CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 31894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atorelette le conclusioni della parte civile, con allegata nota spese, in data26/05/2026, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o, insubordine, di rigettarloRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 11 novembre 2025 la Corte d'appello di Napoli, haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato,operata la riduzione per il rito abbreviato, era stato condannato alla pena di annidue di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione al reato di cuiall’art. 609-quinquies cod. pen. (capo 1) per avere compiuto atti sessuali,mostrando e toccandosi gli organi genitali, in presenza della minore di anni 14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alla quale si avvicinava alla guida della suaautovettura attirandone l'attenzione.2. XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ha propostotempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e carente in relazione alleincongruenze, oggetto di uno specifico motivo d'appello, tra prova dichiarativa, inspecie le dichiarazioni della persona offesa, e quanto risultante dai video delletelecamere di sorveglianza; nonché il travisamento del dato probatorio tratto daivideo delle telecamere di sorveglianza.Si deduce che la sentenza di primo grado non conteneva alcun accennoalla mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, infarcitedi incertezze e “non ricordo”, e alle videoriprese, che smentivano i fatti qualinarrati da quest'ultima, mentre la Corte d'appello, chiamata ad effettuare unaverifica dei risultati acquisiti, perviene a una ricostruzione dei fatti che noncorrisponde al contenuto dei video acquisiti; ne consegue un travisamento dellaprova quale si apprezza dagli stessi video delle telecamere di sorveglianza o dalfascicolo fotografico integrato nella comunicazione di notizia di reato, allegata alricorso.In specie non emerge da alcun video o immagine che il XXXXX abbiatagliato la strada alla minore, che le abbia impedito di sottrarsi alla visione diquanto da lui incentivata a osservare coattivamente o che l'abbia coartataaffinché assistesse all'atto di autoerotismo da lui praticato; inoltre si apprezzache l'autovettura guidata dal XXXXX passa a fianco alla ragazza superandolasenza trattenersi, poi la supera svoltando a sinistra in un'altra strada, mentre laragazza, che a questo punto si trova sul lato destro distante dall'autovettura,non si ferma né si rivolge al conducente.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e il travisamentodella prova in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante dellariparazione del danno.Argomenta l'errata applicazione della legge penale per avere la Corted'appello negato il riconoscimento dell'attenuante sul presupposto che l'imputatonon avesse proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui all'art. 1209 e ss. cod.civ. depositando la somma e lasciandola disposizione della persona offesa, inquanto le norme civilistiche richiamate non dispongono alcun obbligo di deposito,trattandosi solo di una facoltà, prevista dall'art. 1210 cod. civ, che consegue alrifiuto dell'offerta; inoltre è agli atti il verbale dell'offerta reale effettuatadall'ufficiale giudiziario UNEP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio dellaparte offesa in data 30 luglio 2024, nel rispetto delle forme previste dall'art.1208 cod. civ..3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto non sussiste il vizio di inidonea motivazione,ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova inche le deduzioni difensive non esplicitamente affrontate si intendono assorbitenella motivazione laddove questa ha puntato su elementi incompatibili con lestesse e che la motivazione, asseritamente carente, si salda con quella di primogrado; per il restoscende palesemente nel merito, proponendo un’interpretazionealternativa dei fatti. Quanto, infine, al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n.6 cod. pen., va rilevato e lo stesso è stato altresì motivato attraversol’insufficienza del risarcimento, da ritenersi assorbente rispetto ad ogni altraquestione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente, infatti, sollecita il riesame, nel merito, della decisioneassunta dal Tribunale mediante il non consentito esame delle prove assunte nelcorso del dibattimento delle quali l’imputato deduce il travisamento inviolazione del principio di autosufficienza del ricorso.2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.2.1. Il motivo, nella misura in cui si deduce il travisamento della prova,è caratterizzato da aspecificità intrinseca, in quanto fa insistente riferimento alcontenuto degli atti di indagine oltre che alle prove assunte in dibattimento, ivideo delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni testimoniali dellaminore persona offesa, che, in alcuni passaggi frammentariamente trascritti,non risultano allegati al ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto allacancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nelfascicolo; non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di provedichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al finedi trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o,invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli(Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del02/07/2014, Sisti, Rv. 260994); né del resto, al fine di fondare su di essi ladeduzione di un errore percettivo dei giudici di merito, sarebbe possibilepretendere la allegazione integrale di filmati senza indicare i fotogrammi e ilminutaggio di rilievo, in quanto si tratterebbe di una produzione esplorativa,inammissibile in questa sede.Va rimarcato in proposito che, anche a seguito dell'entrata in vigoredell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs.6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte delricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419 - 01) e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nelverificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamentealle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv.284901 - 01).Si rileva inoltre che la censura è altresì generica in quanto, del vero,neppure risultano adeguatamente individuati specifici errori percettivi, attesoche il discorso argomentativo del ricorrente è essenzialmente volto a sollecitareuna nuova e diversa valutazione in specie dei plurimi apporti dichiarativi e delleinterrelazioni tra gli stessi e con le prove tratte dalle immagini registrate.2.2. In disparte la genericità e il rilevato difetto di autosufficienza quantoal dedotto travisamento della prova, osserva il Collegio, quanto alle ulterioricensure, che la motivazione della sentenza impugnata, poggia su unavalutazione congrua e adeguata, scevra da profili di manifesta illogicità econtraddittorietà, la Corte di appello ha operato frequenti riferimenti al percorsomotivazionale seguito dal primo giudice, qualificato da un grado di maggioreprecisione nella disamina dei numerosi elementi di prova acquisiti nel corso delgiudizio, e si è attenuta ai medesimi criteri nella valutazione del compendioprobatorio.Ne consegue che ai fini del controllo di legittimità da effettuare in questasede sui prospettati vizi di motivazione, le due sentenze di merito devonoessere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).Si è infatti in presenza di una "doppia conforme" statuizione diresponsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte dilegittimità, nei senso che, ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte dicassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a unadiversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazioneil controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007,Messina ed altro, Rv. 235716- 01), si aggiunge l'ulteriore limite in forza delquale neppure può utilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", ameno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale, utilizzando un'informazione inesistente nel materiale processuale oomettendo la valutazione di una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022 Ud., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019 Ud., Rv.276567 – 01).Allo stesso tempo, la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali dadeterminare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmentemuniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogoall'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare laconsistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza aifini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione(Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).2.3. Ciò posto rileva collegio che, nelle immagini riprodotte nella CNRallegata, dotate di didascalie autoesplicative, non risulta individuato dalricorrente alcun elemento specifico in aperto contrasto con le conclusioniassunte dalle sentenze dei giudici di merito, del vero poi, con riguardo ai video(si ribadisce non prodotti), si osserva in generale, sotto un profilo logicodeduttivo, che possono confermare ciò che si vede ma non smentire ciò chenon si vede, mentre costituisce dato di comune esperienza quello secondo cuiivideo delle telecamere di sorveglianza non registrano le immagini relativeall'intero arco temporale coperto, ma solo degli spezzoni, con dei momenticiechi. In ogni caso,come conformemente apprezzato dai giudici di merito, ilracconto della minore non trova alcun punto di smentita atteso che sono statiregistrati, oltre alla presenza dell'auto dell'imputato, da questi neppure negata,nel luogo e nel momento dei fatti, l'andatura anomala del veicolo, caratterizzatada ingiustificati arresti della marcia, per poi proseguire non appena superatodalla minore a piedi; del resto, che l'imputato avesse interloquito con la minore,come riportato dal giudice di primo grado, neppure è stato negatodall'interessato, che pur fornendo versioni tra loro contrastanti in merito allanatura del dialogo, giacché in una prima occasione, convocato in caserma abreve distanza dai fatti, aveva spontaneamente dichiarato di aver soltantoimportunato la ragazza proferendo parole sconce, mentre successivamente,aveva sostenuto di essersi limitato a farle dei complimenti o ancora soltanto achiederle l'ora.In definitiva, anche secondo la prospettazione del ricorrente, non sirileva nessun travisamento del significante, le immagini della videosorveglianzaessendo state correttamente valorizzate quale conferma del racconto dellavittima, traendosene indubbiamente la presenza e sul luogo, la marcia a ridottavelocità, l'anomala condotta di guida; restando irrilevante la circostanzacontestata che questi avesse letteralmente tagliato la strada la minore o laavesse soltanto accostata con decisione, al fine di chiederle l'ora, come da luistesso ammesso, trattandosi al più di discrasie minimali, comunque nonrilevabili dalle foto allegate alla CNR (le quali, oltretutto recano unacomponente descrittivo didascalica che evidenzia, alla foto n. 2, la minoreaffiancata dal soggetto a bordo dell'auto, alle foto nn. 7 e 8, l'autoparcheggiata, accostata a sinistra, in attesa del passaggio della minore, lasuccessiva ripartenza dopo il passaggio della ragazzina), e in ogni caso, esclusain radice qualsiasi decisività del dato, ininfluenti sulla tenuta del quadroprobatorio e implicitamente disattese dalla Corte di merito.2.4. Deve, in tal senso, essere ricordato che, nella motivazione dellasentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficienteche, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsiimplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 6, n. 49970del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).2.5. Va rimarcato da ultimo che la pretesa difensiva di trarre la prova deigravi fatti rivelati dalla minore, oltretutto nel momento stesso del loroaccadimento, aliunde rispetto sue dichiarazioni, da una parte non tiene contodel concetto stesso di riscontro, che non attiene al fatto denunciato, ma adelementi ad esso esterni - chè, in caso contrario, sarebbe esso stesso unaprova autonoma del fatto - dall'altra si scontra con i consolidati insegnamenti diquesta Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesavittima di reati sessuali, la cui deposizione può essere assunta anche da solacome fonte di prova della colpevolezza (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv.275312 - 01;Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 4, n.30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018).3. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato.3.1. Non considera il ricorrente che la Corte, nell'escludere di poterriconoscere l'attenuante di cui all’art. 62 n. 6, cod. pen., ha offerto una doppiamotivazione, concludendo, in piena coerenza con quanto affermato dal giudicedi prime cure, che il risarcimento offerto non fosse congruo, affermazione ingrado di fondare autonomamente il diniego debolmente censurata con l'attod'appello ed invece non considerata con l'odierno ricorso, di conseguenza ilmotivo è generico per specificità estrinseca.3.2. In disparte la circostanza che nell'atto d'appello non si rinvienealcun riferimento all'odierna produzione del verbale di offerta reale di cui oggi siproduce copia, osserva altresì il Collegio che la Corte di merito ha fatto correttaapplicazione del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità inordine al necessario rispetto delle prescrizioni civilistiche, che impongono, ai finidel riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., nel caso incui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, che l'imputato abbiaproceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ.,depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così daconsentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e didecidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice diapprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza delreo (Sez. 1, Sentenza n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309 - 01; Sez. 2, n.25579 del 01/03/2022; Rv. 283628 - 01; Sez. 1, n. 20187 del 20/04/2018 Ud.(dep. 08/05/2018 ) Rv. 272833 - 01); esclusa l'equivalenza della modalitàadottata, costituita dall'offerta di una somma di denaro che l'ufficiale giudiziarioavrebbe dovuto consegnare, non è neppure chiaro se tramite assegno contantio altro, alla persona offesa, somma che, comunque, non è stato neppureallegato fosse successivamente rimasta al di fuori della disponibilità delricorrente (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.5.Non può, infine, essere accolta la richiesta della parte civile di condannadel ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto dellamemoria, a firma del difensore, non ha apportato alcuno specifico contributo alladecisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità delricorso, o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi diimpugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01 e Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sulpunto; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766- 01; Sez. 6, n.24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.