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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 1962

Cassazione n. 32895/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 011io Cesare, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1962, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 21/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità e l'inammissibilità del ricorso, nel resto; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento., [OSCURATO:PERSONA] , 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, emessa in data 07/12/2015, con cui Cesare 011io era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], il 04/12/2014, così qualificata l'originaria imputazione di furto consumato.

2. In data 10/03/2023 Cesare 011io ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 624 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata fornita un'appagante ricostruzione della colpevolezza dell'imputato, anche alla luce delle sue dichiarazioni; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69 e 131-bis, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione sulla causa di non punibilità risulta del tutto apodittica, non giustificandosi neanche il giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento collaborativo dell'imputato, omettendo anche di giustificare la mancata applicazione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di Cesare 011io è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che la pena edittale di un tentativo di furto, ancorché pluriaggravato, come nel caso in esame, sia compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., non potendo, pertanto, apparire in alcun modo appagante la motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad operare un riferimento alla pena edittale, evidentemente individuando quella del furto consumato pluriaggravato.

Nel caso in esame, invece, la pena massima per la fattispecie ritenuta dalle sentenze di merito deve essere individuata in quella di anni tre mesi quattro di reclusione (pari alla riduzione di due terzi prevista dall'art. 56 cod. pen., in riferimento alla pena edittale massima del furto pluriaggravato consumato), del tutKompatibile con la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.La Corte di merito, quindi, alla luce di tale inquadramento, dovrà effettuare la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di applicabilità della invocata causa di non punibilità al caso di specie.

Nemmeno risulta fornita alcuna motivazione circa la richiesta applicazione del beneficio della non menzione, questione puntualmente devoluta alla Corte di merito, essendosi verificato, quindi, un pregiudizio per omissione al tessuto motivazionale della sentenza impugnata.

Inammissibile risulta, nel resto, il ricorso, in quanto mira ad una ricostruzione del fatto escludente la responsabilità dell'imputato, peraltro sorpreso nell'atto di uscire da un locale di una struttura pubblica, recando con sé una tenaglia ed un cavo elettrico, dirigendosi verso una stanza attigua dove erano stati già collocati diversi materiali elettrici.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], risultando il ricorso inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e alla non menzione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 01/06/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 011io Cesare, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1962, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 21/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità e l'inammissibilità del ricorso, nel resto; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento., [OSCURATO:PERSONA] , 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, emessa in data 07/12/2015, con cui Cesare 011io era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA], il 04/12/2014, così qualificata l'originaria imputazione di furto consumato. 2. In data 10/03/2023 Cesare 011io ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 624 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata fornita un'appagante ricostruzione della colpevolezza dell'imputato, anche alla luce delle sue dichiarazioni; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69 e 131-bis, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione sulla causa di non punibilità risulta del tutto apodittica, non giustificandosi neanche il giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del comportamento collaborativo dell'imputato, omettendo anche di giustificare la mancata applicazione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di Cesare 011io è fondato, per le ragioni di seguito indicate. Non vi è alcun dubbio sul fatto che la pena edittale di un tentativo di furto, ancorché pluriaggravato, come nel caso in esame, sia compatibile con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., non potendo, pertanto, apparire in alcun modo appagante la motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata ad operare un riferimento alla pena edittale, evidentemente individuando quella del furto consumato pluriaggravato. Nel caso in esame, invece, la pena massima per la fattispecie ritenuta dalle sentenze di merito deve essere individuata in quella di anni tre mesi quattro di reclusione (pari alla riduzione di due terzi prevista dall'art. 56 cod. pen., in riferimento alla pena edittale massima del furto pluriaggravato consumato), del tutKompatibile con la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.La Corte di merito, quindi, alla luce di tale inquadramento, dovrà effettuare la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di applicabilità della invocata causa di non punibilità al caso di specie. Nemmeno risulta fornita alcuna motivazione circa la richiesta applicazione del beneficio della non menzione, questione puntualmente devoluta alla Corte di merito, essendosi verificato, quindi, un pregiudizio per omissione al tessuto motivazionale della sentenza impugnata. Inammissibile risulta, nel resto, il ricorso, in quanto mira ad una ricostruzione del fatto escludente la responsabilità dell'imputato, peraltro sorpreso nell'atto di uscire da un locale di una struttura pubblica, recando con sé una tenaglia ed un cavo elettrico, dirigendosi verso una stanza attigua dove erano stati già collocati diversi materiali elettrici. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], risultando il ricorso inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e alla non menzione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 01/06/2023
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