CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 23181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorsoavverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato lacondanna per il reato di rissa.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da undifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la questione diillegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., sollevata in ricorso, èmanifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr.per tutte Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01).Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]