CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24427/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Notarbartolo, n. 38; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 1427/03/2020 pronunciata il 24 febbraio 2020 e depositata il 04 marzo 2020, notificatail 27.07.2020. Oggetto: Diniego rimb. IRPEF18– 2 4427 - 2020 – 14/12/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dicembre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 19.05.2014, presentava istanza di rimborso dei maggiori importi versati per Irpef (€4.360,00), relativamente alla indennità di buonuscita percepita a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l’ente [OSCURATO:PERSONA], datata primo ottobre 2010. Argomentava il contribuente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’E.A.S., con delibera n. 154 del 07.10.2010, liquidava l’indennità applicando l’abbattimento del 26,04% sull’intero imponibile Irpef, senza valutare che, sulla quota indennitaria formatasi fino al 31 dicembre 2003, avrebbe dovuto essere applicata la percentuale di detrazione dell’imposta nella misura del 50%, ex art. 30, comma secondo, L.R. 23 febbraio 1962, n. 2. La CTP di Agrigento accoglieva le ragioni del contribuente compensando le spese di lite. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure. Insorge l’Ufficioaffidandosi ad un unico mezzo di ricorso. Il contribuente si è costituito con controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in relazione all’art. 20 della [OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 2003, l’Ufficiocensura la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto che per la quota di liquidazione spettante per l’indennità maturata fino al 31.12.2003 non potesseapplicarsi la nuova disciplina statale bensì le previgenti modalità di calcolo regionali. Il motivo è infondato e va rigettato. Questa Corte si è già espressa in merito alla questione oggetto di lite con una recente pronuncia cui si ritiene di dover dare seguito. 18– 2 4427 - 2020 – 14/12/2023 MMF Segnatamente, questa Corte ha affermato che “Il tema pone il rapporto fra norma statale e norma regionale. Non è in questione che il metodo di calcolo generale della buonuscita di cui all’art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, sia antitetico a quello introdotto dalla legge regionale siciliana n. 21/2003 con la disposizione del suo articolo 20 che limita la disciplina nazionale solo alla frazione di somme maturate dal 1° gennaio 2004 in avanti. Pertanto, un coordinamento per via ermeneutica non è possibile, ń soccorre la sentenza della Corte costituzio nale n. 178/1986 dove afferma il principio dell’uniformità di contribuzione a carico dell’iscritto con riguardo unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l’arresto costituzionale ha valenza per il caso sottoposto al suo scrutinio ed il principio pù essere guida per la disapplicazione di atti generali anche successivi, ma non consente la disapplicazione di una fonte primaria non deferita alla Consulta. Peraltro, la prefata disposizione regionale non appare manifestamente incostituzionale, per rapporto ai parametri di cui agliar ticoli 3, 38 e 53 della Carta, traducendosi in una protezione dei diritti quesiti di natura previdenziale, comunque limitata nel tempo. In altri termini, si tratta di una limitazione della disciplina statale a tutela del lavoratore e in misura quantitativamente limitata, ove consente un trattamento fiscale di esenzione al 50% anziché al 26,04%, per determinate categorie di dipendenti regionali, allo scopo di rendere pì progressivo il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Peraltro, il Giudice delle leggi ha già̀scrutinato la prefata fonte siciliana, seppure con riferimento ad altro comma della stessa norma di legge siciliana, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità̀per disparità di trattamento della disposizione regionale che ha abrogato al 31 dicembre 2003 la disposizione per cui era consentito - in regime di sospensione delle pensioni di anzianit à̀ - conservare il pensionamento di anzianità̀ per chi avesse a quella data maturato i relativi requisiti. Misurando la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale in bilanciamento con il generale diritto 18– 2 4427 - 2020 – 14/12/2023 MMF fondamentale e di rilevanza costituzionale ad un trattamento di quiescenza per il lavoratore collocato a riposo, la Consulta ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di irragionevolezza di una disposizione che non altera i rapporti, ń crea situazio ni di favore, bens ì mira ad armonizzare il passaggio generale da sistema retributivo a sistema contributivo mediante opportuni interventi conservativi - temporalmente limitati - a tutela di diritti quesiti (cfr. Corte Cost. n. 77/2008)”. (cfr. recentemente in termini Cass. T., n. 16689/2023; 19786/2023. 2. I collegi di prime e seconde cure, accogliendo le ragioni del contribuente, hanno fatto corretto uso dei principi sopra esposti, applicando opportunamente la disciplina speciale della Regione Sicilia all’arco temporale limitato conclusosi al 31.12.2003. Le spese seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla parte contribuente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.millequattrocento/00, oltre ad €200,00 per es