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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 29038/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 36680del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Agrigento, viale [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro - tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: francescovaccaro @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), iscritto nell’albo dei patrocinanti in Cassazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19.

Ricorrente contro Comune di Sperlinga, C.P. 00114480866, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a resistere in giudizio giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 78 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del foro di Enna, con studio in Nicosia alla [OSCURATO:PERSONA] 75, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 97, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il difensore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica antonio.iobianco @ avvnicosia.legalmaii.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.P.R. 11/2/05, n. 68.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 596 depositata il 26 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza menzionata in intestazione la Corte d’appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza del Tribunale di Nicosia ed ha, quindi, rigettato la domanda dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale quest’ultima chiedeva, nei confronti del committente pubblico, Comune di Sperlinga, la risoluzione dell’appalto 10 ottobre 1996 (avente ad oggetto opere di smontaggio e di rifacimento della copertura della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di quel Comune) ed il risarcimento del danno a causa dell’illegittima sospensione dei lavori dal 30 aprile 1997 ad aprile 2005, dalla quale era derivato, secondo la tesi dell’appaltatore, il suo disinteresse alla prosecuzione dell’appalto. 2.- Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte che si applicava alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 30 del d.P.R. n° 1063/1962 e che la sospensione dei lavori ordinata a far tempo dal 30 aprile 1997 era necessaria, dovendosi acquisire il nulla osta della Soprintendenza.

Era vero che tale nulla osta era poi stato emesso nel dicembre 1998 e comunicato il 7 gennaio 1999, ma il 16 febbraio successivo la direzione lavori aveva ritenuto necessario verificare la staticità delle capriate montate.

La verifica, eseguita nel gennaio 2000 dalla direzione lavori e dal Genio civile, aveva dato esito negativo, generando così un nuovo ordine di sospensione dei lavori, questa volta emesso dal Genio civile.

Era, dunque, palese che ricorrendo tali circostanze i lavori non potessero essere ripresi.

Anche le risultanze del processo penale svoltosi a carico dei due amministratori della GNG per frode in pubbliche forniture, pur conclusosi con la loro assoluzione (divenuta irrevocabile nel settembre 2004), faceva emergere alcuni obiettivi inadempimenti dell’impresa, mentre l’istruttoria non aveva fatto emergere le carenze progettuali iniziali di cui si doleva la GNG.

Non apparivano, dunque, condivisibili le critiche svolte dal Tribunale alla c.t.u. espletata in primo grado, favorevole al Comune, dalla quale il primo giudice si era discostato con motivazione non adeguata. 3.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , affidando il gravame a cinque motivi esposti in trentanove pagine.

Resiste il Comune, con controricorso di quaranta pagine, nel quale conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e per il suo rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza aamerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Solo la ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 del d.P.R. n° 1063/1962, 115 cod. proc. civ., 1218, 1453 e 1454 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare sia la nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna n° 1189/II del 6 aprile 1998, con la quale era stato negato il nulla osta alla variante presentata elaborata dai due direttori dei lavori in considerazione degli errori contenuti nell’originario elaborato progettuale, sia le osservazioni del proprio c.t.p., pretermesse dal consulente d’ufficio, come pure dalla stessa Corte.

Quest’ultima, inoltre, avrebbe omesso di considerare che, dopo la correzione di tali errori progettuali, la Soprintendenza aveva rilasciato il nulla osta con nota n° 1968 del 17 dicembre 1998, ma la stazione appaltante aveva omesso di ordinare la ripresa dei lavori e, anzi, a distanza di ben tredici mesi, aveva disposto procedersi ad un collaudo statico.

Sicché, l’ordine di sospensione a partire dal 30 aprile 1997, emesso in attesa del parere della Soprintendenza sulla sistemazione del campanile, non risultava più correlato al perdurare delle ragioni in base alle quali era stato disposto ed il collaudo statico era stato strumentalmente ordinato al fine di ovviare alla propria condotta negligente.

Da qui la violazione dell’art. 30 del d.P.R. n° 1063/1962.

La Corte, inoltre, pur in mancanza di contestazione in ordine alla sussistenza delle carenze progettuali, non avrebbe applicato l’art.115 cod. proc. civ.

Infine, essa avrebbe omesso di considerare che il Comune, dopo la ricezione del nulla osta n° 1968 del 17 dicembre 1998, aveva comunque omesso di disporre la ripresa dei lavori.

Col secondo mezzo la GNG lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, dello stesso codice, per avere la Corte di merito laconicamente predicato la mancanza di errori progettuali ascrivibili alla stazione appaltante, nonostante il contenuto della nota n° 1189/II del 6 aprile 1998, emessa dalla Soprintendenza.

Con la terza doglianzala ricorrente addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., per non aver valutato le censure relative alle presunte violazioni della normativa antisismica ed alla sentenza penale di assoluzione degli amministratori della GNG, nonché, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1454 e 2697 cod. civ.

Col quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ., in base all’art. 360, primo comma, n° 3, dello stesso codice, per avere il giudice di secondo grado disatteso le risultanze del processo penale conclusosi con l’assoluzione dei due amministratori della GNG, affermando apoditticamente che erano emersi alcuni obiettivi inadempimenti dell’impresa nell’esecuzione delle opere appaltate.

Col quinto mezzoGNG deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte di merito valutato le censure mosse in relazione alla ctu, e, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, 115, 116 dello stesso codice, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per non aver chiarito le ragioni della scelta di disattendere le osservazioni del proprio c.t.p., che non erano state esaminate nemmeno dal consulente d’ufficio nella sua relazione finale. 5.-Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Essi, infatti, non denunciano un omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., ma demandano a questa Corte il riesame delle questioni o delle argomentazioni esposte nei precedenti gradi di giudizio (inammissibile, secondo Cass., sez. 2, 14 giugno 2017, n° 14802 e Cass., sez. 6-1, 6 settembre 2019, n° 22397), oppure invocano un raffronto tra le ragioni della decisione e le risultanze istruttorie (inammissibile anche questo: ex multis Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n° 13023).

La Corte di merito, infatti, ha ben tenuto presente tutti i documenti di causa e ha ripercorso i fatti salienti della vicenda del contratto di appalto riassumendoli analiticamente alle pagine 5-8 della sentenza, dimostrando con ciò di aver tenuto presente tutti le circostanze rilevanti ai fini del decidere, tra i quali le note n° 1189/II del 6 aprile 1998 e n° 1968 del 17 dicembre 1998 della Soprintendenza di Enna e la sentenza penale del Tribunale di Nicosia n° 63/2004 del 15 marzo 2004 ,irrevocabile il 24 settembre successivo.

Peraltro, anche l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche quando la sentenza –ma non è questo il caso (come si è appena detto) – non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U., 27 dicembre 2019, n° 34476).

Quanto ai motivi basati sull’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., anche essi sono inammissibili, poiché la falsa applicazione di norme giuridiche è, nella sostanza, fondata sulla base di fatti di causa diversamente interpretati dalla ricorrente: operazione che, in tutta evidenza, non ha nulla a che vedere con la violazione di legge, ma con l’applicazione di una norma ad una fattispecie che la ricorrente ritiene essere diversa da come accertata dal giudice di merito.

In altri termini il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero, erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis: Cass., sez. 6-1, 12 ottobre 2017 n° 24054).

Anche la censura fondata sull’art. 360 n° 4 cod. proc. civ. appare priva di pregio, sol che si consideri che la Corte non ha liquidato le censure della GNG in punto di carenze progettuali semplicemente affermando che l’istruttoria non le avrebbe evidenziate (come vuole invece la ricorrente col secondo mezzo), ma ha precisato che le critiche mosse dal Tribunale al c.t.u. (che aveva concluso in senso favorevole alla Stazione appaltante) erano infondate, in quanto il primo giudice si era ingiustificatamente discostato dalle determinazioni del consulente, senza considerare le ragioni che avevano portato la direzione dei lavori a sospendere i lavori dal 30 aprile 1997 in ragione del parere della Soprintendenza sui lavori relativi alla copertura ed al campanile e, per altro verso, aveva tratto elementi decisivi dalla sentenza penale riferita agli imputati, senza considerare che lo stesso giudice penale aveva comunque ritenuto esistenti vari difetti di realizzazione dell’opera appaltata (in particolare: la realizzazione delle capriate con qualità difforme e minore rispetto al contratto di appalto ed al progetto).

Tale motivazione appare sicuramente rispettosa del limite costituzionale, con la conseguenza che il difetto di motivazione denunciato col secondo motivo non appare sussistente.

Quanto, infine, alla doglianza secondo la quale la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione le osservazioni del c.t.p., rileva il Collegio che il motivo appare privo di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto specificare che in appello essa si era già doluta della mancata risposta del c.t.u. alle osservazioni del proprio c.t.p.: tale specificazione è, invece, mancata e nemmeno vi è traccia di essa nel testo della sentenza.

Ne deriva che – anche a tacere del rilievo di novità segnalato da controparte a pagina 37 del controricorso – il mezzo appare ex se privo di autosufficienza. 6.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 123,2 mila, pari a quanto liquidato dal tribunale, non contestato in appello) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese della presente fase processuale, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta.

Dà, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 36680del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Agrigento, viale [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro - tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: francescovaccaro @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), iscritto nell’albo dei patrocinanti in Cassazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 19. Ricorrente contro Comune di Sperlinga, C.P. 00114480866, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a resistere in giudizio giusta deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 78 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del foro di Enna, con studio in Nicosia alla [OSCURATO:PERSONA] 75, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 97, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il difensore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica antonio.iobianco @ avvnicosia.legalmaii.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.P.R. 11/2/05, n. 68. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 596 depositata il 26 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza menzionata in intestazione la Corte d’appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza del Tribunale di Nicosia ed ha, quindi, rigettato la domanda dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale quest’ultima chiedeva, nei confronti del committente pubblico, Comune di Sperlinga, la risoluzione dell’appalto 10 ottobre 1996 (avente ad oggetto opere di smontaggio e di rifacimento della copertura della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di quel Comune) ed il risarcimento del danno a causa dell’illegittima sospensione dei lavori dal 30 aprile 1997 ad aprile 2005, dalla quale era derivato, secondo la tesi dell’appaltatore, il suo disinteresse alla prosecuzione dell’appalto. 2.- Per quello che qui ancora rileva, osservava la Corte che si applicava alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 30 del d.P.R. n° 1063/1962 e che la sospensione dei lavori ordinata a far tempo dal 30 aprile 1997 era necessaria, dovendosi acquisire il nulla osta della Soprintendenza. Era vero che tale nulla osta era poi stato emesso nel dicembre 1998 e comunicato il 7 gennaio 1999, ma il 16 febbraio successivo la direzione lavori aveva ritenuto necessario verificare la staticità delle capriate montate. La verifica, eseguita nel gennaio 2000 dalla direzione lavori e dal Genio civile, aveva dato esito negativo, generando così un nuovo ordine di sospensione dei lavori, questa volta emesso dal Genio civile. Era, dunque, palese che ricorrendo tali circostanze i lavori non potessero essere ripresi. Anche le risultanze del processo penale svoltosi a carico dei due amministratori della GNG per frode in pubbliche forniture, pur conclusosi con la loro assoluzione (divenuta irrevocabile nel settembre 2004), faceva emergere alcuni obiettivi inadempimenti dell’impresa, mentre l’istruttoria non aveva fatto emergere le carenze progettuali iniziali di cui si doleva la GNG. Non apparivano, dunque, condivisibili le critiche svolte dal Tribunale alla c.t.u. espletata in primo grado, favorevole al Comune, dalla quale il primo giudice si era discostato con motivazione non adeguata. 3.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , affidando il gravame a cinque motivi esposti in trentanove pagine. Resiste il Comune, con controricorso di quaranta pagine, nel quale conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza aamerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Solo la ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 del d.P.R. n° 1063/1962, 115 cod. proc. civ., 1218, 1453 e 1454 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare sia la nota della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna n° 1189/II del 6 aprile 1998, con la quale era stato negato il nulla osta alla variante presentata elaborata dai due direttori dei lavori in considerazione degli errori contenuti nell’originario elaborato progettuale, sia le osservazioni del proprio c.t.p., pretermesse dal consulente d’ufficio, come pure dalla stessa Corte. Quest’ultima, inoltre, avrebbe omesso di considerare che, dopo la correzione di tali errori progettuali, la Soprintendenza aveva rilasciato il nulla osta con nota n° 1968 del 17 dicembre 1998, ma la stazione appaltante aveva omesso di ordinare la ripresa dei lavori e, anzi, a distanza di ben tredici mesi, aveva disposto procedersi ad un collaudo statico. Sicché, l’ordine di sospensione a partire dal 30 aprile 1997, emesso in attesa del parere della Soprintendenza sulla sistemazione del campanile, non risultava più correlato al perdurare delle ragioni in base alle quali era stato disposto ed il collaudo statico era stato strumentalmente ordinato al fine di ovviare alla propria condotta negligente. Da qui la violazione dell’art. 30 del d.P.R. n° 1063/1962. La Corte, inoltre, pur in mancanza di contestazione in ordine alla sussistenza delle carenze progettuali, non avrebbe applicato l’art.115 cod. proc. civ. Infine, essa avrebbe omesso di considerare che il Comune, dopo la ricezione del nulla osta n° 1968 del 17 dicembre 1998, aveva comunque omesso di disporre la ripresa dei lavori. Col secondo mezzo la GNG lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, dello stesso codice, per avere la Corte di merito laconicamente predicato la mancanza di errori progettuali ascrivibili alla stazione appaltante, nonostante il contenuto della nota n° 1189/II del 6 aprile 1998, emessa dalla Soprintendenza. Con la terza doglianzala ricorrente addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., per non aver valutato le censure relative alle presunte violazioni della normativa antisismica ed alla sentenza penale di assoluzione degli amministratori della GNG, nonché, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1454 e 2697 cod. civ. Col quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ., in base all’art. 360, primo comma, n° 3, dello stesso codice, per avere il giudice di secondo grado disatteso le risultanze del processo penale conclusosi con l’assoluzione dei due amministratori della GNG, affermando apoditticamente che erano emersi alcuni obiettivi inadempimenti dell’impresa nell’esecuzione delle opere appaltate. Col quinto mezzoGNG deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte di merito valutato le censure mosse in relazione alla ctu, e, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 3, violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, 115, 116 dello stesso codice, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per non aver chiarito le ragioni della scelta di disattendere le osservazioni del proprio c.t.p., che non erano state esaminate nemmeno dal consulente d’ufficio nella sua relazione finale. 5.-Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. Essi, infatti, non denunciano un omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., ma demandano a questa Corte il riesame delle questioni o delle argomentazioni esposte nei precedenti gradi di giudizio (inammissibile, secondo Cass., sez. 2, 14 giugno 2017, n° 14802 e Cass., sez. 6-1, 6 settembre 2019, n° 22397), oppure invocano un raffronto tra le ragioni della decisione e le risultanze istruttorie (inammissibile anche questo: ex multis Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n° 13023). La Corte di merito, infatti, ha ben tenuto presente tutti i documenti di causa e ha ripercorso i fatti salienti della vicenda del contratto di appalto riassumendoli analiticamente alle pagine 5-8 della sentenza, dimostrando con ciò di aver tenuto presente tutti le circostanze rilevanti ai fini del decidere, tra i quali le note n° 1189/II del 6 aprile 1998 e n° 1968 del 17 dicembre 1998 della Soprintendenza di Enna e la sentenza penale del Tribunale di Nicosia n° 63/2004 del 15 marzo 2004 ,irrevocabile il 24 settembre successivo. Peraltro, anche l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche quando la sentenza –ma non è questo il caso (come si è appena detto) – non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U., 27 dicembre 2019, n° 34476). Quanto ai motivi basati sull’art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., anche essi sono inammissibili, poiché la falsa applicazione di norme giuridiche è, nella sostanza, fondata sulla base di fatti di causa diversamente interpretati dalla ricorrente: operazione che, in tutta evidenza, non ha nulla a che vedere con la violazione di legge, ma con l’applicazione di una norma ad una fattispecie che la ricorrente ritiene essere diversa da come accertata dal giudice di merito. In altri termini il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero, erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis: Cass., sez. 6-1, 12 ottobre 2017 n° 24054). Anche la censura fondata sull’art. 360 n° 4 cod. proc. civ. appare priva di pregio, sol che si consideri che la Corte non ha liquidato le censure della GNG in punto di carenze progettuali semplicemente affermando che l’istruttoria non le avrebbe evidenziate (come vuole invece la ricorrente col secondo mezzo), ma ha precisato che le critiche mosse dal Tribunale al c.t.u. (che aveva concluso in senso favorevole alla Stazione appaltante) erano infondate, in quanto il primo giudice si era ingiustificatamente discostato dalle determinazioni del consulente, senza considerare le ragioni che avevano portato la direzione dei lavori a sospendere i lavori dal 30 aprile 1997 in ragione del parere della Soprintendenza sui lavori relativi alla copertura ed al campanile e, per altro verso, aveva tratto elementi decisivi dalla sentenza penale riferita agli imputati, senza considerare che lo stesso giudice penale aveva comunque ritenuto esistenti vari difetti di realizzazione dell’opera appaltata (in particolare: la realizzazione delle capriate con qualità difforme e minore rispetto al contratto di appalto ed al progetto). Tale motivazione appare sicuramente rispettosa del limite costituzionale, con la conseguenza che il difetto di motivazione denunciato col secondo motivo non appare sussistente. Quanto, infine, alla doglianza secondo la quale la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione le osservazioni del c.t.p., rileva il Collegio che il motivo appare privo di autosufficienza. La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto specificare che in appello essa si era già doluta della mancata risposta del c.t.u. alle osservazioni del proprio c.t.p.: tale specificazione è, invece, mancata e nemmeno vi è traccia di essa nel testo della sentenza. Ne deriva che – anche a tacere del rilievo di novità segnalato da controparte a pagina 37 del controricorso – il mezzo appare ex se privo di autosufficienza. 6.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 123,2 mila, pari a quanto liquidato dal tribunale, non contestato in appello) –si rimanda al dispositivo che segue. Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese della presente fase processuale, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta. Dà, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art
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