CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEdat-o-avvi-teratt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedim to impugnato, il Tribunale di Trieste ha rigettato il $ reclamo proposto da cliasd. ru..-,mq [OSCURATO:PERSONA] per mancata instaurazione del ( contraddittorio evidenziando che la opposizione alla richiesta di archiviazione era da ritenersi inammissibile perché tardiva e perché presentata presso un ufficio giudiziario non competente. etkc.A.,1-,,,ài-e, 2. Ricorre (cEJtcll,i, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, per la non impugnabilità del provvedimento. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Consi tensore [OSCURATO:PERSONA] i