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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1990

Cassazione n. 46972/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris