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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 34865/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del 'ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condanna definitiva inflittagli dalla Corte di assise di appello di Napoli per il concorso in omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 11 luglio 2008.

La difesa del richiedente la revisione aveva basato l'istanza sull'assunzione di tre nuove prove: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato, condannato per lo stesso fatto), le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato, condannato per lo stesso fatto), le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ex socio del [OSCURATO:PERSONA], persona rimasta estranea al processo).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. perché la Corte avrebbe esteso alla fase della inammissibilità un giudizio di merito sulla adeguatezza o meno delle nuove prove a far mutare la decisione che competerebbe alla fase rescindente.

3. Con memoria del 10 maggio 2022 il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con comunicazione del 28 giugno 2022 il difensore riferisce di non avere avuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e di non avere potuto replicare alle stesse.

Considerato in diritto

1. La questione preliminare proposta dal difensore del ricorrente nella comunicazione pervenuta il 28 giugno 2022 non è fondata.

L'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore generale è stato introdotto nel rito emergenziale dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, norma che, però, non è applicabile al caso in esame, che è soggetto al diverso rito dell'art.611 cod. proc. pen.

Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione dei provvedimenti non emessi in dibattimento diversi dalla sentenza in rito abbreviato è, per regola generale, soggetta all'applicazione del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., essendo riservato il rito camerale partecipato previsto dall'art.127 cod. proc. pen. soltanto ai casi in cui vi è una norma esplicita che lo preveda (cfr. art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: "oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo

442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica").

Il rito camerale non partecipato dell'art. 611 cod. proc. pen. non era stato oggetto della normativa emergenziale che ha introdotto la nuova procedura della trattazione scritta, in cui è previsto l'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del procuratore generale, in quanto l'art. 23, comma 8, primo periodo, decreto-legge n. 137 del 2020 sopra citato si applica solo alla "decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale", ovvero ai ricorsi da decidere in udienza pubblica o mediante la procedura camerale partecipata dell'art. 127 cod. proc. pen.

D'altronde, avrebbe avuto poco senso modificare con la normativa emergenziale il rito dell'art. 611 cod. proc. pen., che già non prevedeva contraddittorio orale con le parti, e quindi non prevedeva contatto fisico tra le parti del processo.

La questione preliminare, pertanto, non è fondata.

2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.

Si premette che si tratta della quarta volta che la vicenda processuale di [OSCURATO:PERSONA] viene sottoposta all'attenzione della Suprema Corte.

Con sentenza 13 novembre 2015, dep. 2016, n. 13373 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 26 giugno 2014, che aveva condannato l'imputato per il reato dell'art. 418 cod. pen, così riqualificando la originaria imputazione di concorso in omicidio volontario.

Con sentenza 9 ottobre 2020, n. 36015 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso contro la sentenza Corte di assise di appello di Napoli, del 22 marzo 2019, che aveva condannato l'imputato per il concorso in omicidio volontario.

Con sentenza 22 settembre 2021, dep. 2022, n. 190 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto contro la sentenza della quinta sezione appena citata.

In questo giudizio la vicenda viene proposta nuovamente alla Suprema Corte stavolta sotto il profilo della revisione, ma anche questo ricorso è inammissibile.

L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], titolare del lido "[OSCURATO:PERSONA]" di Castelvolturno, fu eseguito I'll luglio 2008 da una delle fazioni del clan del casalesi.

La decisione conseguì al rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, ad una richiesta estorsiva fatta dal clan; venne ucciso il padre poiché fu quest'ultimo ad essere trovato presso lo stabilimento gestito dal figlio, e colpirlo venne ritenuto equivalente.

Letizia fu uno degli autori materiali dell'esecuzione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ebbe il compito di individuazione della vittima e di controllo dell'eventuale presenza di forze dell'ordine; la base di partenza dell'operazione delittuosa venne individuata nel campeggio gestito dal [OSCURATO:PERSONA], che era confinante con il lido dei Granata, e la disponibilità di detta base venne assicurata dal cognato della sorella del [OSCURATO:PERSONA], che si interessò presso costui per ottenere libero accesso al campeggio da parte del commando.

Nel corso del giudizio Letizia ha reso a più riprese dichiarazioni spontanee, in cui, ribadita l'ammissione degli addebiti fatta nella parte finale del dibattimento di primo grado, ha scagionato dal reato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a suo dire inconsapevole del progettato omicidio del Granata.

Come emerge dalla pronuncia della Sez 1, sentenza n. 36015 del 9 ottobre 2020, la pronuncia di condanna è stata fondata sulla circostanza che due dei componenti del gruppo, in seguito collaboratori di giustizia, Spagnuolo ed Amatrudi, avevano riferito che, nella prima fase organizzativa, prima dei sopralluoghi, si parlò dell'omicidio e si incaricarono i c.d. specchiettisti di indicare l'abbigliamento della vittima e che, a detta fase, era presente [OSCURATO:PERSONA]; che Spagnuolo e Amatrudi avevano riferito anche che [OSCURATO:PERSONA] era presente quando quest'ultimo e Gagliardi erano tornati a riferire che la vittima designata non si trovava; che Spagnuolo aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato Amatrudi e Gagliardi nel bungalow e che era presente quando questi riferirono nuovamente dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA]; che non si era, invece, raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al rientro dal terzo sopralluogo, quando si decise il cambio di obiettivo da Massimo a [OSCURATO:PERSONA], ma ormai la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa le intenzioni dei suoi ospiti poteva dirsi acquisita.

In questo contesto, le prove di cui il ricorrente chiedeva l'ingresso nel giudizio di revisione erano neutre ai fini della decisione sul giudizio di responsabilità del ricorrente.

E' da sottolineare, infatti, il limitato valore dimostrativo che si può annettere alla dichiarazione liberatoria postuma del coimputato, singolarmente considerata non inquadrabile come autonoma prova nuova (per di più, in uno dei due casi, si tratta di dichiarazioni di un coimputato, Letizia, che aveva già reso dichiarazioni liberatorie in favore del ricorrente, che sono già state valutate e ritenute subvalenti nel giudizio di merito).

Il limitato valore dimostrativo della dichiarazione liberatoria postuma del coimputato nella fase della revisione si traduce nella inidoneità della prova invocata a costituire di per sé prova nuova sufficiente a condurre all'accoglimento della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 36804 del 20/09/20214r, Ornato, Rv. 281992: in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi).

Sia in ricorso che nella memoria depositata il 10 maggio 2022, il ricorrente, peraltro, sostiene mon che la prova invocata fosse sufficiente a modificare il giudizio, ma che la Corte abbia anticipato alla fase della inammissibilità il giudizio di merito sulla adeguatezza o meno delle nuove prove a far mutare la decisione che competerebbe alla fase rescindente.

In realtà, l'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)".

La giurisprudenza di legittimità ritiene che nella manifesta infondatezza che giustifica la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. rientri anche la possibilità di effettuare una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività, delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).

Nella manifesta infondatezza rientrano, inoltre, anche le ipotesi in cui le ragioni poste a fondamento dell'istanza risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422).

Ne consegue che la Gide d'appello aveva il potere di ritenere non decisive già nella fase della inammissibilità le allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, e che tale potere è stato nel caso in esame, per le ragioni che sono state indicate sopra sulla limitata valenza della prova liberatoria invocata, correttamente esercitato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del 'ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della condanna definitiva inflittagli dalla Corte di assise di appello di Napoli per il concorso in omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 11 luglio 2008. La difesa del richiedente la revisione aveva basato l'istanza sull'assunzione di tre nuove prove: le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato, condannato per lo stesso fatto), le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coimputato, condannato per lo stesso fatto), le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ex socio del [OSCURATO:PERSONA], persona rimasta estranea al processo). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. perché la Corte avrebbe esteso alla fase della inammissibilità un giudizio di merito sulla adeguatezza o meno delle nuove prove a far mutare la decisione che competerebbe alla fase rescindente. 3. Con memoria del 10 maggio 2022 il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con comunicazione del 28 giugno 2022 il difensore riferisce di non avere avuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e di non avere potuto replicare alle stesse. Considerato in diritto 1. La questione preliminare proposta dal difensore del ricorrente nella comunicazione pervenuta il 28 giugno 2022 non è fondata. L'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore generale è stato introdotto nel rito emergenziale dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, norma che, però, non è applicabile al caso in esame, che è soggetto al diverso rito dell'art.611 cod. proc. pen. Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione dei provvedimenti non emessi in dibattimento diversi dalla sentenza in rito abbreviato è, per regola generale, soggetta all'applicazione del rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., essendo riservato il rito camerale partecipato previsto dall'art.127 cod. proc. pen. soltanto ai casi in cui vi è una norma esplicita che lo preveda (cfr. art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: "oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica"). Il rito camerale non partecipato dell'art. 611 cod. proc. pen. non era stato oggetto della normativa emergenziale che ha introdotto la nuova procedura della trattazione scritta, in cui è previsto l'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del procuratore generale, in quanto l'art. 23, comma 8, primo periodo, decreto-legge n. 137 del 2020 sopra citato si applica solo alla "decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale", ovvero ai ricorsi da decidere in udienza pubblica o mediante la procedura camerale partecipata dell'art. 127 cod. proc. pen. D'altronde, avrebbe avuto poco senso modificare con la normativa emergenziale il rito dell'art. 611 cod. proc. pen., che già non prevedeva contraddittorio orale con le parti, e quindi non prevedeva contatto fisico tra le parti del processo. La questione preliminare, pertanto, non è fondata. 2. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Si premette che si tratta della quarta volta che la vicenda processuale di [OSCURATO:PERSONA] viene sottoposta all'attenzione della Suprema Corte. Con sentenza 13 novembre 2015, dep. 2016, n. 13373 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 26 giugno 2014, che aveva condannato l'imputato per il reato dell'art. 418 cod. pen, così riqualificando la originaria imputazione di concorso in omicidio volontario. Con sentenza 9 ottobre 2020, n. 36015 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso contro la sentenza Corte di assise di appello di Napoli, del 22 marzo 2019, che aveva condannato l'imputato per il concorso in omicidio volontario. Con sentenza 22 settembre 2021, dep. 2022, n. 190 la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto contro la sentenza della quinta sezione appena citata. In questo giudizio la vicenda viene proposta nuovamente alla Suprema Corte stavolta sotto il profilo della revisione, ma anche questo ricorso è inammissibile. L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], titolare del lido "[OSCURATO:PERSONA]" di Castelvolturno, fu eseguito I'll luglio 2008 da una delle fazioni del clan del casalesi. La decisione conseguì al rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima, ad una richiesta estorsiva fatta dal clan; venne ucciso il padre poiché fu quest'ultimo ad essere trovato presso lo stabilimento gestito dal figlio, e colpirlo venne ritenuto equivalente. Letizia fu uno degli autori materiali dell'esecuzione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ebbe il compito di individuazione della vittima e di controllo dell'eventuale presenza di forze dell'ordine; la base di partenza dell'operazione delittuosa venne individuata nel campeggio gestito dal [OSCURATO:PERSONA], che era confinante con il lido dei Granata, e la disponibilità di detta base venne assicurata dal cognato della sorella del [OSCURATO:PERSONA], che si interessò presso costui per ottenere libero accesso al campeggio da parte del commando. Nel corso del giudizio Letizia ha reso a più riprese dichiarazioni spontanee, in cui, ribadita l'ammissione degli addebiti fatta nella parte finale del dibattimento di primo grado, ha scagionato dal reato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a suo dire inconsapevole del progettato omicidio del Granata. Come emerge dalla pronuncia della Sez 1, sentenza n. 36015 del 9 ottobre 2020, la pronuncia di condanna è stata fondata sulla circostanza che due dei componenti del gruppo, in seguito collaboratori di giustizia, Spagnuolo ed Amatrudi, avevano riferito che, nella prima fase organizzativa, prima dei sopralluoghi, si parlò dell'omicidio e si incaricarono i c.d. specchiettisti di indicare l'abbigliamento della vittima e che, a detta fase, era presente [OSCURATO:PERSONA]; che Spagnuolo e Amatrudi avevano riferito anche che [OSCURATO:PERSONA] era presente quando quest'ultimo e Gagliardi erano tornati a riferire che la vittima designata non si trovava; che Spagnuolo aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato Amatrudi e Gagliardi nel bungalow e che era presente quando questi riferirono nuovamente dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA]; che non si era, invece, raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al rientro dal terzo sopralluogo, quando si decise il cambio di obiettivo da Massimo a [OSCURATO:PERSONA], ma ormai la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa le intenzioni dei suoi ospiti poteva dirsi acquisita. In questo contesto, le prove di cui il ricorrente chiedeva l'ingresso nel giudizio di revisione erano neutre ai fini della decisione sul giudizio di responsabilità del ricorrente. E' da sottolineare, infatti, il limitato valore dimostrativo che si può annettere alla dichiarazione liberatoria postuma del coimputato, singolarmente considerata non inquadrabile come autonoma prova nuova (per di più, in uno dei due casi, si tratta di dichiarazioni di un coimputato, Letizia, che aveva già reso dichiarazioni liberatorie in favore del ricorrente, che sono già state valutate e ritenute subvalenti nel giudizio di merito). Il limitato valore dimostrativo della dichiarazione liberatoria postuma del coimputato nella fase della revisione si traduce nella inidoneità della prova invocata a costituire di per sé prova nuova sufficiente a condurre all'accoglimento della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 36804 del 20/09/20214r, Ornato, Rv. 281992: in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi). Sia in ricorso che nella memoria depositata il 10 maggio 2022, il ricorrente, peraltro, sostiene mon che la prova invocata fosse sufficiente a modificare il giudizio, ma che la Corte abbia anticipato alla fase della inammissibilità il giudizio di merito sulla adeguatezza o meno delle nuove prove a far mutare la decisione che competerebbe alla fase rescindente. In realtà, l'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)". La giurisprudenza di legittimità ritiene che nella manifesta infondatezza che giustifica la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. rientri anche la possibilità di effettuare una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività, delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405). Nella manifesta infondatezza rientrano, inoltre, anche le ipotesi in cui le ragioni poste a fondamento dell'istanza risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). Ne consegue che la Gide d'appello aveva il potere di ritenere non decisive già nella fase della inammissibilità le allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, e che tale potere è stato nel caso in esame, per le ragioni che sono state indicate sopra sulla limitata valenza della prova liberatoria invocata, correttamente esercitato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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