CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
80001130857), in persona delSindaco pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf: [OSCURATO:PERSONA] 62B27B429G) rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D27 B429L) del Foro di Caltanis-setta, giusta determinazione dirigenziale n.1837 del 06.11.25, ilquale dichiara ex artt. 170 c.p.c. e 366 c.p.c. di voler ricevere av-visi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di postaelettronica certificata: pierluigi.zoda @ avvocaticl.legalmail.it (faxn. 0934 22178) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delmedesimo in [OSCURATO:PERSONA] n.2, giusta procura spe-ciale conferita su supporto cartaceo autenticata, congiunta al ri-corso mediante strumenti informatici ai sensi di legge.RicorrentecontroConsorzio artigiano edile Comiso soc. coop. (P.I.00573670882), con sede in Comiso, via [OSCURATO:PERSONA], 36, inpersona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig.Numero registro generale 25048/2025Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18434/2026Data pubblicazione 08/06/2026C927S), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],43, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: zac-cone0957 @ cert.avvmatera.it), rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 78C08 H700F) in forzadi procura speciale, in foglio separato, in calce al controricorso, chene costituisce parte integrante e sostanziale, il quale dichiara divoler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il seguente procedi-mento al seguente recapito PEC: avvscalisi @ pec.it, di elezione didomicilio digitale del C.A.E.C., in persona come in atti, ovvero [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n° 408depositata il 1° ottobre 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoreNumero registro generale 25048/2025Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 18434/2026Data pubblicazione 08/06/2026della lite (euro € 256.600,00) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5900per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfet-tario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previden-ziale ed all’iva, se dovuta.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere delegatoLuciano Varotti