CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16471/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SPORTI, rap-presentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domici-liato presso lo Studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in personaNumero registro gen2era le 24548/2023Numero sezionale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Av-vocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza n.275/1/2023 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Umbria depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Umbria venivano accolti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Do-gane e dei Monopoli e dall’agente della riscossione avverso la sentenzan. 101/1/2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Terni cheaveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la cartella di pagamento n.10920200002140758000, per l’importo complessivo di euro530.048,35 relativo ad una pretesa tributaria dell’Agenzia delle Doganedi euro 496.535,25 per accise e sanzioni e dell’Agenzia delle entrate dieuro 18.069,08 per IVA 2017.2. Si legge negli atti delle parti che le riprese afferivano alla fruizioneindebita di agevolazioni sull’accisa per autotrazione, irregolarità docu-mentali e infedeltà della dichiarazione, criticità emerse a seguito di ve-rifica fiscale e contraddittorio, oggetto di un avviso di pagamento peril recupero del tributo, il n. 2017/A/20499 e del conseguente atto diirrogazione della sanzione n. 64/2017 AIDA n. 250/2017. Entrambi gliPerugia con sentenza n.245/2018, decisione parzialmente riformataNumero registro generale 24548/2023Numero sez3ion ale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026dalla sentenza della CTR Umbria n.246/2/2019 limitatamente al rilievoconcernente l’errata indicazione della targa in fattura e conferma delladecadenza dall’agevolazione3. In esecuzione di tale sentenza di appello veniva emessa la cartellaalla base del presente giudizio, in sede di riscossione frazionata exart.68, d.lgs. n.546/1992. Si legge nella sentenza impugnata che ilcontribuente impugnava la cartella esattoriale eccependo che: l’im-porto preteso non corrispondeva a quello che sarebbe stato esigibile inbase alla sentenza della CTR, in quanto il ricorso presso la CTR Umbriaera stato parzialmente accolto e, quindi, una parte delle somme iscrittenell’originario ruolo dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non era dovuta; l’Agen-zia delle entrate-riscossione aveva emesso la cartella di pagamentoimpugnata senza alcuna motivazione richiamando solo gli avvisi inparte annullati; sussisteva il difetto di motivazione della cartella e laviolazione ed elusione del contenuto decisorio della sentenza della CTRUmbria n.246/2019.4. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso relativamente all’im-porto richiesto per l’Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la car-tella per l’IVA 2017 in assenza di censure specifiche. Accoglieva inveceparzialmente il ricorso annullando la cartella di pagamento quanto aitributi doganali e alle sanzioni per difetto di motivazione dell’atto im-pugnato, dal momento che non consentiva di comprendere con qualimodalità e con quali criteri di calcolo fosse stato determinato l’importorichiesto in pagamento, in quanto faceva riferimento agli atti impositivioriginari oggetto di separato giudizio, senza precisare nulla circa il suoesito e le conseguenze sugli importi.5. La sentenza di primo grado veniva impugnata con distinti appellidall’Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 24548/2023Numero sez4ion ale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026Monopoli e il giudice di seconde cure riformava la prima decisione, ri-tenendo che la motivazione della cartella, con riferimento alla partedelle riprese doganali, fosse adeguata alla funzione riscossiva in ra-gione della pregressa conoscenza da parte contribuente degli atti im-positivi sottostanti richiamati. Per quanto riguardava la determinazionedegli importi dovuti a seguito della sentenza della CTR Umbria n.246/2019, parzialmente favorevole al contribuente, il giudice ritenevache l’Agenzia, nonostante il fatto che la differenza dell’importo in car-tella rispetto agli atti impositivi originari fosse matematicamente intui-bile, aveva anche fornito in giudizio la dimostrazione di come avevadeterminato gli importi dovuti e iscritti a ruolo in base alla sentenza:aveva eliminato dall’importo originario di cui all’avviso di pagamento eall’atto di irrogazione delle sanzioni le somme riconosciute in diminu-zione, e il contribuente aveva solo genericamente contestato, senzaindicare quale fosse, a suo giudizio, la liquidazione, ritenuta corretta.Infine, riteneva adeguata la motivazione della cartella anche con rife-rimento agli interessi e alle sanzioni.6. Propone ricorso per cassazione il contribuente, in proprio e nellaqualità, affidato a sette motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ., cui replicano l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopolie l’agente della riscossione con un unico controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Anteriormente allo scrutinio delle singole censure, il Collegio osservache parte ricorrente nella memoria illustrativa, premesso che: «in data20 gennaio 2022 al Sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva notificata la cartella dipagamento n. 10920200002140758000 emessa dall’Agenzia delle En-trate – riscossione Agente della Riscossione – provincia di Terni perl’importo di Euro 530.048,35 sulla base degli avvisi emessi dell’[OSCURATO:PERSONA] (avviso di pagamento n. 2017/A/20499 e conseguenteNumero registro gen5era le 24548/2023Numero sezionale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026lui impugnati e oggetto della sentenza della CTR Umbria n. 246/2019parzialmente favorevole al contribuente, rende noto l’esito del giudiziosull’an della pretesa fiscale oggetto di riscossione frazionata.2. Si apprende che la sentenza n.246/2/19 è stata oggetto di ricorsoper cassazione proposto da tutte le parti del giudizio ed è stata cassatadalla Corte di cassazione con rinvio disposto dall’ordinanza n.11771/2024 del 2 maggio 2024, a seguito dell’accoglimento sia dell’ap-pello principale di Marchetti sia dell’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.In sintesi, la Cassazione ha parzialmente accolto la prospettazione delcontribuente, per avere la CTR erroneamente dichiarato la integraledecadenza dalle agevolazioni previste sul gasolio da autotrazione per«l’intero trimestre» e non già la decadenza con riferimento ai soli «litridi carburante erroneamente indicati» (p.3 memoria).Ha inoltre accolto il ricorso incidentale per avere la CTR erroneamenteritenuto che l’indicazione della targa dell’autoveicolo nel contesto dellafattura non costituisse un requisito formale necessario al fine di otte-nere l’agevolazione.3. È seguita, all’esito del giudizio di rinvio, la sentenza della Corte diGiustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria n. 38/1/2025 che harideterminato gli importi effettivamente dovuti dal contribuente allaluce dei principi espressi dalla Cassazione. Il giudice, chiarito che ilrecupero di imposta dev’essere calcolato «a) escludendo dall’agevola-zione i litri di gasolio per cui non vi sono fatture o vi sono fatture irre-golari perché incomplete; b) includendo nell’agevolazione le fatturecorrettamente dichiarate, ancorché comprese in trimestri compren-denti anche fatture da escludere. Il conteggio effettuato dall’ufficio edesposto nell’atto di controdeduzioni ha fatto corretta applicazione di taliNumero registro gen6era le 24548/2023Numero sezionale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026principi; ciò risulta dal riscontro dei dati esposti in tale conteggio conquelli accertati nel corso del processo verbale di constatazione. Di con-tro, il diverso conteggio proposto dal contribuente non è corretto, inquanto esclude dall’agevolazione solo i litri di gasolio per i quali non viè fattura, ma non anche quelli per i quali vi è fattura irregolare, perchépriva del numero di targa dell’automezzo e ciò in contrasto con il prin-cipio di diritto da applicare», ha riformato la sentenza di primo gradoaccogliendo parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente av-verso l’invito al pagamento.4. L’importo dell’invito è stato così «rideterminato nella misura di com-plessivi euro 35.875,32 a titolo di accisa, oltre interessi e indennità dimora ai sensi di legge» ed è stato parzialmente accolto anche «il ricorsodel contribuente avverso l’atto di irrogazione sanzioni, che vanno ride-terminate in euro 35.875,32, atteso che, per la violazione di cui trat-tasi, l'art. 13 comma 5 d.lgs. 471/1997» e le spese di lite di tutti i gradisono state compensate.Tale sentenza, depositata in data 23.1.2025 è stata oggetto di ricorsoper cassazione proposto dal solo Marchetti iscritto all’rgn 15447/2025relativo alle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA] constata che è venuto meno il fondamento su cui si ba-sava la cartella n. 10920200002140758000 emessa per la riscossionefrazionata ex art.68, d.lgs. n.546/1992, in primo luogo la sentenzadella CTR n.246/2/19, cassata dalla Corte con rinvio disposto dall’ordi-nanza n. 11771/2024 del 2 maggio 2024. In secondo luogo, sono ve-nuti meno anche l’avviso di pagamento n. 2017/A/20499 e il conse-guente atto di irrogazione della sanzione n. 64/2017 AIDA n. 250/2017su cui era intervenuta la sentenza della CTR poi cassata, dal momentoNumero registro generale 24548/2023Numero sez7ion ale 4063/2026Numero di raccolta generale 16471/2026Data pubblicazione 27/05/2026che gli importi delle riprese e delle sanzioni sono stati interamente ri-determinati dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA]Umbria Sezione 1 n. 38/2025 a seguito della cassazione con rinvio.Infine, su tale decisione, è maturato il giudicato interno nel processorelativo all’an e al quantum delle riprese per accise e sanzioni e che, aifini del presente giudizio, vale quale giudicato esterno ex art.2909 cod.civ..6. In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata vacassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accer-tamenti in fatto, essendo venuta meno la cartella impugnata n.10920200002140758000 e pure gli atti presupposti, trova accogli-mento il ricorso introduttivo.7. Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate, in ragione dellanatura della presente decisione, incentrata su un fatto decisivo soprav-venuto poco prima della presente decisione. P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, accoglie il ricorso introduttivo.Compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida