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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28870/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31256/2021R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci n. 34 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso l a sentenza n. 10466 /2021 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 15 giugno2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 31256/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta dal Ministero dell’Interno, debitore esecutato, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa all’esito di una procedura espropriativa presso terzi in suo danno promossa dalla Oriental finance s.r.l.; ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno, affidandosi a tre motivi, cui resiste, spiegando altresì ricorso incidentale per un motivo illustrato da memoria, la Oriental finance s.r.l.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che è superfluo dare conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di ess i riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; r.g. n. 31256/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato il terzo pignorato (la Banca d’Italia, tesoriere dell’ente debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio,affinché il processo sia trattato a contraddittorio infine integro, al Tribunale di Roma, quale giudice di unicogrado e in persona di diverso magistrato, cui è demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q.m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31256/2021R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci n. 34 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso l a sentenza n. 10466 /2021 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 15 giugno2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 31256/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile la opposizione agli atti esecutivi proposta dal Ministero dell’Interno, debitore esecutato, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa all’esito di una procedura espropriativa presso terzi in suo danno promossa dalla Oriental finance s.r.l.; ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno, affidandosi a tre motivi, cui resiste, spiegando altresì ricorso incidentale per un motivo illustrato da memoria, la Oriental finance s.r.l.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che è superfluo dare conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di ess i riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; r.g. n. 31256/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato il terzo pignorato (la Banca d’Italia, tesoriere dell’ente debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio,affinché il processo sia trattato a contraddittorio infine integro, al Tribunale di Roma, quale giudice di unicogrado e in persona di diverso magistrato, cui è demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q.m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n
Sentenza Cassazione n. 28870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris