettazione attorea, il dirigente, dal 2014 al 2017,aveva lavorato nella piena convinzione che, sulla base della situazionecreatasi a seguito delle ristrutturazioni, con il conseguente aumento deicarichi di lavoro e di responsabilità, la rideterminazione della retribuzionenon potesse che essere in aumento.Il ricorrente aveva, infatti, assorbito le funzioni di altre due Direzioni edi metà di una terza della precedente organizzazione, assumendo anchel’interim della Dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Cimiteri nellemore delle varie modificazioni.In nessun atto di riorganizzazione si era ipotizzata la retroattività indiminuzione della retribuzione di posizione.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Solamente con le delibere di Giunta n. 634 del 14.11.17 e n. 648 del24.11.17 il ricorrente era venuto a conoscenza di detta diminuzione,quando non era più in servizio (cessato l’1.10.17).3. Il TAR Marche ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.4. Il ricorso è stato, quindi, riassunto dal lavoratore dinanzi alTribunale di Ancona che lo ha rigettato.5. Decidendo sull’impugnazione del lavoratore, la Corte d’appello diAncona ha confermato la decisione di prime cure.Ha preliminarmente circoscritto le doglianze dell’appellanteessenzialmente alla questione relativa all’asserita efficacia retroattiva deiprovvedimenti amministrativi, adottati dall’Amministrazione convenuta perrideterminare la pesatura delle [OSCURATO:PERSONA] e l’ammontare dellac.d. “parte variabile” delle retribuzioni per esse spettanti ai Dirigenti conriferimento agli anni 2013-2017.Ha ricostruito la normativa contrattuale rilevante.Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui sia laretribuzione di posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire vociautomatiche restano invece subordinate, per ciascun dirigente, aspecifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concretodei relativi presupposti determinazioni da effettuare, nel caso dellaretribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimentiannuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno,oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità dispesa dell’Amministrazione interessata.Quanto alla retribuzione di posizione, ha ritenuto che la parte variabiledella stessa, ossia quella parte eccedente il minimo garantito, posto che laquantificazione di essa è imprescindibilmente correlata alla graduazionedelle funzioni, rimessa ad ogni singola amministrazione e da effettuarsi,nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una pluralità dicriteri «connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione dellaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026posizione nell’organizzazione dell’amministrazione, alla complessitàorganizzativa, alle responsabilità implicate dalla posizione.Ha ritenuto che la liquidazione della parte variabile della retribuzionedi posizione integra gli estremi di una fattispecie a formazione complessa,rispetto alla quale il dirigente vanta una mera aspettativa sino al tempo incui la stessa non si sia perfezionata, ossia sino al momento di definitivaadozione del provvedimento di graduazione delle funzioni o di pesaturadelle [OSCURATO:PERSONA], così che anche il meccanismo dei conguaglinon contrasta con il principio di intangibilità dei trattamenti retributivi, talidovendosi intendere in via esclusiva quelli già entrati definitivamente a farparte del patrimonio giuridico del dipendente.Ha sul punto richiamato la previsione di cui all’art. 7, quinto comma,d.lgs. n. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche non possonoerogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alleprestazioni effettivamente rese.Ha ritenuto che con tale previsione il legislatore ha consacrato ungenerale principio di ripetibilità dei trattamenti accessori non dovuti.Inoltre, il meccanismo dei conguagli - come strumento utile aripristinare l’equilibrio delle reciproche posizioni di dare-avere tra le parti,temporaneamente alterato da dinamiche di erogazione in via provvisoriadi compensi, la cui effettiva spettanza possa essere verificata solo in unmomento successivo - è stato considerato dallo stesso legislatore del tuttoammissibile in materia di retribuzioni dei dipendenti pubblici, posto che dal1° gennaio 2014 è in vigore l’art. 47-bis d.lgs. n. 165/2001 che consentedi ricorrere al sistema del conguaglio per consentire alle Amministrazionidi recuperare quelle erogazioni effettuate provvisoriamente a titolo diincrementi stipendiali.Ha ritenuto legittima la scelta del Comune consistita nelridimensionare i propri uffici, nel ridurre il numero delle Direzioni mediantesoppressione e accorpamento delle stesse, nell’abolire alcune Aree, nelrinominare i Settori, insomma nell’incidere sulla fisionomia eNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026sull’organizzazione complessiva dell’Ente anche attraverso unarideterminazione della dotazione organica finalizzata al risparmio di spesa,in ossequio ai doverosi criteri di economicità nella distribuzione dellerisorse finanziarie esistenti.Ha ritenuto che non potesse considerarsi illecito il contegno datorialesotto il profilo della tutela della buona fede contrattuale del singolodirigente destinatario della riduzione del trattamento accessorio,escludendo, altresì, la titolarità in capo al predetto di poteri dipartecipazione o di intervento rispetto al procedimento amministrativodestinato a sfociare nell’adozione, da parte degli Organi di Governo, degliDelibere di [OSCURATO:PERSONA].Analoghe considerazioni ha svolto con riguardo alla retribuzione dirisultato escludendo che tale retribuzione possa spettare per il solo fattodello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione èsubordinata alla valutazione positiva dell’Amministrazione circa ilraggiungimento di obiettivi gestionali programmati.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.7. Il Comune di Ancona ha resistito con controricorso.8. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia illegittimità per violazionee falsa applicazione degli artt. 7 e 6 bis L. 7.8.90 n. 241, 6 e 7 DPR16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento delComune (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).Censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondoil quale il dirigente non è titolare di poteri di partecipazione o di interventorispetto al procedimento amministrativo destinato a sfociare nell’adozione,da parte degli Organi di Governo, di atti di macroorganizzazionepreordinati, ex art. 4, primo comma, lett. c) d.lgs. n. 165/2001 allaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie dadestinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livellodirigenziale generale.Denuncia l’illegittimità delle delibere di Giunta n. 634 del 14.11.17 e n.648 del 24.11.17, per aver partecipato alla seduta la dott.ssa GiuseppinaCruso, Segretario Generale/[OSCURATO:PERSONA], inposizione di incompatibilità per conflitto di interesse e dovere diastensione, e della determinazione n. 407 del 23.2.18, di attuazione dellemedesime, assunta dalla stessa nella veste di Dirigente della DirezioneAffari Istituzionali.2. Il motivo è infondato.2.1. Si premette che la delibera 634 del 2017 ha ad oggetto“approvazione del nuovo sistema metodologico di pesatura delle posizionidirigenziali dell’ente e relativa graduazione delle fasce” mentre la delibera648 del 2017 ha ad oggetto “Approvazione dello sviluppo del nuovosistema metodologico di pesatura delle posizioni dirigenziali”.Orbene, non trovano applicazione le regole del procedimentoamministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990 e le relative modalità dipartecipazione, a seguito della comunicazione di avvio di procedimento.L’individuazione degli uffici e settori e la graduazione delle funzioni sonodi lavoro, riconducibile, come generalmente ritenuto, alle previsionidell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, seppur mediati, oltre chedall’intervento della contrattazione collettiva per lo più integrativa, anchedalla procedura di concertazione che, nell’ambito della medesimagraduazione, ha competenza in materia di fissazione delle fascedi pesatura e degli importi retributivi attribuiti.Non è il singolo lavoratore ad avere diritto a partecipare alla procedurache ha comunque ad oggetto atti adottati con i poteri e le capacità deldatore di lavoro privato in relazione ai quali non trovano applicazione leNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026norme sul procedimento amministrativo (v. Cass. 2 settembre 2021, n.23827; Cass. 7 febbraio 2024, n. 3513).Ogni forma partecipativa è infatti assorbita dalle previsioni (taloralegislative, ma, per lo più contrattuali) che regolano le relazioni sindacali.La relativa attività, peraltro, rientra nelle funzioni organizzativedell’ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali,deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che,altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenireall’affermazione di un indiscriminato obbligo d’istituire posizioniorganizzative (cfr. Cass. 25 ottobre 2019, n. 27384; Cass. 29 maggio2015, n. 11198).2.2. È del pari destituita di fondamento la censura di cui al presentemotivo (che si ricollega a quella del secondo motivo di ricorso) relativa allapartecipazione alle sedute che hanno portato all’adozione delle delibere incontestazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Segretariogenerale/[OSCURATO:PERSONA], in asserita posizione diincompatibilità per conflitto di interesse e dovere di astensione.Si rileva innanzi tutto che la questione non è stata trattata nellasentenza impugnata.Va, al riguardo, ribadito il principio, da tempo consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questionegiuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità dellacensura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa” (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenzaivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026In particolare, non risulta che la questione sia stata dal lavoratoreespressamente riproposta in sede di appello come specifico motivo diimpugnazione (almeno tanto non si evince dalla sentenza impugnata che,come detto, ha chiaramente circoscritto le questioni devolute con l’atto diappello, e il ricorrente non chiarisce in che termini la stessa fosse stataposta al giudice di secondo grado).In ogni caso, anche a voler ritenere che la Corte territoriale non abbiaesaminato la questione dell’astensione del Segretario generale ritualmenteposta (e sul punto va rilevato che lo stesso controricorrente ammette che,in sede di appello, controparte aveva fatto un pur rapido cenno allaasserita situazione di incompatibilità e conflitto di interessi in cui sarebbeincorso il Segretario generale), il motivo va egualmente disatteso.Dall’esame delle delibere n. 634 e n. 648 del 2027 emerge che quantoapprovato dalla Giunta (composta dagli assessori e Sindaco) era riferibileal Direttore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] - sentito il Nucleo divalutazione - che aveva fatto dichiarazione di assenza di incompatibilità.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a parteciparealla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e qualeverbalizzante (tanto si evince dalle firme in calce alle delibere delSegretario e del Presidente della seduta, Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], dopo“il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto”).Trattasi, all’evidenza, di una partecipazione ai sensi dell’art. 97 deld.lgs. n. 267/2000, norma applicabile anche al Segretario generale(denominazione organizzativa utilizzata nei comuni di maggiori dimensioniper il Segretario titolare della sede), che assegna al Segretario il ruolo digarante della legalità dell’azione amministrativa, figura di cerniera traorgani politici e struttura amministrativa, soggetto con compiti dicollaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso gli organidell’ente.Si è, dunque, in presenza di una partecipazione funzionale che non hanatura deliberante in quanto il segretario non è componente della giunta,Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026non partecipa al voto, esercita una funzione tecnico-giuridica e nonpolitica.Ed allora non si versa in una situazione di obbligo di astensione delSegretario Comunale che solo si ricollega alla possibilità di incidere sulcontenuto di una decisione che potrebbe avere riflessi anche sulla suasituazione personale.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia illegittimità perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione allaviolazione degli artt. 6 e 7 d.P.R. 16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7del Codice di Comportamento del Comune (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.).Assume che la Corte territoriale, dopo aver negato il diritto dell’istantea partecipare al procedimento, a sensi degli artt. 7 e 6 bis L. n. 241/90,ha omesso di delibare l’eccezione di violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 7 d.P.R. 16.4.13 n. 62 e dei correlati artt. 6 e 7 del Codice diComportamento del Comune, in punto all’incompatibilità e conflittod’interesse del Segretario generale – [OSCURATO:PERSONA] dovere di astensione (che ha deciso – tra l’altro – sul riparto del fondodestinato alla parte variabile della retribuzione dei dirigenti, e quindi anchedella sua).Si sarebbe, dunque, di fronte ad un’indubbia violazione dell’art. 112cod. proc. civ.4. Il motivo va disatteso.Anche a volere ritenere, per quanto evidenziato al punto sub punto2.2. che precede, che la Corte territoriale non abbia esaminato laquestione dell’astensione del Segretario Generale ritualmente posta, ilmotivo va egualmente disatteso.Occorre, al riguardo, ricordare l’indirizzo ormai costante di questaCorte, secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art.111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, unaNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenzaassoluta di motivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa allorquando laquestione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modoche la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo dellasentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa infase di merito, (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass. 1° febbraio2010, n. 2313; Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 28 ottobre 2015,n. 21968; Cass. 16 giugno 2023, n. 17416; quanto al vizio di omessamotivazione in diritto, Cass., Sez. U, 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. 27dicembre 2013, n. 28663; Cass. 1° marzo 2019, n. 6145). Nella specie,tanto l’eccezione non esaminata quanto la dedotta carenza di motivazionele ragioni evidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso.5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illegittimità per violazionee falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 24 del d.lgs. 30.3.01 n. 165, 26 ess. CCNL 23.12.99, nonché dei principi di affidamento e di irretroattivitàdella determinazione in pejus del trattamento economico-giuridico deldipendente in rapporto alle funzioni additategli (artt. 2103 e ss. cod. civ.)(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che,fermo il diritto a percepire la parte fissa della retribuzione di posizione,non esiste in capo al dirigente di un Ente Pubblico un diritto soggettivoperfetto a percepire la parte variabile della retribuzione di posizione.Assume che tale affermazione collide con le norme richiamate inepigrafe, perché, se è vero che il quantum della retribuzione accessoria èrimesso alla valutazione dell’Amministrazione, ma – si badi - in base acriteri predeterminati e non ad libitum, non può negarsi che la retribuzioneaccessoria non sia ex se un diritto. Richiama la sentenza del Tribunale diAncona – Sezione Lavoro 16.9.20 n. 212.6. Il motivo è infondato.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermatida questa Corte di legittimità.Come già precisato da questa S.C., in materia di dirigenza pubblica, ilprovvedimento di graduazione delle funzioni integra un elementocostitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con ilrisultato che, in sua mancanza, detta componente non può esseredeterminata né con riferimento soltanto all’importanza e complessitàdell’incarico ricoperto né, in maniera indifferenziata, in proporzione alladisponibilità dell’apposito fondo (Cass. 28 settembre 2020, n. 20480;Cass. 7 febbraio 2024, n. 3513; /2024 Sez. L, n. 20480 del 28 settembre2020).Anche la previsione di cui all’art. 47 bis del d.lgs. n. 165/2001 (che,peraltro, riguarda esclusivamente gli incrementi stipendiali derivanti dairinnovi dei contratti collettivi nazionali ed è uno strumento meramenteprovvisorio e anticipatorio, parametrato alle risorse disponibili) nondella retribuzione di posizione prima della definizione della pesatura maanzi conferma la natura costitutiva di quest’ultima. La norma suddetta èstata, invero, richiamata dalla Corte territoriale ma, a ben guardare, senzala pesatura e cioè senza il parametro per quantificare l’emolumento, non èpossibile neppure una anticipazione provvisoria.7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia illegittimità perviolazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di proposizionedella domanda giudiziale (artt. 99 e 101 cod. proc. civ.) e delle relativemodalità (artt. 163 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.) (art. 360, n. 3, cod. proc.civ.).Lamenta che la sentenza di appello abbia confermato la pronuncia diprimo grado anche nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità delladomanda risarcitoria in punto di mancata assegnazione degli obiettivi perla retribuzione di risultato, asseritamente tardiva, in quanto formulata soloin sede di discussione.Numero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026Assume che, seppure nell’atto introduttivo del giudizio la domanda siponga, quanto al petitum, come afferente alla retribuzione di posizione edi risultato, la causa petendi si fonda sull’illecito dell’Amministrazione nelladeterminazione o omissione di questa, nonostante i molteplici compitirichiesti al ricorrente, puntualmente eseguiti.8. Il motivo è inammissibile.8.1. Il ricorrente, infatti, non ha riprodotto la domanda introduttiva ela statuizione del Tribunale quantomeno nelle parti necessarie a reggere lecensure.Non è neppure chiaro, poi, se il risarcimento sia stato chiesto conriguardo al solo differenziale e sulla base di una asserita violazione dellabuona fede.Certo è che è tra le due posizioni dirigenziali affidate al lavoratore viera stata una cesura atteso che nel 2014 il ricorrente aveva stipulato unnuovo contratto di lavoro che era stato rapportato alla nuovaorganizzazione degli uffici e servizi compiuta all’interno del Comune diAncona e che costituiva il fondamento del neointrodotto sistema dipesatura della posizione dirigenziale per cui è causa.Né d’altra pare l’Amministrazione (che si era riservata in sede distipula individuale, di rivedere la graduazione delle funzioni in ragioneappunto della nuova organizzazione), avrebbe poi potuto disattendereprovvedimenti di graduazione formalmente adottati e così mantenere infavore del Lucchetti la pregressa retribuzione di posizione, corrispondentead un diverso atteggiarsi dell’ufficio e servizio cui lo stesso era statopreposto.8.2. Per le stesse ragioni illustrate con riguardo al terzo motivo diricorso vanno disattesi i rilievi (che non è neppure chiaro se riferiti alladomanda risarcitoria che si assume ricompresa in quella avente adoggetto le retribuzioni oppure se riferiti a queste ultime) relativi al fattoche la Corte territoriale non avrebbe considerato che negli anni 2014 e2015 la retribuzione di risultato del lavoratore era stata “palesementeNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026inferiore allo standard medio degli anni precedenti e successivi”, dalmomento che non esiste affatto uno standard preciso uguale per tutti glianni.Come evidenziato nella sentenza impugnata la conversione dellavalutazione in trattamento economico accessorio avviene seguendo ilmetodo descritto nel CCNL di Comparto (art. 29 del CCNL 23 dicembre1999) che subordina la stessa alla preventiva determinazione degliobiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 1, deld.lgs. n. 29/93 (poi confluito nell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) edalla positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti incoerenza con tali obiettivi.La valutazione, dunque, non segue certo la logica della comparazionerispetto agli anni precedenti e non è possibile alcun ‘appiattimento’.8.3. Quanto, poi, all’anno 2017 il ricorrente eccepisce che la suavalutazione sarebbe stata ‘sottostimata’.Trattasi di eccezione del tutto generica, in quanto non deduceesattamente quale punteggio assegnato ai vari fattori di valutazione risultierroneo, ovvero ‘sottostimato’ e per quale motivo.9. In definitiva il ricorso va respinto.10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spesegenerali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 11531/2022Numero sezionale 1738/2026Numero di raccolta generale 16235/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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