CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce in data 30/9/2022; visti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato la misura cautelare della custodia ire carcere, disposta con provvedimento dei G.I.P. dello stesso Tribunale il 9/9/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per I delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ( art. 416 bis,1 c.p.) posta in essere in danno dì [OSCURATO:PERSONA] ai .fine di farlo desistere dall'organizzazione della festa in onore della [OSCURATO:PERSONA] dei mare per la quale aveva richiesto l'autorizzazione all'amministrazione comunale pretendendo il ritiro della domanda ovvero la corresponsione di euro diecimila. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, in premessa, ribadisce che le censure attengono alla gravità indiziaria limitamente alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. ed alla carenza di esigenze cautelari. Di seguito eccepisce : 2.1. Nullità dell'ordinanza cautelare per violazione di legge ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in relazione all'art. 309 co. 5 c.p.p. e perdita dì efficacia della misura per la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Rileva il ricorrente che a fronte di un orientamento giurisprudenziale, seguito dal Tribunale del riesame, secondo cui la mancata allegazione da parte del P.M. dei decreti autorizzativi al GIP, e la successiva omessa trasmissione degli stessi, al Tribunale del Riesame, non determina né l'inefficacia della misura, né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio i decreti se la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, n. 823, rv. 269291); un diverso approdo ermeneutico ricondurrebbe, invece, la mancata allegazione dei decreti autorizzativi, alla generale categoria delle inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p., ( Sez. Unite, n. 3, 27/3/1996, Monteleone; Sez. 1, 2/10/2003, Guia; Sez. 4 , 13/12/2002, Arcieri). Il contrasto giurisprudenziale, a parere della difesa, implicherebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. 2.2.Con il successivo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza gravata e contesta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. : il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto di conversazioni telefoniche in un'ottica pregiudizialmente mafiosa, mentre le modalità della condotta non integrano la condotta tipizzata di cui all'art. 416 bis c.p., non rilevando il collegamento con contesti di criminalità organizzata o la caratura mafiosa degli autori del fatto ( Sez. VI, n. 27666/2011). Aggiunge che dalle conversazioni telefoniche emerge come fosse il Fontò ad essere inserito ed a conoscere i circuiti malavitosi locali mostrandosi affatto intimorito dalle condotte dei [OSCURATO:PERSONA] ritenute inidonee ad incutere timore visto che [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcuna caratura criminale mentre il Carrisi ha precedenti ( solo) per detenzione illegale di sostanze stupefacenti risalenti nel tempo. 2.3.Lamentafinfine, il ricorrente la nullità del'ordinanza in relazione all'art. 274 lett. c) c.p.p., per carenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale del Riesame spiegato le ragioni ed individuato gli elementi sulla base dei quali può ritenersi certo o altamente probabile che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in futuro, reati della stessa specie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi generici che non si confrontano con la motivazione corretta ed esaustiva della ordinanza impugnata ma reiterano gli argomenti già prospettati al giudice del merito. Quanto alle preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare e di perdita di efficacia della misura dovuta alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il Tribunale della libertà di Lecce ha osservato che nessuna nullità assoluta e insansabile delle intercettazioni poteva ravvisarsi nel caso di specie poiché la difesa non aveva presentato una specifica richiesta di acquisizione dei decreti ed, in ogni caso, tanto la difesa quanto il giudice, hanno avuto modo di effettuare un controllo di legittimità poiché la Procura, su sollecitazione del Tribunale, ha prontamente messo a disposizione della difesa e del giudice, i decreti stessi. E' stato quindi ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di intercettazioni, "la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta" ( Sez. I n. 823 del 11/10/2016, Rv. 269291;Sez.2, n. 6723 del 26/11/1997,Rv. 211651;Sez.6,n. 51677 del 30/10/2 014, Rrv. 261666). Ebbene, a fronte dell' ineccepibile apparato motivazionale articolato nell'ordinanza e pur tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione, al Tribunale del riesame, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni - secondo un primo indirizzo, infatti, da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni dovendosi consentire l'esercizio delle funzioni di controllo demandate al Tribunale del Riesame, dalla legge (Sez. U, n. 3 del 27/03/1996, Rv. 204811;Sez.1,8781/2000,Rv.218189;Sez.6,n.14583/2007,Rv.236149;Sez.3, n. 19101/2013 Rv. 255117;Sez.4, n. 18802/2017 Rv. 269944 ), secondo altro indirizzo giurisprudenziale, invece, la conseguenza derivante dalla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, sarebbe la perdita di efficacia della misura ex art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., a condizione che i decreti siano stati allegati alla richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 9170/2003 ,Rv. 229341; Sez.6, n. 4631/2005, Rv.230685; Sez. 6, n. 51677/2014, Rv. 261666;)- non si ravvisano le condizioni per rimettere alle Sezioni Unite la questione circa la rilevanza della mancata trasmissione, da parte del P.m., dei decreti autorizzativi, al GIP e poi al Tribunale del Riesame, dal momento che, la difesa, nel caso in esame, non ha palesato alcun interesse alla produzione de quo, non ha, cioè, avanzato alcuna specifica richiesta circa l'acquisizione degli stessi, né ha sollevato eccezioni in ordine alla loro legittimità, in ogni caso i decreti sono stati acquisti dal Tribunale del Riesame prima della decisione, autonomamente. Quindi anche ad accedere alla tesi della inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsi che detta conseguenza, pacificamente, non si realizza se il Tribunale, come avvenuto nel caso di specie,acquisisce autonomamente detti decreti poiché in tal modo si consente alla difesa e al giudice di svolgere un efficace controllo di legittimità La Corte Suprema ha spiegato infatti che ove il P.M. non abbia presentato al GIP i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, con possibilità del giudice e del difensore dell'indagato di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez 1, sent 800/2001; Sez. 1, sent 8806/2005; Sez. 3, sent. 43271/2007; Sez. 1, sent. 7350/2008; Sez. 6, n. 7521/2013, Rv. 254586). Con tale giurisprudenza il ricorrente non si confronta, e propone la tesi di una nullità assoluta e insanabile, che comporterebbe le medesime conseguenze dell'inutilizzabilità, quandoché prima della decisione del Riesame la difesa abbia potuto efficacemente e tempestivamente (in relazione al momento utile della decisione del tribunale sulle proprie richieste, anche relative alla regolarità dei provvedimenti legittimanti le intercettazioni), del tutto contraria al sistema delle nullità positivamente disciplinato (artt. 180 e 181 c.p.p., art. 183 c.p.p., lett. B). Né può sostenersi che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, ha determinato la perdita di efficacia della misura, ex art. 309 co. 5 e 10, c.p.p. come assunto dal ricorrente il quale non deduce, né dimostra, che i decreti autorizzativi delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari sono stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari all'atto della richiesta della misura cautelare. E la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame riguarda solo gli atti che il Pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (da ultimo, Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436) 2.Venendo ora alle censure concernenti la gravità indiziaria, incentrate sulla sussistenza del metodo mafioso, il Tribunale del Riesame ha efficacemente descritto come la vicenda estorsiva si inserisce in un contesto di prevaricazione mafiosa evidenziando come, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], anche la p.o., in un primo momento, si mostrò intimidita palesando una certa resistenza a denunciare la vicenda ed i suoi familiari, nel prosieguo, a fronte della ostinazione del ragazzo a non piegarsi alle richieste del [OSCURATO:PERSONA], cercarono fortemente di dissuaderlo, consapevoli che dietro l'agire del [OSCURATO:PERSONA] si agitavano criminali di grosso calibro criminale. Questi poi, sottolinea il riesame, con sfrontatezza ha sottolineato nel corso di una conversazione, che l'attribuzione dell'organizzazione della festa era una sua prerogativa esclusiva tanto che nessuno prima del Fontò aveva osato avanzare una richiesta di autorizzazione al Comune, segno inequivoco della condizione di assoggettamento e di omertà diffusa, ingenerata personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal gruppo criminale di riferimento. A questi elementi il TDL, efficacemente, aggiunge il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito dell'affiliazione del Carrisi, complice del [OSCURATO:PERSONA], al clan Cannarile, che si occupava proprio della gestione di attività economiche con autorizzazione da parte del Comune . 3.Conclusivamente, risulta quindi che l'ordinanza impugnata così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto, è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione aggravata contestato con la imputazione provvisoria, potendo affermare che il Tribunale ha vagliato la gravità indiziaria sulla base degli elementi logici e narrativi contenuti in atti valorizzando logicamente intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di chi quelle prevaricazioni ha subìto. In particolare con riferimento al metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione in parola , nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, risponde alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. Nella fattispecie, il materiale intercettivo e le dichiarazioni della p.o., danno conto di questo timore, avendo il dichiarante avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di strada. 4.Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, si deve anzitutto evidenziare che per il reato di tentata estorsione aggravata dal "metodo mafioso" opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, c.p.p., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bís.1, comma 1, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; successivamente, nello stesso senso, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3- bis, c.p.p., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692-01). 5.Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha sottolineato la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nel reato di estorsione in unione con il [OSCURATO:PERSONA], al clan Cannalire e lo stesso Carrisi ha riconosciuto che la spendita del suo nome da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], era funzionale a sortire un maggiore effetto intimidatorio, con ciò senz'altro assolvendo, senza incorrere in illogicità, all'onere motivazionale gravante sul giudice della cautela nelle ipotesi in cui proceda per un reato aggravato ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis.1 cod. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell