CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; intuck [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché priva di valutazione circa la possibile sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto non indica quali siano le cause di non punibilità astrattamente ipotizzabili, essendo d'altra parte evidente che il reato non è prescritto, essendo stato commesso il 23/08/2021 ed essendo stati rispettati i termini previsti dall'art. 344-bis cod. proc. pen., e non è soggetto a condizioni di procedibilità, ed essendo la declaratoria di condanna motivata in modo logico ed esauriente anche in ordine alla gravità del fatto, ampiamente giustificatoria del mancato proscioglimento, anche ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro non richiesto dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere estensore