CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 28191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Giudice dell'Udienza Preliminare di Modena del 6.2.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza resa in sede di udienza preliminare, il GUP presso il Tribunale di Modena ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto la propria competenza ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Sciava lamentando erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: richiamata la motivazione del provvedimento impugnato ed il riferimento all'art. 16 cod. proc. pen., rileva che, dei due fatti di autoriciclaggio contestati al capo 6 ed al capo 7, quello più grave era il primo, avendo comportato un danno di euro 2.500.000 a fronte di euro 132.500 di quello di cui al capo 7; aggiunge che lo stesso valeva per i capi 1 e lbis (con pena edittale comunque inferiore a quello di cui al capo 6) relativi a fatti di indebita compensazione ex art. 10-quater, per il quale la competenza territoriale si identifica con quella del luogo di commissione del reato laddove in Mirandole v'era solo la sede legale della società. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'ordinanza con la quale il Giudice per la udienza preliminare respinge l'eccezione di incompetenza per territorio non è impugnabile, sia perché ciò è espressamente escluso dal secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen - che si riferisce alle sentenze sulla competenza, ma la cui "ratio" è per analogia applicabile anche alle ordinanze -, sia perché tal genere di decisione può dar luogo a conflitto, per il cui c:omponimento è prevista la specifica procedura di cui agli articoli 28 e seguenti del codice di rito (cfr., già, Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, con ampia e condivisibile motivazione, Sez. 3, n. 36372 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Usai; conf., anche, Sez. 1, n. 18124 del 20.10.2016, Malafronte). Proprio in quanto il ricorso è stato proposto contro provvedimento per il quale non è consentito il ricorso per cassazione, la sua trattazione è correttamente avvenuta de plano ai sensi del combinato disposto degli artt. 610 comma 5-bis, 591, comma 1, lett. b), 568, comma 2, cod. proc. pen.; non senza rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 24-bis cod. proc. pen. (che consente al giudice il rinvio pregiudiziale alla Cassazione su questioni di competenza) finisce per confermare, implicitamente, la non impugnabilità del provvedimento che, al contrario, decisa sul punto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna :Ja ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così de