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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09175/2026

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entante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC):[OSCURATO:EMAIL] e presso lo studio del difensore sito inRoma, Corso del Rinascimento n. 19;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 1795/04/2024 depositata in data 10 maggio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) previo p.v.c. della GdF di Bari e di Barletta, l’Agenzia delle entrate avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a)avviso di accertamento n.

TUB020200022/2018 con il quale veniva contestato,ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. b) e c) e 40 del DPR n. 600/73, maggiorreddito di impresa costituito ricavi non dichiarati e costi recuperati ai fini Ires,Irap e Iva, per il 2014 a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; b)avvisi di accertamento per reddito di partecipazione nei confronti dei singoli soci;b) atto di contestazione n.

TUBCO0200006/2019 con il quale, per il 2014, erastata irrogata la sanzione ex art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97 nella misuradel 100% dell’imposta non regolarizzata in relazione agli acquisti noncontabilizzati; c) atto di contestazione n.

TVSCO0901649/2015 relativo agli anni2011-2012, con il quale veniva irrogata la sanzione ai sensi dell’art. 6, comma8, del d.lgs. n. 471/97 per mancata regolarizzazione degli acquisti di beni senzaemissione di fattura; 2) avverso il suddetto avviso di accertamento e gli atti dicontestazione sanzioni la società e avverso gli avvisi di accertamento di redditodi partecipazione i soci avevano proposto separati ricorsi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bari; 3) successivamente alla proposizionedel ricorso, la società aveva presentato istanza di definizione della lite pendenteai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 in relazione all’atto di contestazioneNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026TVSCO0901649/2015; 4) l’Ufficio aveva opposto il diniego in conseguenzadell’omesso versamento della prevista misura premiale del 40% dell’importodelle sanzioni; 5) la società aveva impugnato dinanzi alla CTP di Bari anche ildiniego di condono; 6) la CTP di Bari, con sentenza n. 1249/22, previa riunionedei ricorsi, aveva: a) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione aigiudizi concernenti l’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011-2012 e il relativo provvedimento di diniego del condono, ai sensi dell’art. 11 deld.l. n. 50/2017, in considerazione dell’avvenuta definizione da parte della societàcontribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018; b) accoltoparzialmente il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

TUB020200022/2018nei confronti della società e conseguentemente anche quelli avverso gli avvisiper reddito di partecipazione nei confronti dei soci; c) aveva accolto il ricorsoavverso l’atto di contestazione TUBCO0200006/2019, per il 2014; 6) avverso lasentenza di primo grado, dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia avevano proposto separati appelli principali l’Agenzia delleentrate-Direzione regionale della Puglia e l’Agenzia delle entrate- DirezioneProvinciale di Barletta, in relazione agli atti di rispettiva competenza e rispettivila società e i soci avevano presentato istanza di definizione agevolata della liteai sensi dell’art. 1, commi 186-202 della legge n. 197/2022, in relazione airispettivi avvisi di accertamento, per cui con decreto presidenziale venivadichiarata la cessazione della materia del contendere dei relativi giudizi; 8) consentenza n. 1795/04/2024 depositata in data 10 maggio 2024, la CGT di IIgrado, previa riunione degli appelli, in relazione agli avvisi di accertamento acarico della società e dei singoli soci, aveva confermato la parziale estinzione deirispettivi giudizi per cessazione della materia del contendere a seguito dellaavvenuta definizione agevolata ex lege n. 197/2022 e, in accoglimento degliappelli incidentali (per quanto ancora di interesse), aveva dichiarato legittimi gliprovvedimento di diniego del condono.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20262.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche:1) in relazione agli avvisi di accertamento a carico della società e dei singolisoci andava confermata la parziale estinzione dei rispettivi giudizi per cessatamateria del contendere a seguito della avvenuta definizione agevolata ex legen. 197/2022; 2) era legittimo il diniego di condono opposto dall’Ufficio inrelazione all’istanza di definizione della lite pendente presentata ai sensi dell’art.11 del d.l. n. 50 del 2017 in relazione all’atto di contestazioneTVSCO0901649/2015 per il 2011-2012, in quanto, trattandosi di sanzioni noncollegate al tributo, seppure commisurate ad esso, irrogate con separato edapposito atto di contestazione (diversamente da quelle collegate al tributo,irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sulpagamento del tributo per il cui recupero viene emesso contestualmente unavviso di accertamento o di rettifica), non era stata versata la prevista misurapremiale del 40% dell’importo delle sanzioni (avendo la società ritenuto trattarsidi sanzioni collegate al tributo per cui alcun importo sarebbe stato dovuto per ladefinizione agevolata); 3) la CTP aveva erroneamente dichiarato estinti percessazione della materia del contendere i giudizi aventi ad oggetto l’impugnativadell’ atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011-2012 e del relativoprovvedimento di diniego del condono, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017,in considerazione dell’avvenuta definizione da parte della società contribuente,ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018 atteso che la contestataviolazione di cui all’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997 per mancataregolarizzazione di acquisti di beni senza emissione di fattura concretava unaviolazione a carattere sostanziale comportando detta omissione un pregiudizioall’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, incidendo sulladeterminazione della base imponibile dell’imposta; da qui l’illegittimità anchedella definizione dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 effettuatadalla società ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018; 4) erano da ritenersiassorbite le residuali questioni proposte.3.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20264.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, Legge 27 luglio 2000,n. 212, per avere la CGT di II grado, in violazione dei principi di collaborazione,buona fede e legittimo affidamento, ritenuto illegittima la declaratoria diestinzione per cessata materia del contendere - in considerazione dell’avvenutadefinizione da parte della società contribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, deld.l. n. 119/2018- dei giudizi riuniti relativi all’impugnativa dell’atto dicontestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011 -2012 e del diniego di condono;ciò in quanto, la contribuente aveva proceduto alla definizione, ex art. 9, comma1, del d.l. n. 119/2018, dei presunti vizi formali dell’atto di contestazione sullabase di precise indicazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate di Barletta (avendoquest’ultima nell’atto di controdeduzioni in primo grado, nel difendere lalegittimità del provvedimento di diniego, evidenziato che con l’atto dicontestazione n.

TVSCO0901649/2015 l’Ufficio aveva irrogato le sanzioniconseguenti a “violazioni di natura formale” riscontrate in materia di Iva).

LaCGT di II grado nel ritenere illegittima la declaratoria di estinzione per cessazionedella materia del contendere dei detti giudizi riuniti, a seguito della definizioneex art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2018, avrebbe violato l’art. 10, comma 1,L. n. 212/2000, posto che l’Ufficio non poteva certamente modificare ex post ilproprio orientamento al solo fine di impedire alla società contribuente ilriconoscimento dell’avvenuta sanatoria delle violazioni ad essa contestate.1.1.Il terzo motivo – da esaminare logicamente in via preliminare- è infondato.1.2.

L'attenzione della Corte si è soffermata, con frequenza, sulla previsione dicui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, norma che esclude l'irrogazionedelle sanzioni e degli interessi - ferma l'applicazione dell’imposta - qualora ilcontribuente si sia conformato ad indicazioni dell'Amministrazione finanziariaNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026ovvero il suo comportamento derivi da omissioni o errori dell'Amministrazionestessa.

Il prevalente orientamento, con una valutazione che tende adaccomunare entrambi i primi due commi dell'art. 10 cit., afferma che "la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000,art. 10, commi 1 e 2, costituisce espressione di un principio generaledell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 23,23,53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamentodell'Unione Europea, sicchè deve ritenersi che la situazione di incertezzainterpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anchese non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai finidell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni" (Cass. n. 370 del 09/01/2019,con ampi riferimenti alla giurisprudenza Europea in materia di tributiarmonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, si vedanoancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass.n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009).

Occorre tuttavia sottolineare cheil principio della tutela del legittimo affidamento non è confinato alla previsionee alle conseguenze delineate dal comma 2 poichè "i casi di tutela espressamenteenunciati dal cit. art. 10, comma 2 riguardanti situazioni meramenteesemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitanola portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata dicasi concreti" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1434 del 2022; Cass. n. 17576/2002;negli stessi termini espliciti v. anche Cass. n. 21513 del 06/10/2006; Cass. n.537 del 14/01/2015).1.3.

Ed invero, «in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronteall'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dellaL. 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazionefinanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede delcontribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza diqualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicarela sussistenza dei due presupposti che precedono.

La relativa tutela, pur tipizzatain talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, quella ex art. 10, comma 2,della L. 27 luglio 2000, n.212), non è ancorata a schemi precostituiti ed almodello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione inconcreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni» (Cass., 11maggio 2021, n. 12372; Cass. n. 22597/2024).1.4.

L’art. 10 della legge nr. 212/00” “fa riferimento a comportamenti posti inessere dal contribuente in conformità ad indicazioni provenientidall’Amministrazione o in conseguenza di errori da essa commessi e, pertanto,a situazioni nelle quali la condotta è condizionata da preesistenti indicazioniprovenienti dall’Amministrazione finanziaria medesima (Cass. 223 del 2024).1.5.E’ stato anche precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria noncostituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si siaconformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazionefinanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degliinteressi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, inbase al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10,comma 2, della

I. n. 212 del 2000» (Cass. n. 12635 del 19/05/2017; Cass. n.10195 del 18/05/2016; Cass. n. 3757 del 09/03/2012; Cass. n. 2133 del14/02/2002);1.6.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha ritenuto illegittima ladeclaratoria del giudice di primo grado di estinzione, per cessata materia delcontendere in ragione dell’avvenuta definizione ex art. 9 del d.l. n. 119/2018,dei giudizi riuniti relativi all’impugnativa dell’atto di contestazioneTVSCO0901649/2015 per il 2011 -2012 e del diniego di condono ex art. 11 deld.l. n. 50 del 2017 atteso il carattere di violazione sostanziale della condottasanzionata di omessa regolarizzazione di acquisti di beni senza emissione difattura; ciò senza che, in mancanza di interpretazioni erronee o preesistentiindicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (ad es. in risoluzioniNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026o circolari) ovvero di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od erroridell'Amministrazione stessa, la difesa spiegata dall’Agenzia delle entrate diBarletta, nell’atto di controdeduzioni in primo grado relative al ricorso contro ildiniego di condono ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (sostenendo che con l’ attodi contestazione TVSCO0901649/2015 “venivano irrogate sanzioni conseguentialla constatazione di violazioni formali riscontrate in materia di Iva”), potesseconcretare una situazione tale da ingenerare l’affidamento incolpevole dellacontribuente circa la legittimità della procedura di definizione di irregolaritàformali del suddetto atto di contestazione ex art. 9, comma 1, del d.l. n.119/2018.1.7.

Peraltro, in relazione all’articolo 9 del D.L. n. 119 del 2018, nella circolaren. 11/E del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate ha espressamente esclusola definibilità delle sanzioni contestate ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n.471 del 1997 ≪3. (…) Non può, quindi, essere definita: l’acquisto di beni o servizida parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura neitermini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte delcedente/prestatore, punito con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, deld.lgs. n. 471 del 1997.

Sebbene, infatti, il responsabile del debito d'imposta siail cedente/prestatore mentre il cessionario/committente è punito con la sanzionepari al cento per cento dell'IVA relativa all’acquisto non regolarizzato, tuttavia,non può dimenticarsi che, nel caso di definizione spontanea, per non incorrerenella irrogazione delle sanzioni, è la stessa norma a richiedere direttamente alcessionario/committente il pagamento dell'IVA.

È evidente, quindi, ai fini dellarimozione della irregolarità, un collegamento con l'obbligo di pagamento deltributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali siapplica la definizione di cui all'articolo 9 (cfr. sentenza della Corte di cassazione12 dicembre 2017, n. 26513). (pag. 9 punto 3 della circolare, riprodotta apag. 15 del controricorso).2.Con il primo motivo si denuncia, (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità dellasentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGTNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026di II grado omesso di pronunciarsi in merito alle questioni inerenti la fondatezzadell’atto di contestazione n.

TVSCO0901649/2015 inerente alle annualità 2011e 2012.

In particolare - premesso che: a) la società aveva censurato con l’attointroduttivo l’atto di contestazione n.

TVSCO0901649/2015 inerente alleannualità 2011 e 2012 sulla base di due motivi (illegittimità dell’irrogazione dellasanzione per mancanza del presupposto sanzionatorio; illegittimità dell’atto dicontestazione per mancanza di motivazione e violazione del comma 2 dell’art.16 del D.Lgs. n. 472/1997); b) aveva proposto un separato ricorso avverso ilprovvedimento di diniego alla definizione di tale controversia tributaria ai sensidell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017 lamentandone l’illegittimità; c) avevapresentato apposita richiesta di estinzione per cessata materia del contenderedei relativi giudizi riuniti in virtù dell’avvenuta definizione ex art. 9, comma 1,del D.L. n. 119/2018, dei presunti vizi formali dedotti con l’atto di contestazionesuddetto; d) la CTP adita, con la sentenza n. 1249/2022, avendo rilevatol’avvenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n.119/2018, aveva dichiarato l’estinzione dei relativi giudizi per cessata materiadel contendere, senza esprimersi sui motivi dei due ricorsi introduttivi presentatidalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer; e) l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani aveva dedotto nell’atto di appello l’illegittimità dell’avvenutadichiarazione di estinzione di detti giudizi, l’omessa pronuncia circa la legittimitàdel provvedimento di diniego impugnato, devolvendo anche i motivi di meritocirca la legittimità del suddetto atto di contestazione, già svolti in primo gradoin replica ai motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]-Fer; f) la società nell’atto dicontrodeduzioni e appello incidentale aveva ribadito la correttezza del propriooperato - la CGT aveva omesso di pronunciare (dichiarando erroneamente“assorbite le residuali questioni sollevate”) sui motivi del ricorso originarioconcernenti la fondatezza nel merito dell’atto di contestazione in questione,essendosi limitata ad analizzare le questioni circa la dichiarazione di estinzionedei giudizi, in relazione alla definizione dei presunti vizi formali ex art. 9, comma1, del D.L. n. 119/2018 posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer, e la legittimità delprovvedimento di diniego di condono ex art. 11 del d.l. n. 50/2011.

SiffattoNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026assorbimento si sarebbe potuto verificare solo nell’ipotesi opposta, ovvero solonel caso in cui il giudice di gravame avesse respinto le doglianze sul puntodell’Agenzia delle Entrate e confermato, pertanto, la validità della definizione deipresunti vizi formali ex art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2018 posta in esseredalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer e, di conseguenza, della dichiarazione di estinzione dei giudizidi primo grado.

Ad avviso, della ricorrente, la decisione della CGT di accoglierele suddette doglianze aveva invece comportato la reviviscenza delle questioniconcernenti la legittimità dell’atto di contestazione originariamente incardinatedalla società nell’atto introduttivo con conseguente omessa pronuncia sullemedesime.2.1.Il motivo è infondato.2.2.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione delgiudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); inparticolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimentoo di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).2.3.Va premesso che, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti dicausa allegati al ricorso (ricorso introduttivo, controdeduzioni dell’Agenzia inprimo grado; atto di appello dell’Agenzia delle entrate di Barletta;controdeduzioni e atto di appello incidentale della società), per quanto diinteresse, si evince che - a fronte della impugnazione con il relativo ricorsooriginario da parte della società dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015(emesso per mancata regolarizzazione di acquisti di beni senza emissione difattura) per gli anni 2011-2012 per mancanza del presupposto sanzionatorio eper mancanza di motivazione e violazione del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026472/1997, della successiva impugnazione anche del diniego di condono ex art.11 del d.l. n. 50/2017 (emesso in conseguenza dell’omesso versamento dellaprevista misura premiale del 40% dell’importo delle sanzioni), della sentenzadella CTP di Bari n. 1249/2022 di declaratoria di estinzione per cessata materiadel contendere, in considerazione dell’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 9,comma 1, del d.l. n. 119/2018, dei giudizi riuniti concernenti i suddetti atti dicontestazione e diniego di condono – la società, nel relativo atto dicontrodeduzioni (e appello incidentale), si è limitata a chiedere la conferma dellasentenza della CTP di Bari n. 1249/2022 di declaratoria di estinzione, insistendonella correttezza della procedura di definizione delle irregolarità formali ex art.9, comma 1, del d.l. n. 119/2018 (posta in essere in considerazione di quantoaffermato dall’Ufficio nell’atto di controdeduzioni in primo grado circa la naturadi violazione formale della contestata sanzione) senza riproporre specificamente,in grado di appello, le eccezioni di illegittimità dell’atto di contestazione inquestione proposte nel ricorso originario e rimaste assorbite dalla pronuncia diestinzione dei giudizi del giudice di primo grado.

Va, al riguardo, osservato chenon è sufficiente ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deveessere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico quanto vacuoriferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettatedifensive prospettate nel ricorso di primo grado(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017; Cass. n. 24267 del 2015 cherichiama, tra le tante, Cass. n. 21506 del 2010, n. 15641 del 2005, n. 4625 del2003, n. 3653 del 2001; v. anche Cass. n. 25131 del 2016, p. 5.1, e n. 26830del 2014, p. 2.2.1; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, n. 12191 del 2018).

Infatti,«Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere chele questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamenteriproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come ilcorrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale oincidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda,nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domandeo le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice nonNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), nonessendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamenterespinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 deldetto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione- principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativaformazione di giudicato interno» (Cass. n. 14534/2018; conf.

Cass.n.7702/2013).(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12591 del 2020, in motivazione).

Inparticolare, questa Corte ha precisato che nel processo tributario la volontàdell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporrele questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazioneincidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiedel’art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass. 19/09/2024, n. 25239, secondocui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o dicontenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto deglitempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni dadepositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontàdi riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo(Cass.19/10/2012, n. 17950; Cass. 18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n.12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass. 05/09/2022, n. 26008).

Da ultimo,questa Corte ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto: ≪ nelprocesso tributario, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/92, l’appellato, che siarisultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre le questioniprocessuali e di merito- che non siano rilevabili d’ufficio- rimaste assorbite dallapronuncia di prime cure non solo specificatamente ma anche tempestivamentenei termini di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/92≫(Sez. 5, Ordinanza n. 32051 del 2025).2.4.Orbene, non avendo la società contribuente - a fronte della sentenza di primogrado di declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, in ragionedell’avvenuta definizione ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018, dei giudiziriuniti concernenti l’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per gli anniNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20262011-2012 e il relativo diniego di condono, con assorbimento delle questioni inordine alla legittimità nel merito dell’atto di contestazione in questione – assoltoall’onere di riproporre in sede di gravame nell’atto di controdeduzioni (e appelloincidentale) le eccezioni di illegittimità del detto atto (richiamate soltantonell’esposizione dei fatti di causa), essendosi limitata a chiedere la confermadella sentenza di primo grado di estinzione dei detti giudizi, sono da intendersirinunciate ex art. 56 del d.lgs. n. 546/92 le eccezioni di illegittimità (permancanza del presupposto sanzionatorio e per mancanza di motivazione eviolazione del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997) dell’atto dicontestazione proposte nel ricorso originario e, dunque, conseguentemente,inconfigurabile sul punto una omessa pronuncia da parte del giudice di appello(il quale, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha confermato la legittimità deldetto atto di contestazione e del diniego di condono stante la riscontratalegittimità di quest’ultimo, trattandosi di sanzione non collegata al tributo conmancato versamento della misura premiale del 40% dell’importo delle sanzionie l’illegittimità della declaratoria di estinzione per cessata materia del contenderea seguito della definizione agevolata ex art. 9 cit. per concretare la omessaregolarizzazione di acquisti di beni senza emissione di fattura una violazionesostanziale).3.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118,commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado omesso qualsiasimotivazione in relazione ai motivi circa la legittimità dell’atto di contestazione n.TVSCO0901649/2015 inerente alle annualità 2011 e 2012.3.1.L’infondatezza del primo motivo per le ragioni sopra indicate comportal’assorbimento del secondo.4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere laCGT di II grado, omesso di pronunciarsi in merito alle questioni inerenti laNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026fondatezza dell’atto di contestazione n.

TUBCO0200006/2019 riferibileall’annualità 2014.

In particolare – premesso che la società aveva dedotto nelricorso originario l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione per mancanza delpresupposto sanzionatorio; che il ricorso era stato accolto dalla CTP con lasentenza n. 1249/2022 ritenendo che l’Ufficio non aveva provato gli assuntiacquisti in nero da parte della [OSCURATO:PERSONA]-Fer e che la residua differenza di quintalirilevata dai verificatori era da attribuirsi alla cessione di grano per la semina pergli anni successivi effettuata dalla medesima società ai fornitori, come daconsuetudine agraria del luogo (con definizione di eventuali irregolarità formali);che nel proprio atto di appello l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia aveva impugnato la citata sentenza sotto diversi profili; che la società siera costituita con apposito atto di controdeduzioni, a mezzo del quale avevareplicato puntualmente ai motivi di appello di controparte- la CGT aveva omessodi esaminare (limitandosi ad ritenere “assorbite le residuali questioni sollevate”)le doglianze relative alla legittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni n.TUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014.4.1.Il motivo è fondato.4.2.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa allegati al ricorso (ricorsointroduttivo, controdeduzioni dell’Agenzia in primo grado; atto di appellodell’Agenzia delle entrate- Direzione regionale della Puglia; controdeduzioni ea fronte della impugnazione con il ricorso originario da parte della societàdell’atto di contestazione TUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014 (conirrogazione della sanzione ex art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97 nella misuradel 100% dell’imposta non regolarizzata in relazione ad acquisti noncontabilizzati) per mancanza del presupposto sanzionatorio, della sentenza dellaCTP di Bari n. 1249/2022 di accoglimento nel merito del ricorso avverso l’atto dicontestazione (iscritto al numero di R.G.R. 63/2020) in quanto l’Ufficio non avevaprovato gli assunti acquisti in nero da parte della [OSCURATO:PERSONA]-Fer e la residuadifferenza di quintali rilevata dai verificatori era da attribuirsi alla cessione diNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026grano per la semina per gli anni successivi effettuata dalla medesima società aifornitori, come da consuetudine agraria del luogo (con possibile definizione dieventuali irregolarità formali ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018), dellarichiesta da parte della società, nel relativo atto di controdeduzioni (e appelloincidentale), di conferma della decisione di primo grado relativamenteall’annullamento del suddetto atto di contestazione delle sanzioni – la CGT di IIgrado- dopo avere premesso che “il thema decidendum devoluto alla cognizionedi questo Collegio rimaneva circoscritto all’esame della fondatezza o menodell’atto di contestazione in ordine alla mancata regolarizzazione degli acquistidi beni non documentati e non contabilizzati, nonché del conseguenteprovvedimento di diniego opposto alla istanza di definizione presentata dallaSocietà ai sensi dell’art. 11 del DL 50/2011” ed avere ritenuto, da un lato,legittimo il diniego di condono e, dall’altro, illegittima la declaratoria della CTP diestinzione per cessata materia del contendere, in ragione della definizione delleirregolarità formali ex art. 9 del D.L. n. 119/2018 dei giudizi riuniti relativiall’impugnazione del diverso atto di contestazione n.

TVSCO0901649/2015 perle annualità 2011 e 2012 e del relativo diniego di condono, atteso il caratteresostanziale della violazione contestata di omessa regolarizzazione degli acquistidi beni senza fattura, si è limitata ad affermare che “quanto precedeva implicavaritenersi assorbite le residuali questioni sollevate”.4.3.Invero, come chiarito da questa Corte l'assorbimento di una domanda insenso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita divienesuperflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronunciasulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno,mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbenteesclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovverocomporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue chel'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia(Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20264.4.Né, nella specie, può ritenersi che - come eccepito nel controricorsodall’Agenzia (pag. 18) - il richiamo contenuto nella sentenza impugnata allamemoria illustrativa (del 21 maggio 2021) in cui la società avrebbe fattopresente la definizione operata ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018 anche conriferimento all’atto di contestazione per il 2014 – implichi che la motivazionedella CGT sulla illegittimità del ricorso alla detta procedura di definizione delleirregolarità formali stante il carattere sostanziale della violazione ai sensi dell’art.6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, si riferisca anche all’atto di contestazioneTUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014; ciò in quanto, in disparte lamancata allegazione al controricorso della richiamata memoria illustrativa, 1) laCTP, con la sentenza n. n. 1249/4/2022, aveva limitato la declaratoria diestinzione, per cessata materia del contendere in ragione della definizione delleirregolarità formali, ex art. 9 del d.l. n. 119/2018, ai giudizi riuniti relativi allaimpugnativa dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per le annualità2011 e 2012 e del relativo diniego di condono, accogliendo nel merito il ricorsoavverso il diverso atto di contestazione TUBCO0200006/2019 per il 2014, dopoaver ritenuto non sanate le violazioni contestate per effetto dei benefici di cuiall’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (v. sul punto, lo stessopag.16 e segg.) per cui, a fronte della riproposizione da parte della societànell’atto di controdeduzioni (e appello incidentale) del motivo di illegittimitàdell’atto di contestazione per il 2014 per carenza del presupposto sanzionatoriocon richiesta di conferma della decisione del giudice di primo grado diannullamento dell’atto medesimo, il giudice di appello nel ritenere erroneamente“assorbite le residuali questioni sollevate” è incorso nel denunciato vizio diomessa pronuncia.5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, commi1 e 2, disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado omesso qualsiasi motivazioneNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026in relazione ai motivi circa la legittimità dell’atto di contestazione n.TUBCO0200006/2019 inerente al 2014.5.1.L’accoglimento del quarto motivo rende inutile la trattazione del quinto conassorbimento dello stesso.6.In conclusione, va accolto il quarto motivo, assorbiti il secondo e il quinto,respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione almotivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti il secondo e il quinto, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto - e rinvia,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza diprocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC):[OSCURATO:EMAIL] e presso lo studio del difensore sito inRoma, Corso del Rinascimento n. 19;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia n. 1795/04/2024 depositata in data 10 maggio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) previo p.v.c. della GdF di Bari e di Barletta, l’Agenzia delle entrate avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a)avviso di accertamento n. TUB020200022/2018 con il quale veniva contestato,ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. b) e c) e 40 del DPR n. 600/73, maggiorreddito di impresa costituito ricavi non dichiarati e costi recuperati ai fini Ires,Irap e Iva, per il 2014 a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; b)avvisi di accertamento per reddito di partecipazione nei confronti dei singoli soci;b) atto di contestazione n. TUBCO0200006/2019 con il quale, per il 2014, erastata irrogata la sanzione ex art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97 nella misuradel 100% dell’imposta non regolarizzata in relazione agli acquisti noncontabilizzati; c) atto di contestazione n. TVSCO0901649/2015 relativo agli anni2011-2012, con il quale veniva irrogata la sanzione ai sensi dell’art. 6, comma8, del d.lgs. n. 471/97 per mancata regolarizzazione degli acquisti di beni senzaemissione di fattura; 2) avverso il suddetto avviso di accertamento e gli atti dicontestazione sanzioni la società e avverso gli avvisi di accertamento di redditodi partecipazione i soci avevano proposto separati ricorsi dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Bari; 3) successivamente alla proposizionedel ricorso, la società aveva presentato istanza di definizione della lite pendenteai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 in relazione all’atto di contestazioneNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026TVSCO0901649/2015; 4) l’Ufficio aveva opposto il diniego in conseguenzadell’omesso versamento della prevista misura premiale del 40% dell’importodelle sanzioni; 5) la società aveva impugnato dinanzi alla CTP di Bari anche ildiniego di condono; 6) la CTP di Bari, con sentenza n. 1249/22, previa riunionedei ricorsi, aveva: a) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione aigiudizi concernenti l’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011-2012 e il relativo provvedimento di diniego del condono, ai sensi dell’art. 11 deld.l. n. 50/2017, in considerazione dell’avvenuta definizione da parte della societàcontribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018; b) accoltoparzialmente il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TUB020200022/2018nei confronti della società e conseguentemente anche quelli avverso gli avvisiper reddito di partecipazione nei confronti dei soci; c) aveva accolto il ricorsoavverso l’atto di contestazione TUBCO0200006/2019, per il 2014; 6) avverso lasentenza di primo grado, dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia avevano proposto separati appelli principali l’Agenzia delleentrate-Direzione regionale della Puglia e l’Agenzia delle entrate- DirezioneProvinciale di Barletta, in relazione agli atti di rispettiva competenza e rispettivila società e i soci avevano presentato istanza di definizione agevolata della liteai sensi dell’art. 1, commi 186-202 della legge n. 197/2022, in relazione airispettivi avvisi di accertamento, per cui con decreto presidenziale venivadichiarata la cessazione della materia del contendere dei relativi giudizi; 8) consentenza n. 1795/04/2024 depositata in data 10 maggio 2024, la CGT di IIgrado, previa riunione degli appelli, in relazione agli avvisi di accertamento acarico della società e dei singoli soci, aveva confermato la parziale estinzione deirispettivi giudizi per cessazione della materia del contendere a seguito dellaavvenuta definizione agevolata ex lege n. 197/2022 e, in accoglimento degliappelli incidentali (per quanto ancora di interesse), aveva dichiarato legittimi gliprovvedimento di diniego del condono.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20262. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche:1) in relazione agli avvisi di accertamento a carico della società e dei singolisoci andava confermata la parziale estinzione dei rispettivi giudizi per cessatamateria del contendere a seguito della avvenuta definizione agevolata ex legen. 197/2022; 2) era legittimo il diniego di condono opposto dall’Ufficio inrelazione all’istanza di definizione della lite pendente presentata ai sensi dell’art.11 del d.l. n. 50 del 2017 in relazione all’atto di contestazioneTVSCO0901649/2015 per il 2011-2012, in quanto, trattandosi di sanzioni noncollegate al tributo, seppure commisurate ad esso, irrogate con separato edapposito atto di contestazione (diversamente da quelle collegate al tributo,irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sulpagamento del tributo per il cui recupero viene emesso contestualmente unavviso di accertamento o di rettifica), non era stata versata la prevista misurapremiale del 40% dell’importo delle sanzioni (avendo la società ritenuto trattarsidi sanzioni collegate al tributo per cui alcun importo sarebbe stato dovuto per ladefinizione agevolata); 3) la CTP aveva erroneamente dichiarato estinti percessazione della materia del contendere i giudizi aventi ad oggetto l’impugnativadell’ atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011-2012 e del relativoprovvedimento di diniego del condono, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017,in considerazione dell’avvenuta definizione da parte della società contribuente,ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018 atteso che la contestataviolazione di cui all’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997 per mancataregolarizzazione di acquisti di beni senza emissione di fattura concretava unaviolazione a carattere sostanziale comportando detta omissione un pregiudizioall’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, incidendo sulladeterminazione della base imponibile dell’imposta; da qui l’illegittimità anchedella definizione dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 effettuatadalla società ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018; 4) erano da ritenersiassorbite le residuali questioni proposte.3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20264. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, Legge 27 luglio 2000,n. 212, per avere la CGT di II grado, in violazione dei principi di collaborazione,buona fede e legittimo affidamento, ritenuto illegittima la declaratoria diestinzione per cessata materia del contendere - in considerazione dell’avvenutadefinizione da parte della società contribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, deld.l. n. 119/2018- dei giudizi riuniti relativi all’impugnativa dell’atto dicontestazione TVSCO0901649/2015 per il 2011 -2012 e del diniego di condono;ciò in quanto, la contribuente aveva proceduto alla definizione, ex art. 9, comma1, del d.l. n. 119/2018, dei presunti vizi formali dell’atto di contestazione sullabase di precise indicazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate di Barletta (avendoquest’ultima nell’atto di controdeduzioni in primo grado, nel difendere lalegittimità del provvedimento di diniego, evidenziato che con l’atto dicontestazione n. TVSCO0901649/2015 l’Ufficio aveva irrogato le sanzioniconseguenti a “violazioni di natura formale” riscontrate in materia di Iva). LaCGT di II grado nel ritenere illegittima la declaratoria di estinzione per cessazionedella materia del contendere dei detti giudizi riuniti, a seguito della definizioneex art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2018, avrebbe violato l’art. 10, comma 1,L. n. 212/2000, posto che l’Ufficio non poteva certamente modificare ex post ilproprio orientamento al solo fine di impedire alla società contribuente ilriconoscimento dell’avvenuta sanatoria delle violazioni ad essa contestate.1.1.Il terzo motivo – da esaminare logicamente in via preliminare- è infondato.1.2. L'attenzione della Corte si è soffermata, con frequenza, sulla previsione dicui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, norma che esclude l'irrogazionedelle sanzioni e degli interessi - ferma l'applicazione dell’imposta - qualora ilcontribuente si sia conformato ad indicazioni dell'Amministrazione finanziariaNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026ovvero il suo comportamento derivi da omissioni o errori dell'Amministrazionestessa. Il prevalente orientamento, con una valutazione che tende adaccomunare entrambi i primi due commi dell'art. 10 cit., afferma che "la tuteladell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000,art. 10, commi 1 e 2, costituisce espressione di un principio generaledell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 23,23,53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamentodell'Unione Europea, sicchè deve ritenersi che la situazione di incertezzainterpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anchese non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai finidell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni" (Cass. n. 370 del 09/01/2019,con ampi riferimenti alla giurisprudenza Europea in materia di tributiarmonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, si vedanoancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass.n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009). Occorre tuttavia sottolineare cheil principio della tutela del legittimo affidamento non è confinato alla previsionee alle conseguenze delineate dal comma 2 poichè "i casi di tutela espressamenteenunciati dal cit. art. 10, comma 2 riguardanti situazioni meramenteesemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitanola portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata dicasi concreti" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1434 del 2022; Cass. n. 17576/2002;negli stessi termini espliciti v. anche Cass. n. 21513 del 06/10/2006; Cass. n.537 del 14/01/2015).1.3. Ed invero, «in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronteall'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dellaL. 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazionefinanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede delcontribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza diqualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicarela sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela, pur tipizzatain talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, quella ex art. 10, comma 2,della L. 27 luglio 2000, n.212), non è ancorata a schemi precostituiti ed almodello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione inconcreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni» (Cass., 11maggio 2021, n. 12372; Cass. n. 22597/2024).1.4. L’art. 10 della legge nr. 212/00” “fa riferimento a comportamenti posti inessere dal contribuente in conformità ad indicazioni provenientidall’Amministrazione o in conseguenza di errori da essa commessi e, pertanto,a situazioni nelle quali la condotta è condizionata da preesistenti indicazioniprovenienti dall’Amministrazione finanziaria medesima (Cass. 223 del 2024).1.5.E’ stato anche precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria noncostituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si siaconformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazionefinanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degliinteressi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, inbase al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10,comma 2, della I. n. 212 del 2000» (Cass. n. 12635 del 19/05/2017; Cass. n.10195 del 18/05/2016; Cass. n. 3757 del 09/03/2012; Cass. n. 2133 del14/02/2002);1.6.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado ha ritenuto illegittima ladeclaratoria del giudice di primo grado di estinzione, per cessata materia delcontendere in ragione dell’avvenuta definizione ex art. 9 del d.l. n. 119/2018,dei giudizi riuniti relativi all’impugnativa dell’atto di contestazioneTVSCO0901649/2015 per il 2011 -2012 e del diniego di condono ex art. 11 deld.l. n. 50 del 2017 atteso il carattere di violazione sostanziale della condottasanzionata di omessa regolarizzazione di acquisti di beni senza emissione difattura; ciò senza che, in mancanza di interpretazioni erronee o preesistentiindicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (ad es. in risoluzioniNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026o circolari) ovvero di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od erroridell'Amministrazione stessa, la difesa spiegata dall’Agenzia delle entrate diBarletta, nell’atto di controdeduzioni in primo grado relative al ricorso contro ildiniego di condono ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (sostenendo che con l’ attodi contestazione TVSCO0901649/2015 “venivano irrogate sanzioni conseguentialla constatazione di violazioni formali riscontrate in materia di Iva”), potesseconcretare una situazione tale da ingenerare l’affidamento incolpevole dellacontribuente circa la legittimità della procedura di definizione di irregolaritàformali del suddetto atto di contestazione ex art. 9, comma 1, del d.l. n.119/2018.1.7. Peraltro, in relazione all’articolo 9 del D.L. n. 119 del 2018, nella circolaren. 11/E del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate ha espressamente esclusola definibilità delle sanzioni contestate ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n.471 del 1997 ≪3. (…) Non può, quindi, essere definita: l’acquisto di beni o servizida parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura neitermini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte delcedente/prestatore, punito con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, deld.lgs. n. 471 del 1997. Sebbene, infatti, il responsabile del debito d'imposta siail cedente/prestatore mentre il cessionario/committente è punito con la sanzionepari al cento per cento dell'IVA relativa all’acquisto non regolarizzato, tuttavia,non può dimenticarsi che, nel caso di definizione spontanea, per non incorrerenella irrogazione delle sanzioni, è la stessa norma a richiedere direttamente alcessionario/committente il pagamento dell'IVA. È evidente, quindi, ai fini dellarimozione della irregolarità, un collegamento con l'obbligo di pagamento deltributo che non consente di ricondurre detta violazione tra quelle alle quali siapplica la definizione di cui all'articolo 9 (cfr. sentenza della Corte di cassazione12 dicembre 2017, n. 26513). (pag. 9 punto 3 della circolare, riprodotta apag. 15 del controricorso).2.Con il primo motivo si denuncia, (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità dellasentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CGTNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026di II grado omesso di pronunciarsi in merito alle questioni inerenti la fondatezzadell’atto di contestazione n. TVSCO0901649/2015 inerente alle annualità 2011e 2012. In particolare - premesso che: a) la società aveva censurato con l’attointroduttivo l’atto di contestazione n. TVSCO0901649/2015 inerente alleannualità 2011 e 2012 sulla base di due motivi (illegittimità dell’irrogazione dellasanzione per mancanza del presupposto sanzionatorio; illegittimità dell’atto dicontestazione per mancanza di motivazione e violazione del comma 2 dell’art.16 del D.Lgs. n. 472/1997); b) aveva proposto un separato ricorso avverso ilprovvedimento di diniego alla definizione di tale controversia tributaria ai sensidell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017 lamentandone l’illegittimità; c) avevapresentato apposita richiesta di estinzione per cessata materia del contenderedei relativi giudizi riuniti in virtù dell’avvenuta definizione ex art. 9, comma 1,del D.L. n. 119/2018, dei presunti vizi formali dedotti con l’atto di contestazionesuddetto; d) la CTP adita, con la sentenza n. 1249/2022, avendo rilevatol’avvenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n.119/2018, aveva dichiarato l’estinzione dei relativi giudizi per cessata materiadel contendere, senza esprimersi sui motivi dei due ricorsi introduttivi presentatidalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer; e) l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani aveva dedotto nell’atto di appello l’illegittimità dell’avvenutadichiarazione di estinzione di detti giudizi, l’omessa pronuncia circa la legittimitàdel provvedimento di diniego impugnato, devolvendo anche i motivi di meritocirca la legittimità del suddetto atto di contestazione, già svolti in primo gradoin replica ai motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]-Fer; f) la società nell’atto dicontrodeduzioni e appello incidentale aveva ribadito la correttezza del propriooperato - la CGT aveva omesso di pronunciare (dichiarando erroneamente“assorbite le residuali questioni sollevate”) sui motivi del ricorso originarioconcernenti la fondatezza nel merito dell’atto di contestazione in questione,essendosi limitata ad analizzare le questioni circa la dichiarazione di estinzionedei giudizi, in relazione alla definizione dei presunti vizi formali ex art. 9, comma1, del D.L. n. 119/2018 posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer, e la legittimità delprovvedimento di diniego di condono ex art. 11 del d.l. n. 50/2011. SiffattoNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026assorbimento si sarebbe potuto verificare solo nell’ipotesi opposta, ovvero solonel caso in cui il giudice di gravame avesse respinto le doglianze sul puntodell’Agenzia delle Entrate e confermato, pertanto, la validità della definizione deipresunti vizi formali ex art. 9, comma 1, del D.L. n. 119/2018 posta in esseredalla [OSCURATO:PERSONA]-Fer e, di conseguenza, della dichiarazione di estinzione dei giudizidi primo grado. Ad avviso, della ricorrente, la decisione della CGT di accoglierele suddette doglianze aveva invece comportato la reviviscenza delle questioniconcernenti la legittimità dell’atto di contestazione originariamente incardinatedalla società nell’atto introduttivo con conseguente omessa pronuncia sullemedesime.2.1.Il motivo è infondato.2.2.Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, econfigura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specificherichieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione delgiudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); inparticolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione diqualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domandaogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato inconclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimentoo di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012).2.3.Va premesso che, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti dicausa allegati al ricorso (ricorso introduttivo, controdeduzioni dell’Agenzia inprimo grado; atto di appello dell’Agenzia delle entrate di Barletta;controdeduzioni e atto di appello incidentale della società), per quanto diinteresse, si evince che - a fronte della impugnazione con il relativo ricorsooriginario da parte della società dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015(emesso per mancata regolarizzazione di acquisti di beni senza emissione difattura) per gli anni 2011-2012 per mancanza del presupposto sanzionatorio eper mancanza di motivazione e violazione del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026472/1997, della successiva impugnazione anche del diniego di condono ex art.11 del d.l. n. 50/2017 (emesso in conseguenza dell’omesso versamento dellaprevista misura premiale del 40% dell’importo delle sanzioni), della sentenzadella CTP di Bari n. 1249/2022 di declaratoria di estinzione per cessata materiadel contendere, in considerazione dell’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 9,comma 1, del d.l. n. 119/2018, dei giudizi riuniti concernenti i suddetti atti dicontestazione e diniego di condono – la società, nel relativo atto dicontrodeduzioni (e appello incidentale), si è limitata a chiedere la conferma dellasentenza della CTP di Bari n. 1249/2022 di declaratoria di estinzione, insistendonella correttezza della procedura di definizione delle irregolarità formali ex art.9, comma 1, del d.l. n. 119/2018 (posta in essere in considerazione di quantoaffermato dall’Ufficio nell’atto di controdeduzioni in primo grado circa la naturadi violazione formale della contestata sanzione) senza riproporre specificamente,in grado di appello, le eccezioni di illegittimità dell’atto di contestazione inquestione proposte nel ricorso originario e rimaste assorbite dalla pronuncia diestinzione dei giudizi del giudice di primo grado. Va, al riguardo, osservato chenon è sufficiente ai fini della rituale riproposizione di una questione, che deveessere effettuata in maniera chiara e univoca, il generico quanto vacuoriferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettatedifensive prospettate nel ricorso di primo grado(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017; Cass. n. 24267 del 2015 cherichiama, tra le tante, Cass. n. 21506 del 2010, n. 15641 del 2005, n. 4625 del2003, n. 3653 del 2001; v. anche Cass. n. 25131 del 2016, p. 5.1, e n. 26830del 2014, p. 2.2.1; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, n. 12191 del 2018). Infatti,«Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere chele questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamenteriproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come ilcorrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale oincidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda,nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domandeo le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice nonNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), nonessendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamenterespinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 deldetto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione- principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativaformazione di giudicato interno» (Cass. n. 14534/2018; conf. Cass.n.7702/2013).(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12591 del 2020, in motivazione). Inparticolare, questa Corte ha precisato che nel processo tributario la volontàdell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporrele questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazioneincidentale, deve essere espressa non solo in modo “specifico” come richiedel’art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. da ultimo Cass. 19/09/2024, n. 25239, secondocui la riproposizione non può essere affidata a formule di mero stile o dicontenuto generico, ad. es. mediante il richiamo al complessivo contenuto deglitempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni dadepositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontàdi riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo(Cass.19/10/2012, n. 17950; Cass. 18/12/2014, n. 26830; Cass. 22/06/2016, n.12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass. 05/09/2022, n. 26008). Da ultimo,questa Corte ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto: ≪ nelprocesso tributario, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/92, l’appellato, che siarisultato totalmente vincitore in primo grado è tenuto a riproporre le questioniprocessuali e di merito- che non siano rilevabili d’ufficio- rimaste assorbite dallapronuncia di prime cure non solo specificatamente ma anche tempestivamentenei termini di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/92≫(Sez. 5, Ordinanza n. 32051 del 2025).2.4.Orbene, non avendo la società contribuente - a fronte della sentenza di primogrado di declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, in ragionedell’avvenuta definizione ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018, dei giudiziriuniti concernenti l’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per gli anniNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20262011-2012 e il relativo diniego di condono, con assorbimento delle questioni inordine alla legittimità nel merito dell’atto di contestazione in questione – assoltoall’onere di riproporre in sede di gravame nell’atto di controdeduzioni (e appelloincidentale) le eccezioni di illegittimità del detto atto (richiamate soltantonell’esposizione dei fatti di causa), essendosi limitata a chiedere la confermadella sentenza di primo grado di estinzione dei detti giudizi, sono da intendersirinunciate ex art. 56 del d.lgs. n. 546/92 le eccezioni di illegittimità (permancanza del presupposto sanzionatorio e per mancanza di motivazione eviolazione del comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997) dell’atto dicontestazione proposte nel ricorso originario e, dunque, conseguentemente,inconfigurabile sul punto una omessa pronuncia da parte del giudice di appello(il quale, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha confermato la legittimità deldetto atto di contestazione e del diniego di condono stante la riscontratalegittimità di quest’ultimo, trattandosi di sanzione non collegata al tributo conmancato versamento della misura premiale del 40% dell’importo delle sanzionie l’illegittimità della declaratoria di estinzione per cessata materia del contenderea seguito della definizione agevolata ex art. 9 cit. per concretare la omessaregolarizzazione di acquisti di beni senza emissione di fattura una violazionesostanziale).3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt.36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118,commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado omesso qualsiasimotivazione in relazione ai motivi circa la legittimità dell’atto di contestazione n.TVSCO0901649/2015 inerente alle annualità 2011 e 2012.3.1.L’infondatezza del primo motivo per le ragioni sopra indicate comportal’assorbimento del secondo.4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere laCGT di II grado, omesso di pronunciarsi in merito alle questioni inerenti laNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026fondatezza dell’atto di contestazione n. TUBCO0200006/2019 riferibileall’annualità 2014. In particolare – premesso che la società aveva dedotto nelricorso originario l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione per mancanza delpresupposto sanzionatorio; che il ricorso era stato accolto dalla CTP con lasentenza n. 1249/2022 ritenendo che l’Ufficio non aveva provato gli assuntiacquisti in nero da parte della [OSCURATO:PERSONA]-Fer e che la residua differenza di quintalirilevata dai verificatori era da attribuirsi alla cessione di grano per la semina pergli anni successivi effettuata dalla medesima società ai fornitori, come daconsuetudine agraria del luogo (con definizione di eventuali irregolarità formali);che nel proprio atto di appello l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia aveva impugnato la citata sentenza sotto diversi profili; che la società siera costituita con apposito atto di controdeduzioni, a mezzo del quale avevareplicato puntualmente ai motivi di appello di controparte- la CGT aveva omessodi esaminare (limitandosi ad ritenere “assorbite le residuali questioni sollevate”)le doglianze relative alla legittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni n.TUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014.4.1.Il motivo è fondato.4.2.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa allegati al ricorso (ricorsointroduttivo, controdeduzioni dell’Agenzia in primo grado; atto di appellodell’Agenzia delle entrate- Direzione regionale della Puglia; controdeduzioni ea fronte della impugnazione con il ricorso originario da parte della societàdell’atto di contestazione TUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014 (conirrogazione della sanzione ex art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97 nella misuradel 100% dell’imposta non regolarizzata in relazione ad acquisti noncontabilizzati) per mancanza del presupposto sanzionatorio, della sentenza dellaCTP di Bari n. 1249/2022 di accoglimento nel merito del ricorso avverso l’atto dicontestazione (iscritto al numero di R.G.R. 63/2020) in quanto l’Ufficio non avevaprovato gli assunti acquisti in nero da parte della [OSCURATO:PERSONA]-Fer e la residuadifferenza di quintali rilevata dai verificatori era da attribuirsi alla cessione diNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026grano per la semina per gli anni successivi effettuata dalla medesima società aifornitori, come da consuetudine agraria del luogo (con possibile definizione dieventuali irregolarità formali ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 119/2018), dellarichiesta da parte della società, nel relativo atto di controdeduzioni (e appelloincidentale), di conferma della decisione di primo grado relativamenteall’annullamento del suddetto atto di contestazione delle sanzioni – la CGT di IIgrado- dopo avere premesso che “il thema decidendum devoluto alla cognizionedi questo Collegio rimaneva circoscritto all’esame della fondatezza o menodell’atto di contestazione in ordine alla mancata regolarizzazione degli acquistidi beni non documentati e non contabilizzati, nonché del conseguenteprovvedimento di diniego opposto alla istanza di definizione presentata dallaSocietà ai sensi dell’art. 11 del DL 50/2011” ed avere ritenuto, da un lato,legittimo il diniego di condono e, dall’altro, illegittima la declaratoria della CTP diestinzione per cessata materia del contendere, in ragione della definizione delleirregolarità formali ex art. 9 del D.L. n. 119/2018 dei giudizi riuniti relativiall’impugnazione del diverso atto di contestazione n. TVSCO0901649/2015 perle annualità 2011 e 2012 e del relativo diniego di condono, atteso il caratteresostanziale della violazione contestata di omessa regolarizzazione degli acquistidi beni senza fattura, si è limitata ad affermare che “quanto precedeva implicavaritenersi assorbite le residuali questioni sollevate”.4.3.Invero, come chiarito da questa Corte l'assorbimento di una domanda insenso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita divienesuperflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronunciasulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno,mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbenteesclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovverocomporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue chel'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia(Cass., Sez. L, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/20264.4.Né, nella specie, può ritenersi che - come eccepito nel controricorsodall’Agenzia (pag. 18) - il richiamo contenuto nella sentenza impugnata allamemoria illustrativa (del 21 maggio 2021) in cui la società avrebbe fattopresente la definizione operata ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 119/2018 anche conriferimento all’atto di contestazione per il 2014 – implichi che la motivazionedella CGT sulla illegittimità del ricorso alla detta procedura di definizione delleirregolarità formali stante il carattere sostanziale della violazione ai sensi dell’art.6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, si riferisca anche all’atto di contestazioneTUBCO0200006/2019 relativo all’annualità 2014; ciò in quanto, in disparte lamancata allegazione al controricorso della richiamata memoria illustrativa, 1) laCTP, con la sentenza n. n. 1249/4/2022, aveva limitato la declaratoria diestinzione, per cessata materia del contendere in ragione della definizione delleirregolarità formali, ex art. 9 del d.l. n. 119/2018, ai giudizi riuniti relativi allaimpugnativa dell’atto di contestazione TVSCO0901649/2015 per le annualità2011 e 2012 e del relativo diniego di condono, accogliendo nel merito il ricorsoavverso il diverso atto di contestazione TUBCO0200006/2019 per il 2014, dopoaver ritenuto non sanate le violazioni contestate per effetto dei benefici di cuiall’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (v. sul punto, lo stessopag.16 e segg.) per cui, a fronte della riproposizione da parte della societànell’atto di controdeduzioni (e appello incidentale) del motivo di illegittimitàdell’atto di contestazione per il 2014 per carenza del presupposto sanzionatoriocon richiesta di conferma della decisione del giudice di primo grado diannullamento dell’atto medesimo, il giudice di appello nel ritenere erroneamente“assorbite le residuali questioni sollevate” è incorso nel denunciato vizio diomessa pronuncia.5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36,comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, commi1 e 2, disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado omesso qualsiasi motivazioneNumero registro generale 26641/2024Numero sezionale 2663/2026Numero di raccolta generale 9175/2026Data pubblicazione 11/04/2026in relazione ai motivi circa la legittimità dell’atto di contestazione n.TUBCO0200006/2019 inerente al 2014.5.1.L’accoglimento del quarto motivo rende inutile la trattazione del quinto conassorbimento dello stesso.6.In conclusione, va accolto il quarto motivo, assorbiti il secondo e il quinto,respinti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione almotivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti il secondo e il quinto, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto - e rinvia,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione;Così deciso in Roma il 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak