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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 03359/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

MA,12) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 7 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 o, in subordine, della detenzione domiciliare.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 96 e 97 cod. proc. pen.

L'udienza, in data 5 maggio 2021, si era tenuta senza l'assistenza del difensore di fiducia, sostituito da altro difensore nominato dal Tribunale.

Era stato quindi violato il diritto di difesa, in quanto: - il detenuto aveva depositato la nomina del difensore di fiducia in data 24 aprile 2021; - il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva, in data 28 aprile 2021, inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di disponibilità proveniente da una impresa cooperativa; - il detenuto, all'udienza, aveva chiesto rinvio per consentire la presenza del difensore di fiducia; - il difensore non aveva ricevuto, dalla cancelleria, il link per collegarsi in udienza da remoto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

L'unico motivo denuncia la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza in quanto, da una parte, non era stato consentito al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], di collegarsi per partecipare all'udienza da remoto e, dall'altra, era stata respinta la richiesta della parte di rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione del difensore di fiducia.

Il ricorrente ha allegato copia della nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuata dal Bonaffini mediante dichiarazione all'ufficio matricola del carcere in data 24 aprile 2021.Dall'esame degli atti, necessario per verificare i dati processuali rilevanti ai fini della questione posta dal motivo, risulta che: - il decreto di fissazione dell'udienza era stato tempestivamente notificato al detenuto e al suo difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata tenuta con le modalità così dette da remoto: il detenuto Bonaffini era collegato dal carcere di Ferrara, e pure collegato da remoto era il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]; - dal verbale di udienza non risulta che il detenuto o il difensore di ufficio abbiano chiesto rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione del difensore di fiducia.

Dunque, si deve rilevare, da una parte, che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al difensore di ufficio e che non era dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia, nominato dopo la notifica dell'avviso, e, dall'altra, che al Tribunale non è stata formulata alcuna istanza di rinvio per consentire la partecipazione del difensore di fiducia.

Quanto alla modalità di partecipazione all'udienza da remoto, l'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce che "... le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi da pubblico ministero, parte e difensori possono essere tenute da remoto ...

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti ... giorno, ora e modalità del collegamento".

Nel caso in esame la parte e il difensore, cui era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, hanno ricevuto comunicazione delle modalità del collegamento ed hanno partecipato all'udienza da remoto, ma il nuovo difensore di fiducia, cui non era dovuta alcuna comunicazione, non si è fatto parte diligente per poter partecipare da remoto né ha inteso partecipare in presenza all'udienza.

Dunque, il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza e le modalità per il collegamento sono stati comunicati al difensore di ufficio e alcuna comunicazione era dovuta al difensore di fiducia nominato successivamente, il quale doveva attivarsi per ottenere il link necessario per il collegamento ovvero poteva partecipare all'udienza in presenza.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. MA,12) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 7 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 o, in subordine, della detenzione domiciliare. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. L'udienza, in data 5 maggio 2021, si era tenuta senza l'assistenza del difensore di fiducia, sostituito da altro difensore nominato dal Tribunale. Era stato quindi violato il diritto di difesa, in quanto: - il detenuto aveva depositato la nomina del difensore di fiducia in data 24 aprile 2021; - il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva, in data 28 aprile 2021, inviato, tramite posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di disponibilità proveniente da una impresa cooperativa; - il detenuto, all'udienza, aveva chiesto rinvio per consentire la presenza del difensore di fiducia; - il difensore non aveva ricevuto, dalla cancelleria, il link per collegarsi in udienza da remoto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'unico motivo denuncia la nullità del giudizio avanti il Tribunale di sorveglianza in quanto, da una parte, non era stato consentito al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], di collegarsi per partecipare all'udienza da remoto e, dall'altra, era stata respinta la richiesta della parte di rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione del difensore di fiducia. Il ricorrente ha allegato copia della nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], effettuata dal Bonaffini mediante dichiarazione all'ufficio matricola del carcere in data 24 aprile 2021.Dall'esame degli atti, necessario per verificare i dati processuali rilevanti ai fini della questione posta dal motivo, risulta che: - il decreto di fissazione dell'udienza era stato tempestivamente notificato al detenuto e al suo difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata tenuta con le modalità così dette da remoto: il detenuto Bonaffini era collegato dal carcere di Ferrara, e pure collegato da remoto era il difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]; - dal verbale di udienza non risulta che il detenuto o il difensore di ufficio abbiano chiesto rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione del difensore di fiducia. Dunque, si deve rilevare, da una parte, che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al difensore di ufficio e che non era dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia, nominato dopo la notifica dell'avviso, e, dall'altra, che al Tribunale non è stata formulata alcuna istanza di rinvio per consentire la partecipazione del difensore di fiducia. Quanto alla modalità di partecipazione all'udienza da remoto, l'art. 23, comma 5, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce che "... le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi da pubblico ministero, parte e difensori possono essere tenute da remoto ... Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti ... giorno, ora e modalità del collegamento". Nel caso in esame la parte e il difensore, cui era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza, hanno ricevuto comunicazione delle modalità del collegamento ed hanno partecipato all'udienza da remoto, ma il nuovo difensore di fiducia, cui non era dovuta alcuna comunicazione, non si è fatto parte diligente per poter partecipare da remoto né ha inteso partecipare in presenza all'udienza. Dunque, il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza e le modalità per il collegamento sono stati comunicati al difensore di ufficio e alcuna comunicazione era dovuta al difensore di fiducia nominato successivamente, il quale doveva attivarsi per ottenere il link necessario per il collegamento ovvero poteva partecipare all'udienza in presenza. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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