CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Questore pro tempore, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilianoper legge. COSTITUITI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 26.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la seconda proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Marocco, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Prospettava la permanenza delle condizioni di cui all’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 286/1998. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino evidenziava che era stata avanzata richiesta di rilascio di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del [OSCURATO:PERSONA] e che si era in attesa di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] opponeva alla proroga. Adduceva l’insussistenza di concreti elementi atti a rendere probab ile l’identificazione. 3.Con provvedimento del 26.11.2021 il Giudice di Pace di Torino prorogava di ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Torino. 4.Avverso il provvedimento del giudice di pace del 26. 11. 2021 ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla base di un unico motiv o la cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 3, 5 e 6 , della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998.Deduce chel’esame degli atti non dà riscontro della sussistenza di elementi “concreti” che inducano a reputare probabile l’identificazione. Deduce segnatamente che alla richiesta di seconda proroga è stata allegata la richiesta di rilascio di lasciapassare datata 4.10.2021, indirizzata alla Rappresentanza diplomatica del Marocco ed avente timbro di ricezione del 13.10.2021 ovvero è stata allegata la medesimarichiesta già allegata all’istanza di prima prorogae peraltro rimasta inevasa (cfr. ricorso, pag. 9) . 6.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 7.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 8.Evidentemente, al cospetto dei puntuali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula per le proroghe successive alla prima, il rilievo motivazionale dell’impugnato provvedimento –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano” , riflesso dell’analogo rilievo (“il Gdp dispone la proroga del trattenimento richiamando quanto sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’acquisizione dei documenti necessari per dare esecuzione all’espulsione”) di cui al verbale d’udienza- non dà conto della sussistenza nella specie delle condizioni (concreti elementi che inducano a reputare probabile l’identificazione ovvero sia necessario, durante il periodo di proroga, organizzare le operazioni di rimpatrio) cui è subordinata la proroga domandata (id est la seconda proroga)e dà ragione in pari tempo dell’ “error in iudicando” denunciato con il ricorso. Propriamente il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso,i ben precisi riscontri prefigurati dalla disciplina legislativa, nonostante, per altro verso, l’incongruenza (in rapporto alle previsioni legislative) dell a circostanz a (era stata avanzata richiesta di rilascio di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e che si era in attesa di riscontro)addotta dalla P.A. ed indebitamente richiamatadal medesimo organo giudicante. 9.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, siccome si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione; cfr., analogamente, Cass.28.2.2019, n. 6064. Cfr., ancora,Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25875. Cfr., infine, Cass. (ord.) 11.1.2022, n. 610, secondo cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente). 10.In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 26.11.2021 va cassato senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 11.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondoil quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 12.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie ilmotivo di ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 26.11.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA] C