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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 16538/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 aprile 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 7 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Monreale il 16 novembre 2020.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti dei C.C. di Monreale; costoro, il 16 novembre 2020, nel corso del controllo del detenuto agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA], notavano la convivente di questi, [OSCURATO:PERSONA], scendere da un taxi e avvicinarsi al portone con atteggiamento agitato, avendo la donna, al cospetto dei militari, consegnato loro spontaneamente un fazzoletto di carta dove erano custoditi 17 involucri di sostanza stupefacente di tipo crack, per un peso complessivo di tre grammi; alla luce di tali circostanze di fatto, la Corte territoriale, nel condividere l'impostazione del primo giudice, è pervenuta alla coerente conclusione della responsabilità penale della ricorrente, sottolineando, in modo pertinente, che la detenzione della droga da parte della Valentino, anche se finalizzata alla cessione al proprio compagno, costituisce condotta penalmente rilevante, punendo la norma incriminatrice qualsiasi condotta di illecita detenzione, compresa quella di chi procura ad altri lo stupefacente.

Rilevato il terzo motivo, con cui si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è sua volta manifestamente infondato, risultando non illogica la valutazione dei giudici di merito del fatto come non tenue, avendo riguardato la condotta illecita ascritta all'imputata sostanze stupefacenti di tipo pesante (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Considerato che anche il quarto motivo, con cui si contesta il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato la perdurante inclinazione a compiere atti illeciti dell'imputata, già gravata da una precedente condanna per il reato di associazione a delinquere, destinata a saldarsi con la nuova e ravvicinata ricaduta nel reato.

Osservato infine che è parimenti inammissibile il quinto motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non confrontandosi la doglianza con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, in cui sono stati valorizzati, in maniera non illogica, la mancata resipiscenza della ricorrente e il particolare disvalore della condotta, posta in essere in costanza di applicazione della misura cautelare cui era sottoposto il compagno della ricorrente per l'attività di spaccio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 aprile 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 7 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Monreale il 16 novembre 2020. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti dei C.C. di Monreale; costoro, il 16 novembre 2020, nel corso del controllo del detenuto agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA], notavano la convivente di questi, [OSCURATO:PERSONA], scendere da un taxi e avvicinarsi al portone con atteggiamento agitato, avendo la donna, al cospetto dei militari, consegnato loro spontaneamente un fazzoletto di carta dove erano custoditi 17 involucri di sostanza stupefacente di tipo crack, per un peso complessivo di tre grammi; alla luce di tali circostanze di fatto, la Corte territoriale, nel condividere l'impostazione del primo giudice, è pervenuta alla coerente conclusione della responsabilità penale della ricorrente, sottolineando, in modo pertinente, che la detenzione della droga da parte della Valentino, anche se finalizzata alla cessione al proprio compagno, costituisce condotta penalmente rilevante, punendo la norma incriminatrice qualsiasi condotta di illecita detenzione, compresa quella di chi procura ad altri lo stupefacente. Rilevato il terzo motivo, con cui si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è sua volta manifestamente infondato, risultando non illogica la valutazione dei giudici di merito del fatto come non tenue, avendo riguardato la condotta illecita ascritta all'imputata sostanze stupefacenti di tipo pesante (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Considerato che anche il quarto motivo, con cui si contesta il riconoscimento della recidiva, è inammissibile, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato la perdurante inclinazione a compiere atti illeciti dell'imputata, già gravata da una precedente condanna per il reato di associazione a delinquere, destinata a saldarsi con la nuova e ravvicinata ricaduta nel reato. Osservato infine che è parimenti inammissibile il quinto motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non confrontandosi la doglianza con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, in cui sono stati valorizzati, in maniera non illogica, la mancata resipiscenza della ricorrente e il particolare disvalore della condotta, posta in essere in costanza di applicazione della misura cautelare cui era sottoposto il compagno della ricorrente per l'attività di spaccio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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