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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08836/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27540/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.

TA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente Oggetto: Pubblico impiego – Mansioni dirigenziali – Struttura complessa -Differenze retributive R.G.N. 27540/2017 Ud. 15/03/2023CC R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 2 di 6 domiciliato in ROMA, via Ottaviano n. 9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE APPELLO LECCE - TARANTO , n.369/2016 pubblicata il 22/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 marz o 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2016, ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 8479/2010 del Tribunale di Taranto, la quale, accogliendo parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 78.856,08, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.

Il Tribunale, infatti, aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA], dirigente di I livello, dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2003, aveva svolto di fatto le mansioni di dirigente della macrostruttura [OSCURATO:PERSONA], mansioni inquadrabili nel superiore II livello.

2. La Corte territoriale ha dichiarato di condividere la motivazione del giudice di prime cure, evidenziando come la domanda originaria si fondasse sulla dettagliata allegazione di circostanze non concretamente contestate e di una documentazione – parimenti no n contestata – da cui si evinceva che il Polo presso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato servizio aveva carattere di struttura complessa, con un ampio bacino di utenza, da ciò derivando che le R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 3 di 6 attività e mansioni svolte dall’appellata dovevano ritenersi rientranti nel II livello.

La Corte, altresì, ha negato rilevanza alla circostanza che le mansioni fossero state svolte senza un provvedimento di assegnazione, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per le sole differenze retributive e non per il riconoscimento dell’inquadramento superiore, da ciò derivando la rilevanza esclusiva dell’effettivo svolgimento delle mansioni.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto ricorre la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico articolato motivo vengono dedotte sia la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.”sia la “violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.”.

Si duole l’Azienda ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto applicabile alla figura dirigenziale l’art.2103 c.c., sebbene tale applicazione sia esclusa dall’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001.

La ricorrente, in contrario, invoca il disposto di cui all’art. 24 D. Lgs. 29/1993 e la conseguente operatività del principio di onnicomprensività della remunerazionedirigenziale.

R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 4 di 6 La ricorrente viene a dolersi, ulteriormente, del fatto che la decisione impugnata sia pervenuta a disattendere il gravame anche sulla scorta della mancata contestazione delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo, ed afferma , all’opposto , che era comunque compito della Corte territoriale procedere alla verifica in concreto della fondatezza delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è fondato nei sensi che ci si appresta a specificare.

Nell’affermare il diritto dell’odierna controricorrente al riconoscimento delle differenze retributive sulla base del solo svolgimento di mansioni superiori, la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso il costante orientamento di questa Corte, che ha reiteratamente affermato il principio per cui, n ell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale - è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter D. L gs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del CCNL8 giugno 2000 (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 91 del 04/01/2019; ma cfr. altresì Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 22047 del 12/07/2022; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 36358 del 23/11/2021; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 21565 del 03/09/2018).

Deve, quindi, ribadirsi che la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 5 di 6 dirigenziali, a tenore dell'articolo 24 del d.lgs. n. 165/2001 e - in epoca anteriore alla sua entrata in vigore di quest’ultimo - dell'articolo 24 d.lgs. n. 29/1993.

Come già in passato osservato da questa Corte, infatti, l’art. 24, comma 3, D. L gs. n. 165/2 001 – al pari dell’ art. 24 , comma 3, D .

Lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 16, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”(Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 7673 del 2022); ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale.

L'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dall’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 D .

L gs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 D. L gs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 6 di 6 rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto.

Da questi principi la sentenza impugnata si è apoditticamente discostata, riconducendo la situazione dell’odierna controricorrente a quella, generica, di un “lavoratore” ed omettendo totalmente di considerare la peculiarità della figura dirigenziale, pervenendo in tal modo alla violazione dell’art. 24, D. Lgs. n. 165/2001.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.

TA).

4. In considerazione della specifica vicenda processuale – ed in particolare dell’esito dei due gradi di merito - appaiono sussistere concrete ragioni per disporre la compensazione delle spese d ell’intero processo.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in mot ivazione , cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27540/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L. TA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente Oggetto: Pubblico impiego – Mansioni dirigenziali – Struttura complessa -Differenze retributive R.G.N. 27540/2017 Ud. 15/03/2023CC R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 2 di 6 domiciliato in ROMA, via Ottaviano n. 9 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE APPELLO LECCE - TARANTO , n.369/2016 pubblicata il 22/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 marz o 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2016, ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 8479/2010 del Tribunale di Taranto, la quale, accogliendo parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 78.856,08, oltre accessori, a titolo di differenze retributive. Il Tribunale, infatti, aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA], dirigente di I livello, dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 2003, aveva svolto di fatto le mansioni di dirigente della macrostruttura [OSCURATO:PERSONA], mansioni inquadrabili nel superiore II livello. 2. La Corte territoriale ha dichiarato di condividere la motivazione del giudice di prime cure, evidenziando come la domanda originaria si fondasse sulla dettagliata allegazione di circostanze non concretamente contestate e di una documentazione – parimenti no n contestata – da cui si evinceva che il Polo presso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato servizio aveva carattere di struttura complessa, con un ampio bacino di utenza, da ciò derivando che le R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 3 di 6 attività e mansioni svolte dall’appellata dovevano ritenersi rientranti nel II livello. La Corte, altresì, ha negato rilevanza alla circostanza che le mansioni fossero state svolte senza un provvedimento di assegnazione, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per le sole differenze retributive e non per il riconoscimento dell’inquadramento superiore, da ciò derivando la rilevanza esclusiva dell’effettivo svolgimento delle mansioni. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo vengono dedotte sia la “violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.”sia la “violazione e falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.”. Si duole l’Azienda ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto applicabile alla figura dirigenziale l’art.2103 c.c., sebbene tale applicazione sia esclusa dall’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001. La ricorrente, in contrario, invoca il disposto di cui all’art. 24 D. Lgs. 29/1993 e la conseguente operatività del principio di onnicomprensività della remunerazionedirigenziale. R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 4 di 6 La ricorrente viene a dolersi, ulteriormente, del fatto che la decisione impugnata sia pervenuta a disattendere il gravame anche sulla scorta della mancata contestazione delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo, ed afferma , all’opposto , che era comunque compito della Corte territoriale procedere alla verifica in concreto della fondatezza delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato nei sensi che ci si appresta a specificare. Nell’affermare il diritto dell’odierna controricorrente al riconoscimento delle differenze retributive sulla base del solo svolgimento di mansioni superiori, la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso il costante orientamento di questa Corte, che ha reiteratamente affermato il principio per cui, n ell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale - è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter D. L gs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del CCNL8 giugno 2000 (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 91 del 04/01/2019; ma cfr. altresì Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22047 del 12/07/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 36358 del 23/11/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21565 del 03/09/2018). Deve, quindi, ribadirsi che la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 5 di 6 dirigenziali, a tenore dell'articolo 24 del d.lgs. n. 165/2001 e - in epoca anteriore alla sua entrata in vigore di quest’ultimo - dell'articolo 24 d.lgs. n. 29/1993. Come già in passato osservato da questa Corte, infatti, l’art. 24, comma 3, D. L gs. n. 165/2 001 – al pari dell’ art. 24 , comma 3, D . Lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 16, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7673 del 2022); ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale. L'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dall’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 D . L gs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 D. L gs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non R.G. 27540/2017 - Pagina nr. 6 di 6 rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto. Da questi principi la sentenza impugnata si è apoditticamente discostata, riconducendo la situazione dell’odierna controricorrente a quella, generica, di un “lavoratore” ed omettendo totalmente di considerare la peculiarità della figura dirigenziale, pervenendo in tal modo alla violazione dell’art. 24, D. Lgs. n. 165/2001. 3. Il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.L. TA). 4. In considerazione della specifica vicenda processuale – ed in particolare dell’esito dei due gradi di merito - appaiono sussistere concrete ragioni per disporre la compensazione delle spese d ell’intero processo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in mot ivazione , cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
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