CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 28719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Daniele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17/02/2021 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 25/09/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del reato di tentata truffa. In particolare, l'imputato, nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] aveva compiuto atti diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danni, pari ad euro 11.247.000, inducendo in errore personale dell'Agenzia 40 del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. di Milano, con artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di un contratto di servizio e finanziamento tra la S.D.G. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in realtà mai concluso - e nel richiedere alla banca, tramite operazione [OSCURATO:PERSONA] (strumento di incasso europeo) il versamento del suddetto importo su conto corrente, affermando che trattavasi di somma che doveva provenire dalla [OSCURATO:PERSONA]; intento non riuscito per le verifiche del direttore dell'istituto di credito. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi: inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per l'omessa notifica all'imputato, presso il domicilio indicato, del decreto di fissazione di udienza in appello; violazione di legge per difetto di una condizione di procedibilità, atteso che la querela era stata proposta da soggetto non legittimato ossia dal procuratore speciale dell'Agenzia 40 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, istituto che non aveva subito alcun pregiudizio patrimoniale; vizio di motivazione circa l'accertamento di responsabilità e, in particolare, l'identificazione del soggetto che aveva depositato in banca il contratto rivelatosi ingannevole. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, qualora la notificazione all'imputato nel domicilio eletto ex art. 161 cod. proc. pen. si riveli impossibile, si procede ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, sicchè la notificazione deve essere eseguita mediante consegna al difensore; inoltre, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura richiamata, è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). Nel caso di specie, risulta dagli atti - il cui esame è consentito attesa la natura processuale dell'eccezione - che l'imputato ha effettivamente eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. in Sant'Elpidio a Mare (FM), [OSCURATO:PERSONA] 11, con atto allegato all'appello; che per tale ragione la notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 17 febbraio 2021, celebrata in forma camerale non partecipata, fu disposta mediante consegna a mani dell'imputato stesso nel domicilio da ultimo eletto; la notificazione nelle suddette modalità è risultata impossibile, come attestato dalla relata dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'UNEP di Fermo, per cui la notificazione per il giudizio di appello è stata reiterata ed effettuata mediante consegna al difensore. È evidente, pertanto, che non sussiste la violazione denunciata dal ricorrente, attesa la conformità della notifica allo schema processuale di riferimento.2. Il secondo ed il terzo motivo costituiscono reiterazione di censure prospettate in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale. Con argomentazioni immuni da vizi logici e da inesattezze giuridiche, è stato evidenziato che: a) il diritto di proporre querela, in relazione al reato di truffa, spetta sia al soggetto che vanta il diritto di proprietà sul bene oggetto di illecita apprensione - nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] - sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene oggetto di apprensione illecita - il [OSCURATO:PERSONA] di Milano, appunto, che aveva acquisito il possesso della somma di danaro illecitamente movimentata; b) l'identificazione del ricorrente quale autore della truffa si fonda su precisi e circostanziati elementi in fatto (il contratto di conto corrente presso il [OSCURATO:PERSONA] intestato alla società S.D.G. della quale il ricorrente è amministratore unico; il falso contratto di servizi depositato dal [OSCURATO:PERSONA] presso la filiale della banca, apparentemente stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]; la sottoscrizione di entrambi i contratti da parte dell'imputato, con firma non disconosciuta; l'operazione Sepa disposta tramite il servizio di remote banking collegato al conto corrente intestato alla società del [OSCURATO:PERSONA]). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il gi