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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22709/2026

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do Capua, condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come daprocura speciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroSalzillo Laura, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7554/2022depositata il 25/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026Evandro S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motividi censura avverso la sentenza n. 7554/2022 della Corte d’appello diRoma.Resiste con controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Le parti hanno depositato memoria.Dagli atti risulta che nel maggio 2008 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenutoin giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proponendo domandadi riscatto del terreno agricolo sito a Rocca d’[OSCURATO:SOCIETA], contrada Marsella,censito al fg. 1, part.lla 984 del catasto terreni, deducendo: - di essereproprietaria di terreno agricolo confinante (fg. 1, part.lla 194, di are91,50), coltivato con l’ausilio dei familiari; - che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avevavenduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. il proprio terreno agricolo con atto del 4 ottobre2007, al prezzo di E. 3.500,00, in violazione del diritto di prelazionespettante alla proprietaria e diretta coltivatrice del fondo limitrofo.Il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda, disponendo il trasferimentodella proprietà in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e condannando EvandroS.r.l. al rilascio del terreno, con pronuncia confermata in appello.Avverso detta pronuncia d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve essere rigettata l’istanza, proposta dalla ricorrente,di riunione, al presente giudizio, del giudizio n. 2955/2024 R.G. -promosso da [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](controricorrente), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza della Corte d’appello di Roma n. 4563/2023, pubblicata il23.06.2023, in quanto avente a oggetto sentenza diversa da quellaPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026oggetto del presente giudizio.

È noto difatti che, ai sensi dell’art. 335c.p.c., più giudizi devono essere riuniti solamente nel caso dellaproposizione di differenti impugnazioni avverso la medesima sentenza,mentre nessun vincolo in tal senso sorge dall’eventuale connessione,oggettiva o soggettiva, tra le cause.Sempre in via preliminare va delibata l’eccezione, proposta dallacontroricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorionei confronti di tutte le parti evocate nei precedenti gradi di giudizio (DiZazzo Giulietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DiZazzo Raffaele).

Si tratta degli eredi dell’alienante sig.ra [OSCURATO:PERSONA],originariamente convenuta in giudizio e deceduta nel corso del processo.L’eccezione è infondata.È noto che nel giudizio di riscatto agrario “non si versa in tema dilitisconsorzio necessario, non sussistendo la necessità che al giudiziopartecipi anche il proprietario venditore del fondo, perché l'azione tende arealizzare la sostituzione del retraente al retrattato e non si versa inipotesi di cause inscindibili (Cass. n. 3837/95)” (Cass., Sez. 3, n. 12893del 24/07/2012, Rv. 623422-01).Sicché, vertendosi nell’ipotesi di cause scindibili, trova applicazione al casodi specie l’art. 332 c.p.c., secondo cui - se l’impugnazione è propostasolamente nei confronti di alcune delle parti – il giudice ne ordina lanotificazione alle altre nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa (ocomunque esclusa), circostanza che ricorre invece nel caso presente.Deve essere rigettata, del pari, l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper violazione del dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva,ai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn. 3) e 4) c.p.c., in quanto – sebbene sidiffonda per cinquanta pagine – la ricorrente vi espone diligentemente ilcontenuto degli atti processuali di riferimento, rendendo di fatto piùesaustivo il riferimento agli atti processuali citati e più comprensibile laportata delle critiche alla sentenza impugnata.

È noto difatti chePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026“l'eccessiva ampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé,l'inammissibilità dello stesso.

La violazione del dovere di sinteticità puòcondurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazionesoltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunoso_ dei fattidi causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure 7,1 mosse allasentenza gravata.

La sanzione di inammissibilità scatta allorché il deficit dichiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ.

Occorre evitare unapproccio eccessivamente puntiglioso, contrastante con il diritto di accessopratico ed effettivo alla Corte di cassazione.

L'eccessiva lunghezza e unacerta farraginosità del ricorso non ne comportano l'inammissibilità tutte levolte che l'interpretazione complessiva dell'atto consenta, comunque, dicomprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e diindividuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenzaimpugnata” (Cass., SU, n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01).Le ulteriori eccezioni di inammissibilità attengono in effetti al meritocassatorio, sicché devono intendersi assorbite dall’esame dei motivi diricorso, cui si procede di seguito.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8 della l. 26 maggio 1965, n.590, nonché degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 4. c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la sentenza contenga motivazione apparentenella parte in cui ha confermato l’ammissibilità della prova per testimoni,formulata in termini negativi, volta a dimostrare che la retraente nonavesse alienato fondi nel biennio precedente all’acquisto del terreno,ritenendo che il carattere negativo della condotta da dimostrare nonimplica di per sé alcun limite legale alla ammissione della prova per testiai sensi degli artt. 2721 e segg. c.p.c. e rigettando quindi la relativaeccezione.

Assume, in particolare, che la Corte territoriale si sarebbePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026discostata dal principio, invocato da specifico motivo d’appello, secondocui la prova per testimoni di un fatto negativo deve essere formulata intermini di fatto positivo contrario, omettendo di motivare sul punto.Il motivo è infondato.La sentenza è così motivata: “è da osservare che il carattere negativodella condotta da dimostrare non implica di per sé alcun limite legaleall’ammissione della prova per testi ai sensi degli artt. 2721 e segg. c.c.(in tal senso si rinvia a Cass. 27 marzo 2015 n. 6247 in ordine proprio allafattispecie astratta in questione)”.La motivazione, per quanto succinta, non può ritenersi solo formalmenteesistente, rispondendo al modello legale previsto dall’art. 118 disp. att.c.p.c., secondo cui le ragioni giuridiche della decisione possono essereespresse “anche con riferimento a precedenti conformi”, e conformandosial principio consolidato secondo cui “soddisfa l'obbligo di motivazione lasentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motiviin fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sullaquestione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità”, volendovisi uniformare (Cass., Sez. 3, n.13066 del 05/06/2007, Rv. 597590-01.

Conformi: Sez. 1, n. 28480del 22/12/2005, Rv. 585739-01; Sez.

L, n. 3905 del 20/04/1999,Rv. 525544-01; Sez.

L, n. 6919 del 05/06/1992, Rv. 477578-01).Con il secondo motivo, rubricato a sua volta “violazione o falsaapplicazione degli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26 maggio1965, n. 590, nonché degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 4. c.p.c.”, la ricorrente lamenta motivazioneapparente, in quanto formulata per relationem, in ordine al rigetto,contenuto nella sentenza di primo grado confermata in appello,dell’eccezione d’improponibilità della domanda di riscatto per lasussistenza di contratto di affitto agrario avente a oggetto il terrenoacquistato.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026La ricorrente afferma che: - la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito solamente conla memoria ex art. 183, 6° comma, n° 2, c.p.c., e quindi tardivamente, lanullità [recte, l’inopponibilità] del contratto di affitto agrario intercorrentetra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in quanto prodotto in fotocopia eprivo di data certa; - il Tribunale si era così espresso: “… l’eccezione diimproponibilità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] è infondata perché questa nonha dato alcuna dimostrazione della ricorrenza dell’ipotizzato rapportoagrario: la convenuta ha fornito solo una copia della scrittura privatadell’affitto del fondo rustico priva di registrazione e di data certa ecertificata …”; - la Corte d’appello si sarebbe limitata a riprodurre talemotivazione affermando: “Il Tribunale ha posto a fondamento delladecisione non già la pretesa nullità del contratto di affittanza agraria bensìla mancata dimostrazione dell’eccepito rapporto agrario, essendo stataprodotta solo “una copia di una scrittura privata…priva di registrazione e didata certa o certificata”, senza vagliare le critiche contenute nel relativomotivo d’appello, consistenti nell’insorta decadenza dall’eccezioneproposta dall’attrice e nella conseguente validità del contratto di affittoagrario prodotto dalla società convenuta in primo grado, nonché nellamancanza di prova della sussistenza del rapporto agrario scaturente daesso, addotto in via di eccezione dalla società acquirente.Il motivo è inammissibile, sia in quanto la censura pretende di dedurre laviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. da elementi trattialiunde, cioè dalle critiche mosse alla sentenza di primo grado nell’atto diappello, così collocandosi al di fuori dei criteri di deduzione del vizioindicati dalle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, rese da questaCorte a Sezioni Unite, sia in quanto non intercetta la ratio decidendi edifetta quindi di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4),c.p.c.In realtà, la Corte d’appello non ha riprodotto pedissequamente lasentenza di primo grado, ma ha evidenziato che le critiche mosse nell’attoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026di appello non erano idonee a scalfirne la motivazione, fondata sullaradicale mancanza di prova della conduzione del fondo da parte di altrocoltivatore.In effetti, il motivo da un lato reitera le critiche mosse alla sentenza diprimo grado, che non avrebbe tratto le dovute conseguenzedall’intervenuta preclusione dell’eccezione di nullità del contratto agrarioavente a oggetto il terreno compravenduto, dall’altro costituisce un “nonmotivo”, in quanto non contiene critiche al contenuto reale della decisione.[OSCURATO:PERSONA] intende quindi dare seguito all’orientamento di questa Cortesecondo cui “l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere.

Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito sideve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata conl’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”” (Cass., Sez. 3, n.9059 del 06/04/2025, Rv. 674606-01).Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26 maggio 1965, n. 590nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.”, inquanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina delriparto dell’onere probatorio in relazione alla circostanza che sul fondocompravenduto fossero presenti conduttori, ritenendo che il relativo oneredella prova ricada sul convenuto nell’azione di riscatto agrario.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971, n. 817,nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, per averela Corte d’appello erroneamente applicato la disciplina del ripartodell’onere probatorio al presupposto dell’azione secondo cui il fondooggetto di retratto, sommato a tutti gli altri in proprietà del retraente o suiquali il medesimo esercita il diritto di enfiteusi, non deve superare il triplodella superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.I motivi sono entrambi infondati.Occorre rammentare che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (in questi termini, di recente, Cass., Sez. 5, n.26739 del 15/10/2024, Rv. 672706-01).Affermando che “il tribunale ha posto a fondamento della decisione … lamancata dimostrazione dell’eccepito rapporto agrario, essendo stataprodotta solo “una copia di una scrittura privata …. priva di registrazione edi data certa o certificata”, la Corte d’appello ha, invece, esattamenteapplicato la regola invocata dalla ricorrente, che eccependo la presenza diconduttori sul fondo compravenduto aveva affermato la sussistenza di unfatto impeditivo della prelazione, assumendo – conseguentemente –l’onere di offrirne prova nel processo.D’altra parte, la Corte d’appello ha affermato: “I certificati anagrafici giàprodotti in primo grado (allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c, comma 6,n. 2 c.p.c.) attestano la consistenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] (compostaanche dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie Benedetta e JessicaValente) ed hanno consentito al Tribunale di accertare anchel’adeguatezza della capacità lavorativa, la quale è contestata nel motivo digravame in termini astratti ed apodittici”.

Anche in questo caso la CortePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026d’appello ha congruamente applicato a carico dell’attrice retraente laregola dell’onere probatorio relativo al presupposto della previstaproporzione tra estensione dei fondi nella disponibilità del retraente ecapacità lavorativa della famiglia.Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26maggio 1965 n. 590, in relazione all’art. 360, co.1 n. 4 c.p.c.”, il ricorrentedenuncia il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di merito riguardantel’insussistenza del medesimo presupposto dell’azione di cui al motivo cheprecede.Nell’atto d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esposto: ““VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELLA LEGGE 817/71 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]’AZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. - IMPROPONIBILITA’[OSCURATO:PERSONA]’AZIONE”… d) in ordine all’insussistenza del presupposto per cui ilfondo, per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, non devesuperare il triplo della capacità lavorativa della sua famiglia: questorequisito è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con specificoriferimento al diritto di prelazione del confinante (Cass. 23.2.1983 n. 1383e 09.2.1982 n. 758); anche su questo presupposto l’attrice non haadempiuto all’onere probatorio su di essa gravante.

Correlativamente, lemodifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dalprimo giudice, sono le seguenti: ai fini dell’esercizio del retratto agrario,essendo necessaria ed indispensabile la ricorrenza di quattro specificipresupposti, costituenti tutti condizione dell’azione in capo al retraenterichiesti di provare (qualifica di coltivatore diretto; la coltivazione biennaledel terreno agricolo confinante con quello da riscattare; il possesso dellaforza lavorativa adeguata; il non aver effettuato vendite di fondi rustici nelPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026biennio precedente l’esercizio del diritto di riscatto; il fondo, per il quale ilconfinante intende esercitare la prelazione in uno con quello già di suaproprietà, non deve superare il triplo della capacità lavorativa della suafamiglia) e di ricorrere tutt[i] inscindibilmente e coevamente all’atto diproposizione della domanda, comporta il rigetto della domanda il mancatoassolvimento del relativo onere probatorio.

La violazione di leggeconsegue dall’avere ritenuto sussistenti tutti i presupposti/condizionidell’azione esperita (v. sentenza pag. 3 rigo 10)”.La Corte d’appello, sebbene sinteticamente, si è pronunciata sullaquestione, affermando: “i certificati anagrafici già prodotti in primo grado(allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) attestano laconsistenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] (composta anche dal coniugeGiovanni Valente e dalle figlie Benedetta e [OSCURATO:PERSONA]) ed hannoconsentito al tribunale di accertare anche l’adeguatezza della capacitàlavorativa, la quale è contestata nel motivo di gravame in termini astrattied apodittici”.Sicché non vi è, sul punto, l’assunta omessa pronuncia.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 perPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generalied accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do Capua, condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come daprocura speciale in calce al ricorso per cassazionericorrentecontroSalzillo Laura, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL], come da procura in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7554/2022depositata il 25/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026Evandro S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motividi censura avverso la sentenza n. 7554/2022 della Corte d’appello diRoma.Resiste con controricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Le parti hanno depositato memoria.Dagli atti risulta che nel maggio 2008 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenutoin giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proponendo domandadi riscatto del terreno agricolo sito a Rocca d’[OSCURATO:SOCIETA], contrada Marsella,censito al fg. 1, part.lla 984 del catasto terreni, deducendo: - di essereproprietaria di terreno agricolo confinante (fg. 1, part.lla 194, di are91,50), coltivato con l’ausilio dei familiari; - che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avevavenduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. il proprio terreno agricolo con atto del 4 ottobre2007, al prezzo di E. 3.500,00, in violazione del diritto di prelazionespettante alla proprietaria e diretta coltivatrice del fondo limitrofo.Il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda, disponendo il trasferimentodella proprietà in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e condannando EvandroS.r.l. al rilascio del terreno, con pronuncia confermata in appello.Avverso detta pronuncia d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi di gravame.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve essere rigettata l’istanza, proposta dalla ricorrente,di riunione, al presente giudizio, del giudizio n. 2955/2024 R.G. -promosso da [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](controricorrente), nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza della Corte d’appello di Roma n. 4563/2023, pubblicata il23.06.2023, in quanto avente a oggetto sentenza diversa da quellaPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026oggetto del presente giudizio. È noto difatti che, ai sensi dell’art. 335c.p.c., più giudizi devono essere riuniti solamente nel caso dellaproposizione di differenti impugnazioni avverso la medesima sentenza,mentre nessun vincolo in tal senso sorge dall’eventuale connessione,oggettiva o soggettiva, tra le cause.Sempre in via preliminare va delibata l’eccezione, proposta dallacontroricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorionei confronti di tutte le parti evocate nei precedenti gradi di giudizio (DiZazzo Giulietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DiZazzo Raffaele). Si tratta degli eredi dell’alienante sig.ra [OSCURATO:PERSONA],originariamente convenuta in giudizio e deceduta nel corso del processo.L’eccezione è infondata.È noto che nel giudizio di riscatto agrario “non si versa in tema dilitisconsorzio necessario, non sussistendo la necessità che al giudiziopartecipi anche il proprietario venditore del fondo, perché l'azione tende arealizzare la sostituzione del retraente al retrattato e non si versa inipotesi di cause inscindibili (Cass. n. 3837/95)” (Cass., Sez. 3, n. 12893del 24/07/2012, Rv. 623422-01).Sicché, vertendosi nell’ipotesi di cause scindibili, trova applicazione al casodi specie l’art. 332 c.p.c., secondo cui - se l’impugnazione è propostasolamente nei confronti di alcune delle parti – il giudice ne ordina lanotificazione alle altre nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa (ocomunque esclusa), circostanza che ricorre invece nel caso presente.Deve essere rigettata, del pari, l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper violazione del dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva,ai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn. 3) e 4) c.p.c., in quanto – sebbene sidiffonda per cinquanta pagine – la ricorrente vi espone diligentemente ilcontenuto degli atti processuali di riferimento, rendendo di fatto piùesaustivo il riferimento agli atti processuali citati e più comprensibile laportata delle critiche alla sentenza impugnata. È noto difatti chePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026“l'eccessiva ampiezza del ricorso per cassazione non determina, di per sé,l'inammissibilità dello stesso. La violazione del dovere di sinteticità puòcondurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazionesoltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunoso_ dei fattidi causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure 7,1 mosse allasentenza gravata. La sanzione di inammissibilità scatta allorché il deficit dichiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. Occorre evitare unapproccio eccessivamente puntiglioso, contrastante con il diritto di accessopratico ed effettivo alla Corte di cassazione. L'eccessiva lunghezza e unacerta farraginosità del ricorso non ne comportano l'inammissibilità tutte levolte che l'interpretazione complessiva dell'atto consenta, comunque, dicomprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e diindividuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenzaimpugnata” (Cass., SU, n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01).Le ulteriori eccezioni di inammissibilità attengono in effetti al meritocassatorio, sicché devono intendersi assorbite dall’esame dei motivi diricorso, cui si procede di seguito.Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8 della l. 26 maggio 1965, n.590, nonché degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 4. c.p.c.”.La ricorrente sostiene che la sentenza contenga motivazione apparentenella parte in cui ha confermato l’ammissibilità della prova per testimoni,formulata in termini negativi, volta a dimostrare che la retraente nonavesse alienato fondi nel biennio precedente all’acquisto del terreno,ritenendo che il carattere negativo della condotta da dimostrare nonimplica di per sé alcun limite legale alla ammissione della prova per testiai sensi degli artt. 2721 e segg. c.p.c. e rigettando quindi la relativaeccezione. Assume, in particolare, che la Corte territoriale si sarebbePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026discostata dal principio, invocato da specifico motivo d’appello, secondocui la prova per testimoni di un fatto negativo deve essere formulata intermini di fatto positivo contrario, omettendo di motivare sul punto.Il motivo è infondato.La sentenza è così motivata: “è da osservare che il carattere negativodella condotta da dimostrare non implica di per sé alcun limite legaleall’ammissione della prova per testi ai sensi degli artt. 2721 e segg. c.c.(in tal senso si rinvia a Cass. 27 marzo 2015 n. 6247 in ordine proprio allafattispecie astratta in questione)”.La motivazione, per quanto succinta, non può ritenersi solo formalmenteesistente, rispondendo al modello legale previsto dall’art. 118 disp. att.c.p.c., secondo cui le ragioni giuridiche della decisione possono essereespresse “anche con riferimento a precedenti conformi”, e conformandosial principio consolidato secondo cui “soddisfa l'obbligo di motivazione lasentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motiviin fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sullaquestione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità”, volendovisi uniformare (Cass., Sez. 3, n.13066 del 05/06/2007, Rv. 597590-01. Conformi: Sez. 1, n. 28480del 22/12/2005, Rv. 585739-01; Sez. L, n. 3905 del 20/04/1999,Rv. 525544-01; Sez. L, n. 6919 del 05/06/1992, Rv. 477578-01).Con il secondo motivo, rubricato a sua volta “violazione o falsaapplicazione degli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26 maggio1965, n. 590, nonché degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 4. c.p.c.”, la ricorrente lamenta motivazioneapparente, in quanto formulata per relationem, in ordine al rigetto,contenuto nella sentenza di primo grado confermata in appello,dell’eccezione d’improponibilità della domanda di riscatto per lasussistenza di contratto di affitto agrario avente a oggetto il terrenoacquistato.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026La ricorrente afferma che: - la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito solamente conla memoria ex art. 183, 6° comma, n° 2, c.p.c., e quindi tardivamente, lanullità [recte, l’inopponibilità] del contratto di affitto agrario intercorrentetra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in quanto prodotto in fotocopia eprivo di data certa; - il Tribunale si era così espresso: “… l’eccezione diimproponibilità sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] è infondata perché questa nonha dato alcuna dimostrazione della ricorrenza dell’ipotizzato rapportoagrario: la convenuta ha fornito solo una copia della scrittura privatadell’affitto del fondo rustico priva di registrazione e di data certa ecertificata …”; - la Corte d’appello si sarebbe limitata a riprodurre talemotivazione affermando: “Il Tribunale ha posto a fondamento delladecisione non già la pretesa nullità del contratto di affittanza agraria bensìla mancata dimostrazione dell’eccepito rapporto agrario, essendo stataprodotta solo “una copia di una scrittura privata…priva di registrazione e didata certa o certificata”, senza vagliare le critiche contenute nel relativomotivo d’appello, consistenti nell’insorta decadenza dall’eccezioneproposta dall’attrice e nella conseguente validità del contratto di affittoagrario prodotto dalla società convenuta in primo grado, nonché nellamancanza di prova della sussistenza del rapporto agrario scaturente daesso, addotto in via di eccezione dalla società acquirente.Il motivo è inammissibile, sia in quanto la censura pretende di dedurre laviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. da elementi trattialiunde, cioè dalle critiche mosse alla sentenza di primo grado nell’atto diappello, così collocandosi al di fuori dei criteri di deduzione del vizioindicati dalle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, rese da questaCorte a Sezioni Unite, sia in quanto non intercetta la ratio decidendi edifetta quindi di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4),c.p.c.In realtà, la Corte d’appello non ha riprodotto pedissequamente lasentenza di primo grado, ma ha evidenziato che le critiche mosse nell’attoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026di appello non erano idonee a scalfirne la motivazione, fondata sullaradicale mancanza di prova della conduzione del fondo da parte di altrocoltivatore.In effetti, il motivo da un lato reitera le critiche mosse alla sentenza diprimo grado, che non avrebbe tratto le dovute conseguenzedall’intervenuta preclusione dell’eccezione di nullità del contratto agrarioavente a oggetto il terreno compravenduto, dall’altro costituisce un “nonmotivo”, in quanto non contiene critiche al contenuto reale della decisione.[OSCURATO:PERSONA] intende quindi dare seguito all’orientamento di questa Cortesecondo cui “l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni percui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito sideve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Inriferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata conl’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”” (Cass., Sez. 3, n.9059 del 06/04/2025, Rv. 674606-01).Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26 maggio 1965, n. 590nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.”, inquanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina delriparto dell’onere probatorio in relazione alla circostanza che sul fondocompravenduto fossero presenti conduttori, ritenendo che il relativo oneredella prova ricada sul convenuto nell’azione di riscatto agrario.Presidente: [OSCURATO:PERSONA]Estensore: [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazionedegli artt. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, l. 14 agosto 1971, n. 817,nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, per averela Corte d’appello erroneamente applicato la disciplina del ripartodell’onere probatorio al presupposto dell’azione secondo cui il fondooggetto di retratto, sommato a tutti gli altri in proprietà del retraente o suiquali il medesimo esercita il diritto di enfiteusi, non deve superare il triplodella superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.I motivi sono entrambi infondati.Occorre rammentare che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (in questi termini, di recente, Cass., Sez. 5, n.26739 del 15/10/2024, Rv. 672706-01).Affermando che “il tribunale ha posto a fondamento della decisione … lamancata dimostrazione dell’eccepito rapporto agrario, essendo stataprodotta solo “una copia di una scrittura privata …. priva di registrazione edi data certa o certificata”, la Corte d’appello ha, invece, esattamenteapplicato la regola invocata dalla ricorrente, che eccependo la presenza diconduttori sul fondo compravenduto aveva affermato la sussistenza di unfatto impeditivo della prelazione, assumendo – conseguentemente –l’onere di offrirne prova nel processo.D’altra parte, la Corte d’appello ha affermato: “I certificati anagrafici giàprodotti in primo grado (allegati alla memoria ex art. 183 c.p.c, comma 6,n. 2 c.p.c.) attestano la consistenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] (compostaanche dal coniuge [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie Benedetta e JessicaValente) ed hanno consentito al Tribunale di accertare anchel’adeguatezza della capacità lavorativa, la quale è contestata nel motivo digravame in termini astratti ed apodittici”. Anche in questo caso la CortePresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026d’appello ha congruamente applicato a carico dell’attrice retraente laregola dell’onere probatorio relativo al presupposto della previstaproporzione tra estensione dei fondi nella disponibilità del retraente ecapacità lavorativa della famiglia.Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e 8, l. 26maggio 1965 n. 590, in relazione all’art. 360, co.1 n. 4 c.p.c.”, il ricorrentedenuncia il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di merito riguardantel’insussistenza del medesimo presupposto dell’azione di cui al motivo cheprecede.Nell’atto d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esposto: ““VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELLA LEGGE 817/71 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]’AZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 2697 C.C. - IMPROPONIBILITA’[OSCURATO:PERSONA]’AZIONE”… d) in ordine all’insussistenza del presupposto per cui ilfondo, per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, non devesuperare il triplo della capacità lavorativa della sua famiglia: questorequisito è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con specificoriferimento al diritto di prelazione del confinante (Cass. 23.2.1983 n. 1383e 09.2.1982 n. 758); anche su questo presupposto l’attrice non haadempiuto all’onere probatorio su di essa gravante. Correlativamente, lemodifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dalprimo giudice, sono le seguenti: ai fini dell’esercizio del retratto agrario,essendo necessaria ed indispensabile la ricorrenza di quattro specificipresupposti, costituenti tutti condizione dell’azione in capo al retraenterichiesti di provare (qualifica di coltivatore diretto; la coltivazione biennaledel terreno agricolo confinante con quello da riscattare; il possesso dellaforza lavorativa adeguata; il non aver effettuato vendite di fondi rustici nelPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026biennio precedente l’esercizio del diritto di riscatto; il fondo, per il quale ilconfinante intende esercitare la prelazione in uno con quello già di suaproprietà, non deve superare il triplo della capacità lavorativa della suafamiglia) e di ricorrere tutt[i] inscindibilmente e coevamente all’atto diproposizione della domanda, comporta il rigetto della domanda il mancatoassolvimento del relativo onere probatorio. La violazione di leggeconsegue dall’avere ritenuto sussistenti tutti i presupposti/condizionidell’azione esperita (v. sentenza pag. 3 rigo 10)”.La Corte d’appello, sebbene sinteticamente, si è pronunciata sullaquestione, affermando: “i certificati anagrafici già prodotti in primo grado(allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) attestano laconsistenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] (composta anche dal coniugeGiovanni Valente e dalle figlie Benedetta e [OSCURATO:PERSONA]) ed hannoconsentito al tribunale di accertare anche l’adeguatezza della capacitàlavorativa, la quale è contestata nel motivo di gravame in termini astrattied apodittici”.Sicché non vi è, sul punto, l’assunta omessa pronuncia.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 perPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA] StanoNumero registro generale 2613/2023Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 22709/2026Data pubblicazione 06/07/2026compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generalied accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il28 maggio 2026.La PresidenteLina RubinoPresidente: [OSCURATO:PERSONA] RubinoEstensore: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris