CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 24466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere per remissione di querela 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale di L'Aquila, che deduceva violazione di legge: si procedeva per un'ipotesi prevista dall'articolo 639 comma 2, cod. pen. perseguibile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata, pronunciata con motivazione contestuale, veniva comunicata alla Procura generale di L'Aquila il 9 novembre 2021, data dalla quale decorrevano i quindici giorni per impugnare Il termine scadeva, pertanto, il 25 novembre 2021, mentre il ricorso veniva presentato, tardivamente, il 2 dicembre 2021. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.