CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 10404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 79/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33113/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento del decreto del 31 luglio 2024 del Gip del Tribunale di Brescia che ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui all’art. 29-quater, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza degli artt. 409, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all’art. 127, comma 5, codice di rito, avendo il GIP pronunciato de plano senza fissare l’udienza camerale partecipata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’interesse all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10404/2025 Roma, lì, 17/03/2025 2.Il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 411, comma 3, cod. proc. pen, e trasmesso al Tribunale di Brescia. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il Pubblico ministero aveva dato avviso all’odierno ricorrente, persona sottoposta alle indagini per il reato di cui all’art. 29-quater, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (411, comma 1-bis, cod. proc. pen.); 3.2.l’odierno ricorrente si era opposto alla richiesta di archiviazione con atto che il Giudice ha ritenuto inammissibile pronunciando de plano con il decreto oggetto di odierno ricorso; 3.3.secondo il GIP è provato lo scarico ripetuto in corpi idrici di sostanze pericolose provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente impossibilità di escludere il pericolo del danno ambientale; ciò nondimeno, il fatto è stato ritenuto di particolare tenuità, e dunque non punibile, alla luce delle risultanze delle analisi dell’Arpa che il Bertoli aveva contestato perché, a suo giudizio, erronee; il Giudice ha ritenuto superflua l’acquisizione dell’atto difensivo che, anzi, sostiene, non potrebbe che confermare quanto già argomentato in sede di opposizione; 3.4.il ricorrente si duole della decisione assunta deducendo la violazione del sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen., abrogato però dall’art. 1, comma 32, lett. a), legge n. 103 del 2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), che consentiva di ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione erroneamente pronunciata de plano; 3.5.la cd. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti modificato la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato all’esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione; 3.6.l’art. 410-bis cod. proc. pen., in particolare, prevede che l’interessato possa ricorrere al tribunale in composizione monocratica avverso il decreto di archiviazione del GIP che dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1, che onera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova»; 3.7.il decreto di archiviazione non è nullo se il giudice decreta de plano l’archiviazione del procedimento a fronte di un’opposizione inammissibile ai sensi dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen.; 3.8.la stessa sequenza si applica in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto; 3.9.in questo caso, però, sulla richiesta può interloquire anche la persona sottoposta alle indagini che, al pari della persona offesa, può opporsi alla richiesta indicando, «a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso» (art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.); 3.10.è sufficiente che l’opponente (sia esso persona offesa o sottoposta alle indagini) indichi le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta, non essendo altresì necessaria l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva; 3.11.se dunque l’interessato presenta opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto indicando le ragioni del dissenso, il giudice non può deliberare de plano sul merito delle ragioni dell’opposizione ma deve procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. (art. 409 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 411, comma 1-bis); 3.12.se ciò non accade non v’è motivo per escludere che il decreto possa essere reclamato dinanzi al tribunale in composizione monocratica; 3.13.depone in tal senso il richiamo letterale che l’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., fa all’art. 410 cod. proc. pen. nella sua integralità; 3.14.nella giurisprudenza della Corte di legittimità si sta facendo strada l’idea che l’ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., possa essere ricorsa immediatamente per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 - 01; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, Pandolfi, Rv. 284139 - 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilità per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.); 3.15.tale orientamento fa leva: a) sulla non impugnabilità del provvedimento con il quale il Tribunale monocratico respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, rigettando l'opposizione dell'indagato, emette ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto; b) sul fatto che il tribunale, a sua volta, può essere adito in sede di reclamo solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia viziata dalle nullità di cui all'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; 3.16.una prima notazione: in nessuna delle sentenze si fa espressa menzione del rimedio avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso erroneamente de plano a fronte di motivato dissenso (Sez. 3, Pandolfi, sembra escludere espressamente la possibilità di ricorre per cassazione avverso il decreto; pag. 10); 3.17.una seconda notazione: se l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio fissata ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., non si vede la ragione per la quale non possa essere reclamata dinanzi al tribunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; 3.18.l’argomento letterale osta alla affermazione del contrario; 3.19.per le stesse ragioni, non si vede il motivo per il quale il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto erroneamente emesso dal giudice senza formalità non possa essere reclamato dinanzi al tribunale ai sensi, anche qui, del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; 3.20.in entrambi i casi, il tribunale dovrà comunque pronunciarsi con ordinanza che, per coerenza e in ossequio al principio formulato da Sez. 3, Pandolfi, potrà essere a sua volta ricorsa per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 3.21.in conclusione: a) il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto erroneamente pronunciato de plano è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica; b) l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito della camera di consiglio di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di violazione dell’art. 127 comma 5 cod. proc. pen.; negli altri casi è ricorribile per cassazione; c) l’ordinanza del tribunale che pronuncia sul decreto o sull’ordinanza di archiviazione nulla ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione; 3.22.nel caso in esame, il decreto di archiviazione che si assume erroneamente adottato senza formalità è reclamabile dinanzi al tribunale; 3.23.ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Brescia. P.Q.M Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma, il 16/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci