CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 05637/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11450/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.170, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CHIARASILVESTRI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi NAPOLI n. 120/2020 depositata il 14/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietario dell'appartamento ubicato in via Poma , Castellammare di Stabia, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., assumendoche dai locali di proprietà di quest'ultima, adibiti a palestra gestita dalla ASD Sportlandia, provenissero rumori molesti. 2. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e C., nel costituirsi eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché l'improponibilità, l'inammissibilità e, in ognicaso, l'infondatezza della domanda. 3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ordinava “alla [OSCURATO:SOCIETA]. di porre in opera gli interventi di bonifica disposti dal C.T.U.”, consistenti nell'apposizione di pannelli fonoassorbenti, assegnando al [OSCURATO:PERSONA] termine di 30 gg. per l'instaurazione giudiziale del giudizio di merito. 3.1 L’attore notificava atto di citazione alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] con il quale chiedeva la conferma del provvedimento cautelare ed agiva per il risarcimento dei danni. 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda e dichiarava la [OSCURATO:SOCIETA] responsabile delle immissioni di rumori intollerabili provenienti dallapalestra “Sportlandia” , conferma va il provvedimento cautelare e condanna va la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei danni. Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 5.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 6. [OSCURATO:PERSONA] nel costituirsi chiedeva il rigetto dell'appello e nel contempospiegava appello incidentale. 7. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame. La Corte premetteva in fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto:a) di essere proprietario di un’abitazione in Castellamare di Stabia alla via Poma n. 11 confinante con altro immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 179, con annesso lastrico solare ricoprente il terraneo; b) in detto immobile, acquistato nel 2000 dalla società “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C”, l’Associazione sportiva “Sportlandia” svolgeva dal 2002 attività sportiva di palestra e piscina; c) a seguito dell’attività svolte dall’immobile derivavano immissioni intollerabili tanto che l’attore si vedeva costretto a trasferire la propria abitazionefamiliare sempre in Castellamare di Stabia alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e il suo studioprofessionale presso l’immobile di sua proprietà di via Poma, proprio al fine di limitare le conseguenze delle immissioni rumorose; d Il Tribunale, in esito alla fase istruttoria comprensiva di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, aveva ordinato alla resistente di “…porre inopera gli interventi di bonifica suggeriti dal CTU onde ricondurre i livelli differenziali di rumori entro il limite consentito” condannandola a porre in opera sulle pareti laterali e sul soffitto del locale destinato ad “acquagym” una struttura ancorata per giunti elastici su cui porre pannelli fono assorbenti stratiformi. 7.1 Il giudice del gravame accoglieva il primo motivo di ricorso sul difetto di legittimazione passiva della convenuta . Premessa la Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 distinzione tra le azioni in materia di immissioni, ex art. 844 c.c. e art. 2043 c.c., evidenziava, q uanto al profilo della legittimazione passiva, che l'azione ex art. 844 c.c. può essereesperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti delconduttore, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere,suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego, o quanto l'attore chieda semplicemente la cessazione delle immissioni.L'azione va — invece — proposta nei confronti del proprietario se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a far accertare in viadefinitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass.4908/2018; Cass.13881/2010). Pertanto, l’azione ex art. 844 c.c. non ha solo natura reale, rientrando nello schemadella negatoria servitutis, ma ha pure natura personale, in quanto intesa a respingereturbative o molestie di fatto. Nella fattispecie l’attore –appellato - avev a agito a tutela del suo diritto di proprietà e nel contempo a tutela del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c. Detta domanda risarcitoria esulavadalla logica proprietaria sottesa alla disciplina di cui all'art. 844 c.c. e la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'autore materiale delle immissioni sonore asseritamente lesive del benessere psico-fisico del vicino. D’altronde, il consulente tecnico di ufficio aveva accertato solo l’idoneità potenziale ma non concreta dell’impianto stereo a superare i limiti consentiti dalla legge e a prevedere l’installazione Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 di pannelli fono assorbenti. Dunque, l’inibizione eventuale all’uso dell’impianto stereo e l’installazione dei pannelli erano entrambe attività riconducibili al conduttore dell’immobile da cui provenivano le immissioni e,dunque, alla società sportiva “Sportlandia” né era stata accertata e/o prevista alcuna attività specifica o obbligo proprio del proprietario dell’immobile al fine di evitare il procrastinarsi delle immissioni moleste. In conclusione, anda va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società società “Apium di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” e [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivodi ricorso. 9. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] h a nno resistito con controricorso. 10. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato:Nullità del procedimento - art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 81 e 112 c.p.c., 844 e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha accolto il gravame sul difetto di legittimazione sul presupposto – implicito perché non espressamente enunciato – che la domanda del Dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse priva diun contenuto reale, avendo l’essenza di una domanda di natura personale e risarcitoria, e comunque reputando che l’esecuzione degli interventi edili individuati dal CTU Ing. [OSCURATO:PERSONA] fossero a carico del “conduttore” Sportlandia e non della Società proprietaria dell’immobile. Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 La Corte, dunque, sarebbeincorsa in un grave errore laddove nel procedere alla qualificazione della domanda attorea l’ha considerata priva di contenuto reale ritenendo che essa fosse circoscritta alla sola «… tutela del suo diritto di proprietà e nel contempo atutela del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., chiedendo il risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c.» La Corte non avrebbe considerato che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto espressamente ed in prima battuta di «confermare la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] ad eseguire tutte le opere come indicate nella ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2004, o in mancanza, condannare la medesima a reintegrare l'istante di tutte quellesomme, eventualmente spese, nessuna esclusa, necessarie ad eseguire in danno della convenuta leopere tutte come descritte dal c.t.u. e dal Giudice della cautela nella misura che sarà determinatain corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione». La Corte distrettuale, nel negare la legittimazione passiva di APIUM, avrebbe del tutto trascurato questo essenziale e imprescindibile profilo della domanda attorea, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA], pur agendo a tutela della proprietà e nel contempo a tutela del diritto alla salute, avesse chiestounicamente il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel mentre gli interventi edili erano considerati a carico della conduttrice, con tutta probabilità perché erroneamente stimati di esigua entità. Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 D’altra parte,la stessa APIUM avrebbe riconosciuto expressis verbis la natura strutturale ed economicamente onerosa degli interventi edili alla cui esecuzione era stata condannata. La vasta estensione degli interventi edili funzionali all’insonorizzazione del locale e le esplicite ammissioni degli appellanti dimostrerebberoche l’intervento richiesto dall’attore era strutturale perché ricade va pesantemente sull’immobile di APIUM tanto da comportare un ingente impegno economico di cui gli appellanti avevano dimostratodi essere pienamente consapevoli. [OSCURATO:PERSONA] partenopeo avrebbe poi mal governato i criteri di distribuzione dell’onere della provafissati dall’art. 2697 c.c. circa il fatto che l’immobile era effettivamente condotto in locazione dall’[OSCURATO:PERSONA]. L a Corte territoriale, nel dichiarare la carenzadi legittimazione passiva di APIUM, non solo avrebbe male applicato i criteri di distribuzione degli oneri probatori, ma nemmeno avrebbe considerato che era dimostrato per via documentale che solamente il 28 ottobre 2003 era stato redatto dal [OSCURATO:PERSONA] un contratto di affitto di azienda tra APIUM e Sportlandia. Questa circostanza emergeva univocamente dalla visura camerale aggiornata al 30 settembre 2011depositata nel processo di primo grado il 5 ottobre 2011 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. La Corte d’Appello ha erroneamente statuito la carenza di legittimazione passiva delle parti convenute in giudizio nella loro qualità di proprietarie dell’immobile da cui provenivano le immissioni. In particolare, i l giudice del gravame non ha applicato correttamente la distinzione tra azione reale ex art. 844 c.c. Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 esperita dal proprietario dell’immobile danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse che deve essere esperita nei confronti del fondo da cui tali immissioni provengono da quella risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato che deve essere esperita nei confronti dell’autore materiale delle immissioni. Si è infatti affermato nella giurisprudenza di questa Corte che: Nell'ipotesi in cui le immissioni di cui all'art. 844 cod, civ. siano causate dal locatario del fondo contiguo la domanda va proposta nei confronti del proprietario quando contenga una pretesa rivolta all'accertamento negativo del diritto di servitù (servitù di immissione c.d. immateriale, come ad es. "fumi immittendi"), oppure comporti una richiesta di modificazione dello stato dei luoghi; altrimenti, qualora l'azione sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o a fare cessare un'attività ed abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto il locatario quale autore delle immissioni . (Sez. 2, Sentenza n. 15871 del 12/07/2006, Rv. 591525 -01) Nella specie, tuttavia, sin dal giudizio cautelare gli attori avevano agito ex art. 844 c.c. chiedendo anche la predisposizione di interventi strutturali volti alla cessazione dei rumori provenienti dall’immobile dei convenuti che avevano locato e che era adibito a palestra. Infatti, la sentenza di primo grado aveva confermato il provvedimento cautelare reso tra le parti in data 15 gennaio 2004 con il quale era stato ordinato alla s.a.s. proprietaria dell’immobile di porre in opera gli interventi di bonifica suggeriti dal CTUonde Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 ridurre il livello differenziale di musica entro il limite consentitoe in particolare a porre in opera sulle pareti laterali e sul soffitto del locale destinato ad “acquagym” (come individuato dal CTU) una struttura ancorata con giunti elastici su cui porre pannelli fono - assorbenti stratificati. Dunque, l’intervento richiesto richiedeva necessariamente la realizzazione di modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le immissioni acustiche ed era stata legittimamente proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provenivano. L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabiliper far cessare le stesse. Deve ribadirsi il seguente principio di diritto: L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (Sez. U, Sentenza n. 4848 del 27/02/2013, Rv. 625170 -01). Ric. 2020n. 11450 sez. S2 - a d. 31 /0 1 /202 5 Si è detto che il proprietario del fondo danneggiato ha anche la facoltà di citare solo l’autore materiale delle immissioni,e quindi anche nei confronti del locatario, qualora si richieda solo la cessazione dell’attività molesta con imposizione di un facere o non facere nella disponibilità di quest’ultimosuscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego ma deve agire sempre contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all'accertamento cioè in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (Sez. 3, Sentenza n. 8999 del 29/04/2005, Rv. 582329 - 01). Infatti, è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare (Sez. 2, Ord. n. 33966 del 05/12/2023, Rv. 669450 - 01). L ’azione ex art. 2043 c.c. che cumulativamente in questi casi può proporsi avverso l’autore materiale delle immissioni ove mancante o proposta nei soli confronti del proprietario non può rendere privo di legittimazione il proprietario rispetto all’azione principale ex art. 844 c.c. 2. Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impug