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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37532/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 23 gennaio 2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha escluso le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62 bis cod. pen., e, fermo il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha confermato la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro duemila di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare il delitto di furto, frantumava, con una violenta gomitata, un vetro dell'autovettura Citroen tg. [OSCURATO:TARGA] - esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo poi a sottrarre l'autovettura ovvero quanto contenuto al suo interno per cause indipendenti dalla sua volontà - con l'aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva reiterata ed infraquinquennale - in Santarcangelo di Romagna (RN) il 2 gennaio 2012.

1.1. Secondo la ricostruzione della vicenda criminosa operata in base al verbale di arresto, alla comunicazione della notizia di reato e alla relazione svolta dall'uffi- ciale di P.G. all'udienza di convalida dell'arresto, in una zona di sosta vicina al greto del fiume Marecchia, [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dai Carabinieri - in precedenza appo- statisi nei pressi di quel parcheggio, perché vi avvenivano da qualche tempo furti sulle autovetture lasciate in sosta - fermare la sua auto, scendere e, con fare circo- spetto, prima osservare le auto parcheggiate, quindi sferrare una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore destra di un'auto [OSCURATO:PERSONA] lì parcheggiata, nel chiaro intento di asportare qualco- sa dal suo interno; tale progetto falliva, però, perché sopraggiungeva un'autovettu- ra nel parcheggio, sicché il Piva risaliva velocemente in auto e si allontanava da quel luogo.

I Carabinieri, tuttavia, immediatamente saliti a bordo dell'autovettura di servizio, lo raggiungevano, lo fermavano quasi subito, in una via traversa, e lo traevano in arresto; in sede di convalida il Piva dichiarava di aver effettivamente infranto il ve- tro dell'auto ed ammetteva così l'addebito.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 584, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Si deduce che l'appello del P.M. presso il Tribunale di Rimini, contenente le ri- chieste di escludere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche nonché di ritenere prevalente la recidiva e la con- testata aggravante sull'attenuante residua e di dichiarare l'imputato delinquente abituale, non era stato notificato all'imputato e al suo difensore.

Soltanto all'udienza del 2 luglio 2019, aperta la discussione, il P.M. risultava aver presentato appello.

Peraltro, il giudice del gravame avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Cancelleria del giudice a quo, affinché procedesse alle notificazioni.

Tale vi- zio non poteva ritenersi sanato per la sola circostanza dell'avvenuta conoscenza in- cidentale dell'appello del P.M. nel giudizio di secondo grado all'udienza di discussio- ne, avendo l'imputato comunque subito una sensibile compressione delle prerogati- ve difensive: in caso di tempestiva conoscenza dell'impugnazione poteva essere svolta un'attività difensiva piena tramite la presentazione di motivi nuovi o, quanto meno, il deposito di memorie difensive in modo da contrastare efficacemente le pretese avanzate nei suoi confronti dall'altro impugnante.

Pertanto, si era verificata una nullità concernente il diritto di difesa, rilevante ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

2.2. Violazione degli artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen..

Si rileva che la Corte di appello, richiamando in toto, e senza alcun vaglio critico, il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Rimini per addivenire alla decla- ratoria di colpevolezza del Piva, aveva sottolineato la di lui (asserita) ammissione dell'addebito, nonché le testimonianze dei pubblici ufficiali che avevano proceduto all'arresto.

In realtà, secondo quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto del 3 gennaio 2012, il Piva aveva ammesso soltanto di aver infranto il vetro del finestrino dell'autovettura, senza aggiungere di avere l'intenzione di rubare all'interno del vei- colo (rispetto all'imputazione per il tentato furto solo questo tipo di ammissione, e non certo quella relativa alla rottura del vetro del finestrino della macchina, poteva essere validamente utilizzata come elemento di prova a carico dell'imputato).

Per quanto concerne invece le testimonianze dei Carabinieri operanti, dall'informativa in atti, risultava che le forze dell'ordine avevano visto il Piva, men- tre sferrava una violenta gomitata al vetro della portiera anteriore destra dell'auto- vettura; in assenza di altre manovre sintomatiche di un'azione preordinata al furto di cose all'interno dell'autovettura, la condotta osservata dai carabinieri non costi- tuiva, di per sé sola, elemento inequivocabile della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

Lo stesso Tribunale del riesame, decidendo sull'appello presentato dal P.M., rigettava l'impugnazione, rilevando che l'imputato si era limita- to a rompere un finestrino con una gomitata e successivamente si era allontanato, non potendosi immaginare neppure se e quale sarebbe stata la condotta successi- va.Alla luce di tali oggettive risultanze, appariva del tutto recessiva la circostanza, rimasta del tutto imprecisata, dell'arrivo di un'auto nel parcheggio, nel momento in cui l'imputato infrangeva il vetro del finestrino.

Ammettendo di essere l'autore del danneggiamento, il Piva, in sede di convalida d'arresto, si rammaricava di tale suo gesto, dicendo di non sapersi spiegare il moti- vo per cui l'aveva commesso: in ogni caso ciò che l'imputato ha lasciato incompreso è il motivo per cui aveva rotto il vetro del finestrino dell'autovettura, ossia il motivo per cui si era determinato al danneggiamento de quo, restando indinnostrato che all'infrazione del vetro sarebbe poi seguito un furto.

2.3. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle desistenza.

Si osserva che l'arrivo di un'altra autovettura nell'area di parcheggio in questione era rimasta circostanza del tutto astratta, irrilevante ai fini della valutazione di quanto la stessa potesse avere inciso in concreto, sulla volontà dell'imputato, indu- cendolo ad astenersi dall'eventuale ulteriore condotta.

Infatti, le forze dell'ordine si erano limitate a riferire che era sopraggiunta occa- sionalmente un'altra autovettura (cfr.

CNR in atti), senza descrivere a quale distan- za fosse transitata, se si fosse fermata nell'area di parcheggio oppure no, e, in caso di sosta, se fosse sceso qualcuno dalla stessa.

La semplice circostanza dell'arrivo "di un auto nel parcheggio", senza altre precisazioni in merito, non poteva dunque, di per sé sola, giustificare la mancanza di desistenza da parte dell'imputato.

2.4. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione, in accoglimento dell'appello del P.M., della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

Si deduce che la Corte bolognese non aveva considerato la denuncia sporta dalla persona offesa (v. verbale di ricezione di denuncia orale sporta da [OSCURATO:PERSONA], in atti), dalla quale non risultava che all'interno dell'abitacolo dell'autovettura vi fossero oggetti, che potessero essere presi di mira da un ladro: la persona offesa, infatti, si era limitata a denunciare che una persona aveva infranto il vetro della portiera anteriore lato passeggero, evidentemente per rubare oggetti all'interno dell'abitacolo, ma nulla diceva in ordine alla effettiva presenza di cose (suscettibili di essere rubate) dentro la macchina.

2.5. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione, in accoglimento dell'appello del P.M., delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Si rileva che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione sul punto il comportamento processuale: l'ammissione dei fatti e la resipi- scenza, tanto vero che l'imputato, impegnatosi all'udienza di convalida a risarcire il danno subito dalla persona offesa, aveva effettivamente provveduto in tal senso.

Tale comportamento non è stato valorizzato dalla Corte territoriale che, di fatto, ha equiparato l'atteggiamento dell'imputato a quello di colui il quale dichiara la pro- pria innocenza pur di fronte a elementi da cui è evidente la colpevolezza (e in ogni caso mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea, è segno di resipi- scenza, può essere elemento favorevole per la concessione, non può essere consi- derato elemento negativo la dichiarazione di innocenza dell'imputato, pur di fronte a elementi probatori da cui è evidente la colpevolezza).

Le circostanze in parola (ancorché non tipizzate) dovevano essere ritenute applicabili anche in presenza di un solo valore attenuante, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole, potendo quindi trovare applicazione anche in caso di imputato gravato da precedenti penali.

2.6. Vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata all'imputato.

Si osserva che la Corte territoriale non ha considerato che i precedenti penali, per reati di non particolare gravità, si collocavano in un contesto temporale ampia- mente superato, alla luce della stabile occupazione del Piva in un'attività lavorativa lecita, come già rilevato dal giudice di primo grado.

La presunta maggiore pericolo- sità del reo appariva superata alla luce della condotta positiva tenuta successiva- mente al reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'asserita omessa notifica alle parti dell'atto di appello proposto dal P.M. non co- stituisce motivo di nullità.

Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclu- sivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv. 275802; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma an- che quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente rite- nere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni det- taglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verifi- carsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644).

In un sistema di diritto penale del fatto, l'univocità degli atti deve altresì risolver- si in un'immediata loro prossimità spaziale e temporale alla consumazione del rea- to, cioè all'attivazione del processo che, senza alcuna più possibilità di intervento dell'agente, è destinato a sfociare nella produzione dell'evento, al fine di evitare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Occorre l'esistenza di qualche elemento concreto, costituente una manifestazione esteriore della volontà di delin- quere, dal quale emerga il passaggio all'azione, per non incorrere nel rischio di pu- nire una mera intenzione criminosa.

Al fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla vio- lenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distin- guono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realiz- zarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'inten- zione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491).

La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuito valore di prova logica - e non di mere coincidenze - agli elementi probatori: essa, infatti, ha correttamente rilevato che la condotta del Piva era diretta in modo inequivocabi- le a rubare gli oggetti presenti all'interno dell'automobile e non semplicemente a danneggiare l'auto appena parcheggiata da uno sconosciuto nell'area di servizio per chissà quale ragione, in quanto la finalità della condotta e le modalità dell'azione non lasciano dubbi circa la sua intenzione di appropriarsi dei beni incautamente la- sciati all'interno dell'autovettura.

La Corte di merito ha richiamato l'esposizione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado, secondo cui i Carabinieri si erano appostati in quella zona, perché da tempo vi avvenivano furti all'interno delle auto: il Piva era stato osservato mentre fermava la sua auto, scendeva con fare circospetto, osser- vava le auto parcheggiate e sferrava una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore di una delle auto, nel chiaro intento di asportare qualcosa dall'interno; d'altronde, secondo il Tribunale, la rottura del vetro del finestrino costituiva l'antecedente logico necessario per accedere all'interno dell'auto, per rovistare all'interno e per sottrarre beni, anche perché non ricorrevano elementi per ipotizzare che il Piva volesse abbandonare la propria auto ed allontanarsi alla guida dell'auto danneggiata; inoltre, non appena era giunta un'auto, il Piva si allontanava rapidamente, evidentemente per il timore di essere scoperto.Alla luce delle modalità dell'azione sopra descritte, il reato non poteva essere ri- qualificato nella più lieve fattispecie criminosa del danneggiamento.

A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro proba- torio disegnato dai giudici di merito.

L'imputato non ha fornito un valido motivo per giustificare la sua presenza sul posto, apparendo palese, invece, in base a quanto indicato dalla Corte bolognese, l'imminenza dell'azione criminosa o lo stadio avanzato della medesima.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come sponta- neità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non ne- cessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circo- stanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'a- zione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535, relativa a fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia).

Sussistono, quindi, gli estremi del tentativo di furto e non quelli della desistenza volontaria, nella ipotesi in cui la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovet- tura sia dipeso da causa indipendente dalla determinazione dell'agente (Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255066, nella specie, la resistenza dei sistemi di chiusura di un'autovettura oggetto dell'azione criminosa).

Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha logicamente escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di desistenza, in quanto l'imputato in- terrompeva l'azione criminosa e si allontanava dal luogo del delitto, non per una sua iniziativa e una sua libera scelta, ma perché un fattore esterno sopravvenuto aveva influenzato la sua determinazione a delinquere (e cioè l'arrivo di un'auto nel parcheggio): tale circostanza, infatti, avrebbe potuto costituito un elemento di ri- schio per il Piva di essere scoperto, dal momento che la sua eventuale ulteriore condotta sarebbe stata facilmente osservata dalle persone sopraggiunte.

Il ricorrente si limita a formulare esclusivamente una censura in fatto, attinente alla genericità della descrizione dell'arrivo dell'auto sul luogo del fatto.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre ricordare che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato al- lorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044, in fattispecie in tema di tentato furto in abitazione; Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in fattispecie di tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un di- stributore automatico di bevande).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha accolto la richiesta del P.M. di escludere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

L'organo giudicante ha affermato che l'attenuante in questione può essere riconosciuta anche in caso di furto tentato solo quando l'azione è diretta a sottrarre un oggetto di modesto valore economico; ha spiegato, con motivazione adeguata e coerente, che, tuttavia, tale valutazione non poteva essere effettuata in caso in esame, stante la mancanza della prova positiva dello scarso valore dei beni situati all'interno dell'auto.

In proposito si è correttamente ritenuto del tutto irrilevante che la denuncia pre- sentata dal Calabrin non contenesse l'indicazione della consistenza e del valore dei beni.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del meri- to esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemen- ti, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. (tu 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello ha escluso le circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado alla luce dei numerosissimi precedenti penali (quasi tutti specifici) e del com- portamento processuale posto che il Piva non avrebbe potuto negare l'addebito, es- sendo stato colto in flagranza di reato; inoltre, è stata giudicata negativamente la menzogna circa il motivo della presenza sul luogo del fatto (non poteva corrispon- dere al vero che si trovasse lì per aspettare un amico giacché aveva parcheggiato l'auto e si era subito avvicinato all'auto poi danneggiata).

I rilievi difensivi non individuano precise carenze argomentative, in quanto con- siderano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudi- cante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicen- da criminosa.

6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Occorre preliminarmente ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reite- razione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di perico- losità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla di- stanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferen- ziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di reci- diva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazio- ne sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'ac- centuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrit- tivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valuta- zione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al de- lo litto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai precedenti penali, avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., attribuendo rilevanza all'epoca di commissione dei reati ed alla loro natura.

Il ricorrente si limita ad evidenziare l'attuale stabile svolgimento di attività lavo- rativa lecita, fattore di per sé inidoneo a disarticolare il percorso motivazionale so- pra sintetizzato.

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIMINI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 23 gennaio 2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha escluso le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62 bis cod. pen., e, fermo il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha confermato la pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro duemila di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare il delitto di furto, frantumava, con una violenta gomitata, un vetro dell'autovettura Citroen tg. [OSCURATO:TARGA] - esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo poi a sottrarre l'autovettura ovvero quanto contenuto al suo interno per cause indipendenti dalla sua volontà - con l'aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva reiterata ed infraquinquennale - in Santarcangelo di Romagna (RN) il 2 gennaio 2012. 1.1. Secondo la ricostruzione della vicenda criminosa operata in base al verbale di arresto, alla comunicazione della notizia di reato e alla relazione svolta dall'uffi- ciale di P.G. all'udienza di convalida dell'arresto, in una zona di sosta vicina al greto del fiume Marecchia, [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dai Carabinieri - in precedenza appo- statisi nei pressi di quel parcheggio, perché vi avvenivano da qualche tempo furti sulle autovetture lasciate in sosta - fermare la sua auto, scendere e, con fare circo- spetto, prima osservare le auto parcheggiate, quindi sferrare una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore destra di un'auto [OSCURATO:PERSONA] lì parcheggiata, nel chiaro intento di asportare qualco- sa dal suo interno; tale progetto falliva, però, perché sopraggiungeva un'autovettu- ra nel parcheggio, sicché il Piva risaliva velocemente in auto e si allontanava da quel luogo. I Carabinieri, tuttavia, immediatamente saliti a bordo dell'autovettura di servizio, lo raggiungevano, lo fermavano quasi subito, in una via traversa, e lo traevano in arresto; in sede di convalida il Piva dichiarava di aver effettivamente infranto il ve- tro dell'auto ed ammetteva così l'addebito. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 584, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Si deduce che l'appello del P.M. presso il Tribunale di Rimini, contenente le ri- chieste di escludere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche nonché di ritenere prevalente la recidiva e la con- testata aggravante sull'attenuante residua e di dichiarare l'imputato delinquente abituale, non era stato notificato all'imputato e al suo difensore. Soltanto all'udienza del 2 luglio 2019, aperta la discussione, il P.M. risultava aver presentato appello. Peraltro, il giudice del gravame avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Cancelleria del giudice a quo, affinché procedesse alle notificazioni. Tale vi- zio non poteva ritenersi sanato per la sola circostanza dell'avvenuta conoscenza in- cidentale dell'appello del P.M. nel giudizio di secondo grado all'udienza di discussio- ne, avendo l'imputato comunque subito una sensibile compressione delle prerogati- ve difensive: in caso di tempestiva conoscenza dell'impugnazione poteva essere svolta un'attività difensiva piena tramite la presentazione di motivi nuovi o, quanto meno, il deposito di memorie difensive in modo da contrastare efficacemente le pretese avanzate nei suoi confronti dall'altro impugnante. Pertanto, si era verificata una nullità concernente il diritto di difesa, rilevante ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. 2.2. Violazione degli artt. 56 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.. Si rileva che la Corte di appello, richiamando in toto, e senza alcun vaglio critico, il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Rimini per addivenire alla decla- ratoria di colpevolezza del Piva, aveva sottolineato la di lui (asserita) ammissione dell'addebito, nonché le testimonianze dei pubblici ufficiali che avevano proceduto all'arresto. In realtà, secondo quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto del 3 gennaio 2012, il Piva aveva ammesso soltanto di aver infranto il vetro del finestrino dell'autovettura, senza aggiungere di avere l'intenzione di rubare all'interno del vei- colo (rispetto all'imputazione per il tentato furto solo questo tipo di ammissione, e non certo quella relativa alla rottura del vetro del finestrino della macchina, poteva essere validamente utilizzata come elemento di prova a carico dell'imputato). Per quanto concerne invece le testimonianze dei Carabinieri operanti, dall'informativa in atti, risultava che le forze dell'ordine avevano visto il Piva, men- tre sferrava una violenta gomitata al vetro della portiera anteriore destra dell'auto- vettura; in assenza di altre manovre sintomatiche di un'azione preordinata al furto di cose all'interno dell'autovettura, la condotta osservata dai carabinieri non costi- tuiva, di per sé sola, elemento inequivocabile della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato. Lo stesso Tribunale del riesame, decidendo sull'appello presentato dal P.M., rigettava l'impugnazione, rilevando che l'imputato si era limita- to a rompere un finestrino con una gomitata e successivamente si era allontanato, non potendosi immaginare neppure se e quale sarebbe stata la condotta successi- va.Alla luce di tali oggettive risultanze, appariva del tutto recessiva la circostanza, rimasta del tutto imprecisata, dell'arrivo di un'auto nel parcheggio, nel momento in cui l'imputato infrangeva il vetro del finestrino. Ammettendo di essere l'autore del danneggiamento, il Piva, in sede di convalida d'arresto, si rammaricava di tale suo gesto, dicendo di non sapersi spiegare il moti- vo per cui l'aveva commesso: in ogni caso ciò che l'imputato ha lasciato incompreso è il motivo per cui aveva rotto il vetro del finestrino dell'autovettura, ossia il motivo per cui si era determinato al danneggiamento de quo, restando indinnostrato che all'infrazione del vetro sarebbe poi seguito un furto. 2.3. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione delle desistenza. Si osserva che l'arrivo di un'altra autovettura nell'area di parcheggio in questione era rimasta circostanza del tutto astratta, irrilevante ai fini della valutazione di quanto la stessa potesse avere inciso in concreto, sulla volontà dell'imputato, indu- cendolo ad astenersi dall'eventuale ulteriore condotta. Infatti, le forze dell'ordine si erano limitate a riferire che era sopraggiunta occa- sionalmente un'altra autovettura (cfr. CNR in atti), senza descrivere a quale distan- za fosse transitata, se si fosse fermata nell'area di parcheggio oppure no, e, in caso di sosta, se fosse sceso qualcuno dalla stessa. La semplice circostanza dell'arrivo "di un auto nel parcheggio", senza altre precisazioni in merito, non poteva dunque, di per sé sola, giustificare la mancanza di desistenza da parte dell'imputato. 2.4. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione, in accoglimento dell'appello del P.M., della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si deduce che la Corte bolognese non aveva considerato la denuncia sporta dalla persona offesa (v. verbale di ricezione di denuncia orale sporta da [OSCURATO:PERSONA], in atti), dalla quale non risultava che all'interno dell'abitacolo dell'autovettura vi fossero oggetti, che potessero essere presi di mira da un ladro: la persona offesa, infatti, si era limitata a denunciare che una persona aveva infranto il vetro della portiera anteriore lato passeggero, evidentemente per rubare oggetti all'interno dell'abitacolo, ma nulla diceva in ordine alla effettiva presenza di cose (suscettibili di essere rubate) dentro la macchina. 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'esclusione, in accoglimento dell'appello del P.M., delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione sul punto il comportamento processuale: l'ammissione dei fatti e la resipi- scenza, tanto vero che l'imputato, impegnatosi all'udienza di convalida a risarcire il danno subito dalla persona offesa, aveva effettivamente provveduto in tal senso. Tale comportamento non è stato valorizzato dalla Corte territoriale che, di fatto, ha equiparato l'atteggiamento dell'imputato a quello di colui il quale dichiara la pro- pria innocenza pur di fronte a elementi da cui è evidente la colpevolezza (e in ogni caso mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea, è segno di resipi- scenza, può essere elemento favorevole per la concessione, non può essere consi- derato elemento negativo la dichiarazione di innocenza dell'imputato, pur di fronte a elementi probatori da cui è evidente la colpevolezza). Le circostanze in parola (ancorché non tipizzate) dovevano essere ritenute applicabili anche in presenza di un solo valore attenuante, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità del colpevole, potendo quindi trovare applicazione anche in caso di imputato gravato da precedenti penali. 2.6. Vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata all'imputato. Si osserva che la Corte territoriale non ha considerato che i precedenti penali, per reati di non particolare gravità, si collocavano in un contesto temporale ampia- mente superato, alla luce della stabile occupazione del Piva in un'attività lavorativa lecita, come già rilevato dal giudice di primo grado. La presunta maggiore pericolo- sità del reo appariva superata alla luce della condotta positiva tenuta successiva- mente al reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'asserita omessa notifica alle parti dell'atto di appello proposto dal P.M. non co- stituisce motivo di nullità. Questa Corte, infatti, ha già condivisibilmente affermato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclu- sivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv. 275802; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma an- che quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente rite- nere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni det- taglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verifi- carsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644). In un sistema di diritto penale del fatto, l'univocità degli atti deve altresì risolver- si in un'immediata loro prossimità spaziale e temporale alla consumazione del rea- to, cioè all'attivazione del processo che, senza alcuna più possibilità di intervento dell'agente, è destinato a sfociare nella produzione dell'evento, al fine di evitare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità. Occorre l'esistenza di qualche elemento concreto, costituente una manifestazione esteriore della volontà di delin- quere, dal quale emerga il passaggio all'azione, per non incorrere nel rischio di pu- nire una mera intenzione criminosa. Al fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla vio- lenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distin- guono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realiz- zarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'inten- zione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuito valore di prova logica - e non di mere coincidenze - agli elementi probatori: essa, infatti, ha correttamente rilevato che la condotta del Piva era diretta in modo inequivocabi- le a rubare gli oggetti presenti all'interno dell'automobile e non semplicemente a danneggiare l'auto appena parcheggiata da uno sconosciuto nell'area di servizio per chissà quale ragione, in quanto la finalità della condotta e le modalità dell'azione non lasciano dubbi circa la sua intenzione di appropriarsi dei beni incautamente la- sciati all'interno dell'autovettura. La Corte di merito ha richiamato l'esposizione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado, secondo cui i Carabinieri si erano appostati in quella zona, perché da tempo vi avvenivano furti all'interno delle auto: il Piva era stato osservato mentre fermava la sua auto, scendeva con fare circospetto, osser- vava le auto parcheggiate e sferrava una violenta gomitata con la quale infrangeva il vetro di un finestrino della portiera anteriore di una delle auto, nel chiaro intento di asportare qualcosa dall'interno; d'altronde, secondo il Tribunale, la rottura del vetro del finestrino costituiva l'antecedente logico necessario per accedere all'interno dell'auto, per rovistare all'interno e per sottrarre beni, anche perché non ricorrevano elementi per ipotizzare che il Piva volesse abbandonare la propria auto ed allontanarsi alla guida dell'auto danneggiata; inoltre, non appena era giunta un'auto, il Piva si allontanava rapidamente, evidentemente per il timore di essere scoperto.Alla luce delle modalità dell'azione sopra descritte, il reato non poteva essere ri- qualificato nella più lieve fattispecie criminosa del danneggiamento. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro proba- torio disegnato dai giudici di merito. L'imputato non ha fornito un valido motivo per giustificare la sua presenza sul posto, apparendo palese, invece, in base a quanto indicato dalla Corte bolognese, l'imminenza dell'azione criminosa o lo stadio avanzato della medesima. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come sponta- neità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non ne- cessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circo- stanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'a- zione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535, relativa a fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia). Sussistono, quindi, gli estremi del tentativo di furto e non quelli della desistenza volontaria, nella ipotesi in cui la rinuncia a portare a termine il furto di un'autovet- tura sia dipeso da causa indipendente dalla determinazione dell'agente (Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255066, nella specie, la resistenza dei sistemi di chiusura di un'autovettura oggetto dell'azione criminosa). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha logicamente escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di desistenza, in quanto l'imputato in- terrompeva l'azione criminosa e si allontanava dal luogo del delitto, non per una sua iniziativa e una sua libera scelta, ma perché un fattore esterno sopravvenuto aveva influenzato la sua determinazione a delinquere (e cioè l'arrivo di un'auto nel parcheggio): tale circostanza, infatti, avrebbe potuto costituito un elemento di ri- schio per il Piva di essere scoperto, dal momento che la sua eventuale ulteriore condotta sarebbe stata facilmente osservata dalle persone sopraggiunte. Il ricorrente si limita a formulare esclusivamente una censura in fatto, attinente alla genericità della descrizione dell'arrivo dell'auto sul luogo del fatto. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre ricordare che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è configurabile anche per il delitto tentato al- lorché sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044, in fattispecie in tema di tentato furto in abitazione; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in fattispecie di tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un di- stributore automatico di bevande). Nel caso in esame, la Corte di merito ha accolto la richiesta del P.M. di escludere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. L'organo giudicante ha affermato che l'attenuante in questione può essere riconosciuta anche in caso di furto tentato solo quando l'azione è diretta a sottrarre un oggetto di modesto valore economico; ha spiegato, con motivazione adeguata e coerente, che, tuttavia, tale valutazione non poteva essere effettuata in caso in esame, stante la mancanza della prova positiva dello scarso valore dei beni situati all'interno dell'auto. In proposito si è correttamente ritenuto del tutto irrilevante che la denuncia pre- sentata dal Calabrin non contenesse l'indicazione della consistenza e del valore dei beni. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del meri- to esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elemen- ti, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. (tu 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello ha escluso le circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice di primo grado alla luce dei numerosissimi precedenti penali (quasi tutti specifici) e del com- portamento processuale posto che il Piva non avrebbe potuto negare l'addebito, es- sendo stato colto in flagranza di reato; inoltre, è stata giudicata negativamente la menzogna circa il motivo della presenza sul luogo del fatto (non poteva corrispon- dere al vero che si trovasse lì per aspettare un amico giacché aveva parcheggiato l'auto e si era subito avvicinato all'auto poi danneggiata). I rilievi difensivi non individuano precise carenze argomentative, in quanto con- siderano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudi- cante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicen- da criminosa. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre preliminarmente ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reite- razione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di perico- losità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla di- stanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferen- ziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di reci- diva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazio- ne sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'ac- centuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrit- tivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valuta- zione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al de- lo litto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai precedenti penali, avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., attribuendo rilevanza all'epoca di commissione dei reati ed alla loro natura. Il ricorrente si limita ad evidenziare l'attuale stabile svolgimento di attività lavo- rativa lecita, fattore di per sé inidoneo a disarticolare il percorso motivazionale so- pra sintetizzato. 7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la
Sentenza Cassazione n. 37532/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris