Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23312/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i seguenti motivi di ricorso: il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a base del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente; il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, ai sensi dell'art. 629, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale; il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, dove sono state disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e sono altresì manifestamente infondati, giacché si risolvono in censure che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale illustra con argomentazioni lineari e prive di vizi logici le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento (si veda in particolare pag. 4 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e all'affidabilità di tale fonte, in base alla chiarezza e alla completezza della ricostruzione dei fatti da essa proposta; pag. 5 in ordine all'impossibilità di ritenere tenue il fatto in ragione delle modalità particolarmente gravi del loro inverarsi, e della correlata inammissibilità di mitigazione sanzionatoria tramite riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di elementi idonei a giustificarne l'applicazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché omessa in ordine all'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito, attesa la proposizione dello stesso solo con il deposito dei motivi aggiunti, in assenza di collegamento con le doglianze introdotte con l'atto di appello, sicché deve essere richiamato il disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L4RIA 24AIU 2 6 4JFvi' ari. tudiziario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i seguenti motivi di ricorso: il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a base del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente; il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, ai sensi dell'art. 629, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale; il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, dove sono state disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e sono altresì manifestamente infondati, giacché si risolvono in censure che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale illustra con argomentazioni lineari e prive di vizi logici le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento (si veda in particolare pag. 4 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e all'affidabilità di tale fonte, in base alla chiarezza e alla completezza della ricostruzione dei fatti da essa proposta; pag. 5 in ordine all'impossibilità di ritenere tenue il fatto in ragione delle modalità particolarmente gravi del loro inverarsi, e della correlata inammissibilità di mitigazione sanzionatoria tramite riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di elementi idonei a giustificarne l'applicazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché omessa in ordine all'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito, attesa la proposizione dello stesso solo con il deposito dei motivi aggiunti, in assenza di collegamento con le doglianze introdotte con l'atto di appello, sicché deve essere richiamato il disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L4RIA 24AIU 2 6 4JFvi' ari. tudiziario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris