CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 19149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione per fini non esclusivamente personali di grammi 20 di marijuana, da cui erano ricavabili 140 dosi, fatto per il quale è stata pronunciata sentenza ex art. 131 bis cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. A tale riguardo la corte territoriale ha evidenziato, oltre al quantitativo già confezionato, la presenza di materiale per il confezionamento e il luogo del fatto (sottopasso della stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA]) elementi da cui ha tratto il convincimento del fine non esclusivamente per uso personale con motivazione non manifestamente illogica. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 (-15-63-70 S i [OSCURATO:PERSONA]