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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1996

Cassazione n. 42794/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1996 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 117) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

L'unico motivo proposto, in ordine all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso, stante la mancata allegazione degli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla [OSCURATO:PERSONA], asseritamente in contrasto con quanto affermato dai giudici di merito.

Peraltro, non risulta che tale motivo sia stato proposto in appello, sicché la censura non è consentita nella presente sede di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1996 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 117) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. L'unico motivo proposto, in ordine all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso, stante la mancata allegazione degli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla [OSCURATO:PERSONA], asseritamente in contrasto con quanto affermato dai giudici di merito. Peraltro, non risulta che tale motivo sia stato proposto in appello, sicché la censura non è consentita nella presente sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris