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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 1987

Cassazione n. 16271/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria con motivi aggiunti e le successive note conclusionali depositate dal difensore di parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Marsala in data 15 luglio 2020, che dichiarando colpevole lo stesso del reato di tentato furto aggravato ex art. 625 n. 5), prima parte, c.p., esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62-bis n. 4) c.p., da ritenersi equivalente alla contestata aggravante, gli aveva comminato la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusone e euro 100,00 di multa.

Più in particolare, nei gradi di merito il GAMBINA è stato condannato per avere, in concorso con altri due soggetti rimasti ignoti che lo attendevano a bordo di un veicolo ape, tentato di impossessarsi, al fine di trarne profitto, con atti non equivoci, di alcune matasse di filo zincato che [OSCURATO:PERSONA] deteneva nella segheria di famiglia, non riuscendo a condurre a termine l'azione criminosa per l'arrivo del Licari che lo sorprendeva mentre cercava di allontanarsi con le dette matasse.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per erronea interpretazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e per inosservanza ex art. 606, lett. c), c.p.p., degli artt. 191, 195 e 536 c.p.p., in relazione agli artt. 56, 624 e 647 c.p., lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti, anche per il travisamento di alcune emergenze istruttorie da parte dei giudici di merito, che avevano condannato il ricorrente, in violazione della fondamentale regola "dell'oltre ragionevole dubbio", nonostante la possibilità di plausibili ricostruzioni alternative della vicenda fattuale.

2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e erronea interpretazione dell'art. 56, terzo e quarto comma, c.p., in relazione agli artt. 192, 530, terzo comma, e 533, primo comma, c.p.p. per non aver considerato, ai fini dell'integrazione della relativa causa di non punibilità, la desistenza volontaria di esso soggetto agente che, come dichiarato dal medesimo Licari, appena sorpreso dallo stesso si allontanava spontaneamente dai luoghi, ivi lasciando le matasse di filo zincato, senza adoperare alcuna minaccia e/o violenza per impossessarsene né per conseguire l'impunità attraverso la fuga.

In proposito, sottolinea l'imputato che per la configurabilità del recesso attivo non è necessaria né la spontaneità della condotta né che la relativa condotta sottenda ad un'autentica resipiscenza potendo configurarsi anche a fronte di motivi di carattere meramente utilitaristico. 2.3.

Il GAMBINA lamenta, poi, con il terzo motivo di ricorso, nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521, 522, 598 e 604 c.p.p., a fronte della mancata correlazione tra imputazione e condanna rispetto all'aggravante di cui all'art.625, primo comma, n. 5, c.p. che non era stata originariamente contestata, così impedendogli di difendersi adeguatamente.

2.4. Il ricorrente, con il quarto motivo, denuncia inoltre nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione degli artt. 152, 634, 625, primo comma, n. 5, c.p. in relazione agli artt. 129 e 529 c.p.p. contestando il convincimento dei giudici di merito in ordine al raggiungimento della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla circostanza che i due soggetti a bordo della moto Ape si trovassero in loco in quanto partecipi dell'azione criminosa e, per l'effetto, la ritenuta integrazione della condizione di procedibilità del reato, nonostante la remissione della querela da parte del Licari.

2.5. Mediante il quinto motivo di ricorso, il GAMBINA lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. non essendo state addotte plausibili ragioni giustificative dalla sentenza impugnata circa il rigetto della richiesta di proscioglimento a sensi della predetta norma, tali non potendosi ritenere le considerazioni in ordine alla personalità del reato desunta dai precedenti specifici, stante la struttura oggettiva, di contro, dei parametri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

2.6. Il ricorrente denuncia, con il sesto motivo, nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p. per la motivazione assolutamente generica, e fondata ancora una volta solo sui precedenti specifici a carico dello stesso, circa l'omessa concessione delle attenuanti generiche.

2.7. Con il settimo motivo, il GAMBINA denuncia nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio comminatogli, poiché i giudici di merito si sarebbero limitati a ritenere congruo quello già irrogato in primo grado in quanto fissato in misura prossima al minimo edittale, nonostante i precedenti specifici di esso ricorrente.

3. In data 4 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti rilevando che, essendo divenuto il reato procedibile a querela a seguito della riforma di cui al d.igs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere cassata in quanto la querela era stata rimessa dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado e detta rinnessione era stata accettata dall'imputato.

4. In data 14 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato note conclusive con le quali ha ripercorso i motivi originari proposti con il ricorso nonché quelli aggiunti chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del reato.

Infatti il furto, anche aggravato ai sensi del n. 5) dell'art. 625 c.p., è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, e la difesa di parte ricorrente ha prodotto remissione della querela accettata dall'imputato.

Trova quindi applicazione, stante la tempestività del ricorso proposto, il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Un., n. 24246 del 2004, Chiasserini).

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria con motivi aggiunti e le successive note conclusionali depositate dal difensore di parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Marsala in data 15 luglio 2020, che dichiarando colpevole lo stesso del reato di tentato furto aggravato ex art. 625 n. 5), prima parte, c.p., esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62-bis n. 4) c.p., da ritenersi equivalente alla contestata aggravante, gli aveva comminato la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusone e euro 100,00 di multa. Più in particolare, nei gradi di merito il GAMBINA è stato condannato per avere, in concorso con altri due soggetti rimasti ignoti che lo attendevano a bordo di un veicolo ape, tentato di impossessarsi, al fine di trarne profitto, con atti non equivoci, di alcune matasse di filo zincato che [OSCURATO:PERSONA] deteneva nella segheria di famiglia, non riuscendo a condurre a termine l'azione criminosa per l'arrivo del Licari che lo sorprendeva mentre cercava di allontanarsi con le dette matasse. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo l'imputato denuncia nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per erronea interpretazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e per inosservanza ex art. 606, lett. c), c.p.p., degli artt. 191, 195 e 536 c.p.p., in relazione agli artt. 56, 624 e 647 c.p., lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti, anche per il travisamento di alcune emergenze istruttorie da parte dei giudici di merito, che avevano condannato il ricorrente, in violazione della fondamentale regola "dell'oltre ragionevole dubbio", nonostante la possibilità di plausibili ricostruzioni alternative della vicenda fattuale. 2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e erronea interpretazione dell'art. 56, terzo e quarto comma, c.p., in relazione agli artt. 192, 530, terzo comma, e 533, primo comma, c.p.p. per non aver considerato, ai fini dell'integrazione della relativa causa di non punibilità, la desistenza volontaria di esso soggetto agente che, come dichiarato dal medesimo Licari, appena sorpreso dallo stesso si allontanava spontaneamente dai luoghi, ivi lasciando le matasse di filo zincato, senza adoperare alcuna minaccia e/o violenza per impossessarsene né per conseguire l'impunità attraverso la fuga. In proposito, sottolinea l'imputato che per la configurabilità del recesso attivo non è necessaria né la spontaneità della condotta né che la relativa condotta sottenda ad un'autentica resipiscenza potendo configurarsi anche a fronte di motivi di carattere meramente utilitaristico. 2.3. Il GAMBINA lamenta, poi, con il terzo motivo di ricorso, nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521, 522, 598 e 604 c.p.p., a fronte della mancata correlazione tra imputazione e condanna rispetto all'aggravante di cui all'art.625, primo comma, n. 5, c.p. che non era stata originariamente contestata, così impedendogli di difendersi adeguatamente. 2.4. Il ricorrente, con il quarto motivo, denuncia inoltre nullità della sentenza per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione degli artt. 152, 634, 625, primo comma, n. 5, c.p. in relazione agli artt. 129 e 529 c.p.p. contestando il convincimento dei giudici di merito in ordine al raggiungimento della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla circostanza che i due soggetti a bordo della moto Ape si trovassero in loco in quanto partecipi dell'azione criminosa e, per l'effetto, la ritenuta integrazione della condizione di procedibilità del reato, nonostante la remissione della querela da parte del Licari. 2.5. Mediante il quinto motivo di ricorso, il GAMBINA lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p. non essendo state addotte plausibili ragioni giustificative dalla sentenza impugnata circa il rigetto della richiesta di proscioglimento a sensi della predetta norma, tali non potendosi ritenere le considerazioni in ordine alla personalità del reato desunta dai precedenti specifici, stante la struttura oggettiva, di contro, dei parametri di valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. 2.6. Il ricorrente denuncia, con il sesto motivo, nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p. per la motivazione assolutamente generica, e fondata ancora una volta solo sui precedenti specifici a carico dello stesso, circa l'omessa concessione delle attenuanti generiche. 2.7. Con il settimo motivo, il GAMBINA denuncia nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio comminatogli, poiché i giudici di merito si sarebbero limitati a ritenere congruo quello già irrogato in primo grado in quanto fissato in misura prossima al minimo edittale, nonostante i precedenti specifici di esso ricorrente. 3. In data 4 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi aggiunti rilevando che, essendo divenuto il reato procedibile a querela a seguito della riforma di cui al d.igs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere cassata in quanto la querela era stata rimessa dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado e detta rinnessione era stata accettata dall'imputato. 4. In data 14 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato note conclusive con le quali ha ripercorso i motivi originari proposti con il ricorso nonché quelli aggiunti chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del reato. Infatti il furto, anche aggravato ai sensi del n. 5) dell'art. 625 c.p., è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, e la difesa di parte ricorrente ha prodotto remissione della querela accettata dall'imputato. Trova quindi applicazione, stante la tempestività del ricorso proposto, il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte per il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. Un., n. 24246 del 2004, Chiasserini). Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese p
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