CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, reiterano deduzioni difensive già esaminate dalla Corte e comunque del tutto infondate, in quanto, da un lato, si è per scelta dell'imputato proceduto con rito abbreviato sulla base del materiale probatorio a quella data acquisito e, dall'altro, la Corte ha reputato non assolutamente necessaria l'integrazione di quel compendio con l'acquisizione di dichiarazioni rese da una vicina in sede di indagini difensive, non essendo stata fornita o offerta specifica prova dell'effettivo verificarsi di un allagamento in cantina, tale da costituire ragione cogente dell'allontanamento del ricorrente dall'abitazione, e avendo anzi la Corte rilevato come nel momento in cui alle 18 il ricorrente era stato reperito in casa nessuna indicazione fosse stata al riguardo fornita, mostrando le condizioni della cantina; Ritenuto che il secondo motivo è del pari rivolto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine ai presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha fondato il giudizio sul fatto che il ricorrente fosse rimasto assente nel corso dei quindici minuti nei quali si era protratto il controllo e che lo stesso fosse stato reperito solo in occasione del controllo successivo, effettuato alle 18, in mancanza di elementi idonei a delimitare temporalmente l'assenza, non riconducibile nel complesso ad un fatto di particolare tenuità; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P