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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29677/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso promosso congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale sul rilievo dell'assenza di prove in merito alla provenienza dei rifiuti e, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], anche il difetto di prova in relazione alla condotta concorsuale, sono inammissibili perché articolati da mere doglianze in punto di fatto, avendo il Tribunale evidenziato come gli imputati, all'atto del controllo, stessero svolgendo l'attività di trasporto illecito di rifiuti senza il possesso né delle autorizzazioni prescritte dalla legge per il trasporto di rifiuti, né dell'apposita iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti ambientali o senza che ci fosse prova che stessero lecitamente svolgendo la contestata attività per conto terzi, in ciò ravvisando la penale responsabilità anche dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale era presente sul mezzo unitamente al correo, anche considerando, per un verso, la quantità dei rifiuti trasportati, e, per altro verso, che l'imputato, rimasto assente nel processo, a fronte di tali elementi, nemmeno ha fornito una versione alternativa; rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è, altresì, inammissibile posto che il difensore, in sede di discussione, non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso e, in ogni caso, il motivo appare generico, non indicando alcun elemento, presente nel caso concreto, da cui risultino i presupposti integranti la causa di non punibilità in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso promosso congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale sul rilievo dell'assenza di prove in merito alla provenienza dei rifiuti e, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], anche il difetto di prova in relazione alla condotta concorsuale, sono inammissibili perché articolati da mere doglianze in punto di fatto, avendo il Tribunale evidenziato come gli imputati, all'atto del controllo, stessero svolgendo l'attività di trasporto illecito di rifiuti senza il possesso né delle autorizzazioni prescritte dalla legge per il trasporto di rifiuti, né dell'apposita iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti ambientali o senza che ci fosse prova che stessero lecitamente svolgendo la contestata attività per conto terzi, in ciò ravvisando la penale responsabilità anche dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale era presente sul mezzo unitamente al correo, anche considerando, per un verso, la quantità dei rifiuti trasportati, e, per altro verso, che l'imputato, rimasto assente nel processo, a fronte di tali elementi, nemmeno ha fornito una versione alternativa; rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è, altresì, inammissibile posto che il difensore, in sede di discussione, non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso e, in ogni caso, il motivo appare generico, non indicando alcun elemento, presente nel caso concreto, da cui risultino i presupposti integranti la causa di non punibilità in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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