CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 1980
Cassazione n. 34350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1980 avverso la sentenza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo O DI( 1-11 2n4/12 /N 24fril" 13,51 3)1 r udito il difensore Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del 16 novembre 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 75,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché in data 1 giugno 2019 in Sciacca aveva portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm (con lama di 7 cm), strumento da punta e da taglio atto a offendere, il cui porto, per le condizioni di spazio e di tempo (l'orario del controllo, il luogo in cui si trovava l'imputato, l'abbigliamento indossato, il posto in cui il coltello era celato), era del tutto ingiustificato. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe riconosciuto la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e pur ricorrendone, nel caso di specie, tutti i requisiti previsti dal legislatore (considerando anche le modeste dimensioni dell'oggetto sequestrato). In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il coltellino era stato posseduto dall'imputato al solo fine di utilizzarlo per la sostanza stupefacente (sequestrata contestualmente al coltello) e non per altri scopi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nel caso di specie, il giudice di merito ha omesso di esprimersi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche se la difesa aveva espressamente evidenziato che il c tello sequestrato era stato utilizzato solo per fare uso della sostanza stupefacente che gli operanti avevano rinvenuto durante la perquisizione. 2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Sciacca, in diversa persona fisica, che dovrà tenere conto del principio di diritto secondo il quale, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Sciacca, in dive