CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 02886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- omesso esame fatto storico da parte CTU- vizio ex art. 360 comma 1 n. 5- sussistenza. Ud.8.1.2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19479/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenteprincipale e controricorrente al ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.983 del 2016 depositata l’ 8 febbraio 2016 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. degli avvisi di accertamento n. REQ030201274 e n. REQ030201275 con cui era stato rideterminato il maggior reddito di impresa, per gli anni di imposta 2005 e 2006 , conseguente alla riduzione delle perdite di esercizio deducibili e recupero a tassazione delle somme, rispettivamente di euro 40.664 e di euro 340.600, operata dall’amministrazione finanziaria in forza del precedente atto impositivo, già notificato alla società per l’anno di imposta 2003 con riferimento all’accertamento della plusvalenza di euro 16.009.745, realizzata con la cessione da parte della contribuente della sua partecipazione sociale nella [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva azzerato la perdita di es ercizio deducibile negli anni di imposta successivi. 2. La CTP di Salerno,con la sentenza n. 272 del 2012, aveva respinto il ricorso della contribuente mentre la CTR della Campania, adita in appello dalla società contribuente, con la sentenza n. 983 del 2016, aveva parzialmente accolto il gravameed aveva rideterminato in euro 1.754.133 la plusvalenza relativa all’anno di imposta 2003,in conformità alle risultanze della sentenza della CTR n. 7831 del 2015,emessa nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, anche ai fini della r ettifica del reddito imponibile per gli anni di imposta successivi, ritenendo gli avvisi oggetto del presente giudizio “appendici” conseguenti logicamente all’originario accertamento. 3. Avverso la sentenza della CTR della Campania n. 983 del 2016 ha proposto ricorso per cassazione notificato il 29 agosto 2016, prima la società contribuente, affidandosi ad un motivo, poi, l’Agenzia delle Entrate,con atto notificatosuccessivamente, il 5 settembre 2016 , articolato in due motivi , da qualificarsi come ricorso incidentale. 4. Lasocietà contribuente si è difesa dall’impugnazione dell’A genzia delle Entratedepositando controricorso mentre l’A genzia delle E ntrate non si è difesa dal ricorso della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuenteha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti oltre che di un’altra pronuncia giurisdizionale. La sentenza impugnata si sarebbe limitata in motivazione a richiamare la decisione assunta dalla CTR con la sentenza n . 7831 2015 nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al rilievo della plusvalenza, così mutuando i vizi g ià denunciati avverso quella sentenza con un altro ricorso per cassazione. In particolare, la decisione posta a fondamento della sentenza impugnata si fonderebbe su ll’esito di una CTU volta alla stima del valore della partecipazione sociale ceduta di cui la ricorrente aveva ripetutamente censurato l’erroneità, anche nell’atto di appello relativo del presente giudizio,con riferimento in particolare: (i) ad unerrore di calcolo nella determinazione del reddito netto atteso ai fini della stima del valore della quota ceduta, indicatoin euro 954.459 anzichéin euro 886.213 ; (ii) ad un errore tecnico contabile nell’individuazione degli oneri finanziari da detrarre al MOL per la determinazione del reddito netto atteso ai fini della stima della quota ceduta,i cui dati dovevano essere tratti dal bilancio della partecipata, ed erano pari ad euro 988.651 , e non da quello della società cedente,ove erano pari ad 68.246 . Gli errori segnalati sarebbero decisivi perché , ove applicato il metodo corretto,il valore della partecipazione ceduta sarebbe stimabile in misura inferiore al prezzo di cessione e non vi sarebbe, quindi, alcuna plusvalenza. Le censure alla CTU erano state mosse dalla società contribuente con osservazioni che il consulente non aveva affatto considerato per cui la motivazione della sentenza impugnata, che ha aderito acriticamente alla decisione assunta sulla base delle risultanze erronee della CTU , sarebbe viziata. Non solo ma la sentenza impugnata avrebbe anche omesso di attribuire la giusta rilevanza al giudicato penale di assoluzione fondato su una consulenza di parte della contribuente, scevra da errori. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. Come già efficacemente chiarito dalla Corte nell’ordinanza n. 18886 del 2023 che ha definito, cassando con rinvio, l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso la sentenza della CTR n. 7831 del 2015 , a cui acriticamente rimanda la motivazione della sentenza impugnata nel presente giudizio, «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, consente di censurare, per omessoesame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare». L’ ordinanza in questione ha, poi, riconosciuto che, nella fattispecie in esame,entrambe le parti avevano mosso critiche alla consulenza di ufficio e che la società contribuente, in particolare, aveva lamentato la mancata considerazione delfatto storico, determinante ai fini della valutazione della plusvalenza,relativo alla corretta estrazione dei dati contabili indicativi della consistenza degli oneri finanziari gravanti sullasocietà partecipata . Nel caso di specie la CTR nonostante, come si evince dalla parte della sentenza impugnata dedicata alla sintesi dei motivi di appello, le fossero state sottoposte dalla società contribuente le critiche mosse alla consulenza tecnica su cui si fondava la sentenza della CTR n . 7831 2015 relativa all’accertamento della plusvalenza da cessione di partecipazione sociale, si è limitata a recepire acriticamente la determinazione dell’entità della plusvalenza in essa contenuta,omettendo finanche di riportare il contenuto della motivazione,sotto questo profilo, adottata dalla sentenza richiamata e di verificare che avesse esaminato il fatto storico che la società contribuente assumeva essere stato completamente ignorato dalla consulenza tecnica. Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale della società contribuente. 2. Procedendo all’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. laddove la CTR aveva annullato gli avvisi di accertamento oggetto di causa in forza di una sentenza di parziale annullamento dell’avviso di accertamento societario presupposti non ancora passata in giudicato, così attribuendo rilevanza in altro giudizio ad una pronuncia non ancora irretrattabile, in violazione dell’art. 2909 c.c. 3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 7 d. lgs. 546 del 1992 per averela CTR mancato di sospendere il presente giudizio relativo all’impugnazione di due avvisi di accertamento del reddito per due annualità di imposta dove venivano scomputate perdite sulla base delle determinazioni contenute in un atto di accertamento precedente, senza attendere l’esito del giudizio di impugnazione de ll’atto pregiudiziale. 3.1. I motivi, strettamente connessi alla questione dell’efficacia della sentenza resa dalla CTR sull’accertamento prodromico della plusvalenza nella rideterminazione del reddito per l’anno di imposta 2003 nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento per la conseguente rettifica per gli anni di imposta successivi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 3.2. Con l’ordinanza n. 18886 del 2023, già richiamata, la Corte ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza della CTR n. 7831 2015 relativa all’accertamento prodromico della plusvalenza nella rideterminazione del reddito per l’anno di imposta 2003, richiamata dalla sentenza impugnata nel presente giudizio a fondamento della decisione,e la circostanza, priva la ricorrente incidentale dell’interesse alla decisione sull’impugnazione. 4. Ne conseguono, l’accoglimentodel ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, e lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, oltre cheal regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campan