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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 06921/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10059/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1037/2020depositata il 05/10/2020.Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2160,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 10/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10059/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1037/2020depositata il 05/10/2020.Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2160,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 10/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06921/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris