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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09962/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZA sul ricorso 15643/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti //\ avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 40/2017depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] reclama la cassazione dell'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Messina, adita in riassunzione dalla controparte Visalli-Luglini, a seguito della cassazione con rinvio di una precedente pronuncia dello stesso consesso, ha proceduto a liquidare il ristoro dovuto ai medesimi per l'usurpazione di un fondo di loro proprietà che il Comune aveva occupato intendendo allargare una "trazzera" corrente in loco.

La Corte d'Appello, richiamati i principi regolanti la materia, ha determinato il tantudem risarcitorio alla stregua delle risultanze peritali ed, in particolare, riducendo, in considerazione della risalenza dell'illecito al 1966, il valore indicato, determinato con metodo sintetico-comparativo, alla luce del valore ritratto da un atto di vendita di terreni similari avvenuto nel 1985, da euro 32,50 al mq. ad euro 22,00 al mq., così determinando l'ammontare del risarcimento conclusivamente dovuto nella somma di euro 14.300,00.

Il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si vale di tre motivi ai quali resistono i Visalli-Luglini con controricorso Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'art. 36

I. reg.

Sicilia 2 agosto 2002 RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] li della

I. reg.

Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 avendo esso accolto la proposta domanda risarcitoria quantunque vi ostasse il disposto del richiamato art. 42 -bis in forza del quale la domanda di risarcimento può trovare applicazione soltanto mediante una pronuncia che obbliga la P.A. alternativamente o a restituire l'immobile o a procedere alla sua acquisizione, è prim'ancora che infondato, manifestamente inammissibile.

3. Al suo scrutinio non vi osta per vero l'eccezione di giudicato che, ad avviso dei controricorrenti, circa la natura illecita della condotta posta in essere dal Comune si sarebbe formato a seguito del pregresso pronunciamento della Corte d'Appello e del successivo giudizio di Cassazione, giudicato in ragione del quale sarebbe argomentabile che l'effetto preclusivo discendente dall'acquisizione in sanatoria del bene a cui il Comune può procedere anche nel giudizio risarcitorio non si determina se sulla relativa azione sia intervenuto un pronunciamento passato appunto in cosa giudicata.

L'eccezione in parola non vi osta poiché essa attiene al merito della doglianza sollevata con il motivo, sicché il suo giudizio si colloca sul piano della progressività logica propria del processo in un segmento dello scrutinio cassatorio che presuppone l'ammissibilità del motivo.

E questa qui va negata in considerazione dell'oggettiva novità della questione ivi sollevata, dappoiché non consta che nei pregressi gradi di merito - e per intenderci né in primo grado dove il Comune aveva resistito alla domanda attorea eccependone la prescrizione, né nel primo giudizio di appello ove il Comune aveva concluso per il rigetto del gravame dei Visalli-Luglini né nel successivo giudizio in riassunzione dove il Comune non si è neanche costituito - la questione qui oggi introdotta abbia formato oggetto di deduzione e di disamina; né peraltro, venendo meno pure all'onere dell'autosufficienza del motivo, il deducente si è dato cura di indica e RG 15643/17 Comune di Mon forte [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Con arulH dove e quando nella sequenza procedimentale del giudizio la questione sia stata sollevata.

Ne discende perciò la rilevata inammissibilità del motivo, per novità della questione in quanto il controllo sollecitato alla Corte di Cassazione con il ricorso può avere ad oggetto solo le questioni che siano state esaminate e discusse nei gradi merito, e per difetto di autosufficienza non indicando il ricorrente dove e quando della sua cognizione siano stati officiati i decidenti di merito.

4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art.2043 cod. civ. avendo esso liquidato il danno sul presupposto della stima del bene operata dal nominato consulente ponendo a confronto dati non omogenei per la diversa collocazione nel tempo (l'occupazione risale al 1966, mentre la vendita è del 1985) e nello spazio (il fondo dei Visalli-Luglini è ubicato in zona periferica, mentre il terreno oggetto della vendita è sito nel centro abitato), quando in luogo della metodica sintetico-comparativa adottata nell'occasione si sarebbe potuto adottare, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, il diverso metodo analitico-ricostruttivo, è infondato e va perciò respinto.

5. E' ben vero che la Corte d'Appello, nel liquidare il ristoro preteso, si è servita della stima operata dal CTU all'uopo appositamente nominato che, a tal fine, aveva ritenuto di poter determinare il valore del bene sulla base di un atto di compravendita stipulato nel 1985, indicando perciò il valore di euro 32,50 al mq.

Ma è anche vero che, nel muovere dalle indicazioni del CTU, la Corte d'Appello, che in ciò ha fatto richiamo anche alle risultanze della CTU disposta nel giudizio di primo grado, non ha inteso aderire ad esse in modo passivo, giacché, prendendo atto della risalenza nel tempo del fatto addebitato al Comune, ha ridotto il valore stimato dal CTU alla più conte uta RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. arulli somma di euro 22,00 e sulla base di detto valore ha determinato l'ammontare del danno da risarcire.

Orbene nel procedere in questa direzione la Corte d'Appello lungi dal deflettere dall'itinerario giurisprudenziale richiamato dal ricorrente - che, contrariamente da quanto asserito non attiene a fattispecie risarcitorie - si è esattamente attenuta ai canoni di legge che sovrintendono alla liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito ed in tale guisa, utilizzando i parametri disponibili opportunamente filtrati alla luce del suo prudente apprezzamento, ha determinato il tantundem risarcitorio in base ad una valutazione equitativa. in tal modo rendendo un giudizio che si uniforma ai principi di diritto sanciti dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

6. La diversa opzione interpretativa caldeggiata dal ricorrente, nel dolersi del pronunciamento sul punto, non tiene conto della natura risarcitoria del giudizio - e quindi delle regole che ad esso si applicano - incardinato da VisallcLuglini, i quali non hanno agito per conseguire l'indennità dovuta a seguito di espropriazione, ma per far accertare l'illiceità della condotta del Comune e per ottenere il giusto ristoro del danno subito.

7. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. essendo esso andato ultra petita nella liquidazione dal danno in favore di controparte ovvero accordando la rivalutazione monetaria sulla somma di euro 14.300,00, determinata a titolo di capitale, dal di del fatto, quando, al contrario, controparte nel depositare il 23 gennaio 2017 una "terza comparsa conclusionale" avevano dichiarato di accettare, quale valore attualizzato del bene alla data della CTU (1.12.2016), il diverso importo di euro 21,125,00, reclamando solo da detta data la rivalutazione, è infondato e va perciò respinto.

8. In disparte dall'incomprensibilità della allegazione, dato che nell'illustrazione del motivo non si chiariscono le ragiopi che, RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

C s.

Mar li avrebbero presieduto al deposito di una "terza comparsa conclusionale", va, di contro ad essa, considerato che la causa è stata introitata a sentenza dalla Corte d'Appello sulla base delle conclusioni formulate introduttivamente dai Visalli-Luglini nel promuovere il giudizio di riassunzione in data 4.6.2012 - in cui i medesimi avevano chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno nella misura di euro 14.977,25 oltre rivalutazione ed interessi capitalizzati dal maturarsi del diritto all'effettivo soddisfo - e su tali tali conclusioni essa è passata in decisione, dovendo intendersi infatti come riferito a esse il richiamo fattovi dal loro difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne consegue, che per il principio di immutabilità delle conclusioni desumibile dall'art. 189, comma 1, cod. proc. civ., le conclusioni successivamente rassegnate - tanto più nel caso in cui esse figurano contenute in un atto che, come la "terza comparsa" conclusionale di cui discorre il ricorso abbia contorni sfuggenti - non hanno alcuna rilevanza, sicché del tutto rettamente la Corte d'Appello, prescindendo evidentemente dalle conclusioni risultanti dalla "terza comparsa conclusione" ha pronunciato sulla domanda dei [OSCURATO:PERSONA] in conformità alle conclusioni contenute nell'atto di riassunzione e come precisate all'udienza di precisazione.

9. Il ricorso va dunque, conclusivamente, respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente i RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA]-‘ isalli Est.

C arulli euro 34.00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.9.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 15643/2017 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti //\ avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 40/2017depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] reclama la cassazione dell'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Messina, adita in riassunzione dalla controparte Visalli-Luglini, a seguito della cassazione con rinvio di una precedente pronuncia dello stesso consesso, ha proceduto a liquidare il ristoro dovuto ai medesimi per l'usurpazione di un fondo di loro proprietà che il Comune aveva occupato intendendo allargare una "trazzera" corrente in loco. La Corte d'Appello, richiamati i principi regolanti la materia, ha determinato il tantudem risarcitorio alla stregua delle risultanze peritali ed, in particolare, riducendo, in considerazione della risalenza dell'illecito al 1966, il valore indicato, determinato con metodo sintetico-comparativo, alla luce del valore ritratto da un atto di vendita di terreni similari avvenuto nel 1985, da euro 32,50 al mq. ad euro 22,00 al mq., così determinando l'ammontare del risarcimento conclusivamente dovuto nella somma di euro 14.300,00. Il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] si vale di tre motivi ai quali resistono i Visalli-Luglini con controricorso Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'art. 36 I. reg. Sicilia 2 agosto 2002 RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] li della I. reg. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 avendo esso accolto la proposta domanda risarcitoria quantunque vi ostasse il disposto del richiamato art. 42 -bis in forza del quale la domanda di risarcimento può trovare applicazione soltanto mediante una pronuncia che obbliga la P.A. alternativamente o a restituire l'immobile o a procedere alla sua acquisizione, è prim'ancora che infondato, manifestamente inammissibile. 3. Al suo scrutinio non vi osta per vero l'eccezione di giudicato che, ad avviso dei controricorrenti, circa la natura illecita della condotta posta in essere dal Comune si sarebbe formato a seguito del pregresso pronunciamento della Corte d'Appello e del successivo giudizio di Cassazione, giudicato in ragione del quale sarebbe argomentabile che l'effetto preclusivo discendente dall'acquisizione in sanatoria del bene a cui il Comune può procedere anche nel giudizio risarcitorio non si determina se sulla relativa azione sia intervenuto un pronunciamento passato appunto in cosa giudicata. L'eccezione in parola non vi osta poiché essa attiene al merito della doglianza sollevata con il motivo, sicché il suo giudizio si colloca sul piano della progressività logica propria del processo in un segmento dello scrutinio cassatorio che presuppone l'ammissibilità del motivo. E questa qui va negata in considerazione dell'oggettiva novità della questione ivi sollevata, dappoiché non consta che nei pregressi gradi di merito - e per intenderci né in primo grado dove il Comune aveva resistito alla domanda attorea eccependone la prescrizione, né nel primo giudizio di appello ove il Comune aveva concluso per il rigetto del gravame dei Visalli-Luglini né nel successivo giudizio in riassunzione dove il Comune non si è neanche costituito - la questione qui oggi introdotta abbia formato oggetto di deduzione e di disamina; né peraltro, venendo meno pure all'onere dell'autosufficienza del motivo, il deducente si è dato cura di indica e RG 15643/17 Comune di Mon forte [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Con arulH dove e quando nella sequenza procedimentale del giudizio la questione sia stata sollevata. Ne discende perciò la rilevata inammissibilità del motivo, per novità della questione in quanto il controllo sollecitato alla Corte di Cassazione con il ricorso può avere ad oggetto solo le questioni che siano state esaminate e discusse nei gradi merito, e per difetto di autosufficienza non indicando il ricorrente dove e quando della sua cognizione siano stati officiati i decidenti di merito. 4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art.2043 cod. civ. avendo esso liquidato il danno sul presupposto della stima del bene operata dal nominato consulente ponendo a confronto dati non omogenei per la diversa collocazione nel tempo (l'occupazione risale al 1966, mentre la vendita è del 1985) e nello spazio (il fondo dei Visalli-Luglini è ubicato in zona periferica, mentre il terreno oggetto della vendita è sito nel centro abitato), quando in luogo della metodica sintetico-comparativa adottata nell'occasione si sarebbe potuto adottare, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, il diverso metodo analitico-ricostruttivo, è infondato e va perciò respinto. 5. E' ben vero che la Corte d'Appello, nel liquidare il ristoro preteso, si è servita della stima operata dal CTU all'uopo appositamente nominato che, a tal fine, aveva ritenuto di poter determinare il valore del bene sulla base di un atto di compravendita stipulato nel 1985, indicando perciò il valore di euro 32,50 al mq. Ma è anche vero che, nel muovere dalle indicazioni del CTU, la Corte d'Appello, che in ciò ha fatto richiamo anche alle risultanze della CTU disposta nel giudizio di primo grado, non ha inteso aderire ad esse in modo passivo, giacché, prendendo atto della risalenza nel tempo del fatto addebitato al Comune, ha ridotto il valore stimato dal CTU alla più conte uta RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. arulli somma di euro 22,00 e sulla base di detto valore ha determinato l'ammontare del danno da risarcire. Orbene nel procedere in questa direzione la Corte d'Appello lungi dal deflettere dall'itinerario giurisprudenziale richiamato dal ricorrente - che, contrariamente da quanto asserito non attiene a fattispecie risarcitorie - si è esattamente attenuta ai canoni di legge che sovrintendono alla liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito ed in tale guisa, utilizzando i parametri disponibili opportunamente filtrati alla luce del suo prudente apprezzamento, ha determinato il tantundem risarcitorio in base ad una valutazione equitativa. in tal modo rendendo un giudizio che si uniforma ai principi di diritto sanciti dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. 6. La diversa opzione interpretativa caldeggiata dal ricorrente, nel dolersi del pronunciamento sul punto, non tiene conto della natura risarcitoria del giudizio - e quindi delle regole che ad esso si applicano - incardinato da VisallcLuglini, i quali non hanno agito per conseguire l'indennità dovuta a seguito di espropriazione, ma per far accertare l'illiceità della condotta del Comune e per ottenere il giusto ristoro del danno subito. 7. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnato deliberato per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. essendo esso andato ultra petita nella liquidazione dal danno in favore di controparte ovvero accordando la rivalutazione monetaria sulla somma di euro 14.300,00, determinata a titolo di capitale, dal di del fatto, quando, al contrario, controparte nel depositare il 23 gennaio 2017 una "terza comparsa conclusionale" avevano dichiarato di accettare, quale valore attualizzato del bene alla data della CTU (1.12.2016), il diverso importo di euro 21,125,00, reclamando solo da detta data la rivalutazione, è infondato e va perciò respinto. 8. In disparte dall'incomprensibilità della allegazione, dato che nell'illustrazione del motivo non si chiariscono le ragiopi che, RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. C s. Mar li avrebbero presieduto al deposito di una "terza comparsa conclusionale", va, di contro ad essa, considerato che la causa è stata introitata a sentenza dalla Corte d'Appello sulla base delle conclusioni formulate introduttivamente dai Visalli-Luglini nel promuovere il giudizio di riassunzione in data 4.6.2012 - in cui i medesimi avevano chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno nella misura di euro 14.977,25 oltre rivalutazione ed interessi capitalizzati dal maturarsi del diritto all'effettivo soddisfo - e su tali tali conclusioni essa è passata in decisione, dovendo intendersi infatti come riferito a esse il richiamo fattovi dal loro difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue, che per il principio di immutabilità delle conclusioni desumibile dall'art. 189, comma 1, cod. proc. civ., le conclusioni successivamente rassegnate - tanto più nel caso in cui esse figurano contenute in un atto che, come la "terza comparsa" conclusionale di cui discorre il ricorso abbia contorni sfuggenti - non hanno alcuna rilevanza, sicché del tutto rettamente la Corte d'Appello, prescindendo evidentemente dalle conclusioni risultanti dalla "terza comparsa conclusione" ha pronunciato sulla domanda dei [OSCURATO:PERSONA] in conformità alle conclusioni contenute nell'atto di riassunzione e come precisate all'udienza di precisazione. 9. Il ricorso va dunque, conclusivamente, respinto. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente i RG 15643/17 Comune di [OSCURATO:PERSONA]-‘ isalli Est. C arulli euro 34.00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.9.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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