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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 1962

Cassazione n. 36263/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto la cassazione del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23/04/2021 la Corte di appello dell'Aquila in parziale riforma della sentenza del 12/03/2019 del G.u.p. di Vasto, non applicata la contestata recidiva, rideterminava la pena per i delitti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (artt. 110. 628, 648, 624, 625 cod. pen.), confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, proponendo otto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto al capo a) della rubrica in relazione agli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111, comma sesto, Cost.; quanto alla rapina contestata la Corte di appello si è limitata a ripetere le osservazioni del giudice di primo grado, senza alcun vaglio critico e alcun confronto con i motivi di appello che ne avevano ampiamente censurato il percorso argomentativo.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, carente e manifestamente illogica quanto alla valutazione delle prove ex art. 111, comma quarto, Cost. e artt. 192 e seg. cod. proc. pen.; il convincimento espresso dalla Corte di appello si fonda su un evidente travisamento della prova, essendo stata data rilevanza ad elementi indiziari che erano stati oggetto di ampia critica in appello per la loro genericità e assenza di efficacia dimostrativa; permane un'evidente ambiguità probatoria, a fronte di una motivazione sostanzialmente assente sul punto, con particolare riferimento alla responsabilità dell'Ignoti quale autore della rapina, in mancanza di qualsiasi elemento certo di identificazione dello stesso, essendo emerso il solo dato del noleggio della vettura [OSCURATO:PERSONA]; non è emersa alcuna prova che la vettura fosse in uso all'imputato nel giorno e nell'orario della rapina, nonostante le dichiarazioni del teste oculare, che aveva affermato di aver visto una sola persona sull'auto in questione, persona poi riconosciuta nel Leonardi (processato separatamente); sono quindi state chiaramente travisate le emergenze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; nello stesso senso si deve ritenere travisato l'esito della prova quanto al tracciamento del GPS presente sulla vettura noleggiata, così come la conclusione richiamata quanto all'impronta di pneumatico riscontrata vicino alla vettura abbandonata dopo la rapina, per la quale non è stato effettuato alcun accertamento tecnico e che, comunque, non si presenta indicativa, soprattutto in considerazione del giudizio di mera "assonanza" reso dalla Corte di appello, tanto da risolversi in una mera opinione personale, senza alcuna base scientifica e significatività; non vi sono prove per affermare che l'impronta sia stata lasciata proprio dalla stessa vettura presa a noleggio da [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto che a bordo della stessa si trovasse il ricorrente, considerate anche le dichiarazioni del teste Battista che riconosceva solo il Leonardi alla guida della vettura ed affermava che lo stesso gli era sembrato da solo nella vettura.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, mancante e manifestamente illogica in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b) in relazione all'art. 111, comma quarto, Cost. e artt.192 e seg. cod. proc. pen.; la Corte di appello incorre in un travisamento della prova quanto all'epoca alla quale riferire il furto della [OSCURATO:PERSONA] con la quale venne effettuata la rapina, come emergente dalla CNR in atti; conseguentemente il 2 1-‘13 passaggio della vettura in data 15 settembre nei pressi del luogo della rapina non può essere ritenuto significativo; la Corte di appello rende poi sul punto una motivazione perplessa, e sostanzialmente apparente, affermando che si sarebbe potuta porre la questione della qualificazione giuridica del fatto in furto piuttosto che ricettazione, ma il tema non era stata proposto con i motivi di appello, mentre invece erano state articolate osservazioni critiche proprio su questo punto.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, carente e manifestamente illogica in reazione al delitto di furto contestato al capo c) della rubrica; anche in questo caso ricorre un travisamento della prova perché il tracciamento del sistema satellitare dimostra che già al momento in cui l'auto era stata presa a noleggio questa si trovava ad essere sprovvista dell'impianto satellitare; la motivazione risulta poi omessa sul punto quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto che al massimo poteva essere considerato come appropriazione indebita, tenuto conto che Ignoti aveva il legittimo possesso di quanto teoricamente sottratto.

2.5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla rideterminazione della pena per avere la corte territoriale applicato in pejus la disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen.;

2.6. Con il settimo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, mancante e manifestamente illogica, nonché violazione di legge per avere negato sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., che l'attenuante della minima partecipazione, atteso l'eventuale ruolo del tutto marginale svolto dall'Ignoti, consistente nel noleggio di una vettura forse usata da altri nella fuga dopo la rapina.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con particolare riferimento al secondo, terzo e quarto motivo.

Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'accoglimento dei motivi di ricorso indicati determina l'assorbimento dei residui motivi proposti.

2. Le complessive argomentazioni adottate dalla Corte di appello, sostanzialmente caratterizzate da una mera riproduzione delle argomentazioni, adottate in modo decisamente apodittico, dal giudice di primo grado, evidenziano, come correttamente sostenuto dalla difesa, una sostanziale mancanza di motivazione della decisione impugnata: - quanto alla rapina contestata all'Ignoti in concorso con altri; - quanto al furto del gps satellitare sulla vettura dallo stesso noleggiata; - quanto alla ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per la commissione della rapina.

3. La decisione della Corte di appello è, dunque, affetta da nullità in considerazione di diversi rilevanti profili, tenuto conto dei motivi di appello, oltre che dell'insieme degli elementi emersi dall'attività d'indagine, confluiti nel presente procedimento a seguito dell'istanza di rito abbreviato formulata dall'Ignoti.

Nell'articolare la propria decisione la Corte di appello non si è difatti realmente confrontata, analizzandole puntualmente, con le deduzioni difensive e con i motivi di appello proposti.

Questa Corte ha già chiarito che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici d'impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01).

4. Quanto al secondo motivo di ricorso occorre osservare che l'argomentazione difensiva coglie nel segno nel rilevare una sostanziale mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nel ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità dell'Ignoti quanto alla rapina contestata.

Nell'ambito della ricostruzione fattuale proposta dalla Corte di appello si è effettivamente ritenuta la responsabilità del ricorrente nonostante le dichiarazioni del Battista, che aveva affermato di aver visto sull'auto, che veniva considerata dai giudici di merito come quella usata per la fuga dopo la commissione della rapina, solo il conducente ed aveva escluso che questi potesse essere identificato nell'Ignoti.

La Corte di appello ha affermato, con motivazione apodittica, basata su un evidente travisamento della prova, che ".. il rilievo non coglie nel segno.

Invero il teste ha detto di aver visto e riconosciuto il solo conducente, mentre quanto alla presenza di altre persone ha solo detto" mi sembra che fosse solo in macchina" da con un riferimento inverto (così testualmente in motivazione) sul punto.

Peraltro non può escludersi che dopo il primo momento i tre si siano divisi e la fuga sia continuata con entrambe le auto di cui si è parlato", così presupponendo non solo la presenza del ricorrente all'interno della vettura [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui la stessa veniva incrociata sulla strada dal [OSCURATO:PERSONA] che identificava il 4 141- soggetto alla guida da solo nell'auto nel Leonardi, ma anche la partecipazione dell'Ignoti alla rapina.

Appare evidente come sul punto la Corte di appello, confermando la ricostruzione del giudice di primo grado, sia incorsa in un evidente travisamento della prova, atteso che ha ritenuto solo indicativa e incerta la dichiarazione del Battista, che aveva invece un significato univoco, avendo il teste affermato che all'interno della vettura vi era una sola persona, il conducente, in seguito riconosciuto nel Leonardi, puntualmente descritto quanto alle sue caratteristiche fisiche e somatiche.

In tal senso si deve ricordare che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv., 264481- 01, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01). [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi tratto un dato incontrovertibilmente in contrasto con il significato intrinseco della dichiarazione resa dal Battista, ipotizzando e desumendo la presenza dell'Ignoti all'interno della vettura guidata dal Leonardi, sia al momento dell'incrocio della vettura guidata dal Leonardi con il Battista, che prima di tale momento, supponendo che i tre rapinatori, tra i quali si doveva certamente ritenere presente [OSCURATO:PERSONA], si fossero separati poco prima e ciò sebbene il teste avesse sul punto affermato che gli sembrava che il conducente fosse da solo sulla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, occorre ricordare che il vizio di travisamento della prova assume rilievo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258774-01).

Non vi è dubbio che il senso tratto dalla Corte di appello dalle dichiarazioni del Battista renda decisamente e manifestamente illogica la motivazione, attestando di fatto la presenza del ricorrente nella vettura in fuga, nonostante l'inequivoca dichiarazione in senso contrario del teste.

Il rilievo centrale dato a tale dichiarazione, per come erroneamente percepita e valutata, e le vere e proprie riflessioni e supposizioni conseguenti - che si caratterizzano per essere del tutto disarticolate da qualsiasi contesto realmente 5 ilL indiziario quanto alla presenza dell'Ignoti all'interno della vettura con la quale era stata realizzata la fuga dopo aver posto in essere la rapina mediante la [OSCURATO:PERSONA] - evidentemente minano la complessiva ricostruzione del fatto oggetto di imputazione.

Ne consegue che si deve ritenere sostanzialmente apparente, e dunque assente, oltre che non basata sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione secondo la quale "Che poi la [OSCURATO:PERSONA] noleggiata dal prevenuto sia stata usata per la rapina è dimostrato che dal tracciamento del GPS è stato accertato il suo passaggio poco prima del colpo nei pressi dell'ufficio postale, nonché la sua (così testualmente in motivazione) in data 15 settembre nel luogo del furto della [OSCURATO:PERSONA] ugualmente usata per la rapina".

Le argomentazioni in tal senso spese dalla Corte di appello si caratterizzano per la loro natura del tutto ipotetica, tanto da sconfinare nell'apodittico, in mancanza di qualsiasi richiamo a dati concreti effettivamente riferibili all'Ignoti, in assenza di una sua identificazione quale soggetto presente al momento della rapina, senza alcuna concreta indicazione ed individuazione di elementi di prova o meri indizi in tal senso, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il richiamo al tracciamento del Gps e alla data del passaggio della vettura [OSCURATO:PERSONA], a fronte di argomentazioni critiche proposte con i motivi di appello quanto alla funzionalità e rilevanza del dato gps e alla data di sottrazione della [OSCURATO:PERSONA] al legittimo proprietario.

Sul punto sono stati proposti specifici motivi di appello, che non hanno trovato riscontro nella motivazione del giudice di secondo grado.

Nello stesso senso si deve evidenziare come siano rimaste prive di una valida argomentazione confutativa una serie di critiche motivate alla decisione tutte comprese in aggiunta nel secondo motivo di ricorso, quanto all'effettiva portata dell'accertamento sulla tipologia di pneumatico in mancanza di rilievi tecnici, a fronte di una considerazione in termine di "assonanza" che non trova riscontro e fondamento normativo quale criterio di giudizio e di valutazione probatoria, così come appare affermata apoditticamente, con un evidente salto logico, l'identificazione di tale segno con quello che potrebbe aver lasciato la vettura noleggiata dall'Ignoti e, dunque, la ritenuta certa presenza dello stesso quale autore della rapina nel passaggio da un'auto all'altra.

Un'ulteriore evidente e rilevante criticità della motivazione resa dalla Corte di appello, che sul punto può considerarsi di fatto apparente, come correttamente evidenziato dalla difesa con il terzo motivo di ricorso, si desume dalla laconica affermazione secondo la quale "quanto al reato di ricettazione non può esservi alcun dubbio dato che l'auto rubata era certamente nella disponibilità del prevenuto e del suo complice.

Potrebbe al discutersi (così testualmente in motivazione) circa la riconducibilità del fatto alla fattispecie del furto, potendosi ritenere che i predetti ne siano stati gli autori ma si tratta di questione non prospettata dall'appellante e comunque di nessun rilievo dal punto di vista sanzionatorio".

L'affermazione di responsabilità dell'Ignoti si basa, dunque, su una ricostruzione fattuale di comportamenti, asseritamente posti in essere dallo stesso, proposta in termini di verosimiglianza in modo del tutto apodittico, per giunta in assenza di qualsiasi valido riscontro obiettivo, ed anzi in presenza di critica argomentata dell'appellante anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto attesi gli elementi relativi alla data del furto acquisiti con la c.n.r.

Nello stesso senso risulta apparente, e sostanzialmente assente, la motivazione quanto al furto del gps contestato, nonostante lo specifico motivo di appello proposto sul punto e le argomentazioni critiche proposte alla Corte di appello per confutare le conclusioni raggiunte sul tema della qualificazione giuridica del fatto.

5. Nel giungere a tali conclusioni, a carattere risolutivo per poi ritenere la responsabilità dell'Ignoti, la Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il canone dell "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01).

I motivi proposti mettono in risalto un'effettiva debolezza logico motivazionale della decisione impugnata, a tratti apparente e in altri punti del tutto apodittica se non mancante, tenuto conto della previsione di cui all'art.533 cod. proc. pen., sia sostanzialmente che quanto alle scelte lessicali effettuate, con conseguente necessità che il giudice di appello rimoduli le proprie affermazioni quanto alla ricorrenza o meno di responsabilità del ricorrente, sia quanto all'elemento oggettivo che quanto all'elemento soggettivo dei reati allo stesso contestati.

Non può in tal senso essere ritenuto un parametro accettabile, al fine dell'affermazione di responsabilità, quello di verosimiglianza sostanzialmente applicato dal giudice di appello con una motivazione dalla quale non appare possibile desumere quali siano gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la presenza sui luoghi della rapina del ricorrente, la partecipazione alla stessa, la fuga, l'utilizzo per la fuga della vettura ricettata, il cambio della vettura per ostacolare le ricerche, la presenza del ricorrente all'interno della vettura [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui questa incrociava il [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza tra la traccia di pneumatico rinvenuta vicino alla vettura abbandonata e la vettura noleggiata dall'Ignoti secondo parametri oggettivi e di sicura attendibilità.

Tutti elementi questi che, così come proposti dalla Corte di appello, contraddicono all'evidenza il canone normativo d'indispensabile valutazione della colpevolezza penale ai sensi dell'art.533 cod. proc. pen.

Canone che richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza o addirittura un non meglio chiarito criterio di "assonanza", sia pur dotato di forte plausibilità, della ricostruzione adottata.

Deve essere, dunque, riscontrata nel caso in esame una verifica probatoria incompleta, inidonea in considerazione del parametro costituzionale di cui all'art. 27 Cost.

Tale principio, come affermato di recente da questa Corte, "descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale ed unitaria, vivificato proprio dalla soglia di convincimento richiesto.

Per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione)" (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01).

6. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi ed anzi - ragionando in termini di verosimiglianza ed assonanza, con argomenti incompleti e in parte apodittici, adeguandosi in modo acritico e senza autonoma valutazione alla decisione del giudice di primo grado, caratterizzata dall'espressione di giudizio di colpevolezza in termini meramente presuntivi, senza confrontarsi con le critiche articolate dalla difesa in sede di appello, ha motivato in termini di manifesta illogicità utilizzando criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità, allo stato, dell'Ignoti.

7. Ne consegue l'annullamento con rinvio affinché il giudice di appello motivi in ordine alla ricorrenza o meno della responsabilità del ricorrente non in termini meramente congetturali o ipotetici, ma sulla base di elementi sostenibili e direttamente acquisiti al processo e non meramente plausi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto la cassazione del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23/04/2021 la Corte di appello dell'Aquila in parziale riforma della sentenza del 12/03/2019 del G.u.p. di Vasto, non applicata la contestata recidiva, rideterminava la pena per i delitti ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (artt. 110. 628, 648, 624, 625 cod. pen.), confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, proponendo otto motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto al capo a) della rubrica in relazione agli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111, comma sesto, Cost.; quanto alla rapina contestata la Corte di appello si è limitata a ripetere le osservazioni del giudice di primo grado, senza alcun vaglio critico e alcun confronto con i motivi di appello che ne avevano ampiamente censurato il percorso argomentativo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, carente e manifestamente illogica quanto alla valutazione delle prove ex art. 111, comma quarto, Cost. e artt. 192 e seg. cod. proc. pen.; il convincimento espresso dalla Corte di appello si fonda su un evidente travisamento della prova, essendo stata data rilevanza ad elementi indiziari che erano stati oggetto di ampia critica in appello per la loro genericità e assenza di efficacia dimostrativa; permane un'evidente ambiguità probatoria, a fronte di una motivazione sostanzialmente assente sul punto, con particolare riferimento alla responsabilità dell'Ignoti quale autore della rapina, in mancanza di qualsiasi elemento certo di identificazione dello stesso, essendo emerso il solo dato del noleggio della vettura [OSCURATO:PERSONA]; non è emersa alcuna prova che la vettura fosse in uso all'imputato nel giorno e nell'orario della rapina, nonostante le dichiarazioni del teste oculare, che aveva affermato di aver visto una sola persona sull'auto in questione, persona poi riconosciuta nel Leonardi (processato separatamente); sono quindi state chiaramente travisate le emergenze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]; nello stesso senso si deve ritenere travisato l'esito della prova quanto al tracciamento del GPS presente sulla vettura noleggiata, così come la conclusione richiamata quanto all'impronta di pneumatico riscontrata vicino alla vettura abbandonata dopo la rapina, per la quale non è stato effettuato alcun accertamento tecnico e che, comunque, non si presenta indicativa, soprattutto in considerazione del giudizio di mera "assonanza" reso dalla Corte di appello, tanto da risolversi in una mera opinione personale, senza alcuna base scientifica e significatività; non vi sono prove per affermare che l'impronta sia stata lasciata proprio dalla stessa vettura presa a noleggio da [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto che a bordo della stessa si trovasse il ricorrente, considerate anche le dichiarazioni del teste Battista che riconosceva solo il Leonardi alla guida della vettura ed affermava che lo stesso gli era sembrato da solo nella vettura. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, mancante e manifestamente illogica in ordine al reato di ricettazione di cui al capo b) in relazione all'art. 111, comma quarto, Cost. e artt.192 e seg. cod. proc. pen.; la Corte di appello incorre in un travisamento della prova quanto all'epoca alla quale riferire il furto della [OSCURATO:PERSONA] con la quale venne effettuata la rapina, come emergente dalla CNR in atti; conseguentemente il 2 1-‘13 passaggio della vettura in data 15 settembre nei pressi del luogo della rapina non può essere ritenuto significativo; la Corte di appello rende poi sul punto una motivazione perplessa, e sostanzialmente apparente, affermando che si sarebbe potuta porre la questione della qualificazione giuridica del fatto in furto piuttosto che ricettazione, ma il tema non era stata proposto con i motivi di appello, mentre invece erano state articolate osservazioni critiche proprio su questo punto. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, carente e manifestamente illogica in reazione al delitto di furto contestato al capo c) della rubrica; anche in questo caso ricorre un travisamento della prova perché il tracciamento del sistema satellitare dimostra che già al momento in cui l'auto era stata presa a noleggio questa si trovava ad essere sprovvista dell'impianto satellitare; la motivazione risulta poi omessa sul punto quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto che al massimo poteva essere considerato come appropriazione indebita, tenuto conto che Ignoti aveva il legittimo possesso di quanto teoricamente sottratto. 2.5. Con il quinto e sesto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla rideterminazione della pena per avere la corte territoriale applicato in pejus la disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen.; 2.6. Con il settimo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, mancante e manifestamente illogica, nonché violazione di legge per avere negato sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., che l'attenuante della minima partecipazione, atteso l'eventuale ruolo del tutto marginale svolto dall'Ignoti, consistente nel noleggio di una vettura forse usata da altri nella fuga dopo la rapina. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con particolare riferimento al secondo, terzo e quarto motivo. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento dei motivi di ricorso indicati determina l'assorbimento dei residui motivi proposti. 2. Le complessive argomentazioni adottate dalla Corte di appello, sostanzialmente caratterizzate da una mera riproduzione delle argomentazioni, adottate in modo decisamente apodittico, dal giudice di primo grado, evidenziano, come correttamente sostenuto dalla difesa, una sostanziale mancanza di motivazione della decisione impugnata: - quanto alla rapina contestata all'Ignoti in concorso con altri; - quanto al furto del gps satellitare sulla vettura dallo stesso noleggiata; - quanto alla ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per la commissione della rapina. 3. La decisione della Corte di appello è, dunque, affetta da nullità in considerazione di diversi rilevanti profili, tenuto conto dei motivi di appello, oltre che dell'insieme degli elementi emersi dall'attività d'indagine, confluiti nel presente procedimento a seguito dell'istanza di rito abbreviato formulata dall'Ignoti. Nell'articolare la propria decisione la Corte di appello non si è difatti realmente confrontata, analizzandole puntualmente, con le deduzioni difensive e con i motivi di appello proposti. Questa Corte ha già chiarito che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici d'impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01). 4. Quanto al secondo motivo di ricorso occorre osservare che l'argomentazione difensiva coglie nel segno nel rilevare una sostanziale mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nel ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità dell'Ignoti quanto alla rapina contestata. Nell'ambito della ricostruzione fattuale proposta dalla Corte di appello si è effettivamente ritenuta la responsabilità del ricorrente nonostante le dichiarazioni del Battista, che aveva affermato di aver visto sull'auto, che veniva considerata dai giudici di merito come quella usata per la fuga dopo la commissione della rapina, solo il conducente ed aveva escluso che questi potesse essere identificato nell'Ignoti. La Corte di appello ha affermato, con motivazione apodittica, basata su un evidente travisamento della prova, che ".. il rilievo non coglie nel segno. Invero il teste ha detto di aver visto e riconosciuto il solo conducente, mentre quanto alla presenza di altre persone ha solo detto" mi sembra che fosse solo in macchina" da con un riferimento inverto (così testualmente in motivazione) sul punto. Peraltro non può escludersi che dopo il primo momento i tre si siano divisi e la fuga sia continuata con entrambe le auto di cui si è parlato", così presupponendo non solo la presenza del ricorrente all'interno della vettura [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui la stessa veniva incrociata sulla strada dal [OSCURATO:PERSONA] che identificava il 4 141- soggetto alla guida da solo nell'auto nel Leonardi, ma anche la partecipazione dell'Ignoti alla rapina. Appare evidente come sul punto la Corte di appello, confermando la ricostruzione del giudice di primo grado, sia incorsa in un evidente travisamento della prova, atteso che ha ritenuto solo indicativa e incerta la dichiarazione del Battista, che aveva invece un significato univoco, avendo il teste affermato che all'interno della vettura vi era una sola persona, il conducente, in seguito riconosciuto nel Leonardi, puntualmente descritto quanto alle sue caratteristiche fisiche e somatiche. In tal senso si deve ricordare che ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv., 264481- 01, in motivazione; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087-01). [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi tratto un dato incontrovertibilmente in contrasto con il significato intrinseco della dichiarazione resa dal Battista, ipotizzando e desumendo la presenza dell'Ignoti all'interno della vettura guidata dal Leonardi, sia al momento dell'incrocio della vettura guidata dal Leonardi con il Battista, che prima di tale momento, supponendo che i tre rapinatori, tra i quali si doveva certamente ritenere presente [OSCURATO:PERSONA], si fossero separati poco prima e ciò sebbene il teste avesse sul punto affermato che gli sembrava che il conducente fosse da solo sulla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, occorre ricordare che il vizio di travisamento della prova assume rilievo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], RV. 258774-01). Non vi è dubbio che il senso tratto dalla Corte di appello dalle dichiarazioni del Battista renda decisamente e manifestamente illogica la motivazione, attestando di fatto la presenza del ricorrente nella vettura in fuga, nonostante l'inequivoca dichiarazione in senso contrario del teste. Il rilievo centrale dato a tale dichiarazione, per come erroneamente percepita e valutata, e le vere e proprie riflessioni e supposizioni conseguenti - che si caratterizzano per essere del tutto disarticolate da qualsiasi contesto realmente 5 ilL indiziario quanto alla presenza dell'Ignoti all'interno della vettura con la quale era stata realizzata la fuga dopo aver posto in essere la rapina mediante la [OSCURATO:PERSONA] - evidentemente minano la complessiva ricostruzione del fatto oggetto di imputazione. Ne consegue che si deve ritenere sostanzialmente apparente, e dunque assente, oltre che non basata sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione secondo la quale "Che poi la [OSCURATO:PERSONA] noleggiata dal prevenuto sia stata usata per la rapina è dimostrato che dal tracciamento del GPS è stato accertato il suo passaggio poco prima del colpo nei pressi dell'ufficio postale, nonché la sua (così testualmente in motivazione) in data 15 settembre nel luogo del furto della [OSCURATO:PERSONA] ugualmente usata per la rapina". Le argomentazioni in tal senso spese dalla Corte di appello si caratterizzano per la loro natura del tutto ipotetica, tanto da sconfinare nell'apodittico, in mancanza di qualsiasi richiamo a dati concreti effettivamente riferibili all'Ignoti, in assenza di una sua identificazione quale soggetto presente al momento della rapina, senza alcuna concreta indicazione ed individuazione di elementi di prova o meri indizi in tal senso, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il richiamo al tracciamento del Gps e alla data del passaggio della vettura [OSCURATO:PERSONA], a fronte di argomentazioni critiche proposte con i motivi di appello quanto alla funzionalità e rilevanza del dato gps e alla data di sottrazione della [OSCURATO:PERSONA] al legittimo proprietario. Sul punto sono stati proposti specifici motivi di appello, che non hanno trovato riscontro nella motivazione del giudice di secondo grado. Nello stesso senso si deve evidenziare come siano rimaste prive di una valida argomentazione confutativa una serie di critiche motivate alla decisione tutte comprese in aggiunta nel secondo motivo di ricorso, quanto all'effettiva portata dell'accertamento sulla tipologia di pneumatico in mancanza di rilievi tecnici, a fronte di una considerazione in termine di "assonanza" che non trova riscontro e fondamento normativo quale criterio di giudizio e di valutazione probatoria, così come appare affermata apoditticamente, con un evidente salto logico, l'identificazione di tale segno con quello che potrebbe aver lasciato la vettura noleggiata dall'Ignoti e, dunque, la ritenuta certa presenza dello stesso quale autore della rapina nel passaggio da un'auto all'altra. Un'ulteriore evidente e rilevante criticità della motivazione resa dalla Corte di appello, che sul punto può considerarsi di fatto apparente, come correttamente evidenziato dalla difesa con il terzo motivo di ricorso, si desume dalla laconica affermazione secondo la quale "quanto al reato di ricettazione non può esservi alcun dubbio dato che l'auto rubata era certamente nella disponibilità del prevenuto e del suo complice. Potrebbe al discutersi (così testualmente in motivazione) circa la riconducibilità del fatto alla fattispecie del furto, potendosi ritenere che i predetti ne siano stati gli autori ma si tratta di questione non prospettata dall'appellante e comunque di nessun rilievo dal punto di vista sanzionatorio". L'affermazione di responsabilità dell'Ignoti si basa, dunque, su una ricostruzione fattuale di comportamenti, asseritamente posti in essere dallo stesso, proposta in termini di verosimiglianza in modo del tutto apodittico, per giunta in assenza di qualsiasi valido riscontro obiettivo, ed anzi in presenza di critica argomentata dell'appellante anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto attesi gli elementi relativi alla data del furto acquisiti con la c.n.r. Nello stesso senso risulta apparente, e sostanzialmente assente, la motivazione quanto al furto del gps contestato, nonostante lo specifico motivo di appello proposto sul punto e le argomentazioni critiche proposte alla Corte di appello per confutare le conclusioni raggiunte sul tema della qualificazione giuridica del fatto. 5. Nel giungere a tali conclusioni, a carattere risolutivo per poi ritenere la responsabilità dell'Ignoti, la Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il canone dell "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01). I motivi proposti mettono in risalto un'effettiva debolezza logico motivazionale della decisione impugnata, a tratti apparente e in altri punti del tutto apodittica se non mancante, tenuto conto della previsione di cui all'art.533 cod. proc. pen., sia sostanzialmente che quanto alle scelte lessicali effettuate, con conseguente necessità che il giudice di appello rimoduli le proprie affermazioni quanto alla ricorrenza o meno di responsabilità del ricorrente, sia quanto all'elemento oggettivo che quanto all'elemento soggettivo dei reati allo stesso contestati. Non può in tal senso essere ritenuto un parametro accettabile, al fine dell'affermazione di responsabilità, quello di verosimiglianza sostanzialmente applicato dal giudice di appello con una motivazione dalla quale non appare possibile desumere quali siano gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la presenza sui luoghi della rapina del ricorrente, la partecipazione alla stessa, la fuga, l'utilizzo per la fuga della vettura ricettata, il cambio della vettura per ostacolare le ricerche, la presenza del ricorrente all'interno della vettura [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui questa incrociava il [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza tra la traccia di pneumatico rinvenuta vicino alla vettura abbandonata e la vettura noleggiata dall'Ignoti secondo parametri oggettivi e di sicura attendibilità. Tutti elementi questi che, così come proposti dalla Corte di appello, contraddicono all'evidenza il canone normativo d'indispensabile valutazione della colpevolezza penale ai sensi dell'art.533 cod. proc. pen. Canone che richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza o addirittura un non meglio chiarito criterio di "assonanza", sia pur dotato di forte plausibilità, della ricostruzione adottata. Deve essere, dunque, riscontrata nel caso in esame una verifica probatoria incompleta, inidonea in considerazione del parametro costituzionale di cui all'art. 27 Cost. Tale principio, come affermato di recente da questa Corte, "descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale ed unitaria, vivificato proprio dalla soglia di convincimento richiesto. Per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione)" (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01). 6. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi ed anzi - ragionando in termini di verosimiglianza ed assonanza, con argomenti incompleti e in parte apodittici, adeguandosi in modo acritico e senza autonoma valutazione alla decisione del giudice di primo grado, caratterizzata dall'espressione di giudizio di colpevolezza in termini meramente presuntivi, senza confrontarsi con le critiche articolate dalla difesa in sede di appello, ha motivato in termini di manifesta illogicità utilizzando criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità, allo stato, dell'Ignoti. 7. Ne consegue l'annullamento con rinvio affinché il giudice di appello motivi in ordine alla ricorrenza o meno della responsabilità del ricorrente non in termini meramente congetturali o ipotetici, ma sulla base di elementi sostenibili e direttamente acquisiti al processo e non meramente plausi
Sentenza Cassazione n. 36263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris