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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46862/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nella fattispecie di vendita di prodotti con segni mendaci, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente affermato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) che i reati di cui agli artt. 648 e 517 cod. pen. possono concorrere, atteso che le rispettive fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale, poiché volte a tutelare beni giuridici diversi, sia sotto il profilo cronologico e, pertanto, tra le stesse non può configurarsi un rapporto di specialità, non risultando neppure dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (vedi in proposito pag. 9 della sentenza impugnata in ordine alla valenza negativa dei precedenti specifici del ricorrente); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto, del valore significativo del danno provocato alla persona offesa e dei numerosi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nella fattispecie di vendita di prodotti con segni mendaci, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) che i reati di cui agli artt. 648 e 517 cod. pen. possono concorrere, atteso che le rispettive fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale, poiché volte a tutelare beni giuridici diversi, sia sotto il profilo cronologico e, pertanto, tra le stesse non può configurarsi un rapporto di specialità, non risultando neppure dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (vedi in proposito pag. 9 della sentenza impugnata in ordine alla valenza negativa dei precedenti specifici del ricorrente); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto, del valore significativo del danno provocato alla persona offesa e dei numerosi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in dat
Sentenza Cassazione n. 46862/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris