CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 1977
Cassazione n. 15936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano ( Na) il 19/11/1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 30/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30/11/2023 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentativo di riciclaggio. 1.1. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato che con un unico motivo deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da mancanza di motivazione oltre che da illogicità e contraddittorietà con riferimento alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio, in quello di furto, stante "la strettissima connessione temporale esistente tra il furto e il rinvenimento dell'autovettura". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo generico. 1.1. Risulta incontestato infatti che Pirozzi avesse la disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva e che sulla stessa stesse compiendo operazioni tali da ostacolare l'identificazione della sua provenienza furtiva pertanto, a fronte di tale quadro indiziario adeguatamente valorizzato dal giudice cautelare, appare generica e meramente assertiva la considerazione secondo la quale il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen., sarebbe inconfigurabile essendo Pirozzi autore del reato presupposto. Tale argomento reitera pedissequamente il motivo già formulato con l'istanza di riesame, cui il tribunale ha reso adeguata e esaustiva risposta, non manifestamente infondata o contraddittoria, evidenziando la genericità di quelle affermazioni, prive di qualsiasi riferimento a chiari elementi di fatto dovendosi qui ribadire il principio affermato in tema di ricettazione che vale anche per l'omologa ipotesi di riciclaggio, secondo cui "E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto". ( Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle