CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30760/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
197.,E)N ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il riconoscimento della attuanti generiche e la graduazione della pena non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le relative statuizioni siano sorrette da sufficiente motivazione; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, inoltre, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'Th DEPWMA791/4 ttti CANCT-121IRO, Giudigàfi@ SalltIA [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE e..(A\-e ot,eg-gass.t--7--nove Q'.•()(;'s„ 9-bA\ick,Aks, 6 5 . \‘,1 • 5 h :2L-3 ( ('1 \\ eZifl .riche4-3 . Q i\L 141-(\(koi,e &u. gev\,12tArn._ ciL LS 11‘1,j"