Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07037/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23240/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1721 /20 2 2 , pubblicata in data4 luglio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme richieste, avendone ritenuto indebito il pagamento come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base disei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Ragioni della decisione

1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei mezzi di ricorso.

La rinuncia non risulta accettata dalle controparti, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese di lite, nel rapporto tra la ricorrente principale ed il controricorrente,vanno poste a carico della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Nulla deve disporsi con riguardo all’intimato, in difetto di attività difensiva.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estin to i l giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23240/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1721 /20 2 2 , pubblicata in data4 luglio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. I l Tribunale di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di p ace di Chiavari aveva condannato Ire n [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire, ex art. 2033 cod. civ., a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme richieste, avendone ritenuto indebito il pagamento come corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione, sulla base disei motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei mezzi di ricorso. La rinuncia non risulta accettata dalle controparti, ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese di lite, nel rapporto tra la ricorrente principale ed il controricorrente,vanno poste a carico della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Nulla deve disporsi con riguardo all’intimato, in difetto di attività difensiva. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara estin to i l giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 07037/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris