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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2024

ECLI:EU:C:2024:790
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0255 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Mercati del gas dell’Europa centrale e orientale – Articolo 102 TFUE – Articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Abuso di posizione dominante – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 9, paragrafo 1 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che rende vincolanti gli impegni individuali proposti da un’impresa – Ricorso di annullamento – Adeguamento degli impegni alla luce delle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella comunicazione degli addebiti – Natura del controllo del giudice dell’Unione – Rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Principio di proporzionalità – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell’Unione europea – Articolo 194 TFUE – Principio di solidarietà energetica» Nella causa C‑255/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2022,

[OSCURATO:PERSONA] S.A

., già [OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo S.A., con sede in Płock (Polonia), rappresentata da K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, adwokaci, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da G. Meessen,

I. Söderlund e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, resistente in primo grado, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, K. Rudzińska e S. Żyrek, in qualità di agenti,

[OSCURATO:PERSONA] PJSC

, con sede in Mosca (Russia), [OSCURATO:PERSONA] export LLC , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Russia), rappresentate da E. Borovikov, J. Venit, avocats, J.T. Hainz, J. Karenfort, W. Murzin, Rechtsanwälte, e N. Tuominen, avocată,

[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in Sofia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da S. Cappellari, S. Gröss, N. Jacobi, Rechtsanwälte, e J. Sroczyński, radca prawny, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo S.A., chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo/[OSCURATO:PERSONA] (Impegni della [OSCURATO:PERSONA]) ( T‑616/18 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:43 ), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2018) 3106 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

I. Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 36 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «I.

Fatti e sviluppi successivi alla presentazione del ricorso 1 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo (...), è la società madre del gruppo PGNiG, che opera nel settore del gas e del petrolio, principalmente in Polonia.

Tale gruppo svolge, in particolare, attività di prospezione e produzione di gas e di petrolio greggio nonché di importazione, vendita e distribuzione di gas.

2. La ricorrente chiede l’annullamento della [decisione controversa], che ha reso obbligatori gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC (in prosieguo, congiuntamente: la “[OSCURATO:PERSONA]”).

3. La [decisione controversa] ha concluso un procedimento amministrativo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea], che ha esaminato, in relazione al divieto di abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE, la conformità di talune pratiche della [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gas in taluni paesi dell’Europa centrale e orientale (in prosieguo: i “PECO”), vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca, l’[OSCURATO:PERSONA], la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia (in prosieguo, congiuntamente: i “PECO coinvolti”).

A. Sul procedimento amministrativo che ha dato origine alla [decisione controversa]

4. Tra il 2011 e il 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diversi provvedimenti al fine di indagare sul funzionamento dei mercati del gas nell’Europa centrale e orientale.

In particolare, ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), ha inviato richieste di informazioni a vari partecipanti al mercato, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e taluni suoi clienti, tra cui la ricorrente, e ha effettuato ispezioni, ivi compreso, nel 2011, presso i locali di quest’ultima.

Il procedimento amministrativo corrispondente a tale indagine e che è direttamente in discussione nel caso di specie è stato rubricato “Caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale” (in prosieguo: il “caso AT.39816”).

5. Nell’ambito di tale caso, il 31 agosto 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente avviato un procedimento volto ad adottare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), una decisione a norma del capo III del regolamento n. 1/2003.

6. Il 22 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 773/2004, una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la “CA”). [Nella CA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sui mercati nazionali della fornitura di gas all’ingrosso a monte nei PECO coinvolti e che, in violazione dell’articolo 102 TFUE, essa abusava di tale posizione mettendo in atto una strategia anticoncorrenziale al fine di frammentare e isolare detti mercati e impedire in tal modo la libera circolazione del gas nei PECO coinvolti.

7. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che tale strategia della [OSCURATO:PERSONA] comprendesse tre insiemi di pratiche anticoncorrenziali lesive per i suoi clienti nei PECO coinvolti (in prosieguo: i “clienti interessati”) e i contratti da questi stipulati con essa (in prosieguo: i “contratti interessati”): – in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto restrizioni territoriali nell’ambito dei suoi contratti di fornitura di gas con grossisti e con alcuni clienti industriali nei PECO coinvolti (in prosieguo: gli “addebiti relativi alle restrizioni territoriali”), restrizioni che risulterebbero da clausole contrattuali, che vietano l’esportazione al di fuori del territorio di consegna o che obbligano a utilizzare il gas fornito in un determinato territorio; la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre utilizzato altre misure che impedivano i flussi transfrontalieri di gas; – in secondo luogo, dette restrizioni territoriali avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di condurre una politica dei prezzi sleale in cinque dei PECO coinvolti, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lettonia, Lituania e Polonia (in prosieguo: i “cinque PECO coinvolti dalle pratiche tariffarie”), imponendo prezzi eccessivi in quanto significativamente superiori rispetto al livello dei suoi costi o di taluni prezzi considerati come prezzi di riferimento (in prosieguo: gli “addebiti relativi alle pratiche tariffarie”); – in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la Polonia, avrebbe subordinato le sue forniture di gas all’ottenimento di talune assicurazioni, da parte dei grossisti, relative a infrastrutture di trasporto del gas; tali assicurazioni vertevano, da un lato, su investimenti da parte del grossista bulgaro nel progetto di gasdotto [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, sull’accettazione da parte del grossista polacco, ossia la ricorrente, del rafforzamento del controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione del tratto polacco del gasdotto Yamal, uno dei principali gasdotti di transito in Polonia (in prosieguo: gli “addebiti Yamal”). 8 Il 29 settembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla CA contestando le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza e poi, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, è stata sentita in un’audizione tenutasi il 15 dicembre 2015. 9 Il 14 febbraio 2017, pur continuando a contestare le preoccupazioni espresse nella CA in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, un progetto formale di impegni (in prosieguo: gli “impegni iniziali”).

Tale progetto era stato preceduto da proposte informali di impegni. 10 Il 16 marzo 2017, al fine di raccogliere le osservazioni delle parti interessate sugli impegni iniziali, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 ( GU 2017, C 81, pag. 9 ), contenente una sintesi del caso AT.39816 nonché il contenuto essenziale degli impegni iniziali.

In applicazione della medesima disposizione, le parti interessate disponevano di un termine di sette settimane a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione per presentare le loro osservazioni (in prosieguo: il “test di mercato”). [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto 44 serie di osservazioni da parti interessate, compresa la ricorrente, dal governo polacco, dal presidente dell’Urząd [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio di regolamentazione dell’energia polacco; in prosieguo: l’“Ufficio polacco”) e dalla Gaz-System S.A., gestore del tratto polacco del gasdotto Yamal. 11 Il 15 marzo 2018, dopo aver ricevuto le versioni non riservate delle osservazioni delle parti interessate sugli impegni iniziali, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un progetto di impegni modificato (in prosieguo: gli “impegni finali”). 12 Conformemente all’articolo 14 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo: il “comitato consultivo”) e gli ha trasmesso, in particolare, un progetto preliminare di decisione.

Il 2 maggio 2018 il comitato consultivo ha emesso parere favorevole su tale progetto preliminare.

Inoltre, conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della [OSCURATO:PERSONA] [europea], del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ( GU 2011, L 275, pag. 29 ), il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 2 maggio 2018. 13 Il 24 maggio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa], alla quale sono stati allegati gli impegni finali.

Con tale decisione, essa ha approvato e reso obbligatori detti impegni e ha chiuso il procedimento amministrativo concludendo che non sussistevano più motivi di intervento da parte sua riguardo alle pratiche potenzialmente abusive inizialmente indicate nella CA.

B Decisione [controversa] 14 Nella [decisione controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto esposto una valutazione preliminare delle pratiche della [OSCURATO:PERSONA], prima di presentare gli impegni iniziali, i risultati del test di mercato nonché gli impegni finali.

Essa ha poi esposto la propria valutazione degli impegni finali e le ragioni che l’hanno indotta a considerarli soddisfacenti in relazione alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza.

1. Sulla valutazione preliminare delle pratiche in questione 15 Nella sezione 4 della [decisione controversa], che illustra la valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito i mercati rilevanti come i mercati nazionali della fornitura di gas all’ingrosso a monte.

A questo proposito, essa ha altresì constatato che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sui mercati rilevanti nei PECO coinvolti. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver abusato della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE, mettendo in atto una strategia anticoncorrenziale volta a impedire la libera circolazione del gas nei PECO coinvolti e, così facendo, a isolare i mercati rilevanti di tali paesi.

Più in particolare, essa ha ritenuto che tale strategia comprendesse tre insiemi di pratiche anticoncorrenziali corrispondenti essenzialmente alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella CA ed esposte al precedente punto

7. 17 Per quanto riguarda gli addebiti Yamal, mentre, nell’ambito del test di mercato, talune parti interessate avevano lamentato la mancanza di impegni che ponessero rimedio a tali addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, al punto 138 della [decisione controversa], che, dopo aver indagato ulteriormente, le sue preoccupazioni preliminari in materia di concorrenza non erano state confermate.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in una decisione del 19 maggio 2015 che attribuiva alla Gaz-System la qualifica di gestore di sistemi indipendente (in prosieguo: il “GSI”) del tratto polacco del gasdotto Yamal (in prosieguo: la “decisione di certificazione”), l’Ufficio polacco aveva segnatamente concluso che la Gaz-System esercitava un controllo determinante sulle decisioni in materia di investimenti relative a tale tratto nonché sulla loro attuazione.

Pertanto, né la System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. (in prosieguo: l’“EuRoPol”), in quanto proprietaria [di tale] gasdotto, né la [OSCURATO:PERSONA], quale azionista dell’EuRoPol, erano in grado di bloccare tali decisioni.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la natura intergovernativa dei rapporti tra le parti attive nel settore del gas in Polonia, in particolare per quanto riguarda la costruzione e la gestione del tratto polacco del gasdotto Yamal, e ha concluso che tale circostanza poteva, in larga misura, aver determinato il comportamento delle parti interessate.

2. Sul contenuto degli impegni finali 18 Gli impegni finali, allegati alla [decisione controversa], hanno lo scopo di rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza. 19 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli impegni volti a rispondere [agli addebiti concernenti le] restrizioni territoriali (in prosieguo: gli “impegni sulle restrizioni territoriali”), la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, in sostanza, ad eliminare, nei contratti [interessati], qualsiasi disposizione contrattuale che, direttamente o indirettamente, vietasse o limitasse la libera circolazione di gas nella regione costituita [dai PECO coinvolti]. 20 Inoltre, al fine di facilitare i flussi di gas, da un lato, tra la [OSCURATO:PERSONA] e i paesi baltici e, dall’altro, tra il resto dei PECO coinvolti, nonostante l’isolamento dal punto di vista infrastrutturale dei primi, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad adottare misure al fine di concedere ai clienti interessati la possibilità di chiedere che la totalità o una parte dei loro volumi contrattuali di gas forniti in determinati punti di consegna in Ungheria, Polonia e Slovacchia sia consegnata presso un altro punto di consegna sito in [OSCURATO:PERSONA] o nei paesi baltici.

In seguito al test di mercato, la [OSCURATO:PERSONA], negli impegni finali, ha in particolare migliorato la sua proposta relativa alla modifica dei punti di consegna. 21 Inoltre, per consentire al gestore del sistema di trasporto bulgaro di controllare i flussi in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, in particolare, ad adottare misure intese a modificare i relativi contratti di fornitura e trasporto di gas al fine di consentire la conclusione di accordi di interconnessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri Stati membri, in particolare la Grecia, e di adeguare il metodo di assegnazione del gas. 22 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli impegni mirati a rispondere [agli addebiti concernenti le pratiche tariffarie] (in prosieguo: gli “impegni relativi alle pratiche tariffarie”), la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad introdurre clausole di revisione dei prezzi o, se del caso, a modificare le clausole esistenti nei contratti con i suoi clienti interessati in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Lettonia, in Lituania e in Polonia.

Queste clausole di revisione dei prezzi, nuove o modificate, prevedono, tra l’altro, che, se le parti non raggiungono un accordo sul nuovo prezzo entro 120 giorni, ciascuna parte può deferire la controversia a un collegio arbitrale, che si dovrà basare sugli orientamenti tariffari contenuti in tali clausole ed essere costituito all’interno dell’Unione europea.

Inoltre, i prezzi riveduti si applicheranno retroattivamente a decorrere dalla data di notifica della domanda di revisione dei prezzi. 23 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli impegni connessi alle preoccupazioni in materia di concorrenza relative al fatto che l’applicazione di un determinato prezzo alla fornitura di gas era subordinato all’ottenimento, da parte del grossista bulgaro, dell’impegno a effettuare investimenti nel progetto del gasdotto [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a consentire ai partner bulgari coinvolti in tale progetto di ritirarsi da quest’ultimo senza far valere la loro responsabilità civile e senza recuperare gli sconti sui prezzi del gas che aveva concesso in cambio della loro partecipazione a detto progetto.

Inoltre, tenuto conto dell’annunciata rinuncia al tratto bulgaro di tale progetto di gasdotto, la [OSCURATO:PERSONA] si è parimenti impegnata a non chiedere il risarcimento dei danni a titolo di compensazione specifica connessa a tale rinuncia.

3. Sulla valutazione e sull’attuazione degli impegni finali 24 Nella [decisione controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in sostanza, che gli impegni finali erano efficaci e necessari, senza essere sproporzionati, e tali da rispondere alle proprie preoccupazioni in materia di concorrenza, indicando di aver tenuto conto, a tal proposito, delle evoluzioni intervenute sui mercati del gas dalla notifica della CA.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già adottato alcune misure per rendere il proprio comportamento più conforme alle norme del diritto della concorrenza, in secondo luogo, che la situazione delle infrastrutture del gas era migliorata in alcuni dei PECO coinvolti, vale a dire Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, in modo da rendere possibili i flussi di gas transfrontalieri, sebbene i mercati del gas dei paesi baltici e della [OSCURATO:PERSONA] restassero isolati dagli altri mercati del gas dell’Unione, e, in terzo luogo, che, in seguito al calo dei prezzi del petrolio, erano diminuiti anche alcuni dei prezzi del gas a lungo termine risultanti da formule di indicizzazione collegate ai prezzi dei prodotti petroliferi. 25 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di rendere obbligatori gli impegni finali, in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

Per quanto riguarda la durata di applicazione, la [decisione controversa] prevede che essi siano applicabili per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] di detta decisione, ad eccezione degli impegni relativi al progetto di gasdotto [OSCURATO:PERSONA], menzionati al precedente punto 23, che sono obbligatori per un periodo di quindici anni a decorrere da tale data. 26 Il dispositivo della [decisione controversa] è così formulato: “Articolo 1 Gli impegni elencati nell’allegato sono obbligatori per [la [OSCURATO:PERSONA]], nonché per qualsiasi soggetto giuridico direttamente o indirettamente controllato da quest’ultima, per un periodo di otto anni, ad eccezione degli impegni individuati al punto 21 dell’allegato, che sono obbligatori per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data indicata negli impegni.

Articolo 2 Si conclude che non sussistono più motivi [di intervento da parte della [OSCURATO:PERSONA]] in tale caso (...)”.

C. Sulla denuncia 27 Il 9 marzo 2017, parallelamente al procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e sfociato nella [decisione controversa], la ricorrente aveva presentato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 773/2004, una denuncia relativa a presunte pratiche abusive della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la “denuncia”).

Tra tali pratiche, le quali corrispondevano, in gran parte, alle preoccupazioni già espresse nella CA, rientravano in particolare allegazioni riferite ad abusi commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tratto polacco del gasdotto Yamal. 28 Il 29 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevuta della denuncia, che è stata successivamente registrata con il riferimento “Caso AT.40497 – Prezzi del gas in Polonia” (in prosieguo: il “caso AT.40497”). 29 Con lettera del 31 marzo 2017 indirizzata alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche esposte nella denuncia e quelle interessate dagli impegni iniziali sembravano coincidere e l’ha invitata a presentare osservazioni su tali impegni nell’ambito del test di mercato avviato il 16 marzo 2017.

Dopo aver ottenuto una proroga del termine applicabile, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni il 19 maggio 2017. 30 Il 15 maggio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni in merito alla denuncia. 31 Con lettera inviata alla ricorrente il 23 gennaio 2018 (in prosieguo: la “lettera sull’intenzione di rigetto”), la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, ha comunicato alla ricorrente la propria intenzione di respingere la denuncia e l’ha invitata a rendere noto il suo punto di vista entro un termine di quattro settimane dal ricevimento di tale lettera. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì inviato una versione non riservata della CA e una versione non riservata delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla denuncia, di cui al precedente punto

30. 32 Il 2 marzo 2018 la ricorrente ha depositato osservazioni in risposta alla lettera sull’intenzione di rigetto.

Oltre ad esprimere insoddisfazione rispetto alle conclusioni contenute nella suddetta lettera, la ricorrente ha criticato la conduzione dell’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i suoi diritti di denunciante nel caso AT.39816, in particolare in quanto, nonostante numerose richieste, la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva consentito l’accesso alla CA per quasi un anno né le aveva permesso di presentare osservazioni su tale comunicazione. 33 Il 5 settembre 2018, vale a dire successivamente all’adozione della [decisione controversa], la ricorrente ha inviato al consigliere-auditore una richiesta motivata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/695, in cui chiedeva l’accesso a tutti i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la sua valutazione provvisoria esposta nella lettera sull’intenzione di rigetto, in particolare l’accesso a una versione della CA contenente un numero inferiore di informazioni omesse.

Il 17 settembre 2018 il consigliere-auditore trasmetteva alla direzione generale (DG) della Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] le domande di accesso formulate in tale istanza del 5 settembre 2018.

Con lettera del 25 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le domande di accesso a taluni documenti formulate dalla ricorrente nelle sue lettere del 2 marzo e del 5 settembre 2018. 34 Il 24 gennaio 2019 la ricorrente ha inviato una lettera alla commissaria responsabile della concorrenza, nella quale invitava la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, ad agire o adottando una decisione di rigetto della denuncia, o proseguendo il procedimento relativo al caso AT.40497.

L’8 febbraio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera ricordando che la denuncia aveva già dato luogo a diversi scambi di corrispondenza tra loro. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato, per quanto riguarda il caso AT.39816, di aver adottato la [decisione controversa], la quale, in particolare, teneva conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito del test di mercato e, per quanto riguarda il caso AT.40497, di aver inviato la lettera sull’intenzione di rigetto, alla quale la ricorrente aveva risposto, e che ciò poneva termine all’analisi della denuncia da essa svolta. 35 Il 17 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2019) 3003 final, relativa al rigetto della denuncia (caso AT.40497 – Prezzi del gas in Polonia). 36 Il 25 giugno 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso tale decisione di rigetto della denuncia, iscritto a ruolo con il numero T‑399/19».

II. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa. 4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25, il 27 e il 28 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA]., la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo. 5 Con decisione del 5 aprile 2019, la presidente della Prima Sezione del Tribunale, sentite le parti principali, ha ammesso l’intervento della Repubblica di Polonia.

Con ordinanze del 17 maggio 2019, essa ha ammesso, sentite le parti principali, gli interventi della Repubblica di Lituania, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il 4 ottobre 2019, a seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa T‑616/18. 7 Con lettere della cancelleria del Tribunale del 17 dicembre 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo è stata invitata a produrre diversi documenti e la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a rispondere per iscritto a un quesito relativo alla riservatezza di alcune informazioni contenute nella versione riservata della CA. 8 Con ordinanza in pari data, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 103 di tale regolamento, di produrre una copia integrale della versione riservata della CA. 9 Le parti hanno debitamente ottemperato, entro i termini impartiti, alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 17 dicembre 2019 nonché a tale ordinanza. 10 L’8 giugno 2020, su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso di rinviare la causa T‑616/18 dinanzi all’Ottava Sezione ampliata.

A causa di un impedimento di un membro di tale sezione ampliata a partecipare al procedimento, con decisione del 15 giugno 2020 il presidente del Tribunale è stato designato al fine di integrare detta sezione ampliata. 11 Per quanto riguarda la copia integrale della versione riservata della CA prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha deciso di rendere noto tale documento ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, previa la sottoscrizione da parte di questi ultimi di impegni di riservatezza, affinché essa potesse esprimere osservazioni al riguardo.

Avendo tali rappresentanti sottoscritto impegni di riservatezza, detto documento è stato loro notificato e la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha presentato le proprie osservazioni l’8 dicembre 2020. 12 Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 18 e 19 maggio 2021.

In tale occasione, il Tribunale ha inoltre comunicato di avere preso nota delle osservazioni sulla relazione d’udienza presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2021. 13 Inoltre, nel contesto di taluni quesiti posti dal Tribunale in merito alla ricevibilità del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la propria posizione in merito a tale ricevibilità e ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo non aveva dimostrato di avere interesse ad agire nella presente causa, cosicché il ricorso non sarebbe stato ricevibile. 14 [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha presentato domande di trattamento riservato nei confronti della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Polonia, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], riguardo a talune informazioni contenute in diversi atti del procedimento.

Queste ultime non hanno sollevato obiezioni a tali domande. 15 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo deduce sei motivi, vertenti, in sostanza: – il primo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che gli addebiti Yamal non erano fondati e accettando impegni che trascurerebbero del tutto tali addebiti; – il secondo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni finali, i quali tuttavia non terrebbero adeguatamente conto degli addebiti relativi alle pratiche tariffarie; – il terzo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni finali, i quali tuttavia non terrebbero adeguatamente conto degli addebiti relativi alle restrizioni territoriali; – il quarto, sulla violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 TFUE, in quanto la decisione controversa sarebbe contraria agli obiettivi della politica energetica dell’Unione e in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato l’impatto negativo di tale decisione sul mercato europeo dell’approvvigionamento di gas; – il quinto, sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE e del principio di parità di trattamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una discriminazione tra i clienti della [OSCURATO:PERSONA] operanti negli Stati membri dell’Europa occidentale e quelli operanti nei PECO coinvolti, e – il sesto, sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto, con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’obiettivo dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 nonché i limiti dei suoi poteri nella conduzione del procedimento amministrativo. 16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i suddetti motivi e pertanto il ricorso nella sua interezza.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale 17 Con l’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi al Tribunale. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese. 20 [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia chiedono alla Corte di accogliere l’impugnazione. 21 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di tale impugnazione. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di tale impugnazione. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione incidentale nel suo primo motivo e – annullare la sentenza impugnata.

IV. Sull’impugnazione principale 25 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, il secondo, sulla violazione dell’articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 9 di tale regolamento, il terzo, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

A. Sulla ricevibilità

1. Argomenti delle parti 26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che l’impugnazione è irricevibile. 27 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi un interesse esistente ed effettivo all’annullamento della sentenza impugnata, in quanto un siffatto interesse non poteva riguardare una situazione futura ed ipotetica.

Orbene, l’annullamento previsto di tale sentenza non sarebbe idoneo a darle soddisfazione, poiché, a partire dal novembre 2019, essa avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] di non avere l’intenzione di rinnovare il contratto di fornitura di gas a lungo termine oltre il 2022.

Essa avrebbe intrapreso le azioni necessarie per porre fine ai rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] prima della fine di quest’ultimo anno.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia non sarebbero più interessate alla fornitura di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA], cosicché anche l’esito più favorevole dell’impugnazione non sarebbe tale da dare soddisfazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che la loro mancanza di chiarezza sufficiente debba indurre la Corte a respingere in quanto irricevibili gli addebiti esposti ai punti 154 e 161 dell’impugnazione. 29 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, fa valere che sono in parte irricevibili la prima parte del primo motivo di impugnazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] vi contesterebbe il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale su operazioni economiche complesse senza tuttavia aver dedotto l’esistenza di errori manifesti di valutazione, e la seconda parte del terzo motivo di tale impugnazione, per mancanza di chiarezza delle affermazioni ivi contenute.

2. Giudizio della Corte 30 In primo luogo, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che ogni persona fisica o giuridica che presenti un’impugnazione deve, al pari di quando presenta un ricorso di annullamento, avere un interesse ad agire, la cui esistenza deve essere valutata alla luce dell’oggetto di tale impugnazione o di tale ricorso, da un lato, e alla relativa data di presentazione, dall’altro.

L’inosservanza di tale presupposto essenziale costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che può, in qualsiasi momento, essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 punto 81 , e giurisprudenza ivi citata). 31 Inoltre, tale interesse ad agire, così come l’oggetto stesso della controversia, deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale.

Di conseguenza, il venir meno di tale interesse o di tale oggetto nel corso del giudizio può indurre il giudice dell’Unione a constatare, eventualmente d’ufficio, che non vi è più luogo a statuire (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 punto 82 , e giurisprudenza ivi citata). 32 In generale, sia l’esistenza sia la persistenza dell’interesse ad agire presuppongono che il ricorso o l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla persona fisica o giuridica che lo ha proposto.

In tutti i casi, tale questione deve essere valutata in concreto (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell’impugnazione per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha un interesse esistente ed effettivo all’annullamento della sentenza impugnata, tenuto conto, in particolare, della cessazione dei loro rapporti contrattuali al 31 dicembre 2022.

A tal riguardo, è pacifico che, fino a tale data, e quindi anche successivamente alla presentazione dell’impugnazione, l’8 aprile 2022, rapporti contrattuali hanno legato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo. 34 Dal momento che, nel periodo compreso tra l’8 aprile 2022 e il 31 dicembre 2022, la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici sul mercato polacco del gas e del petrolio sul quale opera la [OSCURATO:PERSONA], in quanto il suo dante causa era una controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avvalersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, delle conseguenze degli illeciti da essa lamentati e della natura del danno che sostiene di aver subito (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P , EU:C:2023:630 , punto 160 e giurisprudenza ivi citata) al fine di ottenere il risarcimento di tale danno. 35 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella sua replica, senza essere contraddetta, che erano in corso diversi procedimenti arbitrali contro la [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’attuazione del contratto relativo al gasdotto Yamal, comprese questioni relative ai prezzi.

Inoltre, dopo la presentazione dell’impugnazione, sarebbe stato avviato un procedimento relativo all’interruzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle sue forniture di gas dal 27 aprile 2022. 36 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] contesta erroneamente l’esistenza di un interesse esistente ed effettivo della [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata. 37 In secondo luogo, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 38 Nel caso di specie, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla natura non sufficientemente chiara della seconda parte del terzo motivo di impugnazione e alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], della stessa natura, relative agli addebiti di cui ai punti 154 e 161 di tale impugnazione, essa identifica con sufficiente precisione, in ciascuno dei passaggi in questione, i passaggi criticati nella sentenza impugnata ed espone le ragioni per cui essi rivelano una mancata considerazione della giurisprudenza relativa al concetto di errore manifesto di valutazione e di errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 39 Tali eccezioni di irricevibilità vanno quindi disattese. 40 Quanto all’irricevibilità fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] della prima parte del primo motivo di impugnazione, a proposito della mancata deduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione riguardante operazioni economiche complesse, essa deve essere respinta.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questa prima parte nell’ambito di un motivo vertente su una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

Essa ha ivi sostenuto, certo succintamente, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, accettando gli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] li avesse correttamente esaminati alla luce della CA, «vale a dire senza commettere un errore manifesto».

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto la Corte perfettamente in grado di individuare la portata di detta prima parte e di pronunciarsi sulla fondatezza dell’analisi contenuta al riguardo nella sentenza impugnata. 41 Da tutto quanto precede risulta che l’impugnazione è ricevibile.

B. Nel merito

1. Osservazioni preliminari 42 Emerge dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 che, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate, laddove essi siano tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla medesima nella sua valutazione preliminare. 43 Tale articolo mira a garantire l’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE mediante l’adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati, invece di avviare l’iter per la constatazione formale di un’infrazione.

Più in particolare, detto articolo è ispirato da considerazioni di economia processuale e consente alle imprese di prendere pienamente parte al procedimento, proponendo le soluzioni che esse ritengono più appropriate e adeguate per rispondere alle citate preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 35 ). 44 Se contrariamente all’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, nell’articolo 9 di quest’ultimo non si fa espressamente riferimento alla nozione di proporzionalità, è pur vero che, quale principio generale del diritto dell’Unione, il principio di proporzionalità costituisce il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione, incluse le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autorità garante della concorrenza (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 36 ). 45 Posto che l’articolo 9 di tale regolamento prevede unicamente che, nell’ambito di un procedimento avviato in forza di tale disposizione, come emerge dal considerando 13 di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è dispensata dall’obbligo di qualificare e di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo, e all’eventuale accettazione, degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e alla luce degli scopi che essa persegue.

L’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di proporzionalità nel contesto di detto articolo 9 si limita alla sola verifica che gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punti 40 e 41 ). 46 Nell’esercizio di detta verifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione gli interessi dei terzi, in quanto il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA] non implica che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni con tale impresa (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punti 41 e 49 ).

Quando la [OSCURATO:PERSONA] verifica gli impegni non sotto il profilo della loro idoneità a rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza, ma con riguardo alla loro incidenza sugli interessi dei terzi, il principio di proporzionalità richiede che i diritti di cui questi ultimi sono titolari non siano svuotati di contenuto (sentenza del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA], C‑132/19 P , EU:C:2020:1007 , punto 106 ). 47 Dalle considerazioni che precedono si evince che, in ragione della natura specifica dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, da un lato, come espresso dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il criterio adeguato, con riguardo alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA], come espresse nella sua valutazione preliminare, è se gli impegni siano sufficienti a rispondere in modo adeguato a dette preoccupazioni senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a cercare essa stessa alternative meno onerose o più moderate agli impegni sottopostile e, dall’altro, il controllo giurisdizionale dell’analisi di questi ultimi da parte della [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente la questione se tale istituzione abbia commesso un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 42 ). 48 Ne consegue che, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, un siffatto controllo non richiede che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sia esente da qualsiasi irregolarità, dato che le è stato concesso un certo margine di discrezionalità, purché non venga oltrepassata la soglia di ciò che è manifesto. 49 Inoltre, da un punto di vista procedurale, occorre sottolineare che l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 lascia alla [OSCURATO:PERSONA] la libertà di definire la forma da dare alla «sua valutazione preliminare» menzionata al paragrafo 1 di tale articolo.

In pratica, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tale valutazione corrisponde spesso a una comunicazione degli addebiti indirizzata all’impresa alla quale sono contestati comportamenti contrari all’articolo 101 o all’articolo 102 TFUE, sul fondamento dell’articolo 7 di tale regolamento.

Quando ciò si verifica, come è avvenuto nel caso di specie, la giurisprudenza relativa a tali atti procedurali trova applicazione, dato che nessuna disposizione di detto regolamento giustifica il trattamento differenziato di una comunicazione degli addebiti a seconda che essa serva da fondamento a una decisione adottata sulla base dell’articolo 7 o dell’articolo 9 del medesimo regolamento, dato che quest’ultimo articolo non prevede, in particolare, l’ipotesi di un riesame della valutazione preliminare. 50 A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che, da un lato, la Corte ha dichiarato che la comunicazione degli addebiti è un documento di natura procedurale e preparatoria che, al fine di garantire l’esercizio efficace dei diritti della difesa, circoscrive l’oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], impedendo così a quest’ultima di fondarsi su altre censure nella decisione con cui essa conclude il procedimento di cui trattasi.

È quindi inerente alla natura di tale comunicazione l’essere provvisoria e soggetta a modifiche al momento della valutazione cui la [OSCURATO:PERSONA] successivamente procede sulla base delle osservazioni presentatele in risposta dalle parti nonché di altre constatazioni di fatto. [OSCURATO:PERSONA], infatti, deve tener conto degli elementi risultanti dall’intero procedimento amministrativo, sia per rinunciare a censure che siano ingiustificate, sia per rettificare ed integrare tanto in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure che essa mantiene (sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 51 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a spiegare, in una decisione che adotta ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, i motivi per cui ha abbandonato uno o più addebiti che corrispondevano ad alcune delle sue preoccupazioni iniziali, né nei confronti dell’impresa i cui impegni sono resi vincolanti, che è l’unica destinataria della comunicazione degli addebiti e, più in generale, della valutazione preliminare di cui al suddetto articolo 9, né nei confronti dei terzi interessati (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 52 Ciò non osta naturalmente a che la [OSCURATO:PERSONA] ritenga, di propria iniziativa, che sia utile fornire indicazioni al riguardo, al fine di consentire una migliore comprensione di tale decisione.

2. Sulla domanda di sostituzione dei motivi della [OSCURATO:PERSONA] 53 Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «nelle circostanze del caso di specie e, in particolare, in assenza di una valutazione preliminare riveduta, l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 imponeva che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto da essa sostenuto, disponesse di motivi che giustificassero l’assenza di un impegno corrispondente agli addebiti Yamal».

Esso ha aggiunto, al punto 85 di detta sentenza, che «[n]el caso di specie, in ogni caso, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali non aveva imposto impegni che rispondessero agli addebiti Yamal, le quali si concretizzano nei due motivi di cui al punto 138 della [decisione controversa]», vale a dire la decisione di certificazione e la natura intergovernativa dei rapporti nel settore del gas in Polonia. 54 Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che tale analisi costituiva un errore di diritto, ma ha indicato che esso non incideva sul dispositivo della sentenza impugnata e non poteva, pertanto, condurre all’annullamento di quest’ultima.

Essa ha quindi chiesto alla Corte di procedere ad una sostituzione della motivazione al riguardo. 55 È opportuno accogliere tale domanda e ritenere, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 49 a 52 della presente sentenza, che il Tribunale di primo grado abbia erroneamente fatto riferimento alla necessità che la [OSCURATO:PERSONA], in caso di abbandono di alcuni addebiti contenuti nella CA, che fungeva da valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, inviasse una valutazione preliminare rivista. 56 Ciò premesso, tale errore non ha di fatto influito sul dispositivo della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha giustamente osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva motivato la decisione impugnata in merito alle ragioni dell’abbandono degli addebiti di Yamal, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, cosa che poteva fare. 57 Occorre aggiungere che, a causa dell’abbandono di tali addebiti, è solo nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che tale abbandono ha reso manifestamente insufficienti gli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] e approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe legittimata a contestare la regolarità della decisione controversa a causa di detto abbandono.

3. Sul primo motivo 58 Il primo motivo di impugnazione nel procedimento principale, relativo alla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, si compone di tre parti. a) Sulla prima parte del primo motivo 1) Argomenti delle parti 59 Con la prima parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato correttamente l’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se tali impegni non rispondevano alle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella CA e non erano prospettici, vale a dire, per loro natura, in grado di prevenire future infrazioni simili.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse analizzato l’adeguatezza di tali impegni alla luce dei problemi di concorrenza che essa aveva individuato nella CA. 60 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai punti 208, 209 e 237 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia analizzato l’adeguatezza di detti impegni dissociandoli totalmente dalla CA. 61 Agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, vale a dire l’affidamento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto la decisione che rende obbligatori gli stessi impegni, benché non abbia lo stesso carattere di una decisione fondata sull’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, risponde a tutte le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] e pone fine alle violazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 63 L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 64 In primo luogo, risulta che, quanto meno implicitamente, criticando la mancata presa in considerazione esaustiva, da parte del Tribunale, per valutare la sufficienza degli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA], degli addebiti esposti nella CA, la [OSCURATO:PERSONA] include gli addebiti Yamal, che sono stati abbandonati dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione controversa, come risulta dal punto 17 della sentenza impugnata, riprodotto al punto 2 della presente sentenza.

Tale argomento è quindi in parte inconferente. 65 In secondo luogo, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra, nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nella valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre rimedio alle preoccupazioni da essa espresse nella CA, né l’assenza di censura, da parte del Tribunale, di un siffatto errore manifesto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita, al riguardo, a semplici affermazioni.

Orbene, come ricordato ai punti 47 e 48 della presente sentenza, il controllo giurisdizionale di una decisione adottata in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 verte unicamente sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un siffatto errore, il che deve essere concretamente dimostrato dalla parte che fa valere tale argomento. 66 In terzo luogo, le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative alla mancanza di un’analisi prospettica che serva a valutare l’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non consentono di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione al riguardo e, dall’altro, vertono su conclusioni tratte dal Tribunale da constatazioni di fatto non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia che, almeno per un certo numero di contratti interessati, non si poteva ritenere che questi ultimi includessero rinvii, nelle clausole di determinazione o di revisione dei prezzi, a prezzi di riferimento competitivi e chiaramente definiti.

Il Tribunale ne ha insindacabilmente dedotto che l’assenza, nelle clausole di revisione dei prezzi, di un prezzo di riferimento chiaramente definito, concorrenziale e pubblicamente disponibile, come i prezzi negli hub di scambio del gas concorrenziali, era uno dei principali fattori che avrebbero potuto dar luogo a prezzi non equi nei cinque PECO coinvolti dalle pratiche tariffarie. 67 In quarto luogo, deriva da un’interpretazione erronea sia della sentenza impugnata sia della decisione controversa l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe avallato la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di consentire la successiva rettifica degli impegni proposti.

Sotto un primo profilo, la semplice menzione, al punto 423 di tale sentenza, del fatto che le istituzioni dell’Unione o le autorità nazionali di regolamentazione nel settore del gas possono intervenire al fine di modificare la normativa in tale settore o, eventualmente, al fine di garantirne il rispetto, non si riferisce, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], alla possibilità di correggere siffatti impegni.

Sotto un secondo profilo, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sottolinei che gli impegni in questione possono dar luogo, se non vengono rispettati dall’impresa interessata, a una riapertura della procedura ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, riflette la volontà di non integrare a posteriori tali impegni, ma di garantirne il rispetto. 68 In quinto luogo, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 134 e giurisprudenza ivi citata). 69 Orbene, un operatore economico non può basarsi sul contenuto di una comunicazione degli addebiti, il cui carattere preparatorio e provvisorio è stato ricordato al punto 50 della presente sentenza, anche quando essa funge da valutazione preliminare, la cui denominazione riflette il carattere non definitivo, per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] gli abbia fornito garanzie precise quanto al fatto che l’insieme delle preoccupazioni contenute in tali documenti corrisponda ad impegni contenuti nella decisione definitiva (v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 135 e giurisprudenza ivi citata). 70 La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta. b) Sulla seconda parte del primo motivo 1) Argomenti delle parti 71 Con la seconda parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha manifestamente snaturato i fatti, in numerose occasioni, il che l’avrebbe condotto a un’errata applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 e a ritenere erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto all’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 72 Così, anzitutto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prassi della [OSCURATO:PERSONA] consistesse essenzialmente nell’impedire le importazioni di gas, mentre le sue pratiche miravano principalmente, in realtà, come descritto esplicitamente nella CA, ad impedire la riesportazione di gas da parte degli operatori dei PECO coinvolti, il che avrebbe avuto ripercussioni dirette sulla fluidità del mercato all’ingrosso del gas.

Così facendo, il Tribunale non avrebbe centrato il cuore della questione delle restrizioni territoriali applicate dalla [OSCURATO:PERSONA], indicate nella CA, che consistevano nell’impedire non le importazioni di gas verso i PECO, bensì la sua rivendita da parte di questi ultimi.

In assenza di un siffatto snaturamento, il Tribunale sarebbe stato obbligato ad ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto in modo adeguato alle censure relative alle restrizioni territoriali formulate nella CA. 73 Inoltre, esso avrebbe erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato, nella CA, quattro forme di metodi non contrattuali e omesso la minaccia di misure di ritorsione, di diversa natura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il che l’avrebbe indotto a ritenere erroneamente che l’impegno di quest’ultima, che non copriva tutte le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] enunciate nella CA, fosse nondimeno adeguato. 74 Infine, esso avrebbe erroneamente indicato che il fatto che i giudici nazionali possano accogliere una domanda di annullamento di un lodo arbitrale qualora ritengano che un siffatto lodo sia contrario all’articolo 102 TFUE o a una decisione fondata sull’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 poteva indurre i collegi arbitrali ad assicurarsi che i loro lodi rispettino le disposizioni del Trattato FUE, mentre una siffatta affermazione sarebbe speculativa e non suffragata da prove. 75 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 76 Occorre rilevare nuovamente che l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], quando adotta una decisione che rende obbligatori gli impegni di un’impresa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è quello di rimediare alle preoccupazioni da essa espresse riguardo all’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali e, per ragioni di economia processuale, di ottenere rapidamente, grazie a tali impegni, un funzionamento concorrenziale soddisfacente nel mercato interessato.

Ciò premesso, nel caso di specie, non è escluso che, dopo l’adozione della decisione controversa, i rimedi degli obiettivi approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] e diretti a ripristinare sul mercato polacco, nel quale opera la [OSCURATO:PERSONA], condizioni di approvvigionamento e di distribuzione di gas pienamente concorrenziali non abbiano prodotto a priori i loro effetti o corrisposto alle aspettative soggettive di un particolare operatore economico, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA].

Non se ne deve dedurre, tuttavia, che tale decisione sia viziata da errori manifesti di valutazione, che il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare. 77 In particolare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente valutato le importazioni di gas dalla Germania verso la Polonia nell’ambito della sua valutazione dell’obbligo di modificare i punti di consegna, il che era già menzionato al punto 170 della decisione controversa.

Pertanto, non è contestato che, a partire dall’adozione della CA, la Polonia abbia beneficiato del miglioramento dell’infrastruttura di trasporto transfrontaliero del gas in misura significativa, poiché le importazioni sono diventate possibili senza cambiare il punto di consegna.

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel controllo della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione delle importazioni di gas verso la Polonia in relazione alla valutazione dell’adeguatezza dell’assenza di impegno da parte della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’istituzione di un maggior numero di punti di consegna modificabili e riguardanti la Polonia. 78 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] faccia valere che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione, per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], atti quali le diverse minacce di ritorsione da parte di quest’ultima, risulta che un siffatto argomento è infondato in fatto, in quanto il Tribunale ha, in particolare, menzionato siffatti comportamenti al punto 95 della sentenza impugnata. 79 Infine, il Tribunale ha correttamente indicato che i collegi arbitrali saranno propensi ad assicurarsi che il lodo arbitrale adottato rispetti l’articolo 102 TFUE, dato che tale considerazione non può, in ogni caso, comportare l’annullamento della sentenza impugnata. 80 La seconda parte del primo motivo va pertanto respinta. c) Sulla terza parte del primo motivo 81 Con la terza parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di agire, nell’ambito dell’esercizio del suo potere legale di valutazione delle complesse questioni economiche e tecniche, nel rispetto delle disposizioni del Trattato FUE nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Il principio di solidarietà energetica, tratto dall’articolo 194 TFUE e avente lo status di principio generale del diritto dell’Unione, farebbe parte di tali principi fondamentali.

Il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia sarebbe quindi limitato dall’obbligo ad essa imposto di agire conformemente alle disposizioni del Trattato FUE e ai principi generali del diritto dell’Unione. 82 Limitando i criteri che dovrebbero guidare la [OSCURATO:PERSONA] nell’esame degli impegni di cui trattasi, il Tribunale ha violato l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], basandosi su un’interpretazione eccessivamente restrittiva degli orientamenti derivanti dalle sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa ( C‑441/07 P , EU:C:2010:377 ), e del 15 settembre 2016, Morningstar/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑76/14 , EU:T:2016:481 ), non solo non avrebbe tenuto conto del principio di solidarietà energetica, ma avrebbe anche ignorato il fatto che la natura del caso rientra nel settore energetico. 83 [OSCURATO:PERSONA] contesta detti argomenti. 84 La Corte ritiene opportuno esaminare la terza parte del primo motivo congiuntamente al secondo motivo.

4. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti 85 Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione dell’articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso numerosi errori nell’interpretare l’articolo 194 TFUE. 86 Dalla giurisprudenza più recente, illustrata dalla sentenza del 15 luglio 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punti 43 , 44 , 47 , 50 e 51 ), risulterebbe che il principio di solidarietà contenuto in quest’ultimo articolo è sotteso a tutti gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia, raggruppandoli e fornendo loro una coerenza, e che, di conseguenza, gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, compresa la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale politica, devono essere interpretati, e la loro legittimità deve essere valutata, alla luce di tale principio, senza che la sua applicabilità dipenda dall’invocazione di questioni rientranti nell’ambito energetico durante il procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Detto principio non può essere assimilato o limitato all’esigenza di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 87 L’interpretazione corretta dell’articolo 194 TFUE si riassumerebbe quindi in un test articolato in tre fasi.

Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se si tratti di un atto rientrante nella materia energetica.

In secondo luogo, a prescindere dal fatto che le parti abbiano o meno invocato questioni relative a tale materia, gli organi dell’Unione sarebbero tenuti a verificare se l’adozione di tale atto arrechi pregiudizio agli interessi dei diversi attori interessati.

In terzo luogo, occorrerebbe valutare se i vantaggi procurati dall’adozione di detto atto prevalgano sui suoi effetti negativi. 88 Nel caso di specie, sarebbe incontestabile che la decisione controversa rientra nel settore energetico, dal momento che, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a modificare le sue modalità di collaborazione con i clienti interessati e che, pertanto, tale decisione ha prodotto effetti sul mercato del gas dell’Unione e sulle condizioni del medesimo per almeno otto anni dopo la sua adozione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro presentato il procedimento che ha condotto all’adozione della medesima decisione come un elemento essenziale delle misure di promozione di un mercato aperto e integrato per il gas.

Tuttavia, il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe completamente omesso il fatto che la decisione controversa rientrava nel settore energetico, suggerendo erroneamente, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata, nell’ambito dell’esame degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], dal principio di solidarietà energetica.

Orbene, nulla consentirebbe di sostenere che l’applicazione di tale principio è esclusa o limitata nell’ambito dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] fondata sul regolamento n. 1/2003, ivi compreso l’articolo 9 di quest’ultimo, qualora tale azione possa essere identificata come rientrante nel settore energetico. 89 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio del Tribunale priverebbe l’articolo 194 TFUE di qualsiasi effetto utile nei confronti dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] volta ad attuare contemporaneamente gli obiettivi del diritto della concorrenza in senso ampio e quelli connessi al funzionamento del mercato energetico dell’Unione.

La mancata analisi di tali impegni sotto il profilo di detto principio priverebbe altresì di effetto utile l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. 90 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. b) Giudizio della Corte 91 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nulla permette di ritenere che il principio di solidarietà enunciato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE non possa, come tale, produrre effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione.

Al contrario, tale principio, come risulta dal tenore letterale e dalla struttura stessi di detta disposizione, è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia, raggruppandoli e dando loro una coerenza (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 43 ). 92 Ne consegue, in particolare, che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, anche quelli della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di detta politica, devono essere interpretati, e la loro legittimità deve essere valutata, alla luce del principio di solidarietà energetica (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 44 ). 93 Tale principio, al pari dei principi generali del diritto dell’Unione, costituisce un criterio di valutazione della legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell’Unione (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 45 ). 94 Così, il principio di solidarietà energetica, contemplato all’articolo 194 TFUE, deve essere preso in considerazione dalle istituzioni dell’Unione nonché dagli Stati membri, nell’ambito della creazione o del funzionamento del mercato interno e, segnatamente, di quello del gas naturale, provvedendo a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione, il che implica non soltanto far fronte a situazioni di emergenza, allorché queste si verificano, ma anche adottare misure volte a prevenire le situazioni di crisi.

A questo scopo, sarebbe necessario valutare l’esistenza di rischi per gli interessi energetici degli Stati membri e dell’Unione, e segnatamente per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 69 ). 95 Nella fattispecie, in primo luogo, al punto 420 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che gli impegni assunti all’esito di un procedimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non possono pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche dei trattati.

Ne consegue che il Tribunale ha così ritenuto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA], agendo a norma di tale disposizione, dovesse tuttavia ottemperare all’obbligo di agire conformemente alle disposizioni del Trattato FUE e ai principi generali del diritto dell’Unione e, dall’altro, che le spettasse verificare se gli impegni proposti nell’ambito di tale procedimento non violassero, in quanto tali, le disposizioni del Trattato FUE, ivi compreso l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. 96 Tali obblighi implicano che, come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe accettare impegni che rischino di portare a una violazione dell’articolo 194 TFUE e porre così in pericolo gli obiettivi perseguiti dal principio di solidarietà energetica o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, malgrado il fatto che tali impegni possano rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato interessato.

Tuttavia, ciò non significa che la [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di regolatore della concorrenza nell’ambito del procedimento previsto dal regolamento n. 1/2003, disponga della competenza a imporre obblighi indipendenti e ulteriori rispetto a quelli diretti a porre rimedio ai problemi di concorrenza individuati nel corso della sua indagine, richiedendo su tale base impegni maggiormente vincolanti. 97 Il Tribunale ha dunque rifiutato senza commettere errori di diritto, al punto 422 della sentenza impugnata, di assimilare l’applicazione del principio di solidarietà energetica da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’imposizione di obblighi positivi imputabili a quest’ultima, che esulano dall’ambito degli addebiti sollevati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o all’imposizione di obblighi maggiormente vincolanti. 98 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non indica sotto quale profilo la decisione controversa violerebbe gli obiettivi specifici della politica energetica dell’Unione. 99 A tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia espressamente menzionato il principio di solidarietà energetica nella decisione controversa non significa che essa non ne abbia tenuto conto e che tale decisione non lo rispetti. 100 Al contrario, la decisione controversa contiene elementi che indicano chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’adozione di tale decisione, ha tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia, provvedendo, in particolare, a garantire la libera circolazione transfrontaliera del gas e a fornire ai consumatori dei PECO coinvolti forniture alternative dai paesi vicini, nonché a garantire che i prezzi non si discostassero dagli indici della concorrenza dell’Europa occidentale, quando ha valutato l’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. 101 Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo e, di conseguenza, respingere il primo motivo nel suo insieme nonché il secondo motivo.

5. Sul terzo motivo 102 Con il suo terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «errore manifesto di valutazione» in sede di esame della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle complesse questioni economiche e tecniche relative all’analisi dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].

Tale nozione corrisponderebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, a quattro fattispecie, vale a dire la mancata valutazione corretta dei fatti pertinenti sottesi all’analisi dell’autore della decisione, la mancata presa in considerazione, da parte di quest’ultimo, di elementi essenziali, il fatto di aver fondato tale analisi su un elemento non pertinente e il mancato rispetto del livello di prova.

Ciò premesso, il Tribunale sarebbe tenuto in particolare a valutare se gli elementi di prova sui quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] siano sufficientemente precisi, affidabili e coerenti, se costituiscano un insieme di dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa, se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] e, infine, se consentano, per la loro qualità, di procedere ad un’analisi prospettica. 103 Tale motivo è suddiviso in due parti. a) Sulla prima parte del terzo motivo 1) Argomenti delle parti 104 Con la prima parte del suo terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, dell’effetto cumulativo degli errori della [OSCURATO:PERSONA] nella sua analisi globale dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la necessità di tener conto di tale effetto cumulativo risulta da una giurisprudenza costante del giudice dell’Unione.

Orbene, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, di poter valutare tali errori indipendentemente gli uni dagli altri, vale a dire analizzare separatamente ogni misura e qualsiasi errore potenziale della [OSCURATO:PERSONA], rinunciando così ad una valutazione globale dell’azione di tale istituzione.

Sarebbe sulla base di siffatte analisi separate che il Tribunale avrebbe concluso per l’assenza di un errore manifesto di valutazione, mentre una presa in considerazione cumulativa di detti errori lo avrebbe indotto a riconoscere l’esistenza di un siffatto errore manifesto, dato che i diversi elementi degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] non erano né isolati né privi di incidenza gli uni sugli altri.

Infatti, gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle pratiche tariffarie e alle restrizioni territoriali sarebbero meccanismi complessi, composti da elementi che sarebbero ampiamente interdipendenti. 105 Una siffatta erronea applicazione dei criteri di controllo dell’errore manifesto di valutazione sarebbe presente in particolare nella valutazione, da parte del Tribunale, dell’abbandono degli addebiti Yamal da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 106 In ogni caso, la decisione controversa avrebbe dovuto essere annullata anche dal Tribunale in quanto non risponderebbe a tutte le preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]. 107 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 108 In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’abbandono degli addebiti Yamal e all’assenza di risposta a tutte le preoccupazioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] che includevano tali addebiti, occorre respingerli mediante rinvio ai punti 57 e 64 della presente sentenza. 109 In secondo luogo, spetta al ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad un ragionamento astratto, fondato sull’idea di un cumulo di errori, senza dimostrarne la rilevanza concreta.

A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva del resto sostenuto dinanzi al Tribunale che avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione complessiva di tutti gli errori contestati alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, dal punto 398 della sentenza impugnata risulta che solo la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato un siffatto argomento, che è stato esaminato e poi respinto correttamente dal Tribunale. 110 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], né dalla decisione controversa né dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale abbiano rinunciato a procedere a un’analisi globale degli impegni sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 111 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio globale da essa adottato nell’ambito dell’esame degli impegni è attestato ai punti da 160 a 164 della decisione controversa.

A tal proposito, la scelta di tale istituzione di presentare separatamente la proporzionalità di ciascun impegno rispetto alle preoccupazioni che quest’ultima ha espresso non può rimettere in discussione il suo approccio globale. 112 Per quanto riguarda il Tribunale, risulta rispettivamente dai punti da 195 a 202 e da 310 a 319 della sentenza impugnata che il Tribunale ha proceduto ad una valutazione globale sia degli impegni tariffari sia di quelli relativi alle restrizioni territoriali.

Il punto 398 della sentenza impugnata, già menzionato al punto 109 della presente sentenza, costituisce un altro esempio di una valutazione complessiva per valutare l’eventuale esistenza di un errore manifesto di valutazione. 113 In quarto luogo, va confutata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto constatare che un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] derivava, nel caso di specie, dal cumulo di semplici errori che quest’ultima avrebbe commesso.

Ciò potrebbe essere corretto soltanto qualora il Tribunale avesse constatato l’inadeguatezza di almeno uno degli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] idoneo a rimettere in discussione anche altri impegni e se fosse stato dimostrato che questi presentavano un nesso tra loro.

Orbene, ciò non è avvenuto. 114 Sebbene nell’ambito della sua analisi dell’adeguatezza degli impegni relativi ai punti di consegna il Tribunale abbia rilevato talune irregolarità che inficiano la valutazione di tali impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA], esso non ha tuttavia considerato siffatte circostanze tali da esercitare una qualsivoglia incidenza sull’efficacia di detti impegni.

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, le considerazioni critiche del Tribunale nei confronti della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] vertono più sull’approccio metodologico adottato da quest’ultima nell’ambito della sua analisi che sull’insufficienza degli impegni. 115 Occorre altresì ricordare, come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, che l’esistenza di un errore manifesto di valutazione non può corrispondere alla presenza di una semplice irregolarità o omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA], dovendo essere raggiunta una determinata soglia di gravità, idonea a rimettere in discussione la fondatezza dell’analisi da essa effettuata. 116 Ne consegue che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta. b) Sulla seconda parte del terzo motivo 1) Argomenti delle parti 117 Con la seconda parte del suo terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del carattere prospettico degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’analisi dell’adeguatezza dei diversi elementi che compongono questi ultimi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda gli impegni volti a eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza (vale a dire porre fine alle pratiche anticoncorrenziali individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione preliminare, ripristinare la concorrenza sul mercato ed evitare che le infrazioni si ripetano), la [OSCURATO:PERSONA] deve affrontare con particolare prudenza le ipotesi che prevedono un’evoluzione negativa della situazione.

In tale contesto, il Tribunale sarebbe tenuto a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente effettuato tale analisi, basandosi al contempo sull’«esperienza storica applicabile» e sulla «verifica della probabilità che tutte le condizioni siano rispettate, le quali devono essere soddisfatte cumulativamente». 118 Nel caso di specie, l’analisi dell’adeguatezza dell’impegno consistente nell’inserire una clausola di revisione dei prezzi solo alla luce della situazione esistente sul mercato alla data di adozione della decisione controversa, prescindendo totalmente dall’elemento prospettico, costituirebbe il primo esempio di un errore commesso dal Tribunale. 119 Un secondo esempio di un siffatto mancato controllo, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un’analisi prospettica sufficiente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituito dalla mancata verifica del numero di condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per raggiungere l’obiettivo dell’impegno tariffario, enunciato al punto 135 della decisione controversa, volto a garantire ai clienti della [OSCURATO:PERSONA] un diritto contrattuale chiaro che garantisca che i loro prezzi del gas rimangano equi e concorrenziali in futuro. 120 Pertanto, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i fatti pertinenti sottesi alla sua analisi e ciascuno degli errori summenzionati avrebbe avuto un’incidenza diretta sulla decisione controversa. 121 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 122 Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono inficiate dal tenore sia della decisione controversa sia della sentenza impugnata. 123 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno chiaramente preso in considerazione l’evoluzione potenziale futura del mercato, come risulta dal punto 158 della sentenza impugnata, ragion per cui, al punto 155 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto sufficiente che gli impegni finali contenessero una clausola di revisione dei prezzi e non una modifica immediata delle formule tariffarie prescritte dalle clausole esistenti. 124 [OSCURATO:PERSONA] interpreta erroneamente quest’ultimo punto della sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale ha valutato l’adeguatezza della clausola di revisione dei prezzi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] solo alla luce della situazione del mercato esistente al momento dell’adozione della decisione controversa.

Il Tribunale si è limitato a confermare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche correttamente preso in considerazione, nella sua valutazione, la situazione del mercato esistente al momento dell’adozione di tale decisione.

Inoltre, dai punti da 156 a 158 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha effettivamente controllato l’esattezza dell’analisi prospettica.

A tal riguardo, il fatto che, al momento dell’adozione di detta decisione, i prezzi fossero competitivi doveva essere inteso in relazione alla concessione alla [OSCURATO:PERSONA] di un termine di dieci settimane per modificare tutti i contratti e per introdurre una clausola di revisione dei prezzi in questi ultimi. 125 Inoltre, il Tribunale ha anche valutato in maniera sufficiente il modo in cui, grazie alle clausole di revisione dei prezzi introdotte dagli impegni, era possibile evitare il ripetersi di una situazione in cui i prezzi sarebbero stati eccessivi. 126 Conseguentemente, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo e, dunque, respingere il motivo stesso.

6. Sul quarto motivo 127 Il quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 128 Tale motivo è suddiviso in due parti. a) Sulla prima parte del quarto motivo 1) Argomenti delle parti 129 Con la prima parte del suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha fondato la facoltà, prevista all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di riaprire il procedimento sulla violazione di un impegno il cui contenuto è stato da esso interpretato sulla base della motivazione della decisione controversa e non del suo dispositivo. 130 Da tale articolo 9, paragrafo 2, lettera b), risulterebbe chiaramente che, in caso di mancata esecuzione, da parte dell’impresa interessata, degli impegni che erano stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è autorizzata a riaprire il procedimento.

Sarebbe quindi cruciale determinare senza ambiguità il contenuto dell’impegno di cui trattasi. 131 A tal riguardo, l’interpretazione del dispositivo della decisione controversa dovrebbe consistere non già nel completare il contenuto degli impegni contenuti in tale dispositivo, come avrebbe fatto il Tribunale, bensì nell’interpretare questi ultimi, in particolare in caso di dubbi quanto all’interpretazione letterale di detto dispositivo.

Ciò sarebbe corroborato dalla giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, un ricorso deve essere diretto contro il dispositivo di un atto giuridico e non contro la sua motivazione, a meno che il contenuto di quest’ultima non incida sulla sostanza della decisione che figura nel dispositivo di tale atto o costituisca il fondamento necessario di quest’ultimo. 132 Orbene, il Tribunale non solo avrebbe interpretato il contenuto degli impegni relativi alle pratiche tariffarie, facente parte del dispositivo della decisione controversa, alla luce della motivazione di quest’ultima, ma avrebbe anche, da un lato, erroneamente ampliato tale contenuto includendovi elementi che, con tutta evidenza, non figuravano in tale dispositivo e, dall’altro, menzionato, sul fondamento di tale decisione così ampliata, la facoltà di riaprire il procedimento, in particolare in caso di mancato rispetto, da parte dei giudici arbitrali, dei dati relativi ai «prezzi hub» che consentono di definire prezzi riveduti.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato chiaramente cosa intendesse per inadempimento di un impegno alla luce dei motivi di riapertura del procedimento, il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente trarne un argomento a favore dell’adeguatezza dell’impegno di cui trattasi. 133 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta a riaprire il procedimento in caso di violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni, in quanto essa disporrebbe, al riguardo, di un ampio potere discrezionale.

Pertanto, l’argomento secondo cui la facoltà di riaprire il procedimento di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in caso di violazione di tali impegni dimostrerebbe l’adeguatezza di questi ultimi non sarebbe fondato. 134 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 135 Come già menzionato al punto 67 della presente sentenza, il solo fatto di ricordare che gli impegni possono dar luogo, in caso di mancato rispetto da parte dell’impresa interessata, a una riapertura del procedimento in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 esprime la volontà non già di integrare ex post tali impegni, bensì di vigilare sul loro rispetto.

È nello stesso spirito che il Tribunale ha evocato la possibilità di riaprire il procedimento e di imporre un’ammenda, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in caso di inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni.

Si tratta di un semplice richiamo destinato a far sì che la [OSCURATO:PERSONA] si conformi a questi ultimi. 136 Peraltro, è perfettamente logico che il Tribunale abbia interpretato il contenuto del dispositivo della decisione controversa alla luce della motivazione di quest’ultima.

Il fatto di basarsi sulla motivazione di tale decisione per suffragare la corretta interpretazione del suo dispositivo non costituisce un errore di diritto, ma rientra in una tecnica interpretativa usuale.

Così facendo, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha integrato tale dispositivo con elementi che non vi figuravano, ma l’ha soltanto interpretato alla luce del contenuto di tale motivazione.

In particolare, il Tribunale si è limitato a spiegare, in risposta alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], cosa dovesse intendersi con l’impegno descritto al punto 19, sub iv), degli impegni finali, senza contraddire né andare oltre la formulazione di tale punto, ma procedendo ad un’interpretazione ragionevole di tale impegno sulla base del suo contenuto e del suo obiettivo. 137 La prima parte del quarto motivo deve quindi essere respinta. b) Sulla seconda parte del quarto motivo 1) Argomenti delle parti 138 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’argomento secondo cui il Tribunale ha fondato la facoltà, prevista all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, di riaprire il procedimento evidenziando circostanze sulle quali la decisione controversa non era fondata e che non presentavano alcun nesso con l’oggetto di quest’ultima. 139 L’esatta interpretazione di tale disposizione consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento qualora uno dei fatti sui quali si basa la decisione di cui trattasi subisca un cambiamento importante.

Detta disposizione riguarderebbe quindi fatti che esistevano al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione e che, pertanto, erano stati da essa esaminati.

Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale interpretazione applicandola, in particolare, con riferimento a due tipi di circostanze. 140 Da un lato, il Tribunale avrebbe considerato che, anche se la convergenza dei prezzi del gas e del petrolio fosse un fatto di breve durata, qualsiasi mancanza di convergenza in futuro costituirebbe un mutamento delle circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione controversa, che autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad agire in forza della medesima disposizione. 141 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha altresì ritenuto che l’assenza di talune circostanze al momento dell’adozione di tale decisione, quali il carattere non operativo del gasdotto [OSCURATO:PERSONA] 2, l’assenza di restrizioni alla fornitura di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA] o l’assenza di nuove condizioni alla fornitura di gas imposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dovesse essere presa in considerazione, in quanto, se tali fatti dovessero manifestarsi in futuro, essi avrebbero potuto comportare una riapertura del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 142 Pertanto, il Tribunale avrebbe ritenuto che eventi futuri e indeterminati quanto alla loro portata e al loro carattere, i quali, per loro natura, non costituivano fatti sottesi alla decisione controversa, giustifichino una siffatta riapertura, il che sarebbe contrario alla corretta interpretazione di tale disposizione. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 144 Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 illustra il fatto che gli impegni approvati da tale istituzione hanno ragion d’essere solo nei limiti in cui le circostanze che hanno condotto alla loro adozione non subiscano modifiche sostanziali, in mancanza delle quali si impone una riapertura del procedimento, al fine di adeguare gli impegni di cui trattasi alle nuove circostanze. 145 In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato a ricordare, al punto 426 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, se del caso, avvalersi della facoltà, prevista da tale disposizione, di riaprire il procedimento qualora uno dei fatti sui quali si basa la decisione di cui trattasi subisse una modifica importante, in particolare in caso di evoluzione dei mercati del gas. 146 In secondo luogo, esso non ha commesso errori di diritto nell’interpretazione dei termini «se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione», che figura in detta disposizione.

In particolare, esso non ha indicato che tutti gli eventi futuri ai quali si riferivano i timori della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda il gasdotto [OSCURATO:PERSONA] 2, costituivano un siffatto cambiamento. 147 Il Tribunale non ha quindi ampliato eccessivamente l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003. 148 Occorre, di conseguenza, respingere la seconda parte del quarto motivo. 149 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere tale motivo e, pertanto, l’impugnazione nel suo insieme.

V. Sull’impugnazione incidentale 150 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale

1. Argomenti delle parti 151 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha interesse a proporre l’impugnazione incidentale.

Inoltre, la sentenza impugnata non inciderebbe direttamente su di essa.

Tale impugnazione sarebbe pertanto irricevibile. 152 Da un lato, gli impegni finali non arrecherebbero pregiudizio agli interessi economici o giuridici della [OSCURATO:PERSONA].

Anche se essa riconosce che probabilmente vi dovevano essere impegni migliori, ciò non dimostrerebbe che gli impegni finali siano pregiudizievoli a quest’ultima. 153 Dall’altro, l’annullamento degli impegni finali non conferirebbe alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, se questi ultimi avessero dovuto essere annullati, non sarebbe stato certo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso obbligatori impegni più rigorosi o che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata disposta ad adottarne.

La mera possibilità ipotetica e teorica dell’esistenza di impegni asseritamente «migliori» non sarebbe sufficiente a dimostrare la ricevibilità dell’impugnazione incidentale. 154 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’impugnazione incidentale è ricevibile, in quanto essa è direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla decisione controversa.

Sarebbe chiaramente nel suo interesse economico ottenere una decisione più favorevole della [OSCURATO:PERSONA], consistente in misure giuridiche efficaci.

Un siffatto risultato non potrebbe essere raggiunto de jure fintantoché la decisione controversa non sia annullata. 155 [OSCURATO:PERSONA] conclude parimenti per la ricevibilità dell’impugnazione incidentale.

2. Giudizio della Corte 156 È sufficiente constatare che l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’impugnazione incidentale è dimostrato, anche se essa opera sul mercato del gas in [OSCURATO:PERSONA], il quale non è direttamente oggetto degli impegni finali resi obbligatori dalla decisione controversa, dato che essa era parte interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, e che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di quest’ultima.

B. Nel merito 157 [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a sostegno dell’impugnazione incidentale.

1. Sul primo motivo a) Argomenti delle parti 158 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che gli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento fossero irricevibili nella parte in cui riguardavano il sistema del gas bulgaro. 159 Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tali argomenti eccedessero l’oggetto della controversia.

Non spetterebbe al Tribunale, bensì al solo ricorrente, vale a dire, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, determinare l’oggetto della controversia nell’ambito di un ricorso di annullamento.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo avrebbe definito l’oggetto della controversia in maniera ampia, anche per quanto riguarda le restrizioni territoriali.

Pertanto, gli impegni relativi alla [OSCURATO:PERSONA] vi rientrerebbero.

Inoltre, l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, in particolare per quanto riguarda le potenziali limitazioni dell’oggetto della controversia, sarebbe parzialmente contraddittoria, in larga misura ambigua e, in generale, inconciliabile con la chiara posizione della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, quale esposta nel suo ricorso. 160 A sostegno di tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che i motivi dedotti in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo riguardavano un certo numero di problemi e di errori evidenziati nel contenuto della decisione controversa, riguardo ai quali il mercato polacco, di cui quest’ultima società aveva una migliore conoscenza, costituiva solo un esempio tra altri, senza che ciò implichi l’esclusione del mercato del gas bulgaro dall’oggetto della controversia. 161 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra accogliere il primo motivo e la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento integrale della sentenza impugnata. 162 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, chiede il rigetto del primo motivo. b) Giudizio della Corte 163 Anzitutto, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a modificare i contratti di fornitura e di trasporto di gas al fine di eliminare gli ostacoli contrattuali per il gestore del sistema di trasporto bulgaro e di conformare in tal modo siffatto sistema ai requisiti del diritto derivato dell’Unione.

Tali requisiti riguardano, in particolare, l’attuazione di un sistema di entrata-uscita, la conclusione di accordi di interconnessione tra gestori di reti di paesi vicini e le regole di ripartizione dei volumi di gas tra diversi utenti della rete ai punti di interconnessione.

Tali requisiti facilitano gli scambi transfrontalieri di gas, promuovono la concorrenza e garantiscono l’integrazione del mercato interno. 164 Inoltre, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha fatto riferimento all’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA] una sola volta e non ha dedotto alcun motivo vertente sull’adeguatezza di tale impegno.

Al contrario, essa ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rendere obbligatorio, per altri mercati del gas nei PECO, compresa la Polonia, un impegno analogo a quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, è indubbio che quest’ultimo impegno eccedeva l’oggetto della controversia sottoposta al Tribunale. 165 Infine, al punto 409 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, certo, risposto al motivo della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo vertente sull’inadeguatezza degli impegni relativi alle restrizioni territoriali nel loro complesso e ha constatato, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione.

Tuttavia, il Tribunale ha tenuto conto, nella sua valutazione, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo non aveva affatto contestato l’adeguatezza dell’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA]. 166 È quindi dimostrato che l’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell’oggetto della controversia quale definito nel ricorso depositato dinanzi al Tribunale, cosicché quest’ultimo ha correttamente dichiarato che gli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento erano irricevibili nella parte in cui riguardavano il sistema del gas bulgaro. 167 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

2. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti 168 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, di quest’ultimo. 169 In particolare, il Tribunale non avrebbe specificato le modalità di calcolo dei quattro fattori che limitano l’ambito di applicazione degli impegni relativi ai punti di consegna, il modo in cui occorreva misurare gli effetti cumulativi di questi quattro fattori, né il punto di riferimento utilizzato per giungere alla conclusione secondo cui anche tali effetti cumulati non si traducevano in un errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accettazione di tali impegni.

Il Tribunale non avrebbe fornito alcuna spiegazione quanto al metodo che avrebbe applicato al riguardo, né tantomeno circa la sua applicazione alle circostanze proprie del caso di specie. 170 [OSCURATO:PERSONA] non prende posizione riguardo al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso sia irricevibile in quanto troppo impreciso. b) Giudizio della Corte 171 Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale gli impone soltanto di far conoscere in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 26 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑471/16 P , EU:C:2017:602 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata), ma non di fornire una motivazione che risponda esaustivamente all’insieme degli argomenti dedotti dalle parti della controversia (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑947/19 P , EU:C:2021:172 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 172 Nel caso di specie, risulta in particolare dai punti 77 e 114 della presente sentenza che il Tribunale ha controllato e motivato la sua analisi della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli impegni relativi ai punti di consegna.

La circostanza che i passaggi interessati della sentenza impugnata non siano così dettagliati come avrebbe voluto la [OSCURATO:PERSONA] non consente di concludere che il Tribunale non abbia sufficientemente motivato tale sentenza al riguardo. 173 Occorre quindi respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale nel suo insieme.

VI. Sulle spese 174 L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 175 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 176 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale impugnazione, conformemente alla domanda di queste ultime.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale impugnazione incidentale, conformemente alla domanda di queste ultime. 177 Inoltre, l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, prevede che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

La Repubblica di Polonia, interveniente in primo grado, si farà quindi carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] S.A. si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC in sede di impugnazione. 3) [OSCURATO:PERSONA]. si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC in sede di impugnazione incidentale. 4) La Repubblica di Polonia si fa carico delle proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0255 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 settembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Mercati del gas dell’Europa centrale e orientale – Articolo 102 TFUE – Articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Abuso di posizione dominante – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 9, paragrafo 1 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che rende vincolanti gli impegni individuali proposti da un’impresa – Ricorso di annullamento – Adeguamento degli impegni alla luce delle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella comunicazione degli addebiti – Natura del controllo del giudice dell’Unione – Rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Principio di proporzionalità – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell’Unione europea – Articolo 194 TFUE – Principio di solidarietà energetica» Nella causa C‑255/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A ., già [OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo S.A., con sede in Płock (Polonia), rappresentata da K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, adwokaci, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da G. Meessen, I. Söderlund e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, resistente in primo grado, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, K. Rudzińska e S. Żyrek, in qualità di agenti, [OSCURATO:PERSONA] PJSC , con sede in Mosca (Russia), [OSCURATO:PERSONA] export LLC , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Russia), rappresentate da E. Borovikov, J. Venit, avocats, J.T. Hainz, J. Karenfort, W. Murzin, Rechtsanwälte, e N. Tuominen, avocată, [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in Sofia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da S. Cappellari, S. Gröss, N. Jacobi, Rechtsanwälte, e J. Sroczyński, radca prawny, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.A., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo S.A., chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo/[OSCURATO:PERSONA] (Impegni della [OSCURATO:PERSONA]) ( T‑616/18 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:43 ), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2018) 3106 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 [TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale) (in prosieguo: la «decisione controversa»). I. Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 36 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «I. Fatti e sviluppi successivi alla presentazione del ricorso 1 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo (...), è la società madre del gruppo PGNiG, che opera nel settore del gas e del petrolio, principalmente in Polonia. Tale gruppo svolge, in particolare, attività di prospezione e produzione di gas e di petrolio greggio nonché di importazione, vendita e distribuzione di gas. 2. La ricorrente chiede l’annullamento della [decisione controversa], che ha reso obbligatori gli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC (in prosieguo, congiuntamente: la “[OSCURATO:PERSONA]”). 3. La [decisione controversa] ha concluso un procedimento amministrativo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea], che ha esaminato, in relazione al divieto di abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE, la conformità di talune pratiche della [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gas in taluni paesi dell’Europa centrale e orientale (in prosieguo: i “PECO”), vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca, l’[OSCURATO:PERSONA], la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia (in prosieguo, congiuntamente: i “PECO coinvolti”). A. Sul procedimento amministrativo che ha dato origine alla [decisione controversa] 4. Tra il 2011 e il 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diversi provvedimenti al fine di indagare sul funzionamento dei mercati del gas nell’Europa centrale e orientale. In particolare, ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), ha inviato richieste di informazioni a vari partecipanti al mercato, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e taluni suoi clienti, tra cui la ricorrente, e ha effettuato ispezioni, ivi compreso, nel 2011, presso i locali di quest’ultima. Il procedimento amministrativo corrispondente a tale indagine e che è direttamente in discussione nel caso di specie è stato rubricato “Caso AT.39816 – Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale” (in prosieguo: il “caso AT.39816”). 5. Nell’ambito di tale caso, il 31 agosto 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente avviato un procedimento volto ad adottare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ), una decisione a norma del capo III del regolamento n. 1/2003. 6. Il 22 aprile 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 773/2004, una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la “CA”). [Nella CA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sui mercati nazionali della fornitura di gas all’ingrosso a monte nei PECO coinvolti e che, in violazione dell’articolo 102 TFUE, essa abusava di tale posizione mettendo in atto una strategia anticoncorrenziale al fine di frammentare e isolare detti mercati e impedire in tal modo la libera circolazione del gas nei PECO coinvolti. 7. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che tale strategia della [OSCURATO:PERSONA] comprendesse tre insiemi di pratiche anticoncorrenziali lesive per i suoi clienti nei PECO coinvolti (in prosieguo: i “clienti interessati”) e i contratti da questi stipulati con essa (in prosieguo: i “contratti interessati”): – in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto restrizioni territoriali nell’ambito dei suoi contratti di fornitura di gas con grossisti e con alcuni clienti industriali nei PECO coinvolti (in prosieguo: gli “addebiti relativi alle restrizioni territoriali”), restrizioni che risulterebbero da clausole contrattuali, che vietano l’esportazione al di fuori del territorio di consegna o che obbligano a utilizzare il gas fornito in un determinato territorio; la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre utilizzato altre misure che impedivano i flussi transfrontalieri di gas; – in secondo luogo, dette restrizioni territoriali avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di condurre una politica dei prezzi sleale in cinque dei PECO coinvolti, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lettonia, Lituania e Polonia (in prosieguo: i “cinque PECO coinvolti dalle pratiche tariffarie”), imponendo prezzi eccessivi in quanto significativamente superiori rispetto al livello dei suoi costi o di taluni prezzi considerati come prezzi di riferimento (in prosieguo: gli “addebiti relativi alle pratiche tariffarie”); – in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la Polonia, avrebbe subordinato le sue forniture di gas all’ottenimento di talune assicurazioni, da parte dei grossisti, relative a infrastrutture di trasporto del gas; tali assicurazioni vertevano, da un lato, su investimenti da parte del grossista bulgaro nel progetto di gasdotto [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, sull’accettazione da parte del grossista polacco, ossia la ricorrente, del rafforzamento del controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione del tratto polacco del gasdotto Yamal, uno dei principali gasdotti di transito in Polonia (in prosieguo: gli “addebiti Yamal”). 8 Il 29 settembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla CA contestando le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza e poi, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 773/2004, è stata sentita in un’audizione tenutasi il 15 dicembre 2015. 9 Il 14 febbraio 2017, pur continuando a contestare le preoccupazioni espresse nella CA in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, un progetto formale di impegni (in prosieguo: gli “impegni iniziali”). Tale progetto era stato preceduto da proposte informali di impegni. 10 Il 16 marzo 2017, al fine di raccogliere le osservazioni delle parti interessate sugli impegni iniziali, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 ( GU 2017, C 81, pag. 9 ), contenente una sintesi del caso AT.39816 nonché il contenuto essenziale degli impegni iniziali. In applicazione della medesima disposizione, le parti interessate disponevano di un termine di sette settimane a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione per presentare le loro osservazioni (in prosieguo: il “test di mercato”). [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto 44 serie di osservazioni da parti interessate, compresa la ricorrente, dal governo polacco, dal presidente dell’Urząd [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio di regolamentazione dell’energia polacco; in prosieguo: l’“Ufficio polacco”) e dalla Gaz-System S.A., gestore del tratto polacco del gasdotto Yamal. 11 Il 15 marzo 2018, dopo aver ricevuto le versioni non riservate delle osservazioni delle parti interessate sugli impegni iniziali, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un progetto di impegni modificato (in prosieguo: gli “impegni finali”). 12 Conformemente all’articolo 14 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo: il “comitato consultivo”) e gli ha trasmesso, in particolare, un progetto preliminare di decisione. Il 2 maggio 2018 il comitato consultivo ha emesso parere favorevole su tale progetto preliminare. Inoltre, conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della [OSCURATO:PERSONA] [europea], del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ( GU 2011, L 275, pag. 29 ), il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 2 maggio 2018. 13 Il 24 maggio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa], alla quale sono stati allegati gli impegni finali. Con tale decisione, essa ha approvato e reso obbligatori detti impegni e ha chiuso il procedimento amministrativo concludendo che non sussistevano più motivi di intervento da parte sua riguardo alle pratiche potenzialmente abusive inizialmente indicate nella CA. B Decisione [controversa] 14 Nella [decisione controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto esposto una valutazione preliminare delle pratiche della [OSCURATO:PERSONA], prima di presentare gli impegni iniziali, i risultati del test di mercato nonché gli impegni finali. Essa ha poi esposto la propria valutazione degli impegni finali e le ragioni che l’hanno indotta a considerarli soddisfacenti in relazione alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza. 1. Sulla valutazione preliminare delle pratiche in questione 15 Nella sezione 4 della [decisione controversa], che illustra la valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito i mercati rilevanti come i mercati nazionali della fornitura di gas all’ingrosso a monte. A questo proposito, essa ha altresì constatato che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva una posizione dominante sui mercati rilevanti nei PECO coinvolti. 16 [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver abusato della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE, mettendo in atto una strategia anticoncorrenziale volta a impedire la libera circolazione del gas nei PECO coinvolti e, così facendo, a isolare i mercati rilevanti di tali paesi. Più in particolare, essa ha ritenuto che tale strategia comprendesse tre insiemi di pratiche anticoncorrenziali corrispondenti essenzialmente alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella CA ed esposte al precedente punto 7. 17 Per quanto riguarda gli addebiti Yamal, mentre, nell’ambito del test di mercato, talune parti interessate avevano lamentato la mancanza di impegni che ponessero rimedio a tali addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, al punto 138 della [decisione controversa], che, dopo aver indagato ulteriormente, le sue preoccupazioni preliminari in materia di concorrenza non erano state confermate. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in una decisione del 19 maggio 2015 che attribuiva alla Gaz-System la qualifica di gestore di sistemi indipendente (in prosieguo: il “GSI”) del tratto polacco del gasdotto Yamal (in prosieguo: la “decisione di certificazione”), l’Ufficio polacco aveva segnatamente concluso che la Gaz-System esercitava un controllo determinante sulle decisioni in materia di investimenti relative a tale tratto nonché sulla loro attuazione. Pertanto, né la System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. (in prosieguo: l’“EuRoPol”), in quanto proprietaria [di tale] gasdotto, né la [OSCURATO:PERSONA], quale azionista dell’EuRoPol, erano in grado di bloccare tali decisioni. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la natura intergovernativa dei rapporti tra le parti attive nel settore del gas in Polonia, in particolare per quanto riguarda la costruzione e la gestione del tratto polacco del gasdotto Yamal, e ha concluso che tale circostanza poteva, in larga misura, aver determinato il comportamento delle parti interessate. 2. Sul contenuto degli impegni finali 18 Gli impegni finali, allegati alla [decisione controversa], hanno lo scopo di rispondere alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza. 19 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli impegni volti a rispondere [agli addebiti concernenti le] restrizioni territoriali (in prosieguo: gli “impegni sulle restrizioni territoriali”), la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, in sostanza, ad eliminare, nei contratti [interessati], qualsiasi disposizione contrattuale che, direttamente o indirettamente, vietasse o limitasse la libera circolazione di gas nella regione costituita [dai PECO coinvolti]. 20 Inoltre, al fine di facilitare i flussi di gas, da un lato, tra la [OSCURATO:PERSONA] e i paesi baltici e, dall’altro, tra il resto dei PECO coinvolti, nonostante l’isolamento dal punto di vista infrastrutturale dei primi, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad adottare misure al fine di concedere ai clienti interessati la possibilità di chiedere che la totalità o una parte dei loro volumi contrattuali di gas forniti in determinati punti di consegna in Ungheria, Polonia e Slovacchia sia consegnata presso un altro punto di consegna sito in [OSCURATO:PERSONA] o nei paesi baltici. In seguito al test di mercato, la [OSCURATO:PERSONA], negli impegni finali, ha in particolare migliorato la sua proposta relativa alla modifica dei punti di consegna. 21 Inoltre, per consentire al gestore del sistema di trasporto bulgaro di controllare i flussi in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata, in particolare, ad adottare misure intese a modificare i relativi contratti di fornitura e trasporto di gas al fine di consentire la conclusione di accordi di interconnessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri Stati membri, in particolare la Grecia, e di adeguare il metodo di assegnazione del gas. 22 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli impegni mirati a rispondere [agli addebiti concernenti le pratiche tariffarie] (in prosieguo: gli “impegni relativi alle pratiche tariffarie”), la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad introdurre clausole di revisione dei prezzi o, se del caso, a modificare le clausole esistenti nei contratti con i suoi clienti interessati in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Lettonia, in Lituania e in Polonia. Queste clausole di revisione dei prezzi, nuove o modificate, prevedono, tra l’altro, che, se le parti non raggiungono un accordo sul nuovo prezzo entro 120 giorni, ciascuna parte può deferire la controversia a un collegio arbitrale, che si dovrà basare sugli orientamenti tariffari contenuti in tali clausole ed essere costituito all’interno dell’Unione europea. Inoltre, i prezzi riveduti si applicheranno retroattivamente a decorrere dalla data di notifica della domanda di revisione dei prezzi. 23 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli impegni connessi alle preoccupazioni in materia di concorrenza relative al fatto che l’applicazione di un determinato prezzo alla fornitura di gas era subordinato all’ottenimento, da parte del grossista bulgaro, dell’impegno a effettuare investimenti nel progetto del gasdotto [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a consentire ai partner bulgari coinvolti in tale progetto di ritirarsi da quest’ultimo senza far valere la loro responsabilità civile e senza recuperare gli sconti sui prezzi del gas che aveva concesso in cambio della loro partecipazione a detto progetto. Inoltre, tenuto conto dell’annunciata rinuncia al tratto bulgaro di tale progetto di gasdotto, la [OSCURATO:PERSONA] si è parimenti impegnata a non chiedere il risarcimento dei danni a titolo di compensazione specifica connessa a tale rinuncia. 3. Sulla valutazione e sull’attuazione degli impegni finali 24 Nella [decisione controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, in sostanza, che gli impegni finali erano efficaci e necessari, senza essere sproporzionati, e tali da rispondere alle proprie preoccupazioni in materia di concorrenza, indicando di aver tenuto conto, a tal proposito, delle evoluzioni intervenute sui mercati del gas dalla notifica della CA. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già adottato alcune misure per rendere il proprio comportamento più conforme alle norme del diritto della concorrenza, in secondo luogo, che la situazione delle infrastrutture del gas era migliorata in alcuni dei PECO coinvolti, vale a dire Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, in modo da rendere possibili i flussi di gas transfrontalieri, sebbene i mercati del gas dei paesi baltici e della [OSCURATO:PERSONA] restassero isolati dagli altri mercati del gas dell’Unione, e, in terzo luogo, che, in seguito al calo dei prezzi del petrolio, erano diminuiti anche alcuni dei prezzi del gas a lungo termine risultanti da formule di indicizzazione collegate ai prezzi dei prodotti petroliferi. 25 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di rendere obbligatori gli impegni finali, in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Per quanto riguarda la durata di applicazione, la [decisione controversa] prevede che essi siano applicabili per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] di detta decisione, ad eccezione degli impegni relativi al progetto di gasdotto [OSCURATO:PERSONA], menzionati al precedente punto 23, che sono obbligatori per un periodo di quindici anni a decorrere da tale data. 26 Il dispositivo della [decisione controversa] è così formulato: “Articolo 1 Gli impegni elencati nell’allegato sono obbligatori per [la [OSCURATO:PERSONA]], nonché per qualsiasi soggetto giuridico direttamente o indirettamente controllato da quest’ultima, per un periodo di otto anni, ad eccezione degli impegni individuati al punto 21 dell’allegato, che sono obbligatori per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data indicata negli impegni. Articolo 2 Si conclude che non sussistono più motivi [di intervento da parte della [OSCURATO:PERSONA]] in tale caso (...)”. C. Sulla denuncia 27 Il 9 marzo 2017, parallelamente al procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e sfociato nella [decisione controversa], la ricorrente aveva presentato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 773/2004, una denuncia relativa a presunte pratiche abusive della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la “denuncia”). Tra tali pratiche, le quali corrispondevano, in gran parte, alle preoccupazioni già espresse nella CA, rientravano in particolare allegazioni riferite ad abusi commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tratto polacco del gasdotto Yamal. 28 Il 29 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevuta della denuncia, che è stata successivamente registrata con il riferimento “Caso AT.40497 – Prezzi del gas in Polonia” (in prosieguo: il “caso AT.40497”). 29 Con lettera del 31 marzo 2017 indirizzata alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le pratiche esposte nella denuncia e quelle interessate dagli impegni iniziali sembravano coincidere e l’ha invitata a presentare osservazioni su tali impegni nell’ambito del test di mercato avviato il 16 marzo 2017. Dopo aver ottenuto una proroga del termine applicabile, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni il 19 maggio 2017. 30 Il 15 maggio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni in merito alla denuncia. 31 Con lettera inviata alla ricorrente il 23 gennaio 2018 (in prosieguo: la “lettera sull’intenzione di rigetto”), la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, ha comunicato alla ricorrente la propria intenzione di respingere la denuncia e l’ha invitata a rendere noto il suo punto di vista entro un termine di quattro settimane dal ricevimento di tale lettera. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì inviato una versione non riservata della CA e una versione non riservata delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla denuncia, di cui al precedente punto 30. 32 Il 2 marzo 2018 la ricorrente ha depositato osservazioni in risposta alla lettera sull’intenzione di rigetto. Oltre ad esprimere insoddisfazione rispetto alle conclusioni contenute nella suddetta lettera, la ricorrente ha criticato la conduzione dell’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] e ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i suoi diritti di denunciante nel caso AT.39816, in particolare in quanto, nonostante numerose richieste, la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva consentito l’accesso alla CA per quasi un anno né le aveva permesso di presentare osservazioni su tale comunicazione. 33 Il 5 settembre 2018, vale a dire successivamente all’adozione della [decisione controversa], la ricorrente ha inviato al consigliere-auditore una richiesta motivata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/695, in cui chiedeva l’accesso a tutti i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la sua valutazione provvisoria esposta nella lettera sull’intenzione di rigetto, in particolare l’accesso a una versione della CA contenente un numero inferiore di informazioni omesse. Il 17 settembre 2018 il consigliere-auditore trasmetteva alla direzione generale (DG) della Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] le domande di accesso formulate in tale istanza del 5 settembre 2018. Con lettera del 25 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le domande di accesso a taluni documenti formulate dalla ricorrente nelle sue lettere del 2 marzo e del 5 settembre 2018. 34 Il 24 gennaio 2019 la ricorrente ha inviato una lettera alla commissaria responsabile della concorrenza, nella quale invitava la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, ad agire o adottando una decisione di rigetto della denuncia, o proseguendo il procedimento relativo al caso AT.40497. L’8 febbraio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera ricordando che la denuncia aveva già dato luogo a diversi scambi di corrispondenza tra loro. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì indicato, per quanto riguarda il caso AT.39816, di aver adottato la [decisione controversa], la quale, in particolare, teneva conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito del test di mercato e, per quanto riguarda il caso AT.40497, di aver inviato la lettera sull’intenzione di rigetto, alla quale la ricorrente aveva risposto, e che ciò poneva termine all’analisi della denuncia da essa svolta. 35 Il 17 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2019) 3003 final, relativa al rigetto della denuncia (caso AT.40497 – Prezzi del gas in Polonia). 36 Il 25 giugno 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso tale decisione di rigetto della denuncia, iscritto a ruolo con il numero T‑399/19». II. Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa. 4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25, il 27 e il 28 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA]., la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo. 5 Con decisione del 5 aprile 2019, la presidente della Prima Sezione del Tribunale, sentite le parti principali, ha ammesso l’intervento della Repubblica di Polonia. Con ordinanze del 17 maggio 2019, essa ha ammesso, sentite le parti principali, gli interventi della Repubblica di Lituania, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il 4 ottobre 2019, a seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa T‑616/18. 7 Con lettere della cancelleria del Tribunale del 17 dicembre 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo è stata invitata a produrre diversi documenti e la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a rispondere per iscritto a un quesito relativo alla riservatezza di alcune informazioni contenute nella versione riservata della CA. 8 Con ordinanza in pari data, il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 103 di tale regolamento, di produrre una copia integrale della versione riservata della CA. 9 Le parti hanno debitamente ottemperato, entro i termini impartiti, alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 17 dicembre 2019 nonché a tale ordinanza. 10 L’8 giugno 2020, su proposta dell’Ottava Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso di rinviare la causa T‑616/18 dinanzi all’Ottava Sezione ampliata. A causa di un impedimento di un membro di tale sezione ampliata a partecipare al procedimento, con decisione del 15 giugno 2020 il presidente del Tribunale è stato designato al fine di integrare detta sezione ampliata. 11 Per quanto riguarda la copia integrale della versione riservata della CA prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha deciso di rendere noto tale documento ai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, previa la sottoscrizione da parte di questi ultimi di impegni di riservatezza, affinché essa potesse esprimere osservazioni al riguardo. Avendo tali rappresentanti sottoscritto impegni di riservatezza, detto documento è stato loro notificato e la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha presentato le proprie osservazioni l’8 dicembre 2020. 12 Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 18 e 19 maggio 2021. In tale occasione, il Tribunale ha inoltre comunicato di avere preso nota delle osservazioni sulla relazione d’udienza presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 2021. 13 Inoltre, nel contesto di taluni quesiti posti dal Tribunale in merito alla ricevibilità del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato la propria posizione in merito a tale ricevibilità e ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo non aveva dimostrato di avere interesse ad agire nella presente causa, cosicché il ricorso non sarebbe stato ricevibile. 14 [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha presentato domande di trattamento riservato nei confronti della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Polonia, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], riguardo a talune informazioni contenute in diversi atti del procedimento. Queste ultime non hanno sollevato obiezioni a tali domande. 15 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo deduce sei motivi, vertenti, in sostanza: – il primo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che gli addebiti Yamal non erano fondati e accettando impegni che trascurerebbero del tutto tali addebiti; – il secondo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni finali, i quali tuttavia non terrebbero adeguatamente conto degli addebiti relativi alle pratiche tariffarie; – il terzo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato gli impegni finali, i quali tuttavia non terrebbero adeguatamente conto degli addebiti relativi alle restrizioni territoriali; – il quarto, sulla violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 TFUE, in quanto la decisione controversa sarebbe contraria agli obiettivi della politica energetica dell’Unione e in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato l’impatto negativo di tale decisione sul mercato europeo dell’approvvigionamento di gas; – il quinto, sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE e del principio di parità di trattamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere una discriminazione tra i clienti della [OSCURATO:PERSONA] operanti negli Stati membri dell’Europa occidentale e quelli operanti nei PECO coinvolti, e – il sesto, sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto, con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’obiettivo dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 nonché i limiti dei suoi poteri nella conduzione del procedimento amministrativo. 16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i suddetti motivi e pertanto il ricorso nella sua interezza. III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale 17 Con l’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dinanzi al Tribunale. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese. 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alle spese. 20 [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia chiedono alla Corte di accogliere l’impugnazione. 21 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di tale impugnazione. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di tale impugnazione. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione incidentale nel suo primo motivo e – annullare la sentenza impugnata. IV. Sull’impugnazione principale 25 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, il secondo, sulla violazione dell’articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 9 di tale regolamento, il terzo, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento. A. Sulla ricevibilità 1. Argomenti delle parti 26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che l’impugnazione è irricevibile. 27 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi un interesse esistente ed effettivo all’annullamento della sentenza impugnata, in quanto un siffatto interesse non poteva riguardare una situazione futura ed ipotetica. Orbene, l’annullamento previsto di tale sentenza non sarebbe idoneo a darle soddisfazione, poiché, a partire dal novembre 2019, essa avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] di non avere l’intenzione di rinnovare il contratto di fornitura di gas a lungo termine oltre il 2022. Essa avrebbe intrapreso le azioni necessarie per porre fine ai rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] prima della fine di quest’ultimo anno. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Polonia non sarebbero più interessate alla fornitura di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA], cosicché anche l’esito più favorevole dell’impugnazione non sarebbe tale da dare soddisfazione alla [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che la loro mancanza di chiarezza sufficiente debba indurre la Corte a respingere in quanto irricevibili gli addebiti esposti ai punti 154 e 161 dell’impugnazione. 29 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, fa valere che sono in parte irricevibili la prima parte del primo motivo di impugnazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] vi contesterebbe il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale su operazioni economiche complesse senza tuttavia aver dedotto l’esistenza di errori manifesti di valutazione, e la seconda parte del terzo motivo di tale impugnazione, per mancanza di chiarezza delle affermazioni ivi contenute. 2. Giudizio della Corte 30 In primo luogo, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che ogni persona fisica o giuridica che presenti un’impugnazione deve, al pari di quando presenta un ricorso di annullamento, avere un interesse ad agire, la cui esistenza deve essere valutata alla luce dell’oggetto di tale impugnazione o di tale ricorso, da un lato, e alla relativa data di presentazione, dall’altro. L’inosservanza di tale presupposto essenziale costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico che può, in qualsiasi momento, essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 punto 81 , e giurisprudenza ivi citata). 31 Inoltre, tale interesse ad agire, così come l’oggetto stesso della controversia, deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale. Di conseguenza, il venir meno di tale interesse o di tale oggetto nel corso del giudizio può indurre il giudice dell’Unione a constatare, eventualmente d’ufficio, che non vi è più luogo a statuire (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 punto 82 , e giurisprudenza ivi citata). 32 In generale, sia l’esistenza sia la persistenza dell’interesse ad agire presuppongono che il ricorso o l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla persona fisica o giuridica che lo ha proposto. In tutti i casi, tale questione deve essere valutata in concreto (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/[OSCURATO:PERSONA], C‑619/20 P e C‑620/20 P , EU:C:2022:722 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell’impugnazione per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha un interesse esistente ed effettivo all’annullamento della sentenza impugnata, tenuto conto, in particolare, della cessazione dei loro rapporti contrattuali al 31 dicembre 2022. A tal riguardo, è pacifico che, fino a tale data, e quindi anche successivamente alla presentazione dell’impugnazione, l’8 aprile 2022, rapporti contrattuali hanno legato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo. 34 Dal momento che, nel periodo compreso tra l’8 aprile 2022 e il 31 dicembre 2022, la decisione controversa ha prodotto effetti giuridici sul mercato polacco del gas e del petrolio sul quale opera la [OSCURATO:PERSONA], in quanto il suo dante causa era una controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe avvalersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, delle conseguenze degli illeciti da essa lamentati e della natura del danno che sostiene di aver subito (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P , EU:C:2023:630 , punto 160 e giurisprudenza ivi citata) al fine di ottenere il risarcimento di tale danno. 35 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella sua replica, senza essere contraddetta, che erano in corso diversi procedimenti arbitrali contro la [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’attuazione del contratto relativo al gasdotto Yamal, comprese questioni relative ai prezzi. Inoltre, dopo la presentazione dell’impugnazione, sarebbe stato avviato un procedimento relativo all’interruzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle sue forniture di gas dal 27 aprile 2022. 36 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] contesta erroneamente l’esistenza di un interesse esistente ed effettivo della [OSCURATO:PERSONA] a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata. 37 In secondo luogo, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 38 Nel caso di specie, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla natura non sufficientemente chiara della seconda parte del terzo motivo di impugnazione e alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], della stessa natura, relative agli addebiti di cui ai punti 154 e 161 di tale impugnazione, essa identifica con sufficiente precisione, in ciascuno dei passaggi in questione, i passaggi criticati nella sentenza impugnata ed espone le ragioni per cui essi rivelano una mancata considerazione della giurisprudenza relativa al concetto di errore manifesto di valutazione e di errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 39 Tali eccezioni di irricevibilità vanno quindi disattese. 40 Quanto all’irricevibilità fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] della prima parte del primo motivo di impugnazione, a proposito della mancata deduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione riguardante operazioni economiche complesse, essa deve essere respinta. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato questa prima parte nell’ambito di un motivo vertente su una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Essa ha ivi sostenuto, certo succintamente, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se, accettando gli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] li avesse correttamente esaminati alla luce della CA, «vale a dire senza commettere un errore manifesto». Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha posto la Corte perfettamente in grado di individuare la portata di detta prima parte e di pronunciarsi sulla fondatezza dell’analisi contenuta al riguardo nella sentenza impugnata. 41 Da tutto quanto precede risulta che l’impugnazione è ricevibile. B. Nel merito 1. Osservazioni preliminari 42 Emerge dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 che, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate, laddove essi siano tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla medesima nella sua valutazione preliminare. 43 Tale articolo mira a garantire l’applicazione efficace delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE mediante l’adozione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni proposti dalle parti e giudicati appropriati dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di fornire una soluzione più rapida ai problemi di concorrenza da essa identificati, invece di avviare l’iter per la constatazione formale di un’infrazione. Più in particolare, detto articolo è ispirato da considerazioni di economia processuale e consente alle imprese di prendere pienamente parte al procedimento, proponendo le soluzioni che esse ritengono più appropriate e adeguate per rispondere alle citate preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 35 ). 44 Se contrariamente all’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, nell’articolo 9 di quest’ultimo non si fa espressamente riferimento alla nozione di proporzionalità, è pur vero che, quale principio generale del diritto dell’Unione, il principio di proporzionalità costituisce il parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione, incluse le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di autorità garante della concorrenza (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 36 ). 45 Posto che l’articolo 9 di tale regolamento prevede unicamente che, nell’ambito di un procedimento avviato in forza di tale disposizione, come emerge dal considerando 13 di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è dispensata dall’obbligo di qualificare e di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo, e all’eventuale accettazione, degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e alla luce degli scopi che essa persegue. L’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di proporzionalità nel contesto di detto articolo 9 si limita alla sola verifica che gli impegni di cui trattasi rispondano alle preoccupazioni che essa ha reso note alle imprese interessate e che queste ultime non abbiano proposto impegni meno onerosi che rispondano parimenti in modo adeguato a tali preoccupazioni (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punti 40 e 41 ). 46 Nell’esercizio di detta verifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia prendere in considerazione gli interessi dei terzi, in quanto il fatto che gli impegni individuali proposti da un’impresa siano stati resi obbligatori dalla [OSCURATO:PERSONA] non implica che altre imprese siano private della possibilità di tutelare i propri eventuali diritti nell’ambito delle loro relazioni con tale impresa (sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punti 41 e 49 ). Quando la [OSCURATO:PERSONA] verifica gli impegni non sotto il profilo della loro idoneità a rispondere alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza, ma con riguardo alla loro incidenza sugli interessi dei terzi, il principio di proporzionalità richiede che i diritti di cui questi ultimi sono titolari non siano svuotati di contenuto (sentenza del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA], C‑132/19 P , EU:C:2020:1007 , punto 106 ). 47 Dalle considerazioni che precedono si evince che, in ragione della natura specifica dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, da un lato, come espresso dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il criterio adeguato, con riguardo alle preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA], come espresse nella sua valutazione preliminare, è se gli impegni siano sufficienti a rispondere in modo adeguato a dette preoccupazioni senza che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a cercare essa stessa alternative meno onerose o più moderate agli impegni sottopostile e, dall’altro, il controllo giurisdizionale dell’analisi di questi ultimi da parte della [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente la questione se tale istituzione abbia commesso un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa, C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 42 ). 48 Ne consegue che, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, un siffatto controllo non richiede che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] sia esente da qualsiasi irregolarità, dato che le è stato concesso un certo margine di discrezionalità, purché non venga oltrepassata la soglia di ciò che è manifesto. 49 Inoltre, da un punto di vista procedurale, occorre sottolineare che l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 lascia alla [OSCURATO:PERSONA] la libertà di definire la forma da dare alla «sua valutazione preliminare» menzionata al paragrafo 1 di tale articolo. In pratica, come confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, tale valutazione corrisponde spesso a una comunicazione degli addebiti indirizzata all’impresa alla quale sono contestati comportamenti contrari all’articolo 101 o all’articolo 102 TFUE, sul fondamento dell’articolo 7 di tale regolamento. Quando ciò si verifica, come è avvenuto nel caso di specie, la giurisprudenza relativa a tali atti procedurali trova applicazione, dato che nessuna disposizione di detto regolamento giustifica il trattamento differenziato di una comunicazione degli addebiti a seconda che essa serva da fondamento a una decisione adottata sulla base dell’articolo 7 o dell’articolo 9 del medesimo regolamento, dato che quest’ultimo articolo non prevede, in particolare, l’ipotesi di un riesame della valutazione preliminare. 50 A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che, da un lato, la Corte ha dichiarato che la comunicazione degli addebiti è un documento di natura procedurale e preparatoria che, al fine di garantire l’esercizio efficace dei diritti della difesa, circoscrive l’oggetto del procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], impedendo così a quest’ultima di fondarsi su altre censure nella decisione con cui essa conclude il procedimento di cui trattasi. È quindi inerente alla natura di tale comunicazione l’essere provvisoria e soggetta a modifiche al momento della valutazione cui la [OSCURATO:PERSONA] successivamente procede sulla base delle osservazioni presentatele in risposta dalle parti nonché di altre constatazioni di fatto. [OSCURATO:PERSONA], infatti, deve tener conto degli elementi risultanti dall’intero procedimento amministrativo, sia per rinunciare a censure che siano ingiustificate, sia per rettificare ed integrare tanto in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure che essa mantiene (sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 51 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a spiegare, in una decisione che adotta ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, i motivi per cui ha abbandonato uno o più addebiti che corrispondevano ad alcune delle sue preoccupazioni iniziali, né nei confronti dell’impresa i cui impegni sono resi vincolanti, che è l’unica destinataria della comunicazione degli addebiti e, più in generale, della valutazione preliminare di cui al suddetto articolo 9, né nei confronti dei terzi interessati (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 67 e giurisprudenza ivi citata). 52 Ciò non osta naturalmente a che la [OSCURATO:PERSONA] ritenga, di propria iniziativa, che sia utile fornire indicazioni al riguardo, al fine di consentire una migliore comprensione di tale decisione. 2. Sulla domanda di sostituzione dei motivi della [OSCURATO:PERSONA] 53 Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «nelle circostanze del caso di specie e, in particolare, in assenza di una valutazione preliminare riveduta, l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 imponeva che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto da essa sostenuto, disponesse di motivi che giustificassero l’assenza di un impegno corrispondente agli addebiti Yamal». Esso ha aggiunto, al punto 85 di detta sentenza, che «[n]el caso di specie, in ogni caso, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto le ragioni per le quali non aveva imposto impegni che rispondessero agli addebiti Yamal, le quali si concretizzano nei due motivi di cui al punto 138 della [decisione controversa]», vale a dire la decisione di certificazione e la natura intergovernativa dei rapporti nel settore del gas in Polonia. 54 Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che tale analisi costituiva un errore di diritto, ma ha indicato che esso non incideva sul dispositivo della sentenza impugnata e non poteva, pertanto, condurre all’annullamento di quest’ultima. Essa ha quindi chiesto alla Corte di procedere ad una sostituzione della motivazione al riguardo. 55 È opportuno accogliere tale domanda e ritenere, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 49 a 52 della presente sentenza, che il Tribunale di primo grado abbia erroneamente fatto riferimento alla necessità che la [OSCURATO:PERSONA], in caso di abbandono di alcuni addebiti contenuti nella CA, che fungeva da valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, inviasse una valutazione preliminare rivista. 56 Ciò premesso, tale errore non ha di fatto influito sul dispositivo della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha giustamente osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva motivato la decisione impugnata in merito alle ragioni dell’abbandono degli addebiti di Yamal, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, cosa che poteva fare. 57 Occorre aggiungere che, a causa dell’abbandono di tali addebiti, è solo nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che tale abbandono ha reso manifestamente insufficienti gli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] e approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe legittimata a contestare la regolarità della decisione controversa a causa di detto abbandono. 3. Sul primo motivo 58 Il primo motivo di impugnazione nel procedimento principale, relativo alla violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, si compone di tre parti. a) Sulla prima parte del primo motivo 1) Argomenti delle parti 59 Con la prima parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in quanto ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato correttamente l’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se tali impegni non rispondevano alle preoccupazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella CA e non erano prospettici, vale a dire, per loro natura, in grado di prevenire future infrazioni simili. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse analizzato l’adeguatezza di tali impegni alla luce dei problemi di concorrenza che essa aveva individuato nella CA. 60 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai punti 208, 209 e 237 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia analizzato l’adeguatezza di detti impegni dissociandoli totalmente dalla CA. 61 Agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, vale a dire l’affidamento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto la decisione che rende obbligatori gli stessi impegni, benché non abbia lo stesso carattere di una decisione fondata sull’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, risponde a tutte le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] e pone fine alle violazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 63 L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 64 In primo luogo, risulta che, quanto meno implicitamente, criticando la mancata presa in considerazione esaustiva, da parte del Tribunale, per valutare la sufficienza degli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA], degli addebiti esposti nella CA, la [OSCURATO:PERSONA] include gli addebiti Yamal, che sono stati abbandonati dalla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione controversa, come risulta dal punto 17 della sentenza impugnata, riprodotto al punto 2 della presente sentenza. Tale argomento è quindi in parte inconferente. 65 In secondo luogo, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra, nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nella valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre rimedio alle preoccupazioni da essa espresse nella CA, né l’assenza di censura, da parte del Tribunale, di un siffatto errore manifesto di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita, al riguardo, a semplici affermazioni. Orbene, come ricordato ai punti 47 e 48 della presente sentenza, il controllo giurisdizionale di una decisione adottata in applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 verte unicamente sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un siffatto errore, il che deve essere concretamente dimostrato dalla parte che fa valere tale argomento. 66 In terzo luogo, le critiche della [OSCURATO:PERSONA] relative alla mancanza di un’analisi prospettica che serva a valutare l’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non consentono di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione al riguardo e, dall’altro, vertono su conclusioni tratte dal Tribunale da constatazioni di fatto non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia che, almeno per un certo numero di contratti interessati, non si poteva ritenere che questi ultimi includessero rinvii, nelle clausole di determinazione o di revisione dei prezzi, a prezzi di riferimento competitivi e chiaramente definiti. Il Tribunale ne ha insindacabilmente dedotto che l’assenza, nelle clausole di revisione dei prezzi, di un prezzo di riferimento chiaramente definito, concorrenziale e pubblicamente disponibile, come i prezzi negli hub di scambio del gas concorrenziali, era uno dei principali fattori che avrebbero potuto dar luogo a prezzi non equi nei cinque PECO coinvolti dalle pratiche tariffarie. 67 In quarto luogo, deriva da un’interpretazione erronea sia della sentenza impugnata sia della decisione controversa l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe avallato la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di consentire la successiva rettifica degli impegni proposti. Sotto un primo profilo, la semplice menzione, al punto 423 di tale sentenza, del fatto che le istituzioni dell’Unione o le autorità nazionali di regolamentazione nel settore del gas possono intervenire al fine di modificare la normativa in tale settore o, eventualmente, al fine di garantirne il rispetto, non si riferisce, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], alla possibilità di correggere siffatti impegni. Sotto un secondo profilo, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sottolinei che gli impegni in questione possono dar luogo, se non vengono rispettati dall’impresa interessata, a una riapertura della procedura ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, riflette la volontà di non integrare a posteriori tali impegni, ma di garantirne il rispetto. 68 In quinto luogo, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 134 e giurisprudenza ivi citata). 69 Orbene, un operatore economico non può basarsi sul contenuto di una comunicazione degli addebiti, il cui carattere preparatorio e provvisorio è stato ricordato al punto 50 della presente sentenza, anche quando essa funge da valutazione preliminare, la cui denominazione riflette il carattere non definitivo, per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] gli abbia fornito garanzie precise quanto al fatto che l’insieme delle preoccupazioni contenute in tali documenti corrisponda ad impegni contenuti nella decisione definitiva (v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P , EU:C:2017:11 , punto 135 e giurisprudenza ivi citata). 70 La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta. b) Sulla seconda parte del primo motivo 1) Argomenti delle parti 71 Con la seconda parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha manifestamente snaturato i fatti, in numerose occasioni, il che l’avrebbe condotto a un’errata applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 e a ritenere erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto all’adeguatezza degli impegni proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 72 Così, anzitutto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la prassi della [OSCURATO:PERSONA] consistesse essenzialmente nell’impedire le importazioni di gas, mentre le sue pratiche miravano principalmente, in realtà, come descritto esplicitamente nella CA, ad impedire la riesportazione di gas da parte degli operatori dei PECO coinvolti, il che avrebbe avuto ripercussioni dirette sulla fluidità del mercato all’ingrosso del gas. Così facendo, il Tribunale non avrebbe centrato il cuore della questione delle restrizioni territoriali applicate dalla [OSCURATO:PERSONA], indicate nella CA, che consistevano nell’impedire non le importazioni di gas verso i PECO, bensì la sua rivendita da parte di questi ultimi. In assenza di un siffatto snaturamento, il Tribunale sarebbe stato obbligato ad ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto in modo adeguato alle censure relative alle restrizioni territoriali formulate nella CA. 73 Inoltre, esso avrebbe erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato, nella CA, quattro forme di metodi non contrattuali e omesso la minaccia di misure di ritorsione, di diversa natura, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il che l’avrebbe indotto a ritenere erroneamente che l’impegno di quest’ultima, che non copriva tutte le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] enunciate nella CA, fosse nondimeno adeguato. 74 Infine, esso avrebbe erroneamente indicato che il fatto che i giudici nazionali possano accogliere una domanda di annullamento di un lodo arbitrale qualora ritengano che un siffatto lodo sia contrario all’articolo 102 TFUE o a una decisione fondata sull’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 poteva indurre i collegi arbitrali ad assicurarsi che i loro lodi rispettino le disposizioni del Trattato FUE, mentre una siffatta affermazione sarebbe speculativa e non suffragata da prove. 75 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 76 Occorre rilevare nuovamente che l’obiettivo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], quando adotta una decisione che rende obbligatori gli impegni di un’impresa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è quello di rimediare alle preoccupazioni da essa espresse riguardo all’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali e, per ragioni di economia processuale, di ottenere rapidamente, grazie a tali impegni, un funzionamento concorrenziale soddisfacente nel mercato interessato. Ciò premesso, nel caso di specie, non è escluso che, dopo l’adozione della decisione controversa, i rimedi degli obiettivi approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] e diretti a ripristinare sul mercato polacco, nel quale opera la [OSCURATO:PERSONA], condizioni di approvvigionamento e di distribuzione di gas pienamente concorrenziali non abbiano prodotto a priori i loro effetti o corrisposto alle aspettative soggettive di un particolare operatore economico, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA]. Non se ne deve dedurre, tuttavia, che tale decisione sia viziata da errori manifesti di valutazione, che il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare. 77 In particolare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente valutato le importazioni di gas dalla Germania verso la Polonia nell’ambito della sua valutazione dell’obbligo di modificare i punti di consegna, il che era già menzionato al punto 170 della decisione controversa. Pertanto, non è contestato che, a partire dall’adozione della CA, la Polonia abbia beneficiato del miglioramento dell’infrastruttura di trasporto transfrontaliero del gas in misura significativa, poiché le importazioni sono diventate possibili senza cambiare il punto di consegna. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel controllo della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione delle importazioni di gas verso la Polonia in relazione alla valutazione dell’adeguatezza dell’assenza di impegno da parte della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’istituzione di un maggior numero di punti di consegna modificabili e riguardanti la Polonia. 78 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] faccia valere che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione, per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], atti quali le diverse minacce di ritorsione da parte di quest’ultima, risulta che un siffatto argomento è infondato in fatto, in quanto il Tribunale ha, in particolare, menzionato siffatti comportamenti al punto 95 della sentenza impugnata. 79 Infine, il Tribunale ha correttamente indicato che i collegi arbitrali saranno propensi ad assicurarsi che il lodo arbitrale adottato rispetti l’articolo 102 TFUE, dato che tale considerazione non può, in ogni caso, comportare l’annullamento della sentenza impugnata. 80 La seconda parte del primo motivo va pertanto respinta. c) Sulla terza parte del primo motivo 81 Con la terza parte del suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di agire, nell’ambito dell’esercizio del suo potere legale di valutazione delle complesse questioni economiche e tecniche, nel rispetto delle disposizioni del Trattato FUE nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il principio di solidarietà energetica, tratto dall’articolo 194 TFUE e avente lo status di principio generale del diritto dell’Unione, farebbe parte di tali principi fondamentali. Il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia sarebbe quindi limitato dall’obbligo ad essa imposto di agire conformemente alle disposizioni del Trattato FUE e ai principi generali del diritto dell’Unione. 82 Limitando i criteri che dovrebbero guidare la [OSCURATO:PERSONA] nell’esame degli impegni di cui trattasi, il Tribunale ha violato l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], basandosi su un’interpretazione eccessivamente restrittiva degli orientamenti derivanti dalle sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa ( C‑441/07 P , EU:C:2010:377 ), e del 15 settembre 2016, Morningstar/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑76/14 , EU:T:2016:481 ), non solo non avrebbe tenuto conto del principio di solidarietà energetica, ma avrebbe anche ignorato il fatto che la natura del caso rientra nel settore energetico. 83 [OSCURATO:PERSONA] contesta detti argomenti. 84 La Corte ritiene opportuno esaminare la terza parte del primo motivo congiuntamente al secondo motivo. 4. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti 85 Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione dell’articolo 194 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale avrebbe quindi commesso numerosi errori nell’interpretare l’articolo 194 TFUE. 86 Dalla giurisprudenza più recente, illustrata dalla sentenza del 15 luglio 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punti 43 , 44 , 47 , 50 e 51 ), risulterebbe che il principio di solidarietà contenuto in quest’ultimo articolo è sotteso a tutti gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia, raggruppandoli e fornendo loro una coerenza, e che, di conseguenza, gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, compresa la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale politica, devono essere interpretati, e la loro legittimità deve essere valutata, alla luce di tale principio, senza che la sua applicabilità dipenda dall’invocazione di questioni rientranti nell’ambito energetico durante il procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Detto principio non può essere assimilato o limitato all’esigenza di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 87 L’interpretazione corretta dell’articolo 194 TFUE si riassumerebbe quindi in un test articolato in tre fasi. Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se si tratti di un atto rientrante nella materia energetica. In secondo luogo, a prescindere dal fatto che le parti abbiano o meno invocato questioni relative a tale materia, gli organi dell’Unione sarebbero tenuti a verificare se l’adozione di tale atto arrechi pregiudizio agli interessi dei diversi attori interessati. In terzo luogo, occorrerebbe valutare se i vantaggi procurati dall’adozione di detto atto prevalgano sui suoi effetti negativi. 88 Nel caso di specie, sarebbe incontestabile che la decisione controversa rientra nel settore energetico, dal momento che, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a modificare le sue modalità di collaborazione con i clienti interessati e che, pertanto, tale decisione ha prodotto effetti sul mercato del gas dell’Unione e sulle condizioni del medesimo per almeno otto anni dopo la sua adozione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro presentato il procedimento che ha condotto all’adozione della medesima decisione come un elemento essenziale delle misure di promozione di un mercato aperto e integrato per il gas. Tuttavia, il Tribunale, al pari della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe completamente omesso il fatto che la decisione controversa rientrava nel settore energetico, suggerendo erroneamente, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata, nell’ambito dell’esame degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], dal principio di solidarietà energetica. Orbene, nulla consentirebbe di sostenere che l’applicazione di tale principio è esclusa o limitata nell’ambito dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] fondata sul regolamento n. 1/2003, ivi compreso l’articolo 9 di quest’ultimo, qualora tale azione possa essere identificata come rientrante nel settore energetico. 89 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio del Tribunale priverebbe l’articolo 194 TFUE di qualsiasi effetto utile nei confronti dell’azione della [OSCURATO:PERSONA] volta ad attuare contemporaneamente gli obiettivi del diritto della concorrenza in senso ampio e quelli connessi al funzionamento del mercato energetico dell’Unione. La mancata analisi di tali impegni sotto il profilo di detto principio priverebbe altresì di effetto utile l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. 90 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. b) Giudizio della Corte 91 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nulla permette di ritenere che il principio di solidarietà enunciato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE non possa, come tale, produrre effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. Al contrario, tale principio, come risulta dal tenore letterale e dalla struttura stessi di detta disposizione, è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia, raggruppandoli e dando loro una coerenza (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 43 ). 92 Ne consegue, in particolare, che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, anche quelli della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di detta politica, devono essere interpretati, e la loro legittimità deve essere valutata, alla luce del principio di solidarietà energetica (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 44 ). 93 Tale principio, al pari dei principi generali del diritto dell’Unione, costituisce un criterio di valutazione della legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell’Unione (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 45 ). 94 Così, il principio di solidarietà energetica, contemplato all’articolo 194 TFUE, deve essere preso in considerazione dalle istituzioni dell’Unione nonché dagli Stati membri, nell’ambito della creazione o del funzionamento del mercato interno e, segnatamente, di quello del gas naturale, provvedendo a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione, il che implica non soltanto far fronte a situazioni di emergenza, allorché queste si verificano, ma anche adottare misure volte a prevenire le situazioni di crisi. A questo scopo, sarebbe necessario valutare l’esistenza di rischi per gli interessi energetici degli Stati membri e dell’Unione, e segnatamente per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici (sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C‑848/19 P , EU:C:2021:598 , punto 69 ). 95 Nella fattispecie, in primo luogo, al punto 420 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che gli impegni assunti all’esito di un procedimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non possono pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche dei trattati. Ne consegue che il Tribunale ha così ritenuto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA], agendo a norma di tale disposizione, dovesse tuttavia ottemperare all’obbligo di agire conformemente alle disposizioni del Trattato FUE e ai principi generali del diritto dell’Unione e, dall’altro, che le spettasse verificare se gli impegni proposti nell’ambito di tale procedimento non violassero, in quanto tali, le disposizioni del Trattato FUE, ivi compreso l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. 96 Tali obblighi implicano che, come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe accettare impegni che rischino di portare a una violazione dell’articolo 194 TFUE e porre così in pericolo gli obiettivi perseguiti dal principio di solidarietà energetica o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, malgrado il fatto che tali impegni possano rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato interessato. Tuttavia, ciò non significa che la [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di regolatore della concorrenza nell’ambito del procedimento previsto dal regolamento n. 1/2003, disponga della competenza a imporre obblighi indipendenti e ulteriori rispetto a quelli diretti a porre rimedio ai problemi di concorrenza individuati nel corso della sua indagine, richiedendo su tale base impegni maggiormente vincolanti. 97 Il Tribunale ha dunque rifiutato senza commettere errori di diritto, al punto 422 della sentenza impugnata, di assimilare l’applicazione del principio di solidarietà energetica da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’imposizione di obblighi positivi imputabili a quest’ultima, che esulano dall’ambito degli addebiti sollevati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] o all’imposizione di obblighi maggiormente vincolanti. 98 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non indica sotto quale profilo la decisione controversa violerebbe gli obiettivi specifici della politica energetica dell’Unione. 99 A tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia espressamente menzionato il principio di solidarietà energetica nella decisione controversa non significa che essa non ne abbia tenuto conto e che tale decisione non lo rispetti. 100 Al contrario, la decisione controversa contiene elementi che indicano chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’adozione di tale decisione, ha tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia, provvedendo, in particolare, a garantire la libera circolazione transfrontaliera del gas e a fornire ai consumatori dei PECO coinvolti forniture alternative dai paesi vicini, nonché a garantire che i prezzi non si discostassero dagli indici della concorrenza dell’Europa occidentale, quando ha valutato l’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. 101 Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo e, di conseguenza, respingere il primo motivo nel suo insieme nonché il secondo motivo. 5. Sul terzo motivo 102 Con il suo terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «errore manifesto di valutazione» in sede di esame della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle complesse questioni economiche e tecniche relative all’analisi dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. Tale nozione corrisponderebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, a quattro fattispecie, vale a dire la mancata valutazione corretta dei fatti pertinenti sottesi all’analisi dell’autore della decisione, la mancata presa in considerazione, da parte di quest’ultimo, di elementi essenziali, il fatto di aver fondato tale analisi su un elemento non pertinente e il mancato rispetto del livello di prova. Ciò premesso, il Tribunale sarebbe tenuto in particolare a valutare se gli elementi di prova sui quali si è basata la [OSCURATO:PERSONA] siano sufficientemente precisi, affidabili e coerenti, se costituiscano un insieme di dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa, se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] e, infine, se consentano, per la loro qualità, di procedere ad un’analisi prospettica. 103 Tale motivo è suddiviso in due parti. a) Sulla prima parte del terzo motivo 1) Argomenti delle parti 104 Con la prima parte del suo terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, dell’effetto cumulativo degli errori della [OSCURATO:PERSONA] nella sua analisi globale dell’adeguatezza degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la necessità di tener conto di tale effetto cumulativo risulta da una giurisprudenza costante del giudice dell’Unione. Orbene, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, di poter valutare tali errori indipendentemente gli uni dagli altri, vale a dire analizzare separatamente ogni misura e qualsiasi errore potenziale della [OSCURATO:PERSONA], rinunciando così ad una valutazione globale dell’azione di tale istituzione. Sarebbe sulla base di siffatte analisi separate che il Tribunale avrebbe concluso per l’assenza di un errore manifesto di valutazione, mentre una presa in considerazione cumulativa di detti errori lo avrebbe indotto a riconoscere l’esistenza di un siffatto errore manifesto, dato che i diversi elementi degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] non erano né isolati né privi di incidenza gli uni sugli altri. Infatti, gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle pratiche tariffarie e alle restrizioni territoriali sarebbero meccanismi complessi, composti da elementi che sarebbero ampiamente interdipendenti. 105 Una siffatta erronea applicazione dei criteri di controllo dell’errore manifesto di valutazione sarebbe presente in particolare nella valutazione, da parte del Tribunale, dell’abbandono degli addebiti Yamal da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 106 In ogni caso, la decisione controversa avrebbe dovuto essere annullata anche dal Tribunale in quanto non risponderebbe a tutte le preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla [OSCURATO:PERSONA]. 107 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 108 In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’abbandono degli addebiti Yamal e all’assenza di risposta a tutte le preoccupazioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] che includevano tali addebiti, occorre respingerli mediante rinvio ai punti 57 e 64 della presente sentenza. 109 In secondo luogo, spetta al ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione. Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad un ragionamento astratto, fondato sull’idea di un cumulo di errori, senza dimostrarne la rilevanza concreta. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva del resto sostenuto dinanzi al Tribunale che avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione complessiva di tutti gli errori contestati alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal punto 398 della sentenza impugnata risulta che solo la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato un siffatto argomento, che è stato esaminato e poi respinto correttamente dal Tribunale. 110 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], né dalla decisione controversa né dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] o il Tribunale abbiano rinunciato a procedere a un’analisi globale degli impegni sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 111 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’approccio globale da essa adottato nell’ambito dell’esame degli impegni è attestato ai punti da 160 a 164 della decisione controversa. A tal proposito, la scelta di tale istituzione di presentare separatamente la proporzionalità di ciascun impegno rispetto alle preoccupazioni che quest’ultima ha espresso non può rimettere in discussione il suo approccio globale. 112 Per quanto riguarda il Tribunale, risulta rispettivamente dai punti da 195 a 202 e da 310 a 319 della sentenza impugnata che il Tribunale ha proceduto ad una valutazione globale sia degli impegni tariffari sia di quelli relativi alle restrizioni territoriali. Il punto 398 della sentenza impugnata, già menzionato al punto 109 della presente sentenza, costituisce un altro esempio di una valutazione complessiva per valutare l’eventuale esistenza di un errore manifesto di valutazione. 113 In quarto luogo, va confutata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto constatare che un errore manifesto di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] derivava, nel caso di specie, dal cumulo di semplici errori che quest’ultima avrebbe commesso. Ciò potrebbe essere corretto soltanto qualora il Tribunale avesse constatato l’inadeguatezza di almeno uno degli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] idoneo a rimettere in discussione anche altri impegni e se fosse stato dimostrato che questi presentavano un nesso tra loro. Orbene, ciò non è avvenuto. 114 Sebbene nell’ambito della sua analisi dell’adeguatezza degli impegni relativi ai punti di consegna il Tribunale abbia rilevato talune irregolarità che inficiano la valutazione di tali impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA], esso non ha tuttavia considerato siffatte circostanze tali da esercitare una qualsivoglia incidenza sull’efficacia di detti impegni. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, le considerazioni critiche del Tribunale nei confronti della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] vertono più sull’approccio metodologico adottato da quest’ultima nell’ambito della sua analisi che sull’insufficienza degli impegni. 115 Occorre altresì ricordare, come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, che l’esistenza di un errore manifesto di valutazione non può corrispondere alla presenza di una semplice irregolarità o omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA], dovendo essere raggiunta una determinata soglia di gravità, idonea a rimettere in discussione la fondatezza dell’analisi da essa effettuata. 116 Ne consegue che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta. b) Sulla seconda parte del terzo motivo 1) Argomenti delle parti 117 Con la seconda parte del suo terzo motivo, vertente sulla mancata presa in considerazione del carattere prospettico degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’analisi dell’adeguatezza dei diversi elementi che compongono questi ultimi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda gli impegni volti a eliminare le preoccupazioni in materia di concorrenza (vale a dire porre fine alle pratiche anticoncorrenziali individuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione preliminare, ripristinare la concorrenza sul mercato ed evitare che le infrazioni si ripetano), la [OSCURATO:PERSONA] deve affrontare con particolare prudenza le ipotesi che prevedono un’evoluzione negativa della situazione. In tale contesto, il Tribunale sarebbe tenuto a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente effettuato tale analisi, basandosi al contempo sull’«esperienza storica applicabile» e sulla «verifica della probabilità che tutte le condizioni siano rispettate, le quali devono essere soddisfatte cumulativamente». 118 Nel caso di specie, l’analisi dell’adeguatezza dell’impegno consistente nell’inserire una clausola di revisione dei prezzi solo alla luce della situazione esistente sul mercato alla data di adozione della decisione controversa, prescindendo totalmente dall’elemento prospettico, costituirebbe il primo esempio di un errore commesso dal Tribunale. 119 Un secondo esempio di un siffatto mancato controllo, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un’analisi prospettica sufficiente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituito dalla mancata verifica del numero di condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per raggiungere l’obiettivo dell’impegno tariffario, enunciato al punto 135 della decisione controversa, volto a garantire ai clienti della [OSCURATO:PERSONA] un diritto contrattuale chiaro che garantisca che i loro prezzi del gas rimangano equi e concorrenziali in futuro. 120 Pertanto, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i fatti pertinenti sottesi alla sua analisi e ciascuno degli errori summenzionati avrebbe avuto un’incidenza diretta sulla decisione controversa. 121 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 122 Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono inficiate dal tenore sia della decisione controversa sia della sentenza impugnata. 123 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno chiaramente preso in considerazione l’evoluzione potenziale futura del mercato, come risulta dal punto 158 della sentenza impugnata, ragion per cui, al punto 155 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto sufficiente che gli impegni finali contenessero una clausola di revisione dei prezzi e non una modifica immediata delle formule tariffarie prescritte dalle clausole esistenti. 124 [OSCURATO:PERSONA] interpreta erroneamente quest’ultimo punto della sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale ha valutato l’adeguatezza della clausola di revisione dei prezzi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] solo alla luce della situazione del mercato esistente al momento dell’adozione della decisione controversa. Il Tribunale si è limitato a confermare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche correttamente preso in considerazione, nella sua valutazione, la situazione del mercato esistente al momento dell’adozione di tale decisione. Inoltre, dai punti da 156 a 158 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha effettivamente controllato l’esattezza dell’analisi prospettica. A tal riguardo, il fatto che, al momento dell’adozione di detta decisione, i prezzi fossero competitivi doveva essere inteso in relazione alla concessione alla [OSCURATO:PERSONA] di un termine di dieci settimane per modificare tutti i contratti e per introdurre una clausola di revisione dei prezzi in questi ultimi. 125 Inoltre, il Tribunale ha anche valutato in maniera sufficiente il modo in cui, grazie alle clausole di revisione dei prezzi introdotte dagli impegni, era possibile evitare il ripetersi di una situazione in cui i prezzi sarebbero stati eccessivi. 126 Conseguentemente, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo e, dunque, respingere il motivo stesso. 6. Sul quarto motivo 127 Il quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 128 Tale motivo è suddiviso in due parti. a) Sulla prima parte del quarto motivo 1) Argomenti delle parti 129 Con la prima parte del suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha fondato la facoltà, prevista all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di riaprire il procedimento sulla violazione di un impegno il cui contenuto è stato da esso interpretato sulla base della motivazione della decisione controversa e non del suo dispositivo. 130 Da tale articolo 9, paragrafo 2, lettera b), risulterebbe chiaramente che, in caso di mancata esecuzione, da parte dell’impresa interessata, degli impegni che erano stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è autorizzata a riaprire il procedimento. Sarebbe quindi cruciale determinare senza ambiguità il contenuto dell’impegno di cui trattasi. 131 A tal riguardo, l’interpretazione del dispositivo della decisione controversa dovrebbe consistere non già nel completare il contenuto degli impegni contenuti in tale dispositivo, come avrebbe fatto il Tribunale, bensì nell’interpretare questi ultimi, in particolare in caso di dubbi quanto all’interpretazione letterale di detto dispositivo. Ciò sarebbe corroborato dalla giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, un ricorso deve essere diretto contro il dispositivo di un atto giuridico e non contro la sua motivazione, a meno che il contenuto di quest’ultima non incida sulla sostanza della decisione che figura nel dispositivo di tale atto o costituisca il fondamento necessario di quest’ultimo. 132 Orbene, il Tribunale non solo avrebbe interpretato il contenuto degli impegni relativi alle pratiche tariffarie, facente parte del dispositivo della decisione controversa, alla luce della motivazione di quest’ultima, ma avrebbe anche, da un lato, erroneamente ampliato tale contenuto includendovi elementi che, con tutta evidenza, non figuravano in tale dispositivo e, dall’altro, menzionato, sul fondamento di tale decisione così ampliata, la facoltà di riaprire il procedimento, in particolare in caso di mancato rispetto, da parte dei giudici arbitrali, dei dati relativi ai «prezzi hub» che consentono di definire prezzi riveduti. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato chiaramente cosa intendesse per inadempimento di un impegno alla luce dei motivi di riapertura del procedimento, il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente trarne un argomento a favore dell’adeguatezza dell’impegno di cui trattasi. 133 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta a riaprire il procedimento in caso di violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni, in quanto essa disporrebbe, al riguardo, di un ampio potere discrezionale. Pertanto, l’argomento secondo cui la facoltà di riaprire il procedimento di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in caso di violazione di tali impegni dimostrerebbe l’adeguatezza di questi ultimi non sarebbe fondato. 134 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 135 Come già menzionato al punto 67 della presente sentenza, il solo fatto di ricordare che gli impegni possono dar luogo, in caso di mancato rispetto da parte dell’impresa interessata, a una riapertura del procedimento in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 esprime la volontà non già di integrare ex post tali impegni, bensì di vigilare sul loro rispetto. È nello stesso spirito che il Tribunale ha evocato la possibilità di riaprire il procedimento e di imporre un’ammenda, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1/2003, in caso di inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi impegni. Si tratta di un semplice richiamo destinato a far sì che la [OSCURATO:PERSONA] si conformi a questi ultimi. 136 Peraltro, è perfettamente logico che il Tribunale abbia interpretato il contenuto del dispositivo della decisione controversa alla luce della motivazione di quest’ultima. Il fatto di basarsi sulla motivazione di tale decisione per suffragare la corretta interpretazione del suo dispositivo non costituisce un errore di diritto, ma rientra in una tecnica interpretativa usuale. Così facendo, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha integrato tale dispositivo con elementi che non vi figuravano, ma l’ha soltanto interpretato alla luce del contenuto di tale motivazione. In particolare, il Tribunale si è limitato a spiegare, in risposta alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], cosa dovesse intendersi con l’impegno descritto al punto 19, sub iv), degli impegni finali, senza contraddire né andare oltre la formulazione di tale punto, ma procedendo ad un’interpretazione ragionevole di tale impegno sulla base del suo contenuto e del suo obiettivo. 137 La prima parte del quarto motivo deve quindi essere respinta. b) Sulla seconda parte del quarto motivo 1) Argomenti delle parti 138 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’argomento secondo cui il Tribunale ha fondato la facoltà, prevista all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, di riaprire il procedimento evidenziando circostanze sulle quali la decisione controversa non era fondata e che non presentavano alcun nesso con l’oggetto di quest’ultima. 139 L’esatta interpretazione di tale disposizione consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento qualora uno dei fatti sui quali si basa la decisione di cui trattasi subisca un cambiamento importante. Detta disposizione riguarderebbe quindi fatti che esistevano al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione e che, pertanto, erano stati da essa esaminati. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale interpretazione applicandola, in particolare, con riferimento a due tipi di circostanze. 140 Da un lato, il Tribunale avrebbe considerato che, anche se la convergenza dei prezzi del gas e del petrolio fosse un fatto di breve durata, qualsiasi mancanza di convergenza in futuro costituirebbe un mutamento delle circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione controversa, che autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad agire in forza della medesima disposizione. 141 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha altresì ritenuto che l’assenza di talune circostanze al momento dell’adozione di tale decisione, quali il carattere non operativo del gasdotto [OSCURATO:PERSONA] 2, l’assenza di restrizioni alla fornitura di gas da parte della [OSCURATO:PERSONA] o l’assenza di nuove condizioni alla fornitura di gas imposte dalla [OSCURATO:PERSONA], dovesse essere presa in considerazione, in quanto, se tali fatti dovessero manifestarsi in futuro, essi avrebbero potuto comportare una riapertura del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. 142 Pertanto, il Tribunale avrebbe ritenuto che eventi futuri e indeterminati quanto alla loro portata e al loro carattere, i quali, per loro natura, non costituivano fatti sottesi alla decisione controversa, giustifichino una siffatta riapertura, il che sarebbe contrario alla corretta interpretazione di tale disposizione. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 2) Giudizio della Corte 144 Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 illustra il fatto che gli impegni approvati da tale istituzione hanno ragion d’essere solo nei limiti in cui le circostanze che hanno condotto alla loro adozione non subiscano modifiche sostanziali, in mancanza delle quali si impone una riapertura del procedimento, al fine di adeguare gli impegni di cui trattasi alle nuove circostanze. 145 In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato a ricordare, al punto 426 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, se del caso, avvalersi della facoltà, prevista da tale disposizione, di riaprire il procedimento qualora uno dei fatti sui quali si basa la decisione di cui trattasi subisse una modifica importante, in particolare in caso di evoluzione dei mercati del gas. 146 In secondo luogo, esso non ha commesso errori di diritto nell’interpretazione dei termini «se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione», che figura in detta disposizione. In particolare, esso non ha indicato che tutti gli eventi futuri ai quali si riferivano i timori della [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda il gasdotto [OSCURATO:PERSONA] 2, costituivano un siffatto cambiamento. 147 Il Tribunale non ha quindi ampliato eccessivamente l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1/2003. 148 Occorre, di conseguenza, respingere la seconda parte del quarto motivo. 149 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere tale motivo e, pertanto, l’impugnazione nel suo insieme. V. Sull’impugnazione incidentale 150 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza impugnata. A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale 1. Argomenti delle parti 151 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha interesse a proporre l’impugnazione incidentale. Inoltre, la sentenza impugnata non inciderebbe direttamente su di essa. Tale impugnazione sarebbe pertanto irricevibile. 152 Da un lato, gli impegni finali non arrecherebbero pregiudizio agli interessi economici o giuridici della [OSCURATO:PERSONA]. Anche se essa riconosce che probabilmente vi dovevano essere impegni migliori, ciò non dimostrerebbe che gli impegni finali siano pregiudizievoli a quest’ultima. 153 Dall’altro, l’annullamento degli impegni finali non conferirebbe alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, se questi ultimi avessero dovuto essere annullati, non sarebbe stato certo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso obbligatori impegni più rigorosi o che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata disposta ad adottarne. La mera possibilità ipotetica e teorica dell’esistenza di impegni asseritamente «migliori» non sarebbe sufficiente a dimostrare la ricevibilità dell’impugnazione incidentale. 154 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’impugnazione incidentale è ricevibile, in quanto essa è direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla decisione controversa. Sarebbe chiaramente nel suo interesse economico ottenere una decisione più favorevole della [OSCURATO:PERSONA], consistente in misure giuridiche efficaci. Un siffatto risultato non potrebbe essere raggiunto de jure fintantoché la decisione controversa non sia annullata. 155 [OSCURATO:PERSONA] conclude parimenti per la ricevibilità dell’impugnazione incidentale. 2. Giudizio della Corte 156 È sufficiente constatare che l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’impugnazione incidentale è dimostrato, anche se essa opera sul mercato del gas in [OSCURATO:PERSONA], il quale non è direttamente oggetto degli impegni finali resi obbligatori dalla decisione controversa, dato che essa era parte interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, e che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di quest’ultima. B. Nel merito 157 [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi a sostegno dell’impugnazione incidentale. 1. Sul primo motivo a) Argomenti delle parti 158 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 40, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che gli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento fossero irricevibili nella parte in cui riguardavano il sistema del gas bulgaro. 159 Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tali argomenti eccedessero l’oggetto della controversia. Non spetterebbe al Tribunale, bensì al solo ricorrente, vale a dire, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, determinare l’oggetto della controversia nell’ambito di un ricorso di annullamento. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo avrebbe definito l’oggetto della controversia in maniera ampia, anche per quanto riguarda le restrizioni territoriali. Pertanto, gli impegni relativi alla [OSCURATO:PERSONA] vi rientrerebbero. Inoltre, l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, in particolare per quanto riguarda le potenziali limitazioni dell’oggetto della controversia, sarebbe parzialmente contraddittoria, in larga misura ambigua e, in generale, inconciliabile con la chiara posizione della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo, quale esposta nel suo ricorso. 160 A sostegno di tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che i motivi dedotti in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo riguardavano un certo numero di problemi e di errori evidenziati nel contenuto della decisione controversa, riguardo ai quali il mercato polacco, di cui quest’ultima società aveva una migliore conoscenza, costituiva solo un esempio tra altri, senza che ciò implichi l’esclusione del mercato del gas bulgaro dall’oggetto della controversia. 161 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra accogliere il primo motivo e la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento integrale della sentenza impugnata. 162 [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, chiede il rigetto del primo motivo. b) Giudizio della Corte 163 Anzitutto, occorre ricordare che, nell’ambito dell’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a modificare i contratti di fornitura e di trasporto di gas al fine di eliminare gli ostacoli contrattuali per il gestore del sistema di trasporto bulgaro e di conformare in tal modo siffatto sistema ai requisiti del diritto derivato dell’Unione. Tali requisiti riguardano, in particolare, l’attuazione di un sistema di entrata-uscita, la conclusione di accordi di interconnessione tra gestori di reti di paesi vicini e le regole di ripartizione dei volumi di gas tra diversi utenti della rete ai punti di interconnessione. Tali requisiti facilitano gli scambi transfrontalieri di gas, promuovono la concorrenza e garantiscono l’integrazione del mercato interno. 164 Inoltre, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo ha fatto riferimento all’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA] una sola volta e non ha dedotto alcun motivo vertente sull’adeguatezza di tale impegno. Al contrario, essa ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre, e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rendere obbligatorio, per altri mercati del gas nei PECO, compresa la Polonia, un impegno analogo a quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, è indubbio che quest’ultimo impegno eccedeva l’oggetto della controversia sottoposta al Tribunale. 165 Infine, al punto 409 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, certo, risposto al motivo della [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo vertente sull’inadeguatezza degli impegni relativi alle restrizioni territoriali nel loro complesso e ha constatato, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione. Tuttavia, il Tribunale ha tenuto conto, nella sua valutazione, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo non aveva affatto contestato l’adeguatezza dell’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA]. 166 È quindi dimostrato che l’impegno relativo alla [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell’oggetto della controversia quale definito nel ricorso depositato dinanzi al Tribunale, cosicché quest’ultimo ha correttamente dichiarato che gli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento erano irricevibili nella parte in cui riguardavano il sistema del gas bulgaro. 167 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto. 2. Sul secondo motivo a) Argomenti delle parti 168 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, di quest’ultimo. 169 In particolare, il Tribunale non avrebbe specificato le modalità di calcolo dei quattro fattori che limitano l’ambito di applicazione degli impegni relativi ai punti di consegna, il modo in cui occorreva misurare gli effetti cumulativi di questi quattro fattori, né il punto di riferimento utilizzato per giungere alla conclusione secondo cui anche tali effetti cumulati non si traducevano in un errore manifesto di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’accettazione di tali impegni. Il Tribunale non avrebbe fornito alcuna spiegazione quanto al metodo che avrebbe applicato al riguardo, né tantomeno circa la sua applicazione alle circostanze proprie del caso di specie. 170 [OSCURATO:PERSONA] non prende posizione riguardo al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso sia irricevibile in quanto troppo impreciso. b) Giudizio della Corte 171 Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale gli impone soltanto di far conoscere in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 26 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑471/16 P , EU:C:2017:602 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata), ma non di fornire una motivazione che risponda esaustivamente all’insieme degli argomenti dedotti dalle parti della controversia (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑947/19 P , EU:C:2021:172 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 172 Nel caso di specie, risulta in particolare dai punti 77 e 114 della presente sentenza che il Tribunale ha controllato e motivato la sua analisi della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli impegni relativi ai punti di consegna. La circostanza che i passaggi interessati della sentenza impugnata non siano così dettagliati come avrebbe voluto la [OSCURATO:PERSONA] non consente di concludere che il Tribunale non abbia sufficientemente motivato tale sentenza al riguardo. 173 Occorre quindi respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale nel suo insieme. VI. Sulle spese 174 L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, prevede che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 175 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 176 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale impugnazione, conformemente alla domanda di queste ultime. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale impugnazione incidentale, conformemente alla domanda di queste ultime. 177 Inoltre, l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, prevede che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. La Repubblica di Polonia, interveniente in primo grado, si farà quindi carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] S.A. si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC in sede di impugnazione. 3) [OSCURATO:PERSONA]. si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla [OSCURATO:PERSONA] PJSC e dalla [OSCURATO:PERSONA] export LLC in sede di impugnazione incidentale. 4) La Repubblica di Polonia si fa carico delle proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.