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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:C:2016:785
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CC0558

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 ottobre 2016 ( *1 ) Causa C‑558/15 [OSCURATO:PERSONA] de Azevedo, Maria da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

contro [OSCURATO:PERSONA], Lda, Instituto de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Fundo de [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale — Assicurazione responsabilità civile auto — Mandatario per la liquidazione dei sinistri — Impresa di assicurazione — Poteri di rappresentanza in giudizio — Persone lese — Stato membro di domicilio» I – Introduzione

1. Il 17 ottobre 2007 si è verificato, su un’autostrada in Spagna, un incidente automobilistico che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

Il conducente, cittadino portoghese e dipendente di una società con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha perso il controllo del veicolo in locazione messo a disposizione della suddetta società.

Il veicolo che ha causato l’incidente era assicurato dal suo proprietario presso la società [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Spagna e il cui mandatario nominato in [OSCURATO:PERSONA] è la C.E.D. [OSCURATO:PERSONA], Lda (in prosieguo: la «C.E.D.»).

I ricorrenti nel procedimento principale sono, da una parte, la vittima sopravvissuta e, dall’altra, gli aventi diritto della persona deceduta in occasione dell’incidente.

2. Al fine di ottenere, dinanzi al giudice portoghese di primo grado, il risarcimento del danno subito a causa dell’incidente, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato, in via principale, la C.E.D. e, in via subordinata, il Fundo de [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice ha tuttavia constatato la carenza di legittimazione passiva della C.E.D. e ha respinto i ricorsi fondandosi, in particolare, sul contenuto del contratto di rappresentanza che legava la C.E.D. alla [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato appello avverso la succitata decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Quest’ultimo considera che non esista una disposizione nazionale che attribuisce chiaramente ai rappresentanti portoghesi delle imprese di assicurazione che esercitano la loro attività sul territorio di un altro Stato membro la legittimazione passiva ad essere citati, in qualità di convenuti, dinanzi a un tribunale portoghese nell’ambito di un procedimento per risarcimento danni avviato dalla vittima di un incidente automobilistico verificatosi al di fuori del territorio del suo Stato membro di residenza ( *2 ) e che coinvolge un veicolo assicurato da una delle suddette imprese.

Il giudice in parola afferma anche che tale aspetto è oggetto di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza che nella dottrina portoghese.

4. Il giudice del rinvio osserva inoltre che l’obbligo previsto in capo alle imprese assicuratrici che hanno la loro sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea di designare, per ciascuno degli altri Stati membri, un mandatario trae origine dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ( *3 ).

5. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26 stabilisce che «[i]l mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione».

6. L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 dispone che «[i]l mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa».

7. L’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26, è stato modificato dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( *4 ) e precisa ora che «[l]a nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né (…) uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001».

8. La sola lettura delle disposizioni della direttiva 2000/26 non permette quindi al giudice del rinvio di dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente in mancanza di un chiarimento della Corte, posto che la nozione di «poteri sufficienti» di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri non è sufficientemente esplicita da stabilire se essa comprenda la possibilità per le vittime di incidenti stradali di convenire direttamente il suddetto mandatario dinanzi ai giudici del loro luogo di residenza.

9. Confrontato pertanto con una difficoltà legata all’interpretazione del diritto dell’Unione, il Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 novembre 2015, di sottoporre a quest’ultima le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se la [direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14], con particolare riferimento al suo considerando 16 bis e al suo articolo 4 (…) paragrafi 4, 5 e 8 (…), consenta di convenire in giudizio il rappresentante di un’impresa di assicurazioni che non opera nel paese in cui viene esercitata l’azione giudiziaria di risarcimento per sinistri stradali, sulla base di una polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli che è stata stipulata in un altro paese dell’Unione europea.

2. In caso di risposta affermativa, se detta possibilità di convenire in giudizio il rappresentante dipenda dai termini concreti del mandato di rappresentanza che vincola il rappresentante all’impresa di assicurazioni».

10. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale hanno presentato osservazioni scritte il Fundo de [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e la Commissione europea.

II – Analisi

11. La principale problematica giuridica posta dalle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, che esaminerò congiuntamente, riguarda il significato della disposizione secondo cui il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato, in forza della direttiva 2000/26, «di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese (…) e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo» ( *5 ), e se il legislatore dell’Unione abbia inteso, in tal modo, includere, per le vittime che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi, la possibilità di citarlo direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro di loro residenza.

12. Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( *6 ).

Analizzerò anzitutto lo status del mandatario per la liquidazione dei sinistri come definito nelle direttive 2000/26 et 2005/14.

L’analisi testuale dovrà essere integrata, in un secondo tempo, da un’analisi contestuale, teleologica e sistematica della disciplina controversa.

A – Il mandatario per la liquidazione dei sinistri nelle direttive 2000/26 e 2005/14

13. Come l’Europa, anche la disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non è stata fatta in un giorno, come testimonia la serie di direttive intervenute all’evolvere delle preoccupazioni del legislatore ( *7 ).

Si è dovuto attendere la direttiva 2000/26, ossia la quarta direttiva in materia, perché fosse istituito un mandatario per la liquidazione dei sinistri.

14. La direttiva in parola mira a colmare talune lacune ( *8 ) delle direttive precedenti stabilendo «disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro» ( *9 ).

In tale prospettiva, tutte le imprese di assicurazione designano liberamente ( *10 ), in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui hanno ricevuto l’autorizzazione amministrativa, un mandatario per la liquidazione dei sinistri che risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato e che è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri ( *11 ).

A tal fine, esso deve raccogliere tutte le informazioni necessarie, adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro ( *12 ) e disporre dei poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e per soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo ( *13 ).

15. Allo stesso tempo, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che «l’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione» ( *14 ).

Tale precisazione sarebbe stata priva di ogni utilità se il legislatore non avesse ritenuto possibile agire giudizialmente proprio contro il mandatario per la liquidazione dei sinistri.

16. Il legislatore ha infine voluto precisare che la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ( *15 ) e che il mandatario stesso non è considerato uno stabilimento ( *16 ).

17. Il compito, le funzioni e i doveri del mandatario per la liquidazione dei sinistri sono rimasti invariati nella direttiva 2009/103 ( *17 ) che costituisce soltanto una direttiva di codificazione.

Ciò significa che non è stata fornita alcuna precisazione, nel testo, sul significato dei «poteri sufficienti» ( *18 ) e che il legislatore, senza escluderlo, non si è espressamente pronunciato sulla questione se il mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto direttamente in giudizio dalle persone lese a seguito dell’incidente verificatosi al di fuori del territorio nazionale dinanzi ai giudici del loro luogo di residenza.

La conclusione cui la Corte è pervenuta rispetto all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, ossia che «tale disposizione, che fissa in tal modo gli obiettivi di detta rappresentanza, non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine» ( *19 ) può quindi, in ogni caso, essere considerata valida anche rispetto all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26.

Risulta pertanto necessario procedere a un’analisi contestuale, teleologica e sistematica.

B – Analisi contestuale, teleologica e sistematica

18. L’analisi del tenore letterale della direttiva 2000/26 ci ha insegnato che i «poteri sufficienti» del mandatario per la liquidazione dei sinistri devono essere definiti in maniera tale da permettergli di svolgere i due compiti essenziali conferitigli, ossia di «rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese» e di «soddisfare interamente le (…) richieste di indennizzo [delle vittime]» ( *20 ).

Tale illustrazione del testo della direttiva 2000/26 non sarà tuttavia completa ove non si considerino anche taluni chiarimenti apportati dai suoi considerando.

19. Il legislatore dell’Unione ha infatti precisato che il ricorso a un mandatario per la liquidazione dei sinistri «non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale» ( *21 ).

Ancora una volta, detta precisazione sul diritto materiale applicabile e sulla determinazione delle competenze giurisdizionali lascia intendere che al mandatario di cui trattasi possa essere riconosciuto un ruolo in sede giudiziaria.

Nella stessa ottica, viene altresì precisato che l’attività di quest’ultimo «non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia» ( *22 ).

La partecipazione del mandatario per la liquidazione dei sinistri ad eventuali procedimenti giudiziari è quindi lungi dall’essere esclusa.

20. Parallelamente alle precauzioni adottate dal legislatore rispetto all’eventuale impatto dell’intervento del mandatario per la liquidazione dei sinistri sulla determinazione delle disposizioni in materia di competenza e di diritto privato internazionale, alle vittime è riconosciuto un diritto ad agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione stabilita nel territorio di un altro Stato membro.

Orbene, tale diritto di agire non è presentato come l’unico mezzo per pervenire a una definizione dei sinistri in sede giudiziaria, ma soltanto come «un logico complemento alla istituzione di [tale mandatario] e migliora la situazione giuridica delle [vittime]» ( *23 ).

A seguito dell’adozione del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( *24 ), il preambolo della direttiva è stato peraltro arricchito di un considerando 16 bis ( *25 ) secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, le vittime possono citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui esse sono domiciliate.

In linea di principio, le vittime possono pertanto citare le imprese di assicurazione anche dinanzi ai giudici del loro Stato membro di residenza.

21. Sulla base del tenore letterale delle disposizioni normative della direttiva e dei suoi considerando, sembra che le persone lese possano proporre un’azione giudiziaria o direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione o nei confronti del suo mandatario, dal momento che il legislatore dell’Unione pare aver lasciato aperte entrambe le vie.

22. La lettura dei considerando chiarisce così, in parte, la logica interna alla direttiva 2000/26.

Occorre tuttavia ancora verificare se la mia conclusione intermedia, fondata sull’analisi letterale e contestuale della direttiva in parola, non sia contraddetta dall’interpretazione teleologica che occorre darne.

23. La direttiva 2000/26 mira a garantire alle vittime di incidenti automobilistici un trattamento analogo a prescindere dal luogo in cui l’incidente si è verificato ( *26 ).

Ciò impone di tener conto della diversa condizione di fatto in cui si trovano le vittime di incidenti avvenuti al di fuori dello Stato membro in cui esse risiedono così da compensarla facilitando, di conseguenza, le formalità cui esse devono far fronte ( *27 ).

Facilitare l’espletamento delle formalità è, secondo la Corte, la funzione essenziale del mandatario per la liquidazione dei sinistri ( *28 ).

A tal riguardo, il sistema istituito dalla direttiva 2000/26 prevede, ad esempio, che i reclami possano essere presentati nella lingua della vittima ( *29 ) al suddetto mandatario, dinanzi al quale possono essere espletate tutte le formalità previe al risarcimento.

24. Va da sé che riconoscere la «legittimazione passiva» del mandatario chiamato alla definizione delle controversia, ossia la sua «idoneità a difendersi» ( *30 ), soddisferebbe pienamente l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/26.

Infatti, è dinanzi a lui che le vittime espletano tutte le «previe formalità» ( *31 ) ed è anche possibile che esso sia il loro unico interlocutore.

Il passo successivo da compiere è quindi, logicamente, quello di riconoscere che l’azione proposta dalle vittime contro il mandatario della compagnia di assicurazione è stata indirizzata correttamente, tanto più che ad esso è riconosciuto un ruolo attivo nella procedura di indennizzo.

A mio avviso, la soddisfazione integrale delle richieste di risarcimento, che è uno dei compiti assegnati dalla direttiva 2000/26 al mandatario per la liquidazione dei sinistri, richiede che gli possa essere assegnato un ruolo nella procedura giudiziaria – e non uno qualsiasi: quello di convenuto.

25. È così, inoltre, che concepisco il miglioramento della situazione giuridica delle vittime, di cui al considerando 14 della direttiva 2000/26.

Ricollocandosi nel contesto della controversia principale, sarebbe difficile per le suddette vittime accettare il rigetto della loro azione per il motivo in qualche modo formalistico – tenuto conto dello stretto legame tra l’impresa di assicurazione e il mandatario nominato per la liquidazione dei sinistri – che essa è diretta avverso il mandatario di cui trattasi e non contro l’impresa di assicurazione stessa.

26. Resta il fatto che la maggior parte degli interessati che hanno partecipato alla fase scritta del procedimento ha sottolineato con una certa insistenza che la Corte ha considerato, nella sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( *32 ), che la procura del mandatario per la liquidazione dei sinistri fosse limitata e che detto limite implicherebbe che il mandatario in parola non può essere citato dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza delle persone lese.

Tale tesi si fonda, a mio avviso, su una lettura non corretta della sentenza di cui trattasi, su cui devo quindi tornare.

27. Nella causa in parola si trattava di stabilire se la nozione di «poteri sufficienti» dovesse comprendere la procura del mandatario per la liquidazione dei sinistri a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.

28. A tal proposito, la Corte ha stabilito che le «vittime devono poter far valere nel proprio Stato membro di residenza il diritto al risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile» ( *33 ).

Essa ha proseguito affermando che il considerando 37 della direttiva 2009/103 – che corrisponde al considerando 15 della direttiva 2000/26 – obbligava gli Stati membri a dotare i suddetti mandatari di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione non solo nei confronti delle vittime, ma anche dinanzi alle autorità nazionali «nonché, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale» ( *34 ).

Essa ha concluso che «la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista [dalla direttiva 2000/26], senza poter mettere in questione il rispetto delle norme di diritto internazionale privato, inclu[de] quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito» ( *35 ).

Si tratta di insegnamenti importanti ai fini della presente controversia nella misura in cui riguardano la legittimazione passiva.

29. Tuttavia, dopo tale apparente ampio riconoscimento dei poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri, la Corte, riprendendo le conclusioni del suo avvocato generale, ha poi precisato che dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risultava che «il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata , dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale» ( *36 ).

Detta ultima affermazione vale quindi soltanto per il particolare mandato del mandatario di ricevere le notifiche indirizzate all’impresa di assicurazione quando l’azione è proposta contro di essa.

30. La presente controversia riguarda una fattispecie sensibilmente diversa.

Non si tratta infatti di un’azione proposta contro l’impresa di assicurazione attraverso il mandatario che ne riceve la notifica, ma della possibilità per le vittime di indicare il mandatario per la liquidazione dei sinistri come convenuto nell’ambito della loro azione.

La sfumatura è importante.

Nel primo caso si possono legittimamente porre questioni delicate in relazione allo status di convenuta dell’impresa di assicurazione ( *37 ), il che giustifica effettivamente, come ha fatto la Corte, la decisione di riconoscere al mandatario per la liquidazione dei sinistri solo un potere di rappresentanza limitato.

Nel secondo caso, quantomeno in una prima fase, si tratta di un rapporto giuridico più semplice tra i due principali soggetti coinvolti ossia la vittima (parte attrice) e il mandatario per la liquidazione dei sinistri rispetto al quale si tratta di stabilire se esso abbia titolo per difendere in giudizio l’impresa di assicurazione.

31. È a questo punto dell’analisi che risulta come, contrariamente a quanto lascia intendere il giudice del rinvio nella sua seconda questione, l’aspetto della legittimazione passiva del mandatario per la liquidazione dei sinistri sia del tutto indipendente, scollegato dal contenuto concreto del mandato che lega detto mandatario all’impresa di assicurazione.

Al fine di pervenire a un trattamento equanime delle vittime e per agevolarle nelle azioni da intraprendere, comprese quelle avviate dinanzi a un’autorità giudiziaria, la legittimazione del mandatario per la liquidazione dei sinistri ad essere convenuto in giudizio non potrebbe in alcun modo dipendere dal legame contrattuale che lo lega all’impresa di assicurazione.

Ne va anche della prevedibilità delle modalità e delle procedure di indennizzo previste dalla direttiva 2000/26 a favore delle vittime.

In altre parole, la suddetta direttiva ha sancito una sorta di rappresentanza legale che non si può ipotizzare possa essere compromessa dalla sola volontà delle parti.

32. Se la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ciò metterebbe a rischio, come sostiene la Commissione, il «delicato equilibrio caratteristico delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale e sulla legge applicabile alle azioni per risarcimento dei danni risultanti da incidenti stradali con carattere transfrontaliero» ( *38 )?

33. Non ritengo che sia così.

La preoccupazione nutrita dal legislatore rispetto alle disposizioni di diritto internazionale privato e alla determinazione delle competenze giurisdizionali è legittima quando l’azione è proposta contro l’impresa di assicurazione.

La questione che ci viene posta oggi è, tuttavia, diversa in quanto non si tratta di individuare il giudice competente o la legge applicabile alla controversia.

Si tratta semplicemente di stabilire se il mandatario per la definizione delle controversie possa rivestire la posizione di convenuto.

Peraltro, la risposta che la Corte fornirà al giudice a quo non pregiudicherà affatto l’individuazione della competenza dei giudici portoghesi, come testimonia il fatto che essa è oggetto di discussione tra le parti del procedimento principale in ragione dell’incertezza quanto allo Stato membro di effettiva residenza di uno dei ricorrenti.

La legittimazione passiva è una nozione ben distinta da quella della competenza giurisdizionale.

Quand’anche si dovesse sostenere il contrario, la previsione contenuta nell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, secondo cui il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve essere dotato di «poteri sufficienti» per soddisfare interamente le richieste di indennizzo delle vittime, potrebbe sembrare una disposizione che fonda – quand’anche implicitamente – una competenza speciale rispetto alle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale internazionale ( *39 ).

Pertanto, tenuto conto dell’insistenza del legislatore a tal riguardo, può risultare prudente ricordare detto limite.

34. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo quindi che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri includono la legittimazione ad essere convenuto in giudizio dalle vittime di incidenti stradali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva alle condizioni ivi previste, fermo restando che le clausole del contratto che lega l’impresa di assicurazione al mandatario non possono incidere sulla legittimazione passiva di quest’ultimo.

III – Conclusione

35. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) deve essere interpretato nel senso che i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri includono la legittimazione ad essere convenuto in giudizio dalle vittime di incidenti stradali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva alle condizioni ivi previste, fermo restando che le clausole del contratto che lega l’impresa di assicurazione al mandatario non possono incidere sulla legittimazione passiva di quest’ultimo. ( *1 ) Lingua originale: il francese. ( *2 ) Benché il contesto normativo nazionale non emerga con chiarezza dal fascicolo, il giudice del rinvio cita, come disposizione pertinente e applicabile alla controversia principale, l’articolo 43 del decreto legge n. 522/85, del 31 dicembre 1985, sull’assicurazione obbligatoria, come modificato dal decreto legge n. 72‑A/2003 (in prosieguo: il «decreto legge n. 522/85»).

La disposizione in parola obbliga le imprese di assicurazione stabilite in [OSCURATO:PERSONA] e quelle che hanno sede in uno Stato terzo e succursali in [OSCURATO:PERSONA] a nominare, in ciascuno degli altri Stati membri dell’Unione, un mandatario «incaricato della gestione e della liquidazione, nel paese di residenza della vittima, dei sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quest’ultimo» (articolo 43, paragrafo 1, del decreto legge n. 522/85).

Esso definisce anche gli obblighi di cui detto mandatario deve rispondere e prevede che esso sarà dotato «di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese (…) e per soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo» (articolo 43, paragrafo 3, del decreto legge n. 522/85), che raccoglierà «tutte le informazioni necessarie in merito alla definizione delle relative pretese» e prenderà «le misure necessarie per negoziarne la liquidazione» (articolo 43, paragrafo 4, del decreto legge n. 522/85).

Seppure non spetti alla Corte stabilire quale sia il diritto nazionale applicabile agli eventi oggetto del procedimento principale, occorre osservare che l’articolo 43 del decreto legge n. 522/85 mira a disciplinare lo status dei mandatari presenti sul territorio di altri Stati membri di imprese di assicurazione che hanno una sede o una succursale in [OSCURATO:PERSONA], come invita a fare il considerando 15 della direttiva 2000/26.

Il presente rinvio pregiudiziale affronta la questione del mandatario di un’impresa di assicurazione che ha sede in Spagna, incaricato di liquidare dei sinistri in [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio non cita alcuna disposizione che definisca, specificamente, lo status e la portata dei compiti affidati ai mandatari che si trovano sul territorio portoghese. ( *3 ) GU 2000, L 181, pag. 65 . ( *4 ) GU 2005, L 149, pag. 14 . ( *5 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. ( *6 )

V. sentenza del 26 marzo 2015, Litaksa ( C‑556/13 , EU:C:2015:202 , punto 23 e la giurisprudenza ivi citata). ( *7 ) Va ricordato che la prima direttiva è la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 1972, L 103, pag. 1 ).

Seguono la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983 ( GU 1984, L 8, pag. 17 ), la terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990 ( GU 1990, L 129, pag. 33 ) e la direttiva 2000/26.

Le direttive in parola sono state inoltre modificate dalla direttiva 2005/14 prima di essere codificate dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 2009, L 263, pag. 11 ). ( *8 )

V. considerando 8 della direttiva 2000/26. ( *9 ) Articolo 1 della direttiva 2000/26.

V., anche, considerando 11 della direttiva 2000/26. ( *10 ) La discrezionalità nella scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è garantita dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/26. ( *11 ) Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26. ( *12 ) Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26.

V. anche considerando 15 della direttiva 2000/26. ( *13 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. ( *14 ) Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26.

Il corsivo è mio. ( *15 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49 (vedi articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26). ( *16 )

V. articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26 come modificato dalla direttiva 2005/14. ( *17 )

V. considerando da 34 a 40, 43, 47 e 50 e articoli 21 e 22 della direttiva 2009/103.

Occorre osservare che, all’interno della direttiva 2009/103, il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2000/26 è stato soltanto riorganizzato e diviso in due articoli distinti. ( *18 ) A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 e dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. ( *19 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 18 ). ( *20 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26.

Il corsivo è mio. ( *21 ) Considerando 13 della direttiva 2000/26. ( *22 ) Considerando 16 della direttiva 2000/26. ( *23 ) Considerando 14 della direttiva 2000/26.

Il corsivo è mio. ( *24 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( *25 ) Aggiunto alla direttiva 2000/26 con l’articolo 5 della direttiva 2005/14. ( *26 ) V., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 19 ). ( *27 )

V. sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *28 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *29 ) Idem. ( *30 ) Conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Parlamento/Consiglio ( 302/87 , EU:C:1988:263 , paragrafo 8 ). ( *31 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *32 ) Sentenza del 10 ottobre 2013 ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 ). ( *33 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 19 ).

Il corsivo è mio. ( *34 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 20 ). ( *35 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 21 ). ( *36 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 22 ).

Il corsivo è mio. ( *37 ) Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:359 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che «[l]a procura (…) non ha ad oggetto la difesa in giudizio né una rappresentanza generica (…) dinanzi ai giudici (…).

La procura (…) è limitata alla notifica degli atti giudiziari e non altera minimamente la condizione della (…) convenuta [impresa di assicurazione] né, tantomeno, i termini in cui la convenuta può esercitare i suoi diritti di difesa» (paragrafo 17 delle suddette conclusioni).

Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’azione all’origine del rinvio pregiudiziale era diretta chiaramente contro la sola impresa di assicurazione. ( *38 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:359 , paragrafo 29 ). ( *39 ) In altre parole, l’imperativo di dotare il mandatario per la liquidazione dei sinistri di poteri sufficienti per soddisfare interamente le richieste delle vittime è talmente categorico che sarebbe insensato interpretarlo nel senso di negare a dette vittime la possibilità di convenire tale mandatario in giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CC0558 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 ottobre 2016 ( *1 ) Causa C‑558/15 [OSCURATO:PERSONA] de Azevedo, Maria da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA], Lda, Instituto de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Fundo de [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale — Assicurazione responsabilità civile auto — Mandatario per la liquidazione dei sinistri — Impresa di assicurazione — Poteri di rappresentanza in giudizio — Persone lese — Stato membro di domicilio» I – Introduzione 1. Il 17 ottobre 2007 si è verificato, su un’autostrada in Spagna, un incidente automobilistico che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Il conducente, cittadino portoghese e dipendente di una società con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha perso il controllo del veicolo in locazione messo a disposizione della suddetta società. Il veicolo che ha causato l’incidente era assicurato dal suo proprietario presso la società [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Spagna e il cui mandatario nominato in [OSCURATO:PERSONA] è la C.E.D. [OSCURATO:PERSONA], Lda (in prosieguo: la «C.E.D.»). I ricorrenti nel procedimento principale sono, da una parte, la vittima sopravvissuta e, dall’altra, gli aventi diritto della persona deceduta in occasione dell’incidente. 2. Al fine di ottenere, dinanzi al giudice portoghese di primo grado, il risarcimento del danno subito a causa dell’incidente, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato, in via principale, la C.E.D. e, in via subordinata, il Fundo de [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice ha tuttavia constatato la carenza di legittimazione passiva della C.E.D. e ha respinto i ricorsi fondandosi, in particolare, sul contenuto del contratto di rappresentanza che legava la C.E.D. alla [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato appello avverso la succitata decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo considera che non esista una disposizione nazionale che attribuisce chiaramente ai rappresentanti portoghesi delle imprese di assicurazione che esercitano la loro attività sul territorio di un altro Stato membro la legittimazione passiva ad essere citati, in qualità di convenuti, dinanzi a un tribunale portoghese nell’ambito di un procedimento per risarcimento danni avviato dalla vittima di un incidente automobilistico verificatosi al di fuori del territorio del suo Stato membro di residenza ( *2 ) e che coinvolge un veicolo assicurato da una delle suddette imprese. Il giudice in parola afferma anche che tale aspetto è oggetto di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza che nella dottrina portoghese. 4. Il giudice del rinvio osserva inoltre che l’obbligo previsto in capo alle imprese assicuratrici che hanno la loro sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea di designare, per ciascuno degli altri Stati membri, un mandatario trae origine dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ( *3 ). 5. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26 stabilisce che «[i]l mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione». 6. L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 dispone che «[i]l mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa». 7. L’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26, è stato modificato dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( *4 ) e precisa ora che «[l]a nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né (…) uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001». 8. La sola lettura delle disposizioni della direttiva 2000/26 non permette quindi al giudice del rinvio di dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente in mancanza di un chiarimento della Corte, posto che la nozione di «poteri sufficienti» di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri non è sufficientemente esplicita da stabilire se essa comprenda la possibilità per le vittime di incidenti stradali di convenire direttamente il suddetto mandatario dinanzi ai giudici del loro luogo di residenza. 9. Confrontato pertanto con una difficoltà legata all’interpretazione del diritto dell’Unione, il Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 novembre 2015, di sottoporre a quest’ultima le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la [direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14], con particolare riferimento al suo considerando 16 bis e al suo articolo 4 (…) paragrafi 4, 5 e 8 (…), consenta di convenire in giudizio il rappresentante di un’impresa di assicurazioni che non opera nel paese in cui viene esercitata l’azione giudiziaria di risarcimento per sinistri stradali, sulla base di una polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli che è stata stipulata in un altro paese dell’Unione europea. 2. In caso di risposta affermativa, se detta possibilità di convenire in giudizio il rappresentante dipenda dai termini concreti del mandato di rappresentanza che vincola il rappresentante all’impresa di assicurazioni». 10. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale hanno presentato osservazioni scritte il Fundo de [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica portoghese e la Commissione europea. II – Analisi 11. La principale problematica giuridica posta dalle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, che esaminerò congiuntamente, riguarda il significato della disposizione secondo cui il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato, in forza della direttiva 2000/26, «di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese (…) e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo» ( *5 ), e se il legislatore dell’Unione abbia inteso, in tal modo, includere, per le vittime che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi, la possibilità di citarlo direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro di loro residenza. 12. Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( *6 ). Analizzerò anzitutto lo status del mandatario per la liquidazione dei sinistri come definito nelle direttive 2000/26 et 2005/14. L’analisi testuale dovrà essere integrata, in un secondo tempo, da un’analisi contestuale, teleologica e sistematica della disciplina controversa. A – Il mandatario per la liquidazione dei sinistri nelle direttive 2000/26 e 2005/14 13. Come l’Europa, anche la disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non è stata fatta in un giorno, come testimonia la serie di direttive intervenute all’evolvere delle preoccupazioni del legislatore ( *7 ). Si è dovuto attendere la direttiva 2000/26, ossia la quarta direttiva in materia, perché fosse istituito un mandatario per la liquidazione dei sinistri. 14. La direttiva in parola mira a colmare talune lacune ( *8 ) delle direttive precedenti stabilendo «disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall’uso [di] veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro» ( *9 ). In tale prospettiva, tutte le imprese di assicurazione designano liberamente ( *10 ), in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui hanno ricevuto l’autorizzazione amministrativa, un mandatario per la liquidazione dei sinistri che risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato e che è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri ( *11 ). A tal fine, esso deve raccogliere tutte le informazioni necessarie, adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro ( *12 ) e disporre dei poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e per soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo ( *13 ). 15. Allo stesso tempo, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che «l’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione» ( *14 ). Tale precisazione sarebbe stata priva di ogni utilità se il legislatore non avesse ritenuto possibile agire giudizialmente proprio contro il mandatario per la liquidazione dei sinistri. 16. Il legislatore ha infine voluto precisare che la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ( *15 ) e che il mandatario stesso non è considerato uno stabilimento ( *16 ). 17. Il compito, le funzioni e i doveri del mandatario per la liquidazione dei sinistri sono rimasti invariati nella direttiva 2009/103 ( *17 ) che costituisce soltanto una direttiva di codificazione. Ciò significa che non è stata fornita alcuna precisazione, nel testo, sul significato dei «poteri sufficienti» ( *18 ) e che il legislatore, senza escluderlo, non si è espressamente pronunciato sulla questione se il mandatario per la liquidazione dei sinistri possa essere convenuto direttamente in giudizio dalle persone lese a seguito dell’incidente verificatosi al di fuori del territorio nazionale dinanzi ai giudici del loro luogo di residenza. La conclusione cui la Corte è pervenuta rispetto all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, ossia che «tale disposizione, che fissa in tal modo gli obiettivi di detta rappresentanza, non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine» ( *19 ) può quindi, in ogni caso, essere considerata valida anche rispetto all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. Risulta pertanto necessario procedere a un’analisi contestuale, teleologica e sistematica. B – Analisi contestuale, teleologica e sistematica 18. L’analisi del tenore letterale della direttiva 2000/26 ci ha insegnato che i «poteri sufficienti» del mandatario per la liquidazione dei sinistri devono essere definiti in maniera tale da permettergli di svolgere i due compiti essenziali conferitigli, ossia di «rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese» e di «soddisfare interamente le (…) richieste di indennizzo [delle vittime]» ( *20 ). Tale illustrazione del testo della direttiva 2000/26 non sarà tuttavia completa ove non si considerino anche taluni chiarimenti apportati dai suoi considerando. 19. Il legislatore dell’Unione ha infatti precisato che il ricorso a un mandatario per la liquidazione dei sinistri «non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale» ( *21 ). Ancora una volta, detta precisazione sul diritto materiale applicabile e sulla determinazione delle competenze giurisdizionali lascia intendere che al mandatario di cui trattasi possa essere riconosciuto un ruolo in sede giudiziaria. Nella stessa ottica, viene altresì precisato che l’attività di quest’ultimo «non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia» ( *22 ). La partecipazione del mandatario per la liquidazione dei sinistri ad eventuali procedimenti giudiziari è quindi lungi dall’essere esclusa. 20. Parallelamente alle precauzioni adottate dal legislatore rispetto all’eventuale impatto dell’intervento del mandatario per la liquidazione dei sinistri sulla determinazione delle disposizioni in materia di competenza e di diritto privato internazionale, alle vittime è riconosciuto un diritto ad agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione stabilita nel territorio di un altro Stato membro. Orbene, tale diritto di agire non è presentato come l’unico mezzo per pervenire a una definizione dei sinistri in sede giudiziaria, ma soltanto come «un logico complemento alla istituzione di [tale mandatario] e migliora la situazione giuridica delle [vittime]» ( *23 ). A seguito dell’adozione del regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( *24 ), il preambolo della direttiva è stato peraltro arricchito di un considerando 16 bis ( *25 ) secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, le vittime possono citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui esse sono domiciliate. In linea di principio, le vittime possono pertanto citare le imprese di assicurazione anche dinanzi ai giudici del loro Stato membro di residenza. 21. Sulla base del tenore letterale delle disposizioni normative della direttiva e dei suoi considerando, sembra che le persone lese possano proporre un’azione giudiziaria o direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione o nei confronti del suo mandatario, dal momento che il legislatore dell’Unione pare aver lasciato aperte entrambe le vie. 22. La lettura dei considerando chiarisce così, in parte, la logica interna alla direttiva 2000/26. Occorre tuttavia ancora verificare se la mia conclusione intermedia, fondata sull’analisi letterale e contestuale della direttiva in parola, non sia contraddetta dall’interpretazione teleologica che occorre darne. 23. La direttiva 2000/26 mira a garantire alle vittime di incidenti automobilistici un trattamento analogo a prescindere dal luogo in cui l’incidente si è verificato ( *26 ). Ciò impone di tener conto della diversa condizione di fatto in cui si trovano le vittime di incidenti avvenuti al di fuori dello Stato membro in cui esse risiedono così da compensarla facilitando, di conseguenza, le formalità cui esse devono far fronte ( *27 ). Facilitare l’espletamento delle formalità è, secondo la Corte, la funzione essenziale del mandatario per la liquidazione dei sinistri ( *28 ). A tal riguardo, il sistema istituito dalla direttiva 2000/26 prevede, ad esempio, che i reclami possano essere presentati nella lingua della vittima ( *29 ) al suddetto mandatario, dinanzi al quale possono essere espletate tutte le formalità previe al risarcimento. 24. Va da sé che riconoscere la «legittimazione passiva» del mandatario chiamato alla definizione delle controversia, ossia la sua «idoneità a difendersi» ( *30 ), soddisferebbe pienamente l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/26. Infatti, è dinanzi a lui che le vittime espletano tutte le «previe formalità» ( *31 ) ed è anche possibile che esso sia il loro unico interlocutore. Il passo successivo da compiere è quindi, logicamente, quello di riconoscere che l’azione proposta dalle vittime contro il mandatario della compagnia di assicurazione è stata indirizzata correttamente, tanto più che ad esso è riconosciuto un ruolo attivo nella procedura di indennizzo. A mio avviso, la soddisfazione integrale delle richieste di risarcimento, che è uno dei compiti assegnati dalla direttiva 2000/26 al mandatario per la liquidazione dei sinistri, richiede che gli possa essere assegnato un ruolo nella procedura giudiziaria – e non uno qualsiasi: quello di convenuto. 25. È così, inoltre, che concepisco il miglioramento della situazione giuridica delle vittime, di cui al considerando 14 della direttiva 2000/26. Ricollocandosi nel contesto della controversia principale, sarebbe difficile per le suddette vittime accettare il rigetto della loro azione per il motivo in qualche modo formalistico – tenuto conto dello stretto legame tra l’impresa di assicurazione e il mandatario nominato per la liquidazione dei sinistri – che essa è diretta avverso il mandatario di cui trattasi e non contro l’impresa di assicurazione stessa. 26. Resta il fatto che la maggior parte degli interessati che hanno partecipato alla fase scritta del procedimento ha sottolineato con una certa insistenza che la Corte ha considerato, nella sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( *32 ), che la procura del mandatario per la liquidazione dei sinistri fosse limitata e che detto limite implicherebbe che il mandatario in parola non può essere citato dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza delle persone lese. Tale tesi si fonda, a mio avviso, su una lettura non corretta della sentenza di cui trattasi, su cui devo quindi tornare. 27. Nella causa in parola si trattava di stabilire se la nozione di «poteri sufficienti» dovesse comprendere la procura del mandatario per la liquidazione dei sinistri a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente. 28. A tal proposito, la Corte ha stabilito che le «vittime devono poter far valere nel proprio Stato membro di residenza il diritto al risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile» ( *33 ). Essa ha proseguito affermando che il considerando 37 della direttiva 2009/103 – che corrisponde al considerando 15 della direttiva 2000/26 – obbligava gli Stati membri a dotare i suddetti mandatari di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione non solo nei confronti delle vittime, ma anche dinanzi alle autorità nazionali «nonché, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale» ( *34 ). Essa ha concluso che «la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista [dalla direttiva 2000/26], senza poter mettere in questione il rispetto delle norme di diritto internazionale privato, inclu[de] quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito» ( *35 ). Si tratta di insegnamenti importanti ai fini della presente controversia nella misura in cui riguardano la legittimazione passiva. 29. Tuttavia, dopo tale apparente ampio riconoscimento dei poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri, la Corte, riprendendo le conclusioni del suo avvocato generale, ha poi precisato che dai lavori preparatori della direttiva 2000/26 risultava che «il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata , dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale» ( *36 ). Detta ultima affermazione vale quindi soltanto per il particolare mandato del mandatario di ricevere le notifiche indirizzate all’impresa di assicurazione quando l’azione è proposta contro di essa. 30. La presente controversia riguarda una fattispecie sensibilmente diversa. Non si tratta infatti di un’azione proposta contro l’impresa di assicurazione attraverso il mandatario che ne riceve la notifica, ma della possibilità per le vittime di indicare il mandatario per la liquidazione dei sinistri come convenuto nell’ambito della loro azione. La sfumatura è importante. Nel primo caso si possono legittimamente porre questioni delicate in relazione allo status di convenuta dell’impresa di assicurazione ( *37 ), il che giustifica effettivamente, come ha fatto la Corte, la decisione di riconoscere al mandatario per la liquidazione dei sinistri solo un potere di rappresentanza limitato. Nel secondo caso, quantomeno in una prima fase, si tratta di un rapporto giuridico più semplice tra i due principali soggetti coinvolti ossia la vittima (parte attrice) e il mandatario per la liquidazione dei sinistri rispetto al quale si tratta di stabilire se esso abbia titolo per difendere in giudizio l’impresa di assicurazione. 31. È a questo punto dell’analisi che risulta come, contrariamente a quanto lascia intendere il giudice del rinvio nella sua seconda questione, l’aspetto della legittimazione passiva del mandatario per la liquidazione dei sinistri sia del tutto indipendente, scollegato dal contenuto concreto del mandato che lega detto mandatario all’impresa di assicurazione. Al fine di pervenire a un trattamento equanime delle vittime e per agevolarle nelle azioni da intraprendere, comprese quelle avviate dinanzi a un’autorità giudiziaria, la legittimazione del mandatario per la liquidazione dei sinistri ad essere convenuto in giudizio non potrebbe in alcun modo dipendere dal legame contrattuale che lo lega all’impresa di assicurazione. Ne va anche della prevedibilità delle modalità e delle procedure di indennizzo previste dalla direttiva 2000/26 a favore delle vittime. In altre parole, la suddetta direttiva ha sancito una sorta di rappresentanza legale che non si può ipotizzare possa essere compromessa dalla sola volontà delle parti. 32. Se la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ciò metterebbe a rischio, come sostiene la Commissione, il «delicato equilibrio caratteristico delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale e sulla legge applicabile alle azioni per risarcimento dei danni risultanti da incidenti stradali con carattere transfrontaliero» ( *38 )? 33. Non ritengo che sia così. La preoccupazione nutrita dal legislatore rispetto alle disposizioni di diritto internazionale privato e alla determinazione delle competenze giurisdizionali è legittima quando l’azione è proposta contro l’impresa di assicurazione. La questione che ci viene posta oggi è, tuttavia, diversa in quanto non si tratta di individuare il giudice competente o la legge applicabile alla controversia. Si tratta semplicemente di stabilire se il mandatario per la definizione delle controversie possa rivestire la posizione di convenuto. Peraltro, la risposta che la Corte fornirà al giudice a quo non pregiudicherà affatto l’individuazione della competenza dei giudici portoghesi, come testimonia il fatto che essa è oggetto di discussione tra le parti del procedimento principale in ragione dell’incertezza quanto allo Stato membro di effettiva residenza di uno dei ricorrenti. La legittimazione passiva è una nozione ben distinta da quella della competenza giurisdizionale. Quand’anche si dovesse sostenere il contrario, la previsione contenuta nell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, secondo cui il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve essere dotato di «poteri sufficienti» per soddisfare interamente le richieste di indennizzo delle vittime, potrebbe sembrare una disposizione che fonda – quand’anche implicitamente – una competenza speciale rispetto alle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale internazionale ( *39 ). Pertanto, tenuto conto dell’insistenza del legislatore a tal riguardo, può risultare prudente ricordare detto limite. 34. Per tutte le ragioni che precedono, ritengo quindi che l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri includono la legittimazione ad essere convenuto in giudizio dalle vittime di incidenti stradali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva alle condizioni ivi previste, fermo restando che le clausole del contratto che lega l’impresa di assicurazione al mandatario non possono incidere sulla legittimazione passiva di quest’ultimo. III – Conclusione 35. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal da Relação do [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue: L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) deve essere interpretato nel senso che i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri includono la legittimazione ad essere convenuto in giudizio dalle vittime di incidenti stradali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva alle condizioni ivi previste, fermo restando che le clausole del contratto che lega l’impresa di assicurazione al mandatario non possono incidere sulla legittimazione passiva di quest’ultimo. ( *1 ) Lingua originale: il francese. ( *2 ) Benché il contesto normativo nazionale non emerga con chiarezza dal fascicolo, il giudice del rinvio cita, come disposizione pertinente e applicabile alla controversia principale, l’articolo 43 del decreto legge n. 522/85, del 31 dicembre 1985, sull’assicurazione obbligatoria, come modificato dal decreto legge n. 72‑A/2003 (in prosieguo: il «decreto legge n. 522/85»). La disposizione in parola obbliga le imprese di assicurazione stabilite in [OSCURATO:PERSONA] e quelle che hanno sede in uno Stato terzo e succursali in [OSCURATO:PERSONA] a nominare, in ciascuno degli altri Stati membri dell’Unione, un mandatario «incaricato della gestione e della liquidazione, nel paese di residenza della vittima, dei sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quest’ultimo» (articolo 43, paragrafo 1, del decreto legge n. 522/85). Esso definisce anche gli obblighi di cui detto mandatario deve rispondere e prevede che esso sarà dotato «di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese (…) e per soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo» (articolo 43, paragrafo 3, del decreto legge n. 522/85), che raccoglierà «tutte le informazioni necessarie in merito alla definizione delle relative pretese» e prenderà «le misure necessarie per negoziarne la liquidazione» (articolo 43, paragrafo 4, del decreto legge n. 522/85). Seppure non spetti alla Corte stabilire quale sia il diritto nazionale applicabile agli eventi oggetto del procedimento principale, occorre osservare che l’articolo 43 del decreto legge n. 522/85 mira a disciplinare lo status dei mandatari presenti sul territorio di altri Stati membri di imprese di assicurazione che hanno una sede o una succursale in [OSCURATO:PERSONA], come invita a fare il considerando 15 della direttiva 2000/26. Il presente rinvio pregiudiziale affronta la questione del mandatario di un’impresa di assicurazione che ha sede in Spagna, incaricato di liquidare dei sinistri in [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio non cita alcuna disposizione che definisca, specificamente, lo status e la portata dei compiti affidati ai mandatari che si trovano sul territorio portoghese. ( *3 ) GU 2000, L 181, pag. 65 . ( *4 ) GU 2005, L 149, pag. 14 . ( *5 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. ( *6 ) V. sentenza del 26 marzo 2015, Litaksa ( C‑556/13 , EU:C:2015:202 , punto 23 e la giurisprudenza ivi citata). ( *7 ) Va ricordato che la prima direttiva è la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 1972, L 103, pag. 1 ). Seguono la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983 ( GU 1984, L 8, pag. 17 ), la terza direttiva del Consiglio, del 14 maggio 1990 ( GU 1990, L 129, pag. 33 ) e la direttiva 2000/26. Le direttive in parola sono state inoltre modificate dalla direttiva 2005/14 prima di essere codificate dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( GU 2009, L 263, pag. 11 ). ( *8 ) V. considerando 8 della direttiva 2000/26. ( *9 ) Articolo 1 della direttiva 2000/26. V., anche, considerando 11 della direttiva 2000/26. ( *10 ) La discrezionalità nella scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è garantita dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/26. ( *11 ) Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26. ( *12 ) Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26. V. anche considerando 15 della direttiva 2000/26. ( *13 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. ( *14 ) Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/26. Il corsivo è mio. ( *15 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49 (vedi articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26). ( *16 ) V. articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/26 come modificato dalla direttiva 2005/14. ( *17 ) V. considerando da 34 a 40, 43, 47 e 50 e articoli 21 e 22 della direttiva 2009/103. Occorre osservare che, all’interno della direttiva 2009/103, il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2000/26 è stato soltanto riorganizzato e diviso in due articoli distinti. ( *18 ) A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26 e dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. ( *19 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 18 ). ( *20 ) Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26. Il corsivo è mio. ( *21 ) Considerando 13 della direttiva 2000/26. ( *22 ) Considerando 16 della direttiva 2000/26. ( *23 ) Considerando 14 della direttiva 2000/26. Il corsivo è mio. ( *24 ) GU 2001, L 12, pag. 1 . ( *25 ) Aggiunto alla direttiva 2000/26 con l’articolo 5 della direttiva 2005/14. ( *26 ) V., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 19 ). ( *27 ) V. sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *28 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *29 ) Idem. ( *30 ) Conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Parlamento/Consiglio ( 302/87 , EU:C:1988:263 , paragrafo 8 ). ( *31 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 24 ). ( *32 ) Sentenza del 10 ottobre 2013 ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 ). ( *33 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 19 ). Il corsivo è mio. ( *34 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 20 ). ( *35 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 21 ). ( *36 ) Sentenza del 10 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:650 , punto 22 ). Il corsivo è mio. ( *37 ) Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:359 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che «[l]a procura (…) non ha ad oggetto la difesa in giudizio né una rappresentanza generica (…) dinanzi ai giudici (…). La procura (…) è limitata alla notifica degli atti giudiziari e non altera minimamente la condizione della (…) convenuta [impresa di assicurazione] né, tantomeno, i termini in cui la convenuta può esercitare i suoi diritti di difesa» (paragrafo 17 delle suddette conclusioni). Tuttavia, nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’azione all’origine del rinvio pregiudiziale era diretta chiaramente contro la sola impresa di assicurazione. ( *38 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑306/12 , EU:C:2013:359 , paragrafo 29 ). ( *39 ) In altre parole, l’imperativo di dotare il mandatario per la liquidazione dei sinistri di poteri sufficienti per soddisfare interamente le richieste delle vittime è talmente categorico che sarebbe insensato interpretarlo nel senso di negare a dette vittime la possibilità di convenire tale mandatario in giudizio.
Sentenza Corte di giustizia UE/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris