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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44083/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 11/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod. pen.

I ricorrenti avevano presentato diversi motivi di ricorso per il tramite del proprio difensore.

In data 14/09/2022 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso.

I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto l'inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (.Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, C., Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01).

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]•ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 11/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod. pen. I ricorrenti avevano presentato diversi motivi di ricorso per il tramite del proprio difensore. In data 14/09/2022 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto l'inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (.Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, C., Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01). Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]•ent
Sentenza Cassazione n. 44083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris