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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01748/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA - sez. riesame misure cautelari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari, ha confermato la ordinanza con la quale, in data 12/06/2021, il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere per i reati di usura aggravata (capi 1.3.5.) ed estorsione (capi 2.4.).

Il provvedimento (a f. 1, in nota) dà espressamente atto del fatto che la misura non è stata emessa dal G.i.p. anche in relazione all'episodio estorsivo di cui al capo 7) delle contestazioni provvisorie, residuando quanto meno il dubbio che esso possa essere qualificato giuridicamente come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (non si sa se procedibile, in presenza di rituale querela, oppure no).

1.1. A fondamento del rigetto dell'istanza di riesame (che riguardava unicamente profili inerenti alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura) il Tribunale ha valorizzato essenzialmente la reiterazione dei fatti in contestazione da marzo 2015 ai primi mesi del 2018, ritenendo non significativo il lasso temporale successivamente trascorso senza ulteriori violazioni, ed il modus operandi che, pur in difetto di precedenti penali di rilievo a carico dell'indagato, consentiva di configurare un elevato pericolo di recidiva; ha, inoltre, desunto, da un tentativo di inquinamento delle prove verificatosi nel corso dell'anno 2018, l'esistenza di un residuo pericolo di inquinamento delle prove.

In relazione alle predette esigenze cautelari, giudicate attuali ed intense, s'imponeva di necessità l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere.

2. Contro questo provvedimento, l'indagato ricorre, deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (come previsto dall'art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato: l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari.

1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett.

A) e c), cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione, perché: - il pericolo di recidiva sarebbe stato desunto unicamente sulla base di valutazioni astratte, valorizzando essenzialmente il titolo di reato; I - altrettanto genericamente sarebbe stato configurato il pericolo di inquinamento delle prove; - sarebbe stato indebitamente sottovalutato l'ampio lasso di tempo c.d.

"silente" trascorso; - a fondamento della valutazione inerente alla sussistenza di esigenze cautelari sarebbero stati diffusamente valorizzati elementi in realtà riguardanti i coindagati, nonché l'esistenza di "una pur rudimentale organizzazione", che sembrerebbe evocare l'esistenza di un contesto associativo, ma che le contestazioni non menzionano; - non adeguatamente motivata sarebbe la statuizione inerente alla scelta della misura da applicare.

2. I motivi sono, nel loro complesso, fondati, perché il Tribunale ha posto a fondamento delle contestate statuizioni una serie di valutazioni manifestamente illogiche.

3. Deve premettersi che il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che legittima l'applicazione di una misura cautelare personale, deve essere concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 — 01).

Esso deve, peraltro, risultare anche attuale.

In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566 — 01) con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

In applicazione del principio, è stata confermata la decisione che aveva argomentato l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando i plurimi precedenti, gravi e specifici, uno dei quali anche recente, nonché la circostanza che i reati interessati dal provvedimento fossero stati commessi nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3.1. Si ritiene, inoltre, che, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il tempo c.d.

"silente" trascorso dalla commissione dei reati in contestazione deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare personale (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01).

3.2. Anche il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla

I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 - 01: fattispecie in cui si è ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fondato la valutazione inerente alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga su dati obiettivi, quali il pregresso trasferimento in Spagna dell'imputato, lo svolgimento in quel paese di attività criminale quale fattore indicativo dell'instaurazione di una rete di collegamenti, il suo passato delinquenziale e l'entità della pena inflittagli).

4. Ciò premesso, osserva il collegio che il Tribunale, a f. 3 dell'ordinanza impugnata, afferma che gli indagati erano a conoscenza delle indagini in corso in considerazione delle perquisizioni eseguite a loro carico nel gennaio dell'anno 2018, evidenziando che le attività d'indagine erano conseguentemente cessate a metà dell'anno 2018: peraltro, "la mancanza di ulteriori reati dopo tale data" (o meglio, la mancanza di un quadro indiziario denotante la commissione di ulteriori reati dopo tale data) non costituiva di per sé "prova certa" della definitiva cessazione dell'attività delittuosa in contestazione.

Appare, peraltro, evidente che il presupposto normativo della cessazione delle attività d'intercettazione in corso risiede di necessità nella loro sopravvenuta inutilità, in difetto della documentazione di ulteriori condotte di rilievo penale o dell'acquisizione di elementi utili a fini di ricerca della prova (cui le intercettazioni mirano).

Deve quindi ritenersi documentato che, a partire dal giugno 2018, data di cessazione delle intercettazioni de quibus, le attività delittuose provvisoriamente in contestazione fossero cessate; ne consegue che, in difetto di elementi concreti che corroborino l'assunto, ipotizzare che esse potessero essere ancora protratte costituisce mera ed insignificante illazione, assolutamente smentita dalla stessa contestazione provvisoria.

Né può valorizzarsi, per svalutare la possibile rilevanza di tale acquisizione, il fatto che la cessazione delle attività delittuose oggetto d'indagine possa essere stata dovuta a personale convenienza degli indagati, poiché, anche in tal caso, resterebbe fermo il dato oggettivo della cessazione dell'attività delittuosa.

4.1. Sempre a f. 3 dell'ordinanza impugnata il Tribunale valorizza il modus operandi dell'imputato, che non aveva esitato "a minacciare le sue vittime in maniera estremamente pesante ed allarmante": il rilievo appare a sua volta manifestamente illogico, se non sic et simpliciter non consentito, poiché le minacce integrano di necessità (in alternativa alle ancor più gravi violenze) la materialità del reato di estorsione, in difetto non configurabile, e non possono, quindi, essere valorizzare per argomentare l'adozione, da parte dell'indagato, di un modus operandi particolarmente allarmante.

4.2. Indebita è la valorizzazione (f. 5 dell'ordinanza impugnata) di "una pur rudimentale organizzazione", che, come bene evidenziato dalla difesa, sembrerebbe evocare l'esistenza di un contesto associativo, ma che le contestazioni non menzionano.

Invero, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269952 - 01) è ricorrente il riferimento alla sufficienza dell'esistenza di una organizzazione strutturale anche rudimentale, purché adeguata allo scopo illecito perseguito, per la configurazione del delitto di associazione per delinquere.

Nel caso di specie, l'esistenza di un'associazione per delinquere tra i coindagati non è stata ipotizzata, e non può essere valorizzata sulla base, ancora una volta, di mere illazioni, in difetto di elementi concreti che corroborino l'assunto.

4.3. Indebita appare anche la valorizzazione (f. 5 dell'ordinanza impugnata) di vicende inerenti al reato di cui al capo 7), in ordine al quale non risulta emessa misura (né è certo che sia possibile procedere, ove il fatto fosse qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), o comunque a reati ascritti allo stato soltanto ad alcuni tra i coindagati (è il caso, ad esempio, del reato di cui al capo 9, ascritto non al ricorrente, ma al fratello Vincenzo, dal quale il ricorrente risulta ex actis - cfr. f. 6 della stessa ordinanza impugnata - diviso da aspra conflittualità).

4.4. E' stata, infine, assertivamente ritenuta l'irrilevanza del significativo lasso di tempo c.d.

"silente" fin qui trascorso dalla commissione dei reati in contestazione, senza tenere in alcun conto la natura giuridica dei reati specificamente oggetto di cautela.

4.5. Anche quanto al ritenuto pericolo di inquinamento delle prove, è stata essenzialmente valorizzata una condotta che ebbe luogo nel corso dell'anno 2018, senza nulla argomentare quanto alla sua perdurante attualità e concretezza a distanza di oltre circa tre anni, ed in considerazione dello stato delle indagini. as-

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le lacune motivazionali evidenziate in riferimento alle doglianze inerenti alla valutazione riguardante la sussistenza di esigenze cautelari.

5.1. Detta statuizione assorbe le doglianze inerenti alla scelta della misura.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari, ha confermato la ordinanza con la quale, in data 12/06/2021, il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere per i reati di usura aggravata (capi 1.3.5.) ed estorsione (capi 2.4.). Il provvedimento (a f. 1, in nota) dà espressamente atto del fatto che la misura non è stata emessa dal G.i.p. anche in relazione all'episodio estorsivo di cui al capo 7) delle contestazioni provvisorie, residuando quanto meno il dubbio che esso possa essere qualificato giuridicamente come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (non si sa se procedibile, in presenza di rituale querela, oppure no). 1.1. A fondamento del rigetto dell'istanza di riesame (che riguardava unicamente profili inerenti alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura) il Tribunale ha valorizzato essenzialmente la reiterazione dei fatti in contestazione da marzo 2015 ai primi mesi del 2018, ritenendo non significativo il lasso temporale successivamente trascorso senza ulteriori violazioni, ed il modus operandi che, pur in difetto di precedenti penali di rilievo a carico dell'indagato, consentiva di configurare un elevato pericolo di recidiva; ha, inoltre, desunto, da un tentativo di inquinamento delle prove verificatosi nel corso dell'anno 2018, l'esistenza di un residuo pericolo di inquinamento delle prove. In relazione alle predette esigenze cautelari, giudicate attuali ed intense, s'imponeva di necessità l'applicazione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere. 2. Contro questo provvedimento, l'indagato ricorre, deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (come previsto dall'art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato: l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione riesame misure cautelari. 1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. A) e c), cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione, perché: - il pericolo di recidiva sarebbe stato desunto unicamente sulla base di valutazioni astratte, valorizzando essenzialmente il titolo di reato; I - altrettanto genericamente sarebbe stato configurato il pericolo di inquinamento delle prove; - sarebbe stato indebitamente sottovalutato l'ampio lasso di tempo c.d. "silente" trascorso; - a fondamento della valutazione inerente alla sussistenza di esigenze cautelari sarebbero stati diffusamente valorizzati elementi in realtà riguardanti i coindagati, nonché l'esistenza di "una pur rudimentale organizzazione", che sembrerebbe evocare l'esistenza di un contesto associativo, ma che le contestazioni non menzionano; - non adeguatamente motivata sarebbe la statuizione inerente alla scelta della misura da applicare. 2. I motivi sono, nel loro complesso, fondati, perché il Tribunale ha posto a fondamento delle contestate statuizioni una serie di valutazioni manifestamente illogiche. 3. Deve premettersi che il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che legittima l'applicazione di una misura cautelare personale, deve essere concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 — 01). Esso deve, peraltro, risultare anche attuale. In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280566 — 01) con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. In applicazione del principio, è stata confermata la decisione che aveva argomentato l'attualità delle esigenze cautelari valorizzando i plurimi precedenti, gravi e specifici, uno dei quali anche recente, nonché la circostanza che i reati interessati dal provvedimento fossero stati commessi nel periodo in cui l'indagato era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3.1. Si ritiene, inoltre, che, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il tempo c.d. "silente" trascorso dalla commissione dei reati in contestazione deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare personale (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01). 3.2. Anche il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 - 01: fattispecie in cui si è ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fondato la valutazione inerente alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga su dati obiettivi, quali il pregresso trasferimento in Spagna dell'imputato, lo svolgimento in quel paese di attività criminale quale fattore indicativo dell'instaurazione di una rete di collegamenti, il suo passato delinquenziale e l'entità della pena inflittagli). 4. Ciò premesso, osserva il collegio che il Tribunale, a f. 3 dell'ordinanza impugnata, afferma che gli indagati erano a conoscenza delle indagini in corso in considerazione delle perquisizioni eseguite a loro carico nel gennaio dell'anno 2018, evidenziando che le attività d'indagine erano conseguentemente cessate a metà dell'anno 2018: peraltro, "la mancanza di ulteriori reati dopo tale data" (o meglio, la mancanza di un quadro indiziario denotante la commissione di ulteriori reati dopo tale data) non costituiva di per sé "prova certa" della definitiva cessazione dell'attività delittuosa in contestazione. Appare, peraltro, evidente che il presupposto normativo della cessazione delle attività d'intercettazione in corso risiede di necessità nella loro sopravvenuta inutilità, in difetto della documentazione di ulteriori condotte di rilievo penale o dell'acquisizione di elementi utili a fini di ricerca della prova (cui le intercettazioni mirano). Deve quindi ritenersi documentato che, a partire dal giugno 2018, data di cessazione delle intercettazioni de quibus, le attività delittuose provvisoriamente in contestazione fossero cessate; ne consegue che, in difetto di elementi concreti che corroborino l'assunto, ipotizzare che esse potessero essere ancora protratte costituisce mera ed insignificante illazione, assolutamente smentita dalla stessa contestazione provvisoria. Né può valorizzarsi, per svalutare la possibile rilevanza di tale acquisizione, il fatto che la cessazione delle attività delittuose oggetto d'indagine possa essere stata dovuta a personale convenienza degli indagati, poiché, anche in tal caso, resterebbe fermo il dato oggettivo della cessazione dell'attività delittuosa. 4.1. Sempre a f. 3 dell'ordinanza impugnata il Tribunale valorizza il modus operandi dell'imputato, che non aveva esitato "a minacciare le sue vittime in maniera estremamente pesante ed allarmante": il rilievo appare a sua volta manifestamente illogico, se non sic et simpliciter non consentito, poiché le minacce integrano di necessità (in alternativa alle ancor più gravi violenze) la materialità del reato di estorsione, in difetto non configurabile, e non possono, quindi, essere valorizzare per argomentare l'adozione, da parte dell'indagato, di un modus operandi particolarmente allarmante. 4.2. Indebita è la valorizzazione (f. 5 dell'ordinanza impugnata) di "una pur rudimentale organizzazione", che, come bene evidenziato dalla difesa, sembrerebbe evocare l'esistenza di un contesto associativo, ma che le contestazioni non menzionano. Invero, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269952 - 01) è ricorrente il riferimento alla sufficienza dell'esistenza di una organizzazione strutturale anche rudimentale, purché adeguata allo scopo illecito perseguito, per la configurazione del delitto di associazione per delinquere. Nel caso di specie, l'esistenza di un'associazione per delinquere tra i coindagati non è stata ipotizzata, e non può essere valorizzata sulla base, ancora una volta, di mere illazioni, in difetto di elementi concreti che corroborino l'assunto. 4.3. Indebita appare anche la valorizzazione (f. 5 dell'ordinanza impugnata) di vicende inerenti al reato di cui al capo 7), in ordine al quale non risulta emessa misura (né è certo che sia possibile procedere, ove il fatto fosse qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), o comunque a reati ascritti allo stato soltanto ad alcuni tra i coindagati (è il caso, ad esempio, del reato di cui al capo 9, ascritto non al ricorrente, ma al fratello Vincenzo, dal quale il ricorrente risulta ex actis - cfr. f. 6 della stessa ordinanza impugnata - diviso da aspra conflittualità). 4.4. E' stata, infine, assertivamente ritenuta l'irrilevanza del significativo lasso di tempo c.d. "silente" fin qui trascorso dalla commissione dei reati in contestazione, senza tenere in alcun conto la natura giuridica dei reati specificamente oggetto di cautela. 4.5. Anche quanto al ritenuto pericolo di inquinamento delle prove, è stata essenzialmente valorizzata una condotta che ebbe luogo nel corso dell'anno 2018, senza nulla argomentare quanto alla sua perdurante attualità e concretezza a distanza di oltre circa tre anni, ed in considerazione dello stato delle indagini. as- 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le lacune motivazionali evidenziate in riferimento alle doglianze inerenti alla valutazione riguardante la sussistenza di esigenze cautelari. 5.1. Detta statuizione assorbe le doglianze inerenti alla scelta della misura. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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