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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2018

Cassazione n. 33495/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.308/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CESARINI N3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.829/20 18 depositata il 18/05/2018. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 10/11/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.308/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] CESARINI N3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.829/20 18 depositata il 18/05/2018. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 10/11/2022 Il
Decreto Cassazione n. 33495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris